12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/178


DECISIONE (PESC) 2021/698 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2021

sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell’ambito del programma spaziale dell’Unione che possono incidere sulla sicurezza dell’Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto, in particolare, della sua dimensione strategica, della sua copertura regionale e globale e del suo uso multiplo, il sistema globale di navigazione via satellite europeo (GNSS) costituisce un’infrastruttura sensibile il cui dispiegamento e uso possono incidere sulla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.

(2)

Qualora la situazione internazionale richieda un intervento operativo dell’Unione e il funzionamento del GNSS sia suscettibile di incidere sulla sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, o in caso di minaccia al funzionamento del GNSS, il Consiglio dovrebbe decidere le misure necessarie da adottare.

(3)

Per tale motivo, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/496/PESC (1).

(4)

Il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce il programma spaziale dell’Unione («Programma») e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia»). L’articolo 3 di detto regolamento stabilisce che il Programma è costituito da cinque componenti: un sistema globale di navigazione satellitare (Galileo), un sistema regionale di navigazione satellitare (EGNOS), un sistema di osservazione della terra (Copernicus), un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento integrato da parametri di osservazione relativi alla meteorologia spaziale e agli oggetti vicini alla Terra («sorveglianza dell’ambiente spaziale») e un servizio di comunicazioni satellitari governative (GOVSATCOM).

(5)

Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili alla vita quotidiana dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri. Inoltre, i sistemi e i servizi spaziali sono essi stessi potenziali obiettivi di minacce alla sicurezza.

(6)

Un ventaglio di potenziali minacce alla sicurezza e agli interessi essenziali dell’Unione e dei suoi Stati membri potrebbe derivare dal dispiegamento, dal funzionamento e dall’uso di ciascuna delle componenti del Programma. È pertanto opportuno estendere l’ambito di applicazione della decisione 2014/496/PESC ai sistemi e servizi istituiti nell’ambito delle suddette componenti, che sono stati ritenuti sensibili dal punto di vista della sicurezza da parte della configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 e tenendo conto delle differenze tra le componenti del Programma, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti al Programma.

(7)

Sono stati tratti insegnamenti dall’esperienza maturata con l’attuazione della decisione 2014/496/PESC nei recenti anni. Le procedure operative previste da tale decisione dovrebbero pertanto essere adattate di conseguenza.

(8)

L’Agenzia dell’UE per il programma spaziale o la struttura pertinente designata, ove opportuno, per monitorare la sicurezza di un sistema istituito o di un servizio fornito nell’ambito di una componente del Programma ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), o gli Stati membri o la Commissione europea dovrebbero fornire al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») le informazioni e le competenze utili a determinare se un evento connesso a un sistema o un servizio spaziale costituisca una minaccia per l’Unione, gli Stati membri o i sistemi e servizi spaziali. Inoltre, tali informazioni possono essere fornite anche da paesi terzi.

(9)

Ê opportuno chiarire i ruoli rispettivi del Consiglio, dell’alto rappresentante, dell’Agenzia, di qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e degli Stati membri nell’ambito della catena di responsabilità operative che deve essere predisposta per reagire a una minaccia posta all’Unione, agli Stati membri o a qualsiasi sistema e servizio istituito nel quadro del Programma.

(10)

L’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/696 attribuisce alla Commissione la responsabilità generale dell’attuazione del Programma, anche nel settore della sicurezza. La presente decisione dovrebbe stabilire le responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante per la prevenzione di minacce derivanti dal dispiegamento, dal funzionamento e dall’uso di sistemi e servizi spaziali, o in caso di minaccia a tali sistemi o servizi.

(11)

A tale proposito, i riferimenti di base in materia di minacce sono elencati nelle dichiarazioni relative ai requisiti di sicurezza specifici del sistema che contengono le principali minacce di carattere generale a cui ciascuna componente del Programma deve far fronte e nei rispettivi piani di sicurezza di sistema che comprendono i registri dei rischi per la sicurezza costituiti nel quadro dei processi di accreditamento di sicurezza di ciascuna componente. Tali riferimenti di base serviranno come riferimenti per individuare le minacce che devono essere specificamente affrontate da parte della presente decisione e per completare le procedure operative per l’attuazione della presente decisione.

(12)

In casi urgenti può rendersi necessario adottare decisioni entro poche ore dalla ricezione delle informazioni relative a una minaccia. Qualora le circostanze non consentano al Consiglio di adottare una decisione intesa a evitare una minaccia o ad attenuare i gravi danni agli interessi essenziali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, oppure in caso di minaccia a detti sistemi o servizi spaziali, l’alto rappresentante dovrebbe essere autorizzato a impartire le istruzioni provvisorie necessarie. In tali circostanze, il Consiglio dovrebbe essere immediatamente informato e riesaminare quanto prima le istruzioni provvisorie.

(13)

Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/696, l’Agenzia, nell’ambito della sua sfera di competenza, dovrebbe garantire il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo e alle istruzioni elaborate a norma della presente decisione. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2021/696, il direttore esecutivo dell’Agenzia dovrebbe provvedere affinché l’Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della presente decisione

(14)

Le pertinenti strutture di monitoraggio della sicurezza designate dovrebbero operare in conformità dei requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/696 e delle istruzioni elaborate a norma della presente decisione.

(15)

Inoltre, la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna, le agenzie dell’Unione, gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione via satellite istituito dal programma Galileo. In particolare, l’articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE prevede che il GSMC sia l’interfaccia operativa tra le autorità competenti del servizio pubblico regolamentato, il Consiglio e l’alto rappresentante e i centri di controllo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La presente decisione stabilisce le responsabilità che devono essere esercitate dal Consiglio e dall’alto rappresentante:

a)

per prevenire una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione («Programma»); oppure

b)

in caso di minaccia al funzionamento di uno di tali sistemi o alla fornitura dei servizi.

2.   Nell’attuazione della presente decisione si tiene debito conto delle differenze tra le componenti del Programma, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti al Programma.

Articolo 2

1.   Qualora si profili una siffatta minaccia, gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») o qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 («struttura designata per il monitoraggio della sicurezza»), a seconda dei casi, informano immediatamente l’alto rappresentante di tutti gli elementi a loro disposizione che essi ritengano pertinenti.

2.   L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio della minaccia e delle sue possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e sul funzionamento dei sistemi o sulla fornitura dei servizi interessati.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dell’alto rappresentante, decide sulle necessarie istruzioni da impartire all’Agenzia o a qualsiasi struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.

2.   L’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all’alto rappresentante circa le possibili più vaste ripercussioni che le istruzioni che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio ai sensi del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell’ambito delle componenti del Programma.

3.   La proposta dell’alto rappresentante di cui al paragrafo 1 include una valutazione d’impatto dell’istruzione proposta.

4.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) fornisce, se del caso, un parere al Consiglio sulle istruzioni proposte.

Articolo 4

1.   Qualora l’urgenza della situazione richieda un intervento immediato prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, l’alto rappresentante è autorizzato a impartire le istruzioni provvisorie necessarie all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza. L’alto rappresentante può incaricare il segretario generale del servizio europeo per l’azione esterna di impartire per conto dell’alto rappresentante dette istruzioni all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza.

2.   L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi del paragrafo 1.

3.   Il Consiglio conferma, modifica o revoca le istruzioni provvisorie dell’alto rappresentante il più presto possibile.

4.   L’alto rappresentante riesamina costantemente tali istruzioni provvisorie, le modifica come opportuno o le revoca se non è più necessario un intervento immediato. In ogni caso, le istruzioni provvisorie cessano di produrre effetti quattro settimane dopo essere state impartite oppure per decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

1.   Entro un anno dal momento in cui la configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 ha determinato, sulla base dell’analisi del rischio e delle minacce effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se un sistema istituito o un servizio fornito, o entrambi, nell’ambito di una particolare componente del Programma sia sensibile sotto il profilo della sicurezza, l’alto rappresentante prepara le procedure operative necessarie per l’attuazione pratica delle disposizioni contenute nella presente decisione per quanto riguarda i sistemi o servizi interessati, o entrambi, e le sottopone all’approvazione del CPS. A tal fine, l’alto rappresentante è assistito da esperti degli Stati membri, della Commissione, dell’Agenzia e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.

2.   Le procedure operative di cui al paragrafo 1 possono includere istruzioni predefinite a cui l’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi, devono ottemperare.

3.   Le procedure operative sono riesaminate dall’alto rappresentante almeno ogni due anni, in particolare a seguito di un processo di esame degli insegnamenti tratti a seguito di un esercizio annuale relativo all’attuazione della presente decisione, o su richiesta di uno Stato membro, e sono sottoposte all’approvazione del CPS.

4.   L’alto rappresentante informa il CPS almeno una volta all’anno in merito alle attività in corso per l’attuazione pratica della presente decisione.

Articolo 6

1.   Conformemente agli accordi internazionali conclusi dall’Unione o dall’Unione e dai suoi Stati membri, compresi quelli che danno accesso al servizio pubblico regolamentato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE, l’alto rappresentante ha il potere di concludere accordi amministrativi con Stati terzi riguardanti la cooperazione ai fini dell’attuazione della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità.

2.   Se tali accordi richiedono l’accesso a informazioni classificate dell’Unione, il rilascio o lo scambio di informazioni classificate è approvato conformemente alle norme di sicurezza applicabili.

Articolo 7

Il Consiglio riesamina e, se necessario, modifica le regole e le procedure previste dalla presente decisione entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione della presente decisione nei loro rispettivi settori di competenza, in conformità, fra l’altro, dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696. A tal fine, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto a fini di assistenza nella gestione operativa di una minaccia. Tali punti di contatto possono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 9

La decisione 2014/496/PESC è abrogata.

Le procedure operative elaborate a norma della decisione 2014/496/PESC per quanto riguarda il sistema Galileo restano applicabili fino a quando non saranno aggiornate a norma della presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell’utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea e che abroga l’azione comune 2004/552/PESC (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 53).

(2)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (cfr. pag. 69 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).