15.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2021

riguardante la concessione di licenze per il logo di Natura 2000

(2021/C 229/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), e in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

vista la decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (PV1536) che conferisce ai direttori generali e ai capiservizio il potere di decidere sulla necessità di presentare domanda per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività o dai programmi di cui sono responsabili, sulla concessione delle relative licenze, l’acquisizione, la cessione o la rinuncia unilaterale o pattizia degli stessi, e ai direttori generali il relativo potere di esecuzione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

Come disposto dall’articolo 191 del trattato, la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, che include la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.

(2)

La direttiva 92/43/CEE mira a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante l’adozione di misure a livello dell’Unione allo scopo di conservare e ripristinare habitat e specie a rischio. La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira ad assicurare un’ampia protezione degli uccelli selvatici e degli habitat.

(3)

Le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE costituiscono la base di una rete ecologica di siti designati a natura protetta, nota come Natura 2000.

(4)

Al fine di promuovere tale rete ecologica è stato concepito un logo di NATURA 2000, approvato dal comitato Habitat il 15 gennaio 1996. Il titolare dei diritti d’autore del logo di NATURA 2000 è l’Unione europea.

(5)

Il logo di NATURA 2000 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri per identificare un sito Natura 2000 e per far conoscere meglio la rete.

(6)

È opportuno promuovere l’uso del logo di NATURA 2000 per comunicare i benefici che Natura 2000 può apportare alle economie locali e per creare nuovi partenariati tra gestori dei siti, proprietari e utilizzatori dei terreni, imprese locali, migliorando al contempo il sostegno a favore della rete Natura 2000 e la sua percezione. È pertanto opportuno concedere una licenza gratuita per l’utilizzo del logo di NATURA 2000.

(7)

Al fine di garantire che il logo di NATURA 2000 sia utilizzato in modo da contribuire efficacemente agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e che non sia utilizzato in modo improprio, è tuttavia necessario stabilire le condizioni di utilizzo del logo di «NATURA 2000»,

DECIDE:

Articolo unico

Su richiesta dello Stato membro, la Commissione può concedere una licenza di utilizzo del logo di NATURA 2000 in conformità all’accordo di licenza che figura nell’allegato.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021.

Per la Commissione

Florika FINK-HOOIJER

Direttrice generale della DG Ambiente


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).


ALLEGATO

della decisione della Commissione riguardante la concessione di licenze per il logo di Natura 2000

ACCORDO DI LICENZA


Tra

L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea – avente sede al 200, Rue de la Loi, 1000 Bruxelles, Belgio – a sua volta rappresentata ai fini del presente accordo da Florika FINK-HOOIJER, direttrice generale della DG Ambiente (di seguito denominata il «licenziante»)

e

[XXXXXXX] (di seguito denominato il «licenziatario»).

Il «licenziante» e il «licenziatario» sono denominati singolarmente «parte» e congiuntamente «parti».

Con riferimento all’opera (di seguito il «materiale concesso in licenza»):

logo di NATURA 2000, come illustrato nell’allegato

considerando quanto segue:

L’Unione europea (di seguito l’«UE») ritiene che la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, inclusa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, siano un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dall’UE, conformemente all’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’UE ha adottato la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1) (di seguito la «direttiva Habitat») volta a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante l’adozione di misure a livello dell’Unione allo scopo di conservare e ripristinare gli habitat e le specie a rischio.

L’UE ha adottato la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2) (di seguito la «direttiva Uccelli») volta a garantire un’ampia protezione degli uccelli selvatici e dei loro habitat.

Le direttive Habitat e Uccelli costituiscono la base di una rete ecologica di siti designati a natura protetta, nota come Natura 2000.

Allo scopo di promuovere tale rete ecologica è stato creato un logo di «NATURA 2000» conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Il logo è riprodotto nell’allegato.

Tale logo è usato dalla Commissione europea e dagli Stati membri per identificare i siti Natura 2000.

La Commissione europea e gli Stati membri rappresentati nel comitato Habitat, istituito a norma dell’articolo 20 della direttiva Habitat, hanno deciso di utilizzare il logo di «NATURA 2000» per comunicare i benefici che Natura 2000 può apportare alle economie locali. Un tale utilizzo del logo aiuterà inoltre a creare nuovi partenariati tra gestori dei siti, proprietari e utilizzatori dei terreni e imprese locali, migliorando al contempo il sostegno a favore della rete Natura 2000 e la sua percezione.

L’UE afferma di essere il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, incluso il diritto d’autore o il diritto conferito da un disegno sul logo di «NATURA 2000» senza alcuna limitazione ed è disposta a concedere agli Stati membri una licenza per utilizzarlo alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente accordo.

Le parti hanno convenuto quanto segue:

I.   CONCESSIONE DELLA LICENZA

1.

Nel rispetto dei termini del presente accordo, il licenziante concede al licenziatario un diritto non esclusivo, gratuito, cedibile in sublicenza e condizionato di utilizzare, stampare, pubblicare, riprodurre, mostrare e includere il materiale concesso in licenza nel contesto della rete Natura 2000 per le finalità previste al capo II. Il licenziatario può mettere a disposizione il materiale concesso in licenza su qualsiasi mezzo di comunicazione, compreso il formato cartaceo, digitale ed elettronico, fatto salvo il diritto d’autore del licenziante.

2.

L’accordo è limitato alla competenza territoriale del licenziatario.

Il presente accordo entra in vigore all’atto della firma di entrambe le parti ed è concesso a tempo indeterminato.

II.   CONDIZIONI DI LICENZA

1.

Il licenziatario utilizza il materiale concesso in licenza allo scopo di attuare le direttive Habitat e Uccelli, in particolare:

i)

per identificare zone che fanno parte della rete Natura 2000 dal momento che sono state designate come «Zone speciali di conservazione» o iscritte nell’elenco dei «Siti di importanza comunitaria» a norma della direttiva Habitat o classificate come «Zone di protezione speciale» a norma della direttiva Uccelli; oppure

ii)

per identificare le misure e le azioni che contribuiscono direttamente alla creazione, gestione o promozione della rete Natura 2000.

2.

Il licenziatario può inoltre utilizzare il materiale concesso in licenza per prodotti e servizi che:

i)

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di conservazione di siti specifici di Natura 2000, a condizione che tali obiettivi siano stati stabiliti conformemente alle direttive Habitat e Uccelli; oppure

ii)

sono originari completamente o in maniera significativa da siti specifici di Natura 2000, o sono forniti in tali siti, e sono pienamente compatibili con gli obiettivi di conservazione dei siti, a condizione che tali obiettivi siano stati stabiliti conformemente alle direttive Habitat e Uccelli.

3.

Il licenziatario non utilizza il materiale concesso in licenza in nessuna maniera tale da nuocere agli scopi della legislazione e delle politiche dell’UE o alla reputazione delle istituzioni dell’UE.

4.

Il licenziatario non registra il materiale concesso in licenza, in tutto o in parte, come marchio né lo include nei suoi marchi, in qualsiasi giurisdizione.

5.

Il licenziatario si fa carico di tutti i costi e le spese per far valere i propri diritti a norma del presente accordo.

III.   CONDIZIONI DI SUBLICENZA

1.

Il licenziatario può cedere in sublicenza il diritto di utilizzare il materiale concesso in licenza nel proprio territorio alle stesse condizioni di cui al capo II.

2.

Il licenziatario non consente a terzi di registrare il materiale concesso in licenza, in tutto o in parte, come marchio o di includerlo nei suoi marchi, in qualsiasi giurisdizione.

3.

Il licenziatario non consente a terzi di utilizzare il materiale concesso in licenza in una maniera tale da nuocere agli scopi della legislazione e delle politiche dell’UE o alla reputazione delle istituzioni dell’UE.

IV.   DIRITTO D’AUTORE

1.

Il diritto d’autore sul materiale concesso in licenza rimane all’Unione europea.

2.

Il presente accordo è subordinato alla condizione che il licenziatario (e qualsiasi sub-licenziatario) includa un riferimento visibile alla titolarità del diritto d’autore del licenziante nel materiale concesso in licenza come segue:

© Unione europea

3.

I diritti di cui al presente accordo sono concessi per l’intera durata del diritto d’autore. Il presente accordo non si estende all’emblema dell’Unione e/o a qualsiasi altro marchio, nome commerciale, logo o grafica dell’Unione europea. Nessun altro diritto è concesso al licenziatario in virtù del presente accordo.

V.   REVOCA DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA

1.

Qualora il licenziatario commetta una violazione del presente accordo, le parti si impegnano a discutere la questione entro venti (20) giorni lavorativi dal preavviso scritto da parte del licenziante. Qualora non si giunga a una soluzione entro un termine ragionevole, il licenziante può revocare il presente accordo dandone notifica per iscritto.

VI.   VIOLAZIONI DA PARTE DI TERZI E MISURE COERCITIVE

1.

Qualora il licenziatario venga a conoscenza di un qualsiasi utilizzo da parte di un qualsiasi terzo del materiale concesso in licenza tale da nuocere agli scopi della legislazione e delle politiche dell’UE o alla reputazione delle istituzioni dell’UE, il licenziatario informa immediatamente il licenziante per iscritto in merito a tale utilizzo.

2.

La Commissione europea ha la facoltà di prendere misure adeguate contro tale utilizzo in stretto coordinamento con il licenziatario.

3.

Il licenziatario ha la facoltà e l’obbligo di intervenire contro qualsiasi presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale del licenziante sul materiale concesso in licenza, inclusa la facoltà di citare in giudizio per violazione del diritto d’autore, a proprie spese e a proprio nome.

VII.   DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA

1.

Ogni comunicazione tra le parti in merito all’attuazione del presente accordo, tutte le notifiche e qualsiasi corrispondenza pertinente è presentata per iscritto e inviata ai seguenti indirizzi:

Per la Commissione europea, a nome dell’Unione europea, il responsabile dell’attuazione del presente accordo è:

[XXXXXXXXXX]

Per il licenziatario il responsabile dell’attuazione del presente accordo è:

[XXXXXXXXXXXXXXX]

VIII.   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

I responsabili per le parti di cui al capo VII tenteranno di risolvere in prima battuta ogni controversia tra le parti, sollevata da una delle parti mediante invio di una notifica all’altra parte, in merito a qualsiasi questione relativa al presente accordo.

IX.   INTERO ACCORDO

1.

I termini del presente accordo costituiscono l’intero accordo tra le parti riguardo alla materia oggetto del presente accordo.

2.

Ogni modifica all’accordo è convenuta per iscritto tra le parti e forma oggetto di un addendum formale al presente regolamento.

3.

Le parti convengono ulteriormente che nessuna delle parti si avvale di alcun accordo, osservazione, dichiarazione o impegno risalente a prima della firma dell’accordo, effettuato o preso verbalmente o per iscritto, diverso da quelli espressamente inclusi nell’accordo.

X.   LEGGE APPLICABILE

1.

Il presente accordo è disciplinato dal diritto europeo, integrato ove necessario dal diritto sostanziale nazionale del Belgio. Per qualsiasi controversia tra le parti che non sia possibile comporre in via extragiudiziale, è competente la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Fatto in duplice copia a Bruxelles il ….

Firmato per la Commissione europea a nome dell’Unione europea da:

Firmato per il licenziatario da:

Allegato

MATERIALE CONCESSO IN LICENZA LOGO DI NATURA 2000

Image 1

© Unione europea

Image 2

© Unione europea


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.