7.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 160/112 |
DECISIONE (PESC) 2021/750 DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2021
relativa alla partecipazione degli Stati Uniti d’America al progetto PESCO Mobilità militare
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
Vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio. |
(2) |
Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3). L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto denominato «Mobilità militare» («progetto PESCO Mobilità militare») sia elaborato nell’ambito della PESCO dai 24 membri del progetto, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto. |
(3) |
Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639 che ha stabilito le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio decide a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del trattato e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. |
(4) |
Il 23 febbraio 2021 gli Stati Uniti d’America (gli Stati Uniti) hanno inviato al coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare la loro richiesta di partecipazione a tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, se questi ultimi soddisfano le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione. |
(5) |
Il 17 marzo 2021 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto hanno, a tale data, concordato all’unanimità di voler invitare gli Stati Uniti a partecipare a tale progetto. I membri del progetto hanno concordato all’unanimità anche sulla portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione degli Stati Uniti a tale progetto, e che gli Stati Uniti soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 3 di tale decisione. |
(6) |
Il 30 marzo 2021 il CPS ha approvato un parere sulla notifica riguardante la richiesta degli Stati Uniti di partecipare al progetto PESCO Mobilità militare. In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione di tale progetto che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Il CPS ha altresì rilevato che, nell’ambito di tale progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’Unione e che il progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Il CPS ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie, e che non coinvolge entità, investimenti, finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto. |
(7) |
Nel suo parere, il CPS ha inoltre approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare, quali descritte nella notifica. Ha constatato che gli Stati Uniti avevano dichiarato di sostenere pienamente la portata del progetto quale definita nella notifica. |
(8) |
Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto PESCO Mobilità militare secondo cui gli Stati Uniti soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue:
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(9) |
Nel suo parere del 30 marzo 2021, il CPS ha raccomandato al Consiglio di prendere una decisione favorevole in merito alla questione se la partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. |
(10) |
Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Successivamente, il coordinatore del progetto trasmette un invito a partecipare a tale progetto agli Stati Uniti, a nome dei membri del progetto. Gli Stati Uniti aderisce a tale progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso i membri del progetto e gli Stati Uniti conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639, e gode dei diritti ed è soggetto agli obblighi stabiliti in tale accordo amministrativo, conformemente all’ articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Il Consiglio esercita la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 e, nei casi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale decisione, il Consiglio può prendere altre decisioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
(2) GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.
(3) Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).
(4) Accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate (GU L 115 del 3.5.2007, pag. 30).
(5) Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).