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27.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 144/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/677 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lettonia il 7 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 192 700 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lettonia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche di tale epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
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(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato da parte della Lettonia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario adottati dalla Lettonia e di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio (2). |
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(3) |
L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lettone connessa a nuove misure, ossia le prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza e i premi per i medici e i lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, nonché alle misure di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), f) e g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. |
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(4) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,4 % e al 47,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Lettonia si ridurranno rispettivamente al 3,5 % e al 45,9 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL reale della Lettonia aumenterà del 3,5 % nel 2021. |
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(5) |
L’11 marzo 2021 la Lettonia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 112 500 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 8. |
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(6) |
Il regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 relativo all’indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 24 novembre 2020 (3) e modificato il 12 gennaio 2021 (4)) ha esteso e modificato il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. Tale regime si applica alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai soggetti che versano il diritto di licenza, il cui reddito proveniente dall’attività economica sia diminuito di almeno il 20 % rispetto alla media del periodo agosto-ottobre 2020. Il regime prevede il pagamento di compensazioni ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione o ai lavoratori autonomi in misura pari al 50 % o al 70 % del loro stipendio o reddito, a seconda del regime fiscale a cui tali lavoratori sono assoggettati. Il livello minimo di sostegno è fissato a 500 EUR e il livello massimo a 1 000 EUR per lavoratore dipendente per mese civile. Al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori è collegato il bonus per i lavoratori con figli a carico di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. Il bonus di 50 EUR al per figlio a carico fornisce un ulteriore sostegno ai lavoratori inattivi, che hanno diritto a una riduzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per i figli a carico. La misura di sostegno è stata estesa dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 706 del 1o dicembre 2020 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (5) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 15 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (6). La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito. |
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(7) |
Il regime di sovvenzioni salariali fornisce un sostegno ai datori di lavoro che hanno registrato una diminuzione almeno pari al 20 % dei ricavi provenienti da qualsiasi attività economica in misura. Il regime ammonta al 50 % della retribuzione lorda media mensile ma non supera 500 EUR per mese civile. I datori di lavoro beneficiari hanno l’obbligo di mantenere il posto di lavoro dei dipendenti che ricevono sostegno e di integrare la sovvenzione salariale fino a concorrenza dell’intero importo della retribuzione normale. Il regime è stabilito dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell’attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 10 novembre 2020 (7) e modificato il 12 gennaio 2021 (8)) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 128 del 26 febbraio 2021 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (9). La misura estende il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 e applica la copertura a tutti i datori di lavoro ammissibili. |
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(8) |
Il regime delle prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza fornisce un sostegno ai lavoratori dipendenti che non possono lavorare a distanza e devono prendersi cura dei figli di meno di 10 anni di età o di persone con disabilità quando le scuole e i centri di assistenza diurni sono chiusi a causa dell’epidemia di COVID-19. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai genitori e ai prestatori di assistenza e contribuisce a preservare l’occupazione, evitando che i genitori e i prestatori di assistenza che devono prendersi cura dei figli o di persone con disabilità durante la chiusura delle scuole e dei centri di assistenza diurni debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro. Le prestazioni di aiuto in caso di malattia sono previste dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 26 novembre 2020 (10) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (11) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi dal programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (12). |
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(9) |
La Lettonia ha inoltre esteso ulteriormente e introdotto una serie di misure di carattere sanitario per affrontare la crisi COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando da 10 a 12. |
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(10) |
Con le modifiche della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 12 novembre 2020 è stato stabilito di estendere le prestazioni di malattia correlate alla COVID-19 di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 fino al 30 giugno 2021 (13). La misura prevede l’erogazione, da parte dello Stato, di prestazioni di malattia a favore delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell’obbligo di autoisolamento o di autoquarantena mentre, abitualmente, una parte della prestazione di malattia è versata dal datore di lavoro. |
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(11) |
È fornito ulteriore sostegno per le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. Alle spese era già stata data esecuzione nel 2020, comprese le spese stabilite dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie (14). |
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(12) |
I premi per i medici e i lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, variabili dal 20 % al 100 % della retribuzione mensile, ricompensano l’attività svolta in condizioni di accresciuto rischio e di maggiore carico di lavoro, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Consiglio dei ministri n. 136 del 27 marzo 2020 e n. 656 del 6 novembre 2020 relativa all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (15), dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743 dell’8 dicembre 2020 relativa alle modifiche dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655, del 6 novembre 2020, sulla dichiarazione dello stato di emergenza (16) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, del 21 gennaio 2021, relativa all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (17). Tali premi si intendono in aggiunta al premio massimo fissato nella legge sulla remunerazione dei funzionari e dei dipendenti delle amministrazioni statali e locali. La misura sostiene l’occupazione garantendo la sicurezza sanitaria dei dipendenti e la continuità dei servizi pubblici essenziali. |
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(13) |
La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 405 297 901 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso, tra l’altro, sia a una nuova misura sia all’estensione di misure esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 100 097 901 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri. |
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(14) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Lettonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta della Lettonia dell’11 marzo 2021. |
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(15) |
Come richiesto dalla Lettonia l’11 marzo 2021, le misure di carattere sanitario di cui ai considerando da 10 a 12 ammontano a 22 304 365 EUR. |
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(16) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
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(17) |
La Lettonia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
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(18) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
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(19) |
È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
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(20) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 è così modificata:
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(1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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(2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La Lettonia può finanziare le seguenti misure:
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(3) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. La Lettonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione. 2. Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, la Lettonia informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.». |
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 38).
(3) Latvijas Vēstnesis, 230B, 27.11.2020.
(4) Latvijas Vēstnesis, 9 A, 14.01.2021.
(5) Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.
(6) Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.
(7) Latvijas Vēstnesis, 222 A, 16.11.2020.
(8) Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2021.
(9) Latvijas Vēstnesis, 42, 2.3.2021.
(10) Latvijas Vēstnesis, 230 A, 27.11.2020.
(11) Latvijas Vēstnesis, 234, 03.12.2020
(12) Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2021.
(13) Latvijas Vēstnesis, 221 A, 13.11.2020.
(14) Latvijas Vēstnesis, 113 A, 12.06.2020.
(15) Latvijas Vēstnesis, 62B, 27.3.2020; Latvijas Vēstnesis, 218, 10.11.2020.
(16) Latvijas Vēstnesis, 237 A, 8.12.2020.
(17) Latvijas Vēstnesis, 16, 25.1.2021.