23.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/10


DECISIONE (UE) 2021/660 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2021

recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020

[notificata con il numero C(2021) 2693]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2020/491 (3), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2020/1573 della Commissione (4), concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 30 aprile 2021.

(2)

Il 3 marzo 2021 la Commissione ha consultato gli Stati membri a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una nuova proroga dell'esenzione, che gli Stati membri hanno richiesto.

(3)

Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che le relative importazioni, seppure in calo, rimangono significative. Nonostante l'inizio della vaccinazione in tutti gli Stati membri e l'adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA di cui alla decisione (UE) 2020/491.

(4)

Di conseguenza è opportuno prorogare anche il termine per la presentazione della comunicazione, da parte degli Stati membri, relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2020/491.

(5)

Il 25 marzo 2021 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/491 è così modificata:

1)

all'articolo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro e non oltre il 30 aprile 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»;

2)

all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)   GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

(2)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/1573 della Commissione, del 28 ottobre 2020, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 8).