|
13.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/586 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2021
recante modifica della decisione 2007/330/CE che elimina i divieti relativi alla circolazione di taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti per quanto riguarda lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)
[notificata con il numero C(2021) 2386]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In attesa della riunificazione di Cipro, l’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione sospende l’applicazione dell’acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
|
(2) |
Al fine di proteggere la salute pubblica e la salute animale, il regolamento (CE) n. 866/2004 vieta che gli animali vivi o i prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione attraversino la linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo. |
|
(3) |
L’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 precisa che la Commissione può revocare tale divieto relativamente ad animali vivi o prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione adottando, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), decisioni che stabiliscano le condizioni applicabili agli scambi. |
|
(4) |
La decisione 2007/330/CE della Commissione (3) revoca i divieti relativi alla circolazione di prodotti di origine animale per il pesce fresco e per il miele destinato al consumo umano, a condizione che tali prodotti soddisfino le condizioni di cui, rispettivamente, agli allegati I e II di tale decisione. |
|
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione (4) ha iscritto un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) («il prodotto»). |
|
(6) |
Tale denominazione di origine protetta copre l’intera isola di Cipro, comprese le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. In attesa della riunificazione di Cipro è pertanto opportuno revocare il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004, consentire l’attraversamento da parte del prodotto della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo nonché stabilire le condizioni per gli scambi del prodotto. |
|
(7) |
È necessario provvedere a che la salute pubblica e la salute animale non siano compromesse dalla revoca del divieto relativo al prodotto e occorre inoltre garantire la sicurezza alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione (5) che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Di conseguenza gli scambi dei prodotti dovrebbero essere soggetti a determinate condizioni. |
|
(8) |
Poiché l’acquis è sospeso in talune zone della zona geografica ammissibile di produzione della DOP «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» e in attesa della riunificazione di Cipro è opportuno addivenire a un accordo funzionale temporaneo al fine di garantire che i controlli dell’Unione in materia di salute animale e di salute pubblica siano eseguiti in modo efficiente in tutta l’isola di Cipro. |
|
(9) |
A tal fine è auspicabile che la Repubblica di Cipro, applicando procedure analoghe a quelle di cui al titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), deleghi a un organismo delegato i poteri necessari per effettuare tutte le ispezioni e i controlli per quanto riguarda l’attraversamento della linea di confine da parte del prodotto. I controlli effettuati da tale organismo delegato dovrebbero limitarsi alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell’Unione in materia di salute pubblica e di salute animale applicabili al prodotto. |
|
(10) |
L’organismo delegato dovrebbe riferire al governo della Repubblica di Cipro. La Camera di commercio turco-cipriota dovrebbe ricevere una copia delle relazioni redatte dall’organismo delegato. |
|
(11) |
È opportuno aggiungere alla decisione 2007/330/CE un apposito allegato relativo al prodotto che specifichi le pertinenti condizioni necessarie per garantire che il prodotto rispetti tutte le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela della salute pubblica e della salute animale. |
|
(12) |
La prima delle suddette condizioni che andrebbe soddisfatta è che lo stato zoosanitario sia stato valutato favorevolmente in conformità di norme concordate a livello internazionale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale per tutte le malattie potenzialmente trasmissibili attraverso gli scambi del prodotto. In assenza di tali norme concordate a livello internazionale, la determinazione dovrebbe essere effettuata conformemente ai pertinenti criteri applicabili ai sensi del diritto dell’Unione. È previsto che lo stato zoosanitario delle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sia valutato mediante una decisione della Commissione. In linea con la situazione zoosanitaria saranno presi in considerazione i trattamenti alternativi che figurano nell’attestato di sanità animale di cui all’allegato, compreso il trattamento di cui al regolamento di esecuzione della Commissione. Una volta che lo stato zoosanitario è stato valutato favorevolmente, un’ulteriore condizione da soddisfare dovrebbe essere l’esistenza di un programma annuale per il monitoraggio dei residui, che dovrebbe essere elaborato dall’organismo delegato. È previsto che la Commissione approvi tale programma ogni anno mediante una decisione. |
|
(13) |
In attesa della riunificazione di Cipro è possibile istituire, con l’assistenza della Commissione, un gruppo di lavoro composto pariteticamente da rappresentanti della comunità greco-cipriota e della comunità turco-cipriota e presieduto da un rappresentante della Commissione che si riunisca periodicamente per esaminare il funzionamento del sistema di ispezione del prodotto istituito dalla presente decisione. |
|
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/330/CE. |
|
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/330/CE è così modificata:
|
1) |
all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 per quanto riguarda l’attraversamento da parte dei prodotti di origine animale della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo, non si applica più ai prodotti di origine animale figuranti negli allegati I, II e III della presente decisione.»; |
|
2) |
il testo che figura nell’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(3) Decisione 2007/330/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, che elimina i divieti relativi alla circolazione di taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 30).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)] (GU L 125 del 13.4.2021, pag. 42).
(5) Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO
« «ALLEGATO III
“Χαλλούμι”(Halloumi)/“Hellim”(DOP)
A. Prodotto animale: “Χαλλούμι” (Halloumi)/“Hellim” (DOP)
B. Condizioni da soddisfare prima che possano avvenire scambi
|
1. |
Stato zoosanitario
Affinché siano consentiti gli scambi di “Χαλλούμι” (Halloumi)/“Hellim” (DOP) alle condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione (1), lo stato zoosanitario nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo deve in una prima fase essere valutato favorevolmente in conformità di norme concordate a livello internazionale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale con riguardo a tutte le malattie di cui alla parte C, punto 5 e punto 6, lettera a). In assenza di norme internazionali, la determinazione deve essere effettuata conformemente ad altri criteri pertinenti applicati dalla Commissione per quanto riguarda lo stato zoosanitario. Le indagini e la raccolta di prove necessarie devono essere effettuate dall’organismo delegato di cui alla parte D. Una volta che lo stato zoosanitario può essere valutato sulla base di prove scientifiche presentate dall’organismo delegato di cui alla parte D, è previsto che la Commissione adotti una decisione che riconosca tale stato conformemente alle procedure applicabili. Lo stato deve essere notificato all’Organizzazione mondiale per la salute animale. |
|
2. |
Monitoraggio dei residui
Una volta che lo stato zoosanitario è stato valutato favorevolmente in conformità del punto 1 della presente parte, l’organismo delegato di cui alla parte D deve elaborare un programma annuale per il monitoraggio dei residui basato sui dati relativi alla produzione di latte. È previsto che la Commissione approvi tale programma ogni anno mediante una decisione. Devono essere utilizzati criteri analoghi a quelli applicati dalla Commissione per la valutazione dei programmi annuali per il monitoraggio dei residui. |
|
3. |
Riconoscimento delle aziende lattiero-casearie ammissibili
L’organismo delegato di cui alla parte D deve ispezionare gli stabilimenti di trasformazione del latte per verificare la conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004. Esso deve riconoscere i suddetti stabilimenti ammissibili per l’attraversamento da parte Del prodotto della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo. |
|
4. |
Gli esperti dell’organismo delegato di cui alla parte D devono accertare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte. |
C. Condizioni generali applicabili agli scambi
|
1. |
Il prodotto deve essere prodotto interamente da un produttore residente nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
|
2. |
Il prodotto è stato certificato conforme alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 |
|
3. |
Tutte le fasi del processo di produzione del prodotto sono state ispezionate dall’organismo delegato di cui alla parte D. |
|
4. |
Gli esperti dell’organismo delegato di cui alla parte D hanno certificato che le condizioni di cui ai punti da 5 a 11 della presente parte sono soddisfatte. |
|
5. |
Le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono indenni da afta epizootica da almeno dodici mesi. |
|
6. |
Tutti gli stabilimenti in cui sono detenute vacche, pecore o capre nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo:
|
|
7. |
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, le vacche, le pecore e le capre sono state trasferite nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo solo da paesi autorizzati all’esportazione di tali animali nell’Unione europea, elencati nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) e certificate conformemente all’allegato I, parte 2, del medesimo regolamento. |
|
8. |
Il latte utilizzato per la produzione del prodotto:
|
|
9. |
Le aziende lattiero-casearie che producono il prodotto hanno attuato un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004. |
|
10. |
Il prodotto è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
|
11. |
Il prodotto è stato prodotto conformemente ai criteri di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
|
12. |
Ogni partita del prodotto deve essere accompagnata da un documento rilasciato conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1480/2004. Tale documento deve essere rilasciato dalla Camera di commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata a tal fine dalla Commissione d’intesa con il governo della Repubblica di Cipro, o da un altro ente debitamente autorizzato d’intesa con quest’ultimo. Il suddetto documento deve essere rilasciato conformemente alla procedura di cui all’articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 866/2004 e deve dichiarare che il prodotto rispetta le condizioni di cui alla presente parte. |
|
13. |
Il prodotto deve essere contrassegnato da un bollo sanitario o da un marchio di identificazione conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. |
|
14. |
Ciascuna partita del prodotto deve essere accompagnata dai seguenti attestati di sanità pubblica e di sanità animale firmati da un esperto dell’organismo delegato di cui alla parte D: |
“ATTESTATO DI SANITÀ PUBBLICA E DI SANITÀ ANIMALE
Numero di riferimento:
I. Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto, esperto nominato dall’organismo delegato di cui all’allegato III, parte D, della decisione 2007/330/CE, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dell’allegato III della decisione 2007/330/CE nonché di quelle dei regolamenti (CE) n. 178/2002 (7), (CE) n. 852/2004 (8), (CE) n. 853/2004 (9), (UE) 2017/625 (10) e (UE) 2019/627 (11) e certifica che il prodotto sopraindicato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
|
a) |
è stato prodotto a partire da latte crudo che:
|
|
b) |
proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d’igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti; |
|
c) |
è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d’igiene di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
|
d) |
soddisfa i criteri pertinenti di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (16); |
|
e) |
è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento termico di cui al punto II.1.2 e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento; |
|
f) |
è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006. |
II. Attestato di sanità animale
Il prodotto:
|
|
II.1.1 proviene dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; e |
|
|
oppure |
II.1.2. è stato trasformato a partire da latte crudo ottenuto da una sola specie di animali, in particolare della specie [Bos taurus] (17) [Ovis aries] (17) [Capra hircus] (17) e il latte crudo utilizzato per la trasformazione del prodotto lattiero-caseario è stato sottoposto: |
|
|
|
oppure |
[a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F0 pari o superiore a 3;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale: |
|
|
oppure |
[i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un’ora;] (17) |
|
|
oppure |
[(ii) un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;] (17)] (17) |
|
oppure |
II.1.2. è stato trasformato miscelando latte crudo ottenuto da animali delle seguenti specie: [Bos taurus,] (17) [Ovis aries,] (17) [Capra hircus,] (17) e [prima della] (17) [dopo la] (17) miscelazione tutto il latte crudo utilizzato per la trasformazione del prodotto lattiero-caseario è stato sottoposto: |
|
|
|
oppure |
[a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F0 pari o superiore a 3;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;] (17) |
|
|
oppure |
[a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale: |
|
|
oppure |
[i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un’ora;] (17) |
|
|
oppure |
[(ii) un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione; ] (17)] (17) |
|
oppure |
II.1.3. dopo il completamento del trattamento di cui al punto II.1.2, è stato manipolato fino all’imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale. |
|
D. Controlli
La Repubblica di Cipro, applicando procedure analoghe a quelle di cui al titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625, deve delegare a un organismo delegato i poteri necessari per effettuare tutte le ispezioni e i controlli indispensabili al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dell’Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare nella catena di produzione del prodotto.».
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [“Χαλλούμι” (Halloumi)/“Hellim” (DOP)] (GU L 125 del 13.4.2021, pag. 42).
(2) Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(7) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(10) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
(12) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(13) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(15) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(16) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(17) Cancellare la dicitura non pertinente.”.