7.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 161/1 |
DECISIONE (UE) 2021/752 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 30 aprile 2021
che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/21)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. |
(2) |
Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021. |
(3) |
Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia della malattia correlata al coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere ulteriormente l’erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di apportare talune ulteriori modifiche a tali parametri. La decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) (3) e la decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea (BCE/2020/25) (4) danno attuazione a tali modifiche. |
(4) |
Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di adottare misure supplementari di politica monetaria dirette a contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine. Nell’ambito di tali misure, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle OMRLT-III. In particolare, ha deciso di prorogare fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicheranno condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021, nonché di aumentare l’importo totale che le controparti dell’Eurosistema potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III dal 50% al 55% delle rispettive consistenze di prestiti idonei. Al fine di incentivare le banche a sostenere l’attuale livello di credito bancario, il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che la proroga delle condizioni più favorevoli delle OMRLT-III al giugno 2022 sarà offerta soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo in termini di volume dei prestiti erogati. La decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea (BCE/2021/3) ha dato attuazione a tali modifiche (5). |
(5) |
Le sanzioni connesse all’inosservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle relazioni e delle valutazioni dei revisori dovrebbero essere adeguate per rendere il regime sanzionatorio più proporzionato mirando nel contempo a garantire che i partecipanti rispettino i termini stabiliti. Inoltre, è opportuno chiarire i casi in cui i partecipanti sono autorizzati a passare dalla partecipazione individuale a quella di gruppo o ad aderire a gruppi OMRLT-III esistenti, nonché la procedura da seguire in tali casi. Inoltre, è opportuno prevedere un'esenzione dall’obbligo di presentare un’ulteriore valutazione del revisore sulle relazioni rivedute a seguito di riorganizzazioni societarie o di modifiche nella composizione di gruppi OMRLT-III. Infine, è opportuno chiarire gli obblighi di segnalazione e i pertinenti calcoli dei tassi di interesse in caso di modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di riorganizzazione societaria che si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. |
(6) |
Le modifiche alle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione e di revisione e le disposizioni concernenti il trattamento delle riorganizzazioni societarie che si verificano successivamente al 31 marzo 2021 ai fini del calcolo dei tassi di interesse relativi alle OMRLT-III introdotte dalla presente decisione dovrebbero essere rese note agli enti creditizi non appena possibile. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo. |
(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1. |
all'articolo 1, il punto 17) è sostituito dal seguente:
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2. |
all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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3. |
all’articolo 3, il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis. In casi eccezionali, ove sussistano ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di autorizzare gli enti che partecipano alle OMRLT-III individualmente a partecipare invece alle future OMRLT-III su base di gruppo, aderendo a un gruppo OMRLT-III esistente o costituendo un nuovo gruppo OMRLT-III. Tale gruppo OMRLT-III e ciascuno dei suoi membri sono tenuti a osservare le disposizioni di cui all’articolo 3.»; |
4. |
all’articolo 3, paragrafo 6, la frase introduttiva nella lettera b) è sostituita dalla seguente: «se, in relazione al gruppo OMRLT-III, un ente creditizio che non è un partecipante né un membro di un gruppo OMRLT-III soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto i) o ii) con effetto dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), ma non in tale giorno né prima, la composizione del gruppo OMRLT-III può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo componente a condizione che:»; |
5. |
all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 6 bis: «6 bis. Fatto salvo il paragrafo 5 bis, un ente che partecipa alle OMRLT-III individualmente può partecipare invece alle future OMRLT-III a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-III, a condizione che:
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6. |
all’articolo 3, paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ove le modifiche nella composizione di un gruppo OMRLT-III siano state accettate dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5, si sia formato un nuovo gruppo in conformità al paragrafo 5 bis o al paragrafo 6 bis, o le modifiche alla composizione di gruppi OMRLT-III siano avvenute in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni:»; |
7. |
il secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 6, è sostituito dal seguente: «Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater.»; |
8. |
all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo 7 bis: «7 bis. Ove sia presentata una prima relazione riveduta a seguito di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria ai sensi del paragrafo 7, lettera a), si tiene conto di tale modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di tale riorganizzazione societaria nella presentazione della seconda e della terza relazione ai sensi del paragrafo 1. Ove sia presentata una prima relazione riveduta a seguito di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria ai sensi del paragrafo 7, lettere b) e c), si tiene conto di tale modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di tale riorganizzazione societaria nella presentazione della terza relazione ai sensi del paragrafo 1 e la seconda relazione non è riveduta.»; |
9. |
all’articolo 6, il paragrafo 8 bis è sostituito dal seguente: «8 bis. Un partecipante che presenta una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7 assicura che la qualità dei dati forniti in tale prima relazione riveduta sia valutata da un revisore esterno in conformità alle norme di cui al paragrafo 6. Tale valutazione da parte del revisore della prima relazione riveduta è fornita alla BCN competente con le seguenti modalità:
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10. |
all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo 8 ter: «8 ter. In deroga al paragrafo 8 bis, un partecipante che abbia messo a disposizione della BCN competente l’esito della valutazione della prima relazione da parte del revisore e successivamente presenti una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7 non è tenuto a mettere a disposizione della BCN competente una nuova valutazione da parte del revisore di tale prima relazione riveduta se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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11. |
è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Calcolo del tasso di interesse nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 1. Nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che coinvolga partecipanti che prendono parte alle prime sette OMRLT-III individualmente o su base di gruppo qualora tale modifica si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è calcolato come segue:
2. Nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che coinvolga partecipanti che prendono parte alle prime sette OMRLT-III individualmente o su base di gruppo qualora tale modifica si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è calcolato sulla base dei dati relativi al tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo correlati all’ente risultante dalla riorganizzazione societaria o correlati al gruppo OMRLT-III successivamente alla modifica nella composizione di un gruppo.»; |
12. |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Inosservanza degli obblighi di segnalazione 1. Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea (*1) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 3. Al fine di evitare dubbi, gli obblighi di segnalazione e le relative sanzioni in caso di inosservanza di cui al paragrafo 1 si applicano solo se il partecipante partecipa alle OMRLT-III. (*1) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).»;" |
13. |
nell’allegato II, sezione 4. lettera c), punto ii), terzo trattino (Riclassificazioni (3.2C)), il punto 3) è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2021.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).
(3) Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23).
(4) Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25) (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 28).
(5) Decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2021, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3) (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 93).