27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/682 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2021

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 per quanto riguarda i frutti specificati originari dell’Argentina

[notificata con il numero C(2021) 2744]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (2) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka («i frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(2)

Nel 2020 gli Stati membri hanno notificato, in base alle loro ispezioni delle importazioni, un totale di 90 intercettazioni della Phyllosticta citricarpa sui frutti di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e di Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina. Tale numero senza precedenti di non conformità solleva dubbi sull’affidabilità del sistema di certificazione delle esportazioni dell’Argentina.

(3)

Di conseguenza è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione (3), che vieta fino al 30 aprile 2021 l’introduzione nel territorio dell’Unione di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e di Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina.

(4)

Nel corso di un audit effettuato nel febbraio 2021 l’Argentina ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sui motivi dell’insuccesso del suo sistema di certificazione delle esportazioni di agrumi nella campagna di esportazione 2020 e sulle misure adottate al fine di rafforzarlo per il periodo di crescita e la campagna di esportazione 2021.

(5)

Dato che l’Argentina ha adottato misure per rafforzare il suo sistema e le ha comunicate nel corso dell’audit, il divieto temporaneo di introduzione nel territorio dell’Unione di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e di Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina non dovrebbe essere prorogato. Al contempo, poiché l’Argentina non ha ancora pienamente attuato tutte le summenzionate misure per tutta la durata del periodo di crescita e della campagna di esportazione, esse potrebbero essere sottoposte a revisione per le stagioni future; inoltre il rischio di introduzione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa dai frutti specificati originari dell’Argentina non può ancora essere valutato appieno. È pertanto opportuno stabilire misure dettagliate e basate sul rischio per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina.

(6)

Tali misure dovrebbero consistere nell’obbligo di registrazione, in Argentina, delle aree di produzione, e delle relative unità di produzione, in cui i frutti specificati sono prodotti, nell’assegnazione a tali aree di produzione e unità di produzione di codici di identificazione unici («codici di tracciabilità») nell’ambito di ispezioni ufficiali intese a confermare l’assenza della Phyllosticta citricarpa in dette aree di produzione e unità di produzione, in procedure di campionamento rafforzate e nella comunicazione preventiva dell’elenco delle aree di produzione riconosciute con le relative unità di produzione riconosciute per garantire la tracciabilità.

(7)

Le misure dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei controlli ufficiali sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione, durante la campagna di esportazione dell’anno in questione, e dovrebbero consentire l’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati solo se sono originari di un’unità di produzione in cui, in base a tali controlli ufficiali, la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata. Tale misura sarà in linea con la prassi consolidata dell’Argentina, che ha ufficialmente informato la Commissione della propria intenzione di sospendere l’attività delle unità di produzione in cui la presenza della Phyllosticta citricarpa sui frutti specificati è confermata in base ai controlli eseguiti ai punti di ingresso nell’Unione.

(8)

Le misure dovrebbero altresì tenere conto dei risultati delle indagini svolte dall’Argentina nelle unità di produzione riconosciute che appartengono alla stessa area di produzione dell’unità di produzione in cui la presenza della Phyllosticta citricarpa è stata confermata durante le ispezioni effettuate dall’Argentina negli impianti di imballaggio, e prima dell’esportazione, nonché durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione. L’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati originari di tali unità di produzione dovrebbe essere consentita solo una volta che dette indagini sono concluse e la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata. Tali misure saranno in linea con la prassi consolidata dell’Argentina, che ha ufficialmente informato la Commissione della propria intenzione di sospendere, quale misura preventiva, le esportazioni nell’Unione dei frutti specificati originari delle unità di produzione che appartengono alla stessa area di produzione dell’unità di produzione in cui la presenza della Phyllosticta citricarpa sui frutti specificati è stata confermata in base alle ispezioni da essa effettuate negli impianti di imballaggio, e prima dell’esportazione, e in base ai controlli ufficiali eseguiti ai punti di ingresso nell’Unione, di svolgere indagini in tali unità di produzione e di consentire la ripresa delle esportazioni da tali unità solo una volta confermata l’assenza della Phyllosticta citricarpa.

(9)

Le misure dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati delle ispezioni effettuate in Argentina e dei risultati dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti e consentire l’introduzione nel territorio dell’Unione dei frutti specificati originari delle unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti di cui sopra. Si prevede che tali misure siano efficaci, poiché l’Argentina ha ufficialmente informato la Commissione della propria intenzione di sospendere l’attività di un’unità di produzione qualora, durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, sia stata confermata la presenza della Phyllosticta citricarpa sui frutti specificati da essa provenienti in occasione dei controlli eseguiti ai punti di ingresso nell’Unione.

(10)

Al fine di individuare la fonte dei frutti specificati infetti, gli Stati membri dovrebbero fornire il codice di tracciabilità dell’unità di produzione al momento della notifica delle rispettive non conformità.

(11)

Per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali dell’Argentina di adeguarsi alle nuove prescrizioni è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o maggio 2021.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

a)

l’articolo 5 bis è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Introduzione nell’Unione di frutti specificati originari del Brasile »;

ii)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“I frutti specificati originari del Brasile sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, i seguenti elementi: ”;

b)

è inserito l’articolo 5 ter seguente:

«Articolo 5 ter

Introduzione nell’Unione di frutti specificati originari dell’Argentina

1.   I frutti specificati originari dell’Argentina sono introdotti nell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

i frutti specificati sono stati prodotti in aree di produzione costituite da una o più unità di produzione, che sono state identificate come parti uniche e fisicamente distinte di un’area di produzione, e sia l’area di produzione sia le relative unità di produzione sono state ufficialmente riconosciute dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina ai fini dell’esportazione nell’Unione;

b)

le aree di produzione e le relative unità di produzione riconosciute sono state registrate dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina con i rispettivi codici di identificazione unici (“codici di tracciabilità”);

c)

i frutti specificati sono stati prodotti in un’unità di produzione riconosciuta che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stata sottoposta a trattamenti e misure colturali efficaci contro la Phyllosticta citricarpa e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina;

d)

nelle unità di produzione riconosciute sono state effettuate durante il periodo di crescita ispezioni ufficiali consistenti in osservazioni visive e, qualora siano stati individuati sintomi, nel campionamento, per verificare la presenza della Phyllosticta citricarpa, e nessun sintomo della Phyllosticta citricarpa è stato individuato sui frutti specificati dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo;

e)

è stato prelevato un campione:

i)

all’arrivo negli impianti di imballaggio, prima della trasformazione, costituito da 200-400 frutti per lotto di frutti specificati, definito al momento dell’arrivo nell’impianto di imballaggio;

ii)

fra il momento dell’arrivo e quello dell’imballaggio negli impianti di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito nella linea di imballaggio;

iii)

prima della partenza dall’impianto di imballaggio, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati, definito dopo l’imballaggio;

iv)

prima dell’esportazione, nell’ambito dell’ispezione ufficiale finale per il rilascio del certificato fitosanitario, costituito da almeno l’1 % per lotto di frutti specificati preparati per l’esportazione;

f)

tutti i frutti specificati di cui alla lettera e) sono stati sottoposti a campionamento, per quanto possibile, in base a ogni sintomo apparente della Phyllosticta citricarpa e tutti i frutti oggetto di campionamento di cui alla lettera e), punto i), sono risultati indenni dalla Phyllosticta citricarpa in base a ispezioni visive, mentre tutti i frutti oggetto di campionamento di cui alla lettera e), punti ii), iii) e iv), che mostravano sintomi della Phyllosticta citricarpa, sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni dalla Phyllosticta citricarpa;

g)

i frutti specificati sono stati trasportati in imballaggi, ciascuno di essi recante un’etichetta con il codice di tracciabilità dell’unità di produzione di cui sono originari;

h)

prima dell’inizio della campagna di esportazione dei frutti specificati, l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante dell’Argentina ha comunicato alla Commissione l’elenco delle unità di produzione riconosciute per area di produzione, nonché i nomi degli operatori professionali responsabili di ciascuna area di produzione riconosciuta, e tutti gli aggiornamenti relativi alle modifiche di tale elenco, compreso il motivo delle modifiche, sono stati immediatamente comunicati alla Commissione;

i)

i frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende il numero di imballaggi provenienti da ciascuna unità di produzione e, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”, i pertinenti codici di tracciabilità e la dichiarazione seguente: “La partita è conforme all’articolo 5 ter della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione”.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, i frutti specificati originari dell’Argentina sono introdotti nell’Unione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono originari di un’unità di produzione riconosciuta in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata sui frutti specificati durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina nelle unità di produzione riconosciute di cui al paragrafo 1, lettera d), o sui frutti specificati di cui al paragrafo 1, lettera e), e durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione;

b)

sono originari di unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante le indagini svolte dall’Argentina dopo che era stata confermata la presenza della Phyllosticta citricarpa in un’unità di produzione che appartiene alla stessa area di produzione di tali unità di produzione durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina sui frutti specificati di cui al paragrafo 1, lettera e), o durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione;

c)

sono originari di unità di produzione in cui la Phyllosticta citricarpa non è stata rilevata durante il periodo di crescita e la campagna di esportazione precedenti, durante le ispezioni ufficiali effettuate in Argentina o durante i controlli ufficiali eseguiti sulle partite nell’Unione.»;

c)

all’articolo 6, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Nel caso dei frutti specificati originari dell’Argentina, gli Stati membri consultano le rispettive non conformità notificate a seguito dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite ai punti di ingresso nell’Unione e l’elenco aggiornato di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera h), per identificare le unità di produzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).»;

d)

all’articolo 19, è aggiunto il comma seguente:

«In caso di non conformità dei frutti specificati originari dell’Argentina all’articolo 5 ter, gli Stati membri forniscono nella notifica delle non conformità il codice di tracciabilità della rispettiva unità di produzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, lettera b).».

Articolo 2

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2021.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione, del 13 agosto 2020, che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l'introduzione nell'Unione di taluni frutti originari dell'Argentina al fine di impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 267 del 14.8.2020, pag. 3).