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14.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 128/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/596 DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2021
che modifica l’allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi della Croazia per quanto riguarda gli allevamenti bovini
[notificata con il numero C(2021) 2260]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte II, punto 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro o sue regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
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(2) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2003/467/CE della Commissione (2), gli Stati membri elencati nell’allegato II, capitolo 1, della medesima sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
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(3) |
La Croazia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che l’intero territorio di detto Stato membro soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
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(4) |
In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Croazia dovrebbe essere riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e debitamente elencata nell’allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2003/467/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
ALLEGATO
Nell’allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente relativa alla Croazia:
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«HR |
Croazia» |