7.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 160/112


DECISIONE (PESC) 2021/750 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2021

relativa alla partecipazione degli Stati Uniti d’America al progetto PESCO Mobilità militare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

Vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.

(2)

Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3). L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto denominato «Mobilità militare» («progetto PESCO Mobilità militare») sia elaborato nell’ambito della PESCO dai 24 membri del progetto, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto.

(3)

Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639 che ha stabilito le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio decide a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del trattato e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(4)

Il 23 febbraio 2021 gli Stati Uniti d’America (gli Stati Uniti) hanno inviato al coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare la loro richiesta di partecipazione a tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti, se questi ultimi soddisfano le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione.

(5)

Il 17 marzo 2021 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto hanno, a tale data, concordato all’unanimità di voler invitare gli Stati Uniti a partecipare a tale progetto. I membri del progetto hanno concordato all’unanimità anche sulla portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione degli Stati Uniti a tale progetto, e che gli Stati Uniti soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 3 di tale decisione.

(6)

Il 30 marzo 2021 il CPS ha approvato un parere sulla notifica riguardante la richiesta degli Stati Uniti di partecipare al progetto PESCO Mobilità militare. In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione di tale progetto che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Il CPS ha altresì rilevato che, nell’ambito di tale progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’Unione e che il progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Il CPS ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie, e che non coinvolge entità, investimenti, finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto.

(7)

Nel suo parere, il CPS ha inoltre approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare, quali descritte nella notifica. Ha constatato che gli Stati Uniti avevano dichiarato di sostenere pienamente la portata del progetto quale definita nella notifica.

(8)

Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto PESCO Mobilità militare secondo cui gli Stati Uniti soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue:

gli Stati Uniti soddisfano la condizione di cui all’articolo 3, lettera a), che richiede di condividere i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’articolo 2 del trattato, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del trattato, nonché gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), del trattato; di non contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri; e di intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa al progetto PESCO Mobilità militare;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera b), sul valore aggiunto sostanziale degli Stati Uniti al progetto PESCO «Mobilità militare», la notifica fornisce una presentazione dettagliata del contributo degli Stati Uniti, anche per quanto riguarda la portata, la forma e l’ampiezza della sua partecipazione a tale progetto, che dimostra il soddisfacimento di tale condizione;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera c), la partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare contribuirà a rafforzare la la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC, come anche indicato nella notifica;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera d), il progetto PESCO Mobilità militare non comporta l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Non sviluppa alcuna capacità o tecnologia. Pertanto, la partecipazione degli Stati Uniti a tale progetto non porterà a dipendenze dagli Stati Uniti, né a restrizioni imposte da quest’ultimo nei confronti di qualsiasi Stato membro;

è altresì rispettata la necessaria coerenza di cui all’articolo 3, lettera e), della partecipazione degli Stati Uniti ai pertinenti impegni PESCO più vincolanti, anche per quanto riguarda la schierabilità e l’interoperabilità delle forze che il presente progetto contribuisce a realizzare, che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, come indicato più in dettaglio nella notifica. Poiché il progetto PESCO Mobilità militare non è un progetto orientato alle capacità, la condizione secondo cui la partecipazione degli Stati Uniti deve contribuire alla realizzazione delle priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa o avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea non è applicabile in tale contesto;

il requisito di cui all’articolo 3, lettera f), è soddisfatto in quanto un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l’Unione e gli Stati Uniti (4) è in vigore dal 30 aprile 2007;

la condizione di cui all’articolo 3, lettera g), non è applicabile in questo caso, in quanto il progetto PESCO Mobilità militare non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa e non è pertanto richiesto un accordo amministrativo che abbia preso effetto con tale Agenzia;

per quanto riguarda alla condizione di cui all’articolo 3, lettera h), gli Stati Uniti hanno assunto l’impegno di cercare di concludere un accordo amministrativo specifico per il progetto e di elaborare qualsiasi altra documentazione necessaria per il progetto conformemente alle decisioni (PESC) 2017/2315 e (PESC) 2018/909 (5) del Consiglio.

(9)

Nel suo parere del 30 marzo 2021, il CPS ha raccomandato al Consiglio di prendere una decisione favorevole in merito alla questione se la partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(10)

Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Successivamente, il coordinatore del progetto trasmette un invito a partecipare a tale progetto agli Stati Uniti, a nome dei membri del progetto. Gli Stati Uniti aderisce a tale progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso i membri del progetto e gli Stati Uniti conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639, e gode dei diritti ed è soggetto agli obblighi stabiliti in tale accordo amministrativo, conformemente all’ articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Il Consiglio esercita la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 e, nei casi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale decisione, il Consiglio può prendere altre decisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione degli Stati Uniti al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)   GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.

(3)  Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).

(4)  Accordo tra l’Unione europea e il governo degli Stati Uniti d’America sulla sicurezza delle informazioni classificate (GU L 115 del 3.5.2007, pag. 30).

(5)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).