14.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 128/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/596 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2021

che modifica l’allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi della Croazia per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2021) 2260]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro o sue regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2003/467/CE della Commissione (2), gli Stati membri elencati nell’allegato II, capitolo 1, della medesima sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)

La Croazia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che l’intero territorio di detto Stato membro soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4)

In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Croazia dovrebbe essere riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e debitamente elencata nell’allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2003/467/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


ALLEGATO

Nell’allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente relativa alla Croazia:

«HR

Croazia»