24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/14


DECISIONE (PESC) 2021/509 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l’appoggio della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE), la politica estera e di sicurezza comune (PESC), di cui la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) forma parte integrante, persegue, tra l’altro, l’obiettivo di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

(2)

Nelle sue conclusioni del 17 ottobre 2016 sulla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, il Consiglio ha affermato che la strategia globale rappresenta il quadro dell’Unione per un impegno esterno unito e responsabile in partenariato con altri, al fine di promuovere i suoi valori e interessi in materia di sicurezza, democrazia, prosperità e un ordine globale fondato su regole, compresi i diritti umani e lo Stato di diritto. In tali conclusioni è stato inoltre precisato che la visione politica esposta nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea sarà rapidamente tradotta in misure e iniziative politiche concrete, incentrate sulle cinque priorità dell’azione esterna dell’Unione individuate nella strategia: rafforzare la sicurezza e la difesa; investire nella resilienza degli Stati e delle società a est e a sud dell’Unione; elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi; promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi; e rafforzare una governance globale basata sul diritto internazionale, compresi i principi della Carta delle Nazioni Unite e l’Atto finale di Helsinki.

(3)

Nelle conclusioni del 22 gennaio 2018 sull’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, nel quale la strategia globale individua un quadro per un impegno dell’Unione più coerente e olistico nelle crisi e nei conflitti esterni, il Consiglio ha ribadito i legami tra sviluppo sostenibile, azione umanitaria, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace.

(4)

L’azione dell’Unione nell’ambito della PESC dovrebbe essere coerente con le politiche e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione e con le altre politiche dell’Unione, in particolare con il quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR), l’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni e l’approccio strategico dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza (WPS) («approccio strategico dell’Unione in materia di WPS»), nonché con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale azione dovrebbe inoltre essere conforme al diritto dell’Unione, in particolare alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1). Non deve pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Deve rispettare gli obblighi che incombono all’Unione e agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(5)

Nelle conclusioni del 17 giugno 2019 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, il Consiglio ha sottolineato l’importanza che le questioni ambientali e i cambiamenti climatici rivestono per la sicurezza e la difesa, ha riconosciuto l’importanza dei cambiamenti climatici per le missioni e operazioni PSDC e ha salutato l’accresciuta sensibilità alle questioni climatiche che caratterizza le azioni dell’Unione riguardanti la prevenzione dei conflitti e la sicurezza sostenibile.

(6)

Ai fini della PESC, l’Unione, svolge operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e presta assistenza a Stati terzi e a organizzazioni internazionali e regionali per migliorare le loro capacità nel settore militare e della difesa o per sostenere gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace da essi condotte.

(7)

Nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e del 6 marzo 2017 sull’attuazione della strategia globale dell’UE nel settore della sicurezza e della difesa, il Consiglio ha rammentato la necessità di includere pienamente tutte le esigenze per sostenere ulteriormente i paesi partner nella prevenzione e gestione delle crisi in modo autonomo, incluso nel contesto di missioni od operazioni PSDC che prevedono compiti di formazione, consulenza e/o tutoraggio nel settore della sicurezza.

(8)

Inoltre, nelle conclusioni del 14 novembre 2016 sul SSR, il Consiglio ha ricordato le nuove ambizioni contemplate dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, nonché il proposito di dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Ha altresì approvato la comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza «Elementi di un quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza» e ha affermato che la SSR è una componente fondamentale della prevenzione dei conflitti laddove affronta potenziali fattori di crisi, nonché della gestione delle crisi e della risoluzione dei conflitti, della stabilizzazione post-conflitto, della costruzione della pace e del consolidamento dello Stato, laddove ripristina istituzioni di sicurezza responsabili e ristabilisce servizi di sicurezza efficaci rivolti alla popolazione, creando in tal modo le condizioni per uno sviluppo sostenibile e per la pace.

(9)

Nelle conclusioni del 10 dicembre 2018 su WPS, il Consiglio ha accolto con favore l’approccio strategico dell’Unione in materia di WPS. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l’agenda in materia di WPS deve essere attuata in tutti gli ambiti dell’azione esterna dell’Unione e che, come tale, costituisce un importante elemento dell’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni.

(10)

Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative cui dà luogo l’attuazione della PESC sono a carico del bilancio dell’Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità, decida altrimenti.

(11)

Si dovrebbe quindi istituire a livello di Unione uno strumento europeo per la pace («strumento») atto a finanziare i costi comuni delle operazioni e delle missioni militari nell’ambito della PSDC nonché, qualora il Consiglio decida che tali spese di funzionamento sono a carico degli Stati membri, le spese di funzionamento delle azioni volte a migliorare le capacità nel settore militare e della difesa di Stati terzi e organizzazioni regionali e internazionali, e a sostenere gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale o da Stati terzi. Lo strumento non finanzierà le capacità finanziate dal bilancio dell’Unione. Il finanziamento di qualsiasi azione a titolo dello strumento sarà subordinato all’adozione preliminare, da parte del Consiglio che delibera all’unanimità, di un atto giuridico di base che istituisce tale azione.

(12)

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni e missioni militari dell’Unione, la gestione finanziaria dei costi comuni di tali operazioni e missioni nell’ambito dello strumento è soggetta a norme e intese amministrative diverse da quelle relative alle misure di assistenza. Lo strumento assicurerà la continuità con le disposizioni ai sensi dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (2).

(13)

Il Consiglio ha osservato, nelle conclusioni del 19 novembre 2018 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, che lo strumento offre la possibilità di finanziare lo sviluppo di capacità dei partner dell’Unione nel settore militare o della difesa per il perseguimento degli obiettivi PESC, pur evidenziando la necessità di utilizzare appieno le possibilità disponibili a tale scopo nel quadro del bilancio dell’Unione.

(14)

La presente decisione stabilisce le procedure e i requisiti per l’adozione e l’attuazione di misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento, fra cui analisi della sensibilità ai conflitti, valutazioni dei rischi e d’impatto, misure di attenuazione e controlli e salvaguardie rigorosi, nonché valutazione della conformità al diritto internazionale, in particolare al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario. Le misure di assistenza che comportino l’esportazione o il trasferimento di prodotti dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) devono rispettare i principi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC.

(15)

L’Unione dovrebbe cercare di ottimizzare l’impatto della sua azione esterna attraverso la coerenza e la complementarità tra lo strumento e gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione finanziati, in particolare nell’ambito del regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, e altre politiche dell’Unione ove opportuno. Il Consiglio dovrebbe garantire una coerenza effettiva a tutti i livelli e il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe fornire l’orientamento strategico per le operazioni militari e le misure di assistenza dell’Unione che devono essere finanziate a titolo dello strumento, in particolare per garantire la coerenza e la complementarità della PESC, compresa la PSDC.

(16)

Il Consiglio riconosce la costante importanza strategica del partenariato Africa-UE per la pace e la sicurezza, nel quadro della strategia comune Africa-UE, in particolare il quadro di cooperazione istituito nell’ambito del Fondo per la pace in Africa e il ruolo guida dell’Unione africana nel preservare la pace e la sicurezza nel continente africano. Il Consiglio mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell’Unione africana in questo settore, della prestazione di assistenza alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana e del rafforzamento dell’architettura africana di pace e di sicurezza in vista della sua piena operatività, in linea con il memorandum d’intesa del 23 maggio 2018 su pace, sicurezza e governance tra l’Unione europea e l’Unione africana, nonché a favore del sostegno ai meccanismi di cooperazione consolidati, in particolare un approccio integrato basato su partenariato, consultazione e coordinamento strategico rafforzato.

(17)

In linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, lo strumento dovrebbe contribuire alla stabilità e alla pace e al rafforzamento della resilienza dei paesi partner. Le azioni finanziate a titolo dello strumento dovrebbero rispondere alle esigenze in termini di sviluppo delle capacità dei partner dell’Unione, in particolare nel suo vicinato.

(18)

Lo strumento avrà pertanto una portata geografica globale. In tale ambito di applicazione, lo strumento garantirà efficacemente la piena continuità con il sostegno e gli impegni dell’Unione nei confronti dell’Africa, fornirà sostegno al vicinato dell’Unione, e ad altre regioni. Lo strumento migliorerà la capacità dell’Unione di prevenire le crisi e i conflitti e di reagire rapidamente agli stessi, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori che presentano le minacce più urgenti e critiche per la sicurezza dell’Unione. Lo strumento mira a rafforzare la capacità dei paesi partner di prevenire le crisi e rispondere ad esse e contribuire alla loro resilienza, al fine di permettere loro di proteggere meglio le loro popolazioni, nonché a sostenere le organizzazioni regionali e internazionali. Lo strumento dovrebbe essere utilizzato nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione, sfruttando al meglio le sinergie con altre azioni e misure di sostegno dell’Unione e dei suoi Stati membri, in particolare i progetti e le missioni civili in ambito PSDC a titolo del regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

(19)

Nelle sue conclusioni del 17-21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha dichiarato che sarà istituito uno strumento europeo per la pace quale strumento fuori bilancio volto a finanziare misure nel settore della sicurezza e della difesa che il Consiglio può decidere, sostituendo l’attuale Fondo per la pace in Africa e il meccanismo Athena. Il massimale finanziario per lo strumento per il periodo 2021-2027 sarà pari a 5 000 milioni di EUR a prezzi 2018, e sarà finanziato quale voce fuori bilancio al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP) mediante contributi degli Stati membri sulla base di un criterio di ripartizione correlato al reddito nazionale lordo (RNL).

(20)

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell’Unione, le spese operative delle azioni nell’ambito della PESC sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità, non stabilisca altrimenti. Tale disposizione prevede inoltre che uno Stato membro che si è astenuto dal voto su una decisione del Consiglio relativa a un’operazione e ha formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE non è obbligato a contribuire al finanziamento di tale operazione.

(21)

Il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE, a seguito di un impegno facoltativo volontario degli Stati membri e tenendo conto del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri di cui all’articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, TUE («decisione del Consiglio») che, nel caso in cui uno Stato membrosi sia astenuto, su tale base, dall’adozione di una misura di assistenza e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in quanto la misura consente la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, tale Stato membro non contribuirà ai costi della misura. Detto Stato membro, rammentando il suo impegno facoltativo volontario iniziale, verserà invece un importo supplementare a favore di misure di assistenza diverse da quelle relative a tali materiali o piattaforme.

(22)

L’importo supplementare dovuto da uno Stato membro che si astiene dall’adozione di una misura di assistenza che prevede la fornitura di materiali militari e piattaforme concepiti per l’uso letale della forza garantirà che il contributo complessivo di tale Stato membro alle misure di assistenza sia proporzionale alla quota del suo RNL nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri. L’importo dei contributi dovuti dagli altri Stati membri alle misure per le quali sono versati detti contributi supplementari non subirà modifiche a seguito di detti contributi supplementari. La proporzione dei costi per le misure di assistenza riguardanti la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza diminuirà quindi a seguito di tali astensioni, rispetto a quella delle altre misure di assistenza finanziate dallo strumento. A seguito dell’astensione, gli stanziamenti potenzialmente disponibili per le misure di assistenza riguardanti la fornitura di tali materiali o piattaforme diminuiranno.

(23)

Tale decisione del Consiglio non dovrebbe ostacolare la sana gestione finanziaria dello strumento né la sua efficacia.

(24)

Tale decisione del Consiglio, conseguente a un impegno facoltativo volontario degli Stati membri, è eccezionale e sui generis e non pregiudica i principi generali dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la facoltà di uno Stato membro di formulare una dichiarazione formale ai sensi di tale disposizione, la quale prevede che, in tal caso, lo Stato membro in questione non debba essere obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l’Unione. L’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE prevede inoltre che, in uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astenga da azioni che possano contrastare o impedire l’azione dell’Unione basata su tale decisione e che gli altri Stati membri rispettino la sua posizione.

(25)

La presente decisione dovrebbe essere riesaminata ogni tre anni o su richiesta di uno Stato membro.

(26)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa, per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1, dell’articolo 42 e degli articoli da 43 a 46 TUE, all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa e non contribuisce al finanziamento di tali decisioni e azioni.

(27)

In conformità dell’articolo 41, paragrafo 1, TUE, le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l’attuazione dello strumento devono essere a carico del bilancio dell’Unione,

(28)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/528,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

ISTITUZIONE E STRUTTURA

CAPO 1

Istituzione, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi

Articolo 1

Istituzione e ambito di applicazione

1.   È istituito uno strumento europeo per la pace («strumento») volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull’Unione europea, nei casi in cui, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti da tali azioni non siano a carico del bilancio dell’Unione.

2.   Lo strumento è destinato a finanziare:

a)

i costi comuni delle operazioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, e dell’articolo 43, paragrafo 2, del TUE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che pertanto, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, TUE, non possono essere a carico del bilancio dell’Unione;

b)

le misure di assistenza consistenti in azioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 28 TUE, qualora il Consiglio decida all’unanimità, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, che le spese di funzionamento che ne derivano sono a carico degli Stati membri.

Le misure di assistenza di cui alla lettera b) sono:

i)

le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa;

ii)

sostegno agli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale o da Stati terzi.

3.   La presente decisione istituisce inoltre un quadro per l’adozione e l’attuazione delle misure di assistenza di cui al paragrafo 2, lettera b), che si basa sui principi e sugli obiettivi enunciati all’articolo 56, e segue le priorità e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 9.

Articolo 2

Massimale finanziario

1.   Il massimale finanziario per l’attuazione del presente strumento per il periodo 2021 - 2027 è di 5 692 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione annuale del massimale finanziario figura nell’allegato I.

Articolo 3

Capacità giuridica ed esenzione da imposte indirette e dazi doganali

1.   Lo strumento è dotato di capacità giuridica, in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, forniture e servizi, assumere personale, concludere contratti, accordi e intese amministrative, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, in funzione di quanto richiesto per l’attuazione della presente decisione. Lo strumento non ha per scopo, o per effetto, conseguire un profitto.

2.   Conformemente all’articolo 3, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, gli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’esenzione, l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando lo strumento effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione. Inoltre, in conformità dell’articolo 4, primo comma, di tale protocollo, le importazioni di beni nell’Unione da parte dello strumento sono esenti da qualsiasi dazio doganale.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«operazione», un’operazione o una missione dell’Unione istituita nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune («PSDC») a norma dell’articolo 42 TUE, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, inclusi i casi in cui la realizzazione di una missione è affidata a un gruppo di Stati membri, conformemente all’articolo 44 TUE;

b)

«comandante dell’operazione», il comandante dell’operazione dell’UE, secondo la definizione di cui al concetto di comando e controllo militare dell’Unione europea, incluso, se del caso, il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta;

c)

«misura di assistenza», un’azione dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b); l’assistenza da fornire può consistere in un sostegno finanziario, tecnico o materiale. Tale azione può assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico;

d)

«Stati membri contributori», gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento di un’operazione o di una misura di assistenza che deve essere finanziata a titolo dello strumento;

e)

«soggetto responsabile dell’attuazione», un soggetto che è incaricato dell’attuazione di una misura di assistenza o di parti di essa e che a tal fine conclude un contratto con lo strumento.

f)

«beneficiario», uno Stato terzo o un’organizzazione regionale o internazionale che riceve sostegno tramite una misura di assistenza.

Articolo 5

Partecipazione alle decisioni e contributo al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, gli Stati membri partecipano alle decisioni e contribuiscono al finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento in conformità delle disposizioni della presente decisione.

2.   A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE, uno Stato membro che si è astenuto dal voto su una decisione del Consiglio relativa a un’operazione e ha formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, TUE non è obbligato a contribuire al finanziamento di tale operazione.

3.   Nei casi in cui uno Stato membro si sia astenuto dal voto e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito a una misura di assistenza che consente la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza, tale Stato membro non contribuisce ai costi di tale misura di assistenza. In tal caso, tale Stato membro versa invece un contributo supplementare a misure di assistenza diverse da quelle relative alla fornitura di tali materiali o piattaforme.

4.   A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa alle decisioni relative alle operazioni che hanno implicazioni nel settore della difesa adottate dal Consiglio nell’ambito degli articoli da 42 a 44 TUE e non contribuisce al finanziamento di tali operazioni.

5.   Gli Stati membri che contribuiscono partecipano alle decisioni del comitato dello strumento di cui all’articolo 11 sulle questioni relative a tale operazione o misura di assistenza.

Articolo 6

Iniziativa per operazioni e misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento

Le decisioni che istituiscono operazioni e misure di assistenza finanziate a titolo dello strumento sono adottate in base a proposte o iniziative presentate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 30, paragrafo 1, TUE rispettivamente.

Articolo 7

Base giuridica per il finanziamento di operazioni e misure di assistenza dell’Unione a titolo dello strumento

1.   Il finanziamento di qualsiasi operazione o misura di assistenza a titolo dello strumento è subordinato all’adozione preliminare, da parte del Consiglio, di un atto giuridico di base sotto forma di una decisione che istituisce l’operazione, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, e dell’articolo 43, paragrafo 2, TUE, o la misura di assistenza, ai sensi dell’articolo 28 TUE. In via eccezionale, un atto giuridico di base non è necessario per il finanziamento dei costi comuni durante la fase preparatoria di un’operazione o delle spese necessarie per liquidare un’operazione di cui all’articolo 44, rispettivamente paragrafi 1 e 3, della presente decisione. Allo stesso modo, un atto giuridico di base non è necessario laddove il Consiglio abbia autorizzato il finanziamento di misure preparatorie per una misura di assistenza o di misure urgenti in attesa di una decisione su una misura di assistenza ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 57, paragrafo 2, e dell’articolo 58, della presente decisione.

2.   Gli atti giuridici di base di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi, ambito, durata e condizioni di attuazione dell’operazione o della misura di assistenza interessata e includono l’importo di riferimento delle risorse finanziarie a carico dello strumento.

Articolo 8

Coerenza dell’azione dell’Unione

1.   A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TUE, il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («altro rappresentante») assicurano la coerenza fra le azioni finanziate a titolo dello strumento e le altre azioni nell’ambito della PESC. A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, TUE, il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante, garantiscono la coerenza fra le azioni finanziate a titolo dello strumento e le misure previste da strumenti in altri settori dell’azione esterna dell’Unione, nonché con le altre politiche, e cooperano a questo fine.

2.   A norma degli articoli 18, paragrafo 4, e 27, paragrafo 1, TUE, l’alto rappresentante contribuisce ad assicurare la coerenza e il coordinamento necessario nell’attuazione della presente decisione, fatte salve le disposizioni per la gestione finanziaria dello strumento di cui al capo 2 della presente decisione.

3.   Gli amministratori e gli altri soggetti responsabili della gestione del finanziamento delle operazioni e delle misure di assistenza a titolo dello strumento cooperano e si coordinano per garantire il funzionamento efficace dello strumento.

Articolo 9

Priorità e orientamenti strategici

1.   Le operazioni e misure di assistenza seguono le priorità strategiche definite dal Consiglio europeo e dal Consiglio, compreso nelle loro pertinenti conclusioni, per le azioni dell’Unione nell’ambito della PESC.

2.   Nel quadro delle priorità strategiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il CPS fornisce l’orientamento strategico per le operazioni e misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. A tal fine procede a una discussione due volte all’anno. Per quanto riguarda le misure di assistenza, il CPS si basa sugli obiettivi e sui principi enunciati all’articolo 56 e tiene debitamente conto delle relazioni presentate dall’alto rappresentante a norma dell’articolo 63.

3.   Il Consiglio elabora una metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie per le misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento e il CPS la riesamina periodicamente.

4.   L’orientamento strategico di cui al paragrafo 2 fornisce un indirizzo sia tematico che geografico, tenendo conto della situazione internazionale, delle pertinenti conclusioni del Consiglio, dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito degli strumenti finanziari applicabili e delle pertinenti relazioni dell’alto rappresentante, degli amministratori e dei comandanti delle operazioni, al fine di conseguire efficacia e coerenza nel contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione attraverso le operazioni e misure di assistenza da finanziare a titolo dello strumento.

5.   La metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie di cui al paragrafo 3 include eventuali elementi di attenuazione e di accompagnamento, modalità di sorveglianza e valutazione, nonché controlli e salvaguardie, anche per le misure di assistenza relative ai prodotti dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione.

CAPO 2

Struttura organizzativa dello strumento

Articolo 10

Organi di gestione e personale

1.   Lo strumento è gestito sotto l’autorità e la direzione del comitato dello strumento di cui all’articolo 11:

a)

da un amministratore delle operazioni;

b)

dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione di cui è al comando e le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione ai sensi dell’articolo 60;

c)

da un amministratore delle misure di assistenza; e

d)

da un contabile delle operazioni e da un contabile delle misure di assistenza.

2.   Lo strumento si avvale per quanto possibile delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione. Fa principalmente ricorso al personale e alle strutture amministrative esistenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione, e al personale distaccato dagli Stati membri su richiesta del rispettivo amministratore.

3.   Il segretario generale del Consiglio affianca all’amministratore delle operazioni e al contabile delle operazioni il personale e le risorse amministrative necessari all’esercizio delle loro funzioni.

4.   L’alto rappresentante è incaricato di assicurare l’attuazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono misure di assistenza a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, TUE.

5.   Ai fini dell’esecuzione finanziaria delle misure di assistenza, ad eccezione delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante un’operazione, l’alto rappresentante è assistito dall’amministratore delle misure di assistenza e dal contabile delle misure di assistenza. L’alto rappresentante esercita questa responsabilità con il sostegno del servizio della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (4) e di altri servizi della Commissione, secondo necessità.

Articolo 11

Comitato dello strumento

1.   È istituito un comitato dello strumento («comitato») composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro.

2.   Il presidente del comitato è un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Il presidente convoca e presiede le riunioni del comitato.

3.   Il comitato esercita le sue competenze a norma della presente decisione e agisce conformemente alle regole di voto di cui al paragrafo 14.

4.   Il comitato adotta il bilancio annuale dello strumento e i bilanci rettificativi, tenuto conto dell’importo di riferimento per ciascuna operazione e misura di assistenza.

5.   Il comitato approva i conti annuali e dà discarico agli amministratori e al comandante di ciascuna operazione per le questioni che rientrano nelle rispettive competenze.

6.   Il comitato adotta, su proposta comune degli amministratori, le seguenti norme per l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento, che integrano le norme stabilite nella presente decisione:

a)

le norme di esecuzione relative alle operazioni militari che sono simili, in termini di flessibilità, alle regole finanziarie applicabili al meccanismo per amministrare il finanziamento costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa istituito dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio («meccanismo Athena»).

b)

le norme di esecuzione relative alle misure di assistenza che sono coerenti con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che garantiscono lo stesso livello di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione. Tali norme giustificano espressamente i casi in cui sia necessario divergere dalle norme stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di consentire una flessibilità mirata e garantiscono che le norme contabili adottate dal contabile a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera d), siano conformi ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Il comitato esamina le norme di esecuzione proposte di cui alle lettere a) e b) in stretta collaborazione con gli amministratori, in particolare al fine di garantire che tali norme di esecuzione rispettino i principi di sana gestione finanziaria, non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali.

7.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente con il sostegno degli amministratori.

8.   Nel discutere in merito al finanziamento di un’operazione o di una misura di assistenza:

a)

il comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;

b)

il rappresentante di uno Stato membro che non contribuisce all’operazione o alla misura di assistenza può assistere ai lavori del comitato in relazione a tale operazione o misura di assistenza, senza prendere parte alle votazioni;

c)

il comandante di ciascuna operazione, o il suo rappresentante, partecipa ai lavori del comitato per l’operazione di cui è al comando e per la misura di assistenza o qualsiasi parte di essa attuata dall’operazione, senza prendere parte alle votazioni;

d)

i rappresentanti degli Stati terzi contributori e dei contributori volontari sono invitati a partecipare ai lavori del comitato quando la discussione riguarda direttamente il loro contributo finanziario, senza prendere parte o essere presenti alle votazioni;

e)

i rappresentanti di altri soggetti interessati, in particolare i soggetti responsabili dell’attuazione, possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato concernenti la misura di assistenza cui essi danno attuazione, in tutto o in parte, senza prendere parte alle votazioni.

9.   Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore delle operazioni per quanto riguarda le questioni relative alle operazioni e alle misure di assistenza attuate mediante le operazioni e dall’amministratore delle misure di assistenza per quanto riguarda le questioni relative alle misure di assistenza. Ogni amministratore partecipa alle riunioni del comitato e redige il verbale delle riunioni per i punti di sua competenza. L’amministratore può partecipare alle riunioni per altri punti. Gli amministratori non prendono parte alle votazioni del comitato.

10.   I rappresentanti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte alle votazioni.

11.   I rappresentanti dell’Agenzia europea per la difesa (AED) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato per i punti in discussione relativi al settore di attività dell’AED, senza prendere parte o essere presenti alle votazioni.

12.   I contabili dello strumento partecipano, se del caso, ai lavori del comitato per i punti di rispettiva competenza, senza prendere parte alle votazioni.

13.   Su richiesta di uno Stato membro, di un amministratore o del comandante dell’operazione, il presidente convoca il comitato entro 15 giorni.

14.   Tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 8, il comitato delibera all’unanimità dei suoi membri. Tuttavia, esso delibera a maggioranza semplice dei suoi membri riguardo alle questioni procedurali, ad esempio quando approva l’ordine del giorno e il verbale, e per l’adozione del suo regolamento interno.

15.   Le decisioni del comitato sono vincolanti.

16.   In caso di questioni urgenti può essere adottata, su iniziativa del presidente del comitato, una decisione mediante procedura scritta, secondo modalità che devono essere decise dal comitato, a meno che un suo membro richieda una riunione del comitato.

17.   Il comitato è opportunamente informato dagli amministratori, dai comandanti delle operazioni e dai contabili sulle questioni di rispettiva competenza. In particolare, il rispettivo amministratore fornisce al comitato informazioni sufficienti in caso di richiesta di indennizzo o contestazione relativa allo strumento.

18.   I bilanci e gli altri atti adottati dal comitato sono firmati dal presidente e dal rispettivo amministratore per le questioni di sua competenza.

19.   Se non raggiunge un accordo su una specifica questione, il comitato può decidere di sottoporre la questione al Consiglio affinché adotti una decisione.

Articolo 12

Amministratori

1.   Il segretario generale del Consiglio nomina, previa informazione del comitato, l’amministratore delle operazioni e almeno un amministratore aggiunto delle operazioni per un periodo di tre anni.

2.   L’alto rappresentante nomina, previa informazione del comitato, un amministratore delle misure di assistenza per un periodo di tre anni.

3.   Gli amministratori esercitano le rispettive funzioni per conto dello strumento.

4.   I titoli specifici del bilancio relativi all’attuazione di misure di assistenza o parti di esse mediante un’operazione sono sotto la responsabilità dell’amministratore delle operazioni.

5.   Ciascun amministratore è il rappresentante legale dello strumento per le questioni di rispettiva competenza, anche nei procedimenti giudiziari e nella composizione delle controversie.

6.   Ciascun amministratore:

a)

stabilisce e presenta al comitato i titoli del progetto di bilancio annuale e dei progetti di bilanci rettificativi di cui è responsabile. Nel progetto di bilancio annuale e nei progetti di bilanci rettificativi la parte «spese», relativa a un’operazione e alle misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione, è stabilita su proposta del comandante dell’operazione in questione;

b)

dà esecuzione al bilancio annuale e ai rispettivi bilanci rettificativi sotto la sua responsabilità e riferisce in merito dopo la loro adozione da parte del comitato;

c)

è l’ordinatore rispettivo per le entrate e le spese dello strumento, ad eccezione delle spese sostenute durante la fase attiva delle operazioni. L’amministratore può delegare i loro poteri di ordinatore secondo necessità;

d)

per quanto concerne le entrate, attua le disposizioni finanziarie stabilite con terzi in relazione al finanziamento, rispettivamente, delle operazioni e delle misure di assistenza.

7.   Per le questioni di sua competenza, ciascun amministratore vigila sul rispetto delle norme stabilite dalla presente decisione e sull’attuazione delle decisioni del comitato. A tal fine, l’amministratore delle misure di assistenza può impartire le necessarie istruzioni ai soggetti responsabili dell’attuazione, anche per misure urgenti.

8.   Ciascun amministratore, per le questioni di rispettiva competenza, è autorizzato ad adottare le misure che ritiene necessarie all’esecuzione delle spese finanziate nell’ambito dello strumento, conformemente alla presente decisione e alle norme stabilite dal comitato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, e ne informa il comitato.

9.   Ciascun amministratore, per le questioni di rispettiva competenza, coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni e alle misure di assistenza. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

10.   Ciascun amministratore, per le questioni di rispettiva competenza, assicura, ove necessario, la continuità delle proprie funzioni.

11.   Ciascun amministratore risponde al comitato per le questioni di rispettiva competenza.

Articolo 13

Contabili

1.   Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile delle operazioni e almeno un contabile aggiunto delle operazioni per un periodo di tre anni.

2.   L’alto rappresentante nomina il contabile delle misure di assistenza per un periodo di tre anni.

3.   I contabili esercitano le rispettive funzioni per conto dello strumento.

4.   Per le questioni di sua competenza, ciascun contabile:

a)

provvede alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

b)

prepara i conti annuali e li sottopone all’approvazione del comitato;

c)

tiene la contabilità;

d)

definisce le norme e le procedure contabili nonché il piano contabile;

e)

definisce, convalida e controlla i sistemi contabili per le entrate e, se del caso, convalida e controlla i sistemi stabiliti dall’ordinatore rispettivo per fornire o giustificare informazioni contabili, verifica le informazioni ricevute e richiede misure correttive se ritenuto necessario;

f)

conserva i documenti giustificativi;

g)

è incaricato della gestione della tesoreria.

5.   Per le esigenze di gestione della tesoreria, ciascun contabile accende uno o più conti bancari intestati allo strumento o provvede affinché siano accesi. È inoltre responsabile di estinguere tali conti, o di provvedere affinché siano estinti. I contabili possono delegare alcuni dei propri compiti a membri del personale subordinati.

6.   Gli amministratori e il comandante di ciascuna operazione trasmettono al rispettivo contabile tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che rispecchiano fedelmente la situazione finanziaria e l’esecuzione del bilancio, e certificano l’attendibilità di tali informazioni.

7.   I contabili rispondono al comitato.

Articolo 14

Disposizioni generali applicabili agli amministratori, ai contabili e al personale

1.   Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall’altro, sono incompatibili.

2.   L’amministratore aggiunto delle operazioni agisce sotto l’autorità dell’amministratore delle operazioni. Il contabile aggiunto delle operazioni agisce sotto l’autorità del contabile delle operazioni.

3.   L’amministratore aggiunto delle operazioni sostituisce l’amministratore delle operazioni quando quest’ultimo è assente. Il contabile aggiunto delle operazioni sostituisce il contabile delle operazioni quando quest’ultimo è assente.

4.   I funzionari e altri agenti dell’Unione, nell’esercizio delle loro funzioni per conto dello strumento, rimangono soggetti allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6) («statuto dei funzionari»).

5.   Il personale messo a disposizione dello strumento dagli Stati membri è soggetto al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l’istituzione dell’Unione incaricata della loro gestione amministrativa e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l’istituzione dell’Unione o il rispettivo amministratore per conto dello strumento.

6.   Il personale messo a disposizione dello strumento o alle sue dipendenze deve aver precedentemente ricevuto il nulla osta per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE/EU SECRET», o un nulla osta equivalente da parte di uno Stato membro.

Articolo 15

Comandante dell’operazione

1.   Il comandante di ciascuna operazione svolge le sue funzioni per conto dello strumento in relazione al finanziamento dei costi comuni dell’operazione di cui è al comando e al finanziamento delle misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione.

2.   Per l’operazione di cui è al comando e le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione, il comandante di ciascuna operazione:

a)

fa pervenire all’amministratore delle operazioni le sue proposte per la parte «spese» dei progetti di bilancio;

b)

in qualità di ordinatore:

i)

esegue gli stanziamenti relativi ai costi comuni, alle spese ascrivibili ai costi a carico degli Stati di cui all’articolo 48 e gli stanziamenti relativi alle misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione; esercita l’autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione di detti stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti per conto dello strumento; e accende conti bancari per l’operazione di cui è al comando, anche per le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione;

ii)

esegue gli stanziamenti relativi alle spese per l’operazione di cui è al comando finanziati tramite contributi volontari; esercita l’autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione di detti stanziamenti, sulla base delle pertinenti disposizioni contenute nell’accordo amministrativo ad hoc concluso con il contributore; può aggiudicare appalti e stipulare contratti per conto del contributore; e accende un conto bancario per ciascun contributo.

3.   Ciascun comandante dell’operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate nell’ambito dello strumento che reputi necessarie per l’operazione di cui è al comando e per le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione, conformemente alla presente decisione e alle norme stabilite dal comitato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, e ne informa l’amministratore delle operazioni e il comitato.

4.   Ciascun comandante dell’operazione tiene la contabilità dei fondi ricevuti dallo strumento, delle spese che impegna, dei pagamenti che effettua e delle entrate che incassa; tiene anche un inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio dello strumento e utilizzati per l’operazione di cui è al comando e per le misure di assistenza o parti di esse eventualmente attuate dall’operazione. Tale contabilità è messa a disposizione a fini di ispezione da parte del contabile delle operazioni su richiesta.

5.   Salvo casi debitamente giustificati approvati dall’amministratore e dal contabile delle operazioni, ciascun comandante dell’operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone lo strumento.

Articolo 16

Responsabilità

1.   In caso di errore o negligenza da parte del personale che agisce in rappresentanza dello strumento nell’esecuzione dei compiti affidatigli in virtù della presente decisione, la responsabilità disciplinare del personale dell’Unione è disciplinata dallo statuto dei funzionari, mentre la responsabilità disciplinare del personale distaccato o messo a disposizione dello strumento da uno Stato membro è disciplinata dal regime e dalle norme nazionali pertinenti. Fatto salvo il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea che si applica al personale dell’Unione, la responsabilità penale del personale che agisce in rappresentanza dello strumento è disciplinata dalla normativa nazionale applicabile. Inoltre, il comitato può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro contributore o di terzi contributori, che lo strumento invochi la responsabilità civile di tale personale. La responsabilità civile del personale dell’Unione è limitata ai danni causati da negligenza grave o comportamento doloso nell’esercizio o in relazione all’esercizio delle sue funzioni ed è disciplinata dallo statuto dei funzionari e dalle norme di attuazione applicabili ad esso.

2.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione, del segretario generale del Consiglio, dell’alto rappresentante o della Commissione può essere invocata da uno Stato membro contributore o da terzi contributori per le attività svolte dagli amministratori, dai contabili o dal personale assegnato o distaccato presso lo strumento nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   La responsabilità contrattuale derivante da contratti conclusi per conto dello strumento è assunta tramite lo strumento dagli Stati membri contributori e, se del caso, dai terzi contributori. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile al contratto in questione.

4.   La responsabilità non contrattuale per i danni causati dal quartier generale del comando del livello operativo, dal quartier generale del comando della forza o dal quartier generale del comando di componente ovvero dal relativo personale nell’esercizio delle sue funzioni, nonché la responsabilità non contrattuale per i danni causati nell’attuazione di una misura di assistenza, sono risarciti tramite lo strumento dagli Stati membri contributori e, se del caso, dai terzi contributori, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

5.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato membro contributore o da terzi contributori per contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio o per danni causati da un’operazione o dal personale a essa assegnato nell’esercizio delle rispettive funzioni.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicati i regimi relativi all’immunità giurisdizionale di cui gode il personale di un’operazione nell’ambito di un accordo sullo status delle forze o sullo status della missione concluso con lo Stato ospitante o dell’accordo Unione europea sullo status delle forze (7).

TITOLO II

BILANCIO

CAPO 3

Principi e struttura, bilanci rettificativi, storni e riporti di stanziamenti

Articolo 17

Principi di bilancio

1.   Il bilancio, stabilito in euro, è l’atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese amministrate dallo strumento.

2.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Essi comprendono stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti.

3.   Gli stanziamenti per impegni iscritti in bilancio sono autorizzati entro i limiti dei massimali finanziari annuali di cui all’allegato I. Tuttavia, a condizione che sia rispettato il massimale globale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il comitato può adottare, laddove necessario o in circostanze eccezionali, un bilancio annuale o rettificativo che superi il massimale finanziario annuale corrispondente fino al 15 %. In tal caso l’alto rappresentante può presentare al Consiglio una proposta per adeguare i massimali annuali indicati nell’allegato I, tenendo conto, in primo luogo, di eventuali parti non utilizzate dei massimali degli esercizi precedenti.

4.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

5.   Tutte le spese sono collegate a una specifica operazione o misura di assistenza, a eccezione, ove necessario, dei costi elencati negli allegati II e III.

6.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese possono essere effettuati unicamente mediante imputazione a un titolo del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell’articolo 51, paragrafi 2 e 6 e dell’articolo 58.

Articolo 18

Bilancio annuale

1.   Il bilancio annuale è costituito da stanziamenti d’impegno e di pagamento classificati in titoli che sono a loro volta ripartiti in capitoli e articoli.

2.   Ogni anno, in preparazione del progetto di bilancio per l’esercizio successivo, ciascun amministratore stabilisce i titoli di cui è responsabile a norma dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, sulla base delle esigenze stimate, entro i limiti del massimale finanziario annuale corrispondente di cui all’allegato I. I comandanti delle operazioni assistono l’amministratore delle operazioni.

3.   Il progetto di bilancio riporta:

a)

gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire:

i costi comuni per le operazioni in corso o pianificate;

i costi delle misure di assistenza stabilite dal Consiglio o che quest’ultimo deve approvare;

b)

una parte generale, non collegata a una specifica operazione, destinata a coprire le spese di supporto e di preparazione di operazioni, come indicato agli allegati II e III;

c)

una parte generale, non collegata a una specifica misura di assistenza, destinata a coprire le spese di supporto e di preparazione di misure di assistenza, come indicato agli allegati II e III;

d)

una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.

4.   Un titolo specifico è dedicato a ogni operazione o misura di assistenza di cui al paragrafo 3, lettera a), come anche a ciascuna delle parti generali destinate alle spese di supporto e di preparazione di operazioni e misure di assistenza. Qualora una parte di una misura di assistenza sia attuata mediante un’operazione, a tale parte della misura è dedicato un titolo specifico sotto la responsabilità dell’amministratore delle operazioni, distinto dal titolo relativo ai costi comuni dell’operazione.

5.   Le spese di supporto e di preparazione comuni alle operazioni e alle misure di assistenza sono attribuite a ciascuna delle parti generali in base alle percentuali rappresentate dai titoli delle operazioni e dai titoli delle misure di assistenza nel bilancio annuale iniziale dello strumento adottato dal comitato a norma dell’articolo 11, paragrafo 4.

6.   Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Tali stanziamenti sono iscritti qualora sussista incertezza, fondata su seri motivi, quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

7.   Le entrate, suddivise per titolo, comprendono:

a)

i contributi degli Stati membri contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;

b)

entrate diverse, che includono:

il risultato dell’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente, stabilito dal comitato;

gli interessi percepiti e le entrate derivanti dalle vendite;

il recupero dei fondi non spesi nel corso dell’esecuzione.

8.   Gli amministratori propongono il progetto di bilancio annuale al comitato entro il 30 settembre. Il comitato adotta il bilancio entro il 30 novembre. Una volta adottato, gli amministratori notificano agli Stati membri e agli Stati terzi contributori il bilancio.

Articolo 19

Bilanci rettificativi

1.   L’amministratore delle operazioni o l’amministratore delle misure di assistenza propone un bilancio rettificativo al comitato nei casi seguenti:

a)

il Consiglio ha approvato una nuova operazione o misura di assistenza ed è pertanto necessario creare un nuovo titolo corrispondente nel bilancio;

b)

il risultato dell’esecuzione di bilancio di un esercizio i cui conti sono stati approvati, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, deve essere iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo;

c)

per circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, gli stanziamenti iscritti nei titoli delle operazioni o nei titoli delle misure di assistenza non corrispondono alle esigenze dell’operazione o della misura di assistenza corrispettiva.

2.   Il progetto di bilancio rettificativo risultante dall’avvio o dalla proroga di un’operazione o di una misura di assistenza è presentato al comitato entro un periodo di quattro mesi dall’approvazione dell’importo di riferimento da parte del Consiglio, a meno che il comitato non fissi un termine più lungo.

3.   I bilanci rettificativi proposti da un amministratore compensano per quanto possibile gli aumenti degli stanziamenti operando riduzioni in altri titoli di cui è responsabile l’amministratore.

4.   Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato discute e adotta il bilancio rettificativo tenuto conto dell’urgenza.

Articolo 20

Storni di stanziamenti

1.   Ciascun amministratore può effettuare storni di stanziamenti all’interno dei titoli del bilancio di cui è responsabile. L’amministratore delle operazioni agisce su proposta del comandante dell’operazione interessato, salvo per i titoli di cui è ordinatore. L’amministratore in questione comunica la sua intenzione al comitato, se l’urgenza della situazione lo consente, almeno con una settimana di anticipo.

2.   Tuttavia, fatto salvo l’articolo 51, paragrafo 5, è necessaria l’approvazione preliminare del comitato qualora gli storni da capitolo a capitolo previsti superino il 10 % in titoli relativi alle operazioni e il 20 % in titoli relativi alle misure di assistenza, degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell’esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione. Tale requisito non si applica agli storni all’interno di un titolo relativo a una misura di assistenza che assume la forma di un programma generale.

3.   L’approvazione preliminare del comitato è necessaria per gli storni di stanziamenti tra titoli all’interno della parte del bilancio destinata rispettivamente alle operazioni o alle misure di assistenza. Gli storni di stanziamenti tra titoli sono possibili solo gli stessi Stati membri contribuiscono al titolo di origine e a quello di destinazione. Qualora l’attuazione di una parte di una misura di assistenza sia realizzata mediante un’operazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, non è richiesta l’approvazione preliminare del comitato per il necessario storno di stanziamenti tra il titolo della misura di assistenza e il titolo relativo all’attuazione di una parte della misura di assistenza mediante l’operazione.

4.   Non è possibile effettuare storni di stanziamenti tra un titolo relativo a operazioni e un titolo relativo a misure di assistenza.

Articolo 21

Riporto degli stanziamenti

1.   Gli stanziamenti che non sono stati utilizzati entro la fine dell’esercizio per cui sono stati iscritti e che non sono stati riportati all’esercizio successivo sono cancellati, salvo diversamente disposto dal presente articolo.

2.   Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato può decidere, su proposta di ciascun amministratore rispettivo, di riportare gli stanziamenti di impegno che non sono stati impegnati entro la fine dell’esercizio precedente e, se necessario, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti, nel qual caso essi possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre.

3.   Gli amministratori presentano al comitato le rispettive proposte entro il 1o marzo di ogni anno.

4.   Tuttavia, gli stanziamenti possono essere riportati mediante decisione dell’amministratore responsabile nei casi seguenti:

a)

stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori;

b)

stanziamenti di impegno in titoli relativi a misure di assistenza per i quali è stata portata a termine, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno, da definire nelle norme di esecuzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo;

c)

stanziamenti di impegno e di pagamento necessari quando una decisione del Consiglio relativa a una nuova misura di assistenza è stata adottata nell’ultimo trimestre dell’esercizio precedente.

Ciascun amministratore informa il comitato in merito alle proprie decisioni di riporto ogni anno entro l’1 marzo.

5.   L’amministratore delle operazioni è assistito dal comandante di ciascuna operazione nell’attuazione del presente articolo.

Articolo 22

Impegni frazionati

Gli impegni di bilancio la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annuali.

Articolo 23

Recupero di fondi

Eventuali recuperi sono iscritti tra le entrate dello stesso titolo che li ha generati. Qualora tale titolo non esista più, i recuperi sono inclusi nella parte generale della quale è responsabile il rispettivo amministratore.

Articolo 24

Esecuzione anticipata

Non appena adottato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo mediante esecuzione anticipata.

CAPO 4

Contributi

Articolo 25

Previsioni anticipate

1.   Gli amministratori presentano, entro il 30 giugno dell’anno n:

a)

una previsione della seconda richiesta di contributi per l’anno n;

b)

una previsione del massimale dei pagamenti per l’anno n + 1 che tenga conto delle operazioni e delle misure di assistenza future o in espansione non contemplate dal progetto di bilancio;

c)

una stima indicativa dell’importo annuo dei contributi per gli anni n + 1, n + 2, n + 3 e n + 4 in linea con le esigenze stimate;

d)

una previsione dell’importo della prima richiesta di contributi per l’anno n + 1.

2.   Il comitato decide il massimale dei pagamenti per l’anno n + 1 entro il 31 luglio dell’anno n.

3.   Gli amministratori presentano al comitato, entro il 30 settembre dell’anno n:

a)

una previsione dell’importo annuo dei contributi per tutti i titoli del progetto di bilancio;

b)

una previsione dell’importo della prima richiesta di contributi per l’anno n + 1;

c)

una stima indicativa riveduta, basata sui migliori dati disponibili, degli importi annuali dei contributi per gli anni n + 2, n + 3 e n + 4.

Articolo 26

Determinazione dei contributi

1.   I contributi che devono essere versati nel corso di un anno per un determinato titolo del bilancio corrispondono agli stanziamenti di pagamento iscritti in tale titolo, previa deduzione delle entrate iscritte nello stesso titolo.

2.   Gli stanziamenti di pagamento per ciascuna operazione o misura di assistenza sono coperti con i contributi degli Stati membri contributori di tale operazione o misura di assistenza.

3.   Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata alle spese di supporto e di preparazione di operazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), sono coperti con i contributi degli Stati membri, ad eccezione della Danimarca.

4.   Gli stanziamenti di pagamento della parte generale del bilancio destinata a coprire le spese di supporto e di preparazione di misure di assistenza di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera c), sono coperti con i contributi degli Stati membri.

5.   La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri contributori è determinata secondo il criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo di cui all’articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (8), o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

6.   I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorsa propria basata sull’RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro» allegata all’ultimo bilancio generale adottato dall’Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota del reddito nazionale lordo (RNL) di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

7.   Qualora, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, uno Stato membro si astenga dall’adottare una misura di assistenza e non contribuisca a tale misura, versa un importo supplementare a misure di assistenza diverse da quelle riguardanti la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza. Tale importo supplementare garantisce che il contributo complessivo di tale Stato membro alle misure di assistenza sia conforme alla sua quota dell’RNL. L’importo dei contributi dovuti dagli altri Stati membri alle misure per le quali sono versati detti contributi supplementari non subisce modifiche a seguito di detti contributi supplementari.

8.   I contributi degli Stati membri in un qualsiasi anno non superano la rispettiva quota del massimale di pagamento di cui all’articolo 25, paragrafo 2. Tale limite non si applica ai contributi supplementari a norma del paragrafo 7 del presente articolo risultanti dalle astensioni dalle misure di assistenza negli anni precedenti.

Articolo 27

Contributi in seguito a un’astensione

1.   Lo Stato membro che ha segnalato l’intenzione di astenersi dall’adozione di una misura di assistenza di cui all’articolo 5, paragrafo 3, può individuare misure di assistenza diverse a cui versare un contributo supplementare. Può individuare sia misure esistenti sia possibili misure future per le quali è stato presentato o approvato dal Consiglio un documento concettuale, oppure può chiedere nuove misure diverse a tale scopo.

2.   Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non individua o chiede altre misure di assistenza entro sei mesi, l’alto rappresentante o altri Stati membri individuano le misure alle quali debbano essere versati tali contributi supplementari.

3.   L’alto rappresentante, dopo aver valutato le necessità di diverse misure di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e tenendo debitamente conto delle priorità strategiche dell’Unione nonché degli obiettivi e dei principi di cui all’articolo 56, presenta al Consiglio, per adozione, le proposte necessarie.

4.   L’amministratore delle misure di assistenza registra i contributi supplementari dovuti dagli Stati membri che si astengono da una misura di assistenza a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.

5.   L’attuazione del presente articolo rispetta i principi della programmazione basata sulle necessità e della sana gestione finanziaria dello strumento e ne preserva l’efficacia, conformemente con i trattati.

Articolo 28

Prefinanziamento

1.   Lo strumento dispone di un sistema di deposito minimo per il prefinanziamento delle operazioni di reazione rapida dell’Unione e delle misure urgenti di cui all’articolo 58, qualora non siano disponibili fondi sufficienti e la procedura ordinaria per la riscossione dei contributi non consenta di soddisfare in tempo utile le esigenze. I depositi minimi per le operazioni di reazione rapida e le misure urgenti sono gestiti dal rispettivo amministratore.

2.   L’importo dei depositi minimi è deciso e, se necessario, riveduto dal comitato sulla base di proposte presentate dall’amministratore.

3.   Ai fini del prefinanziamento dei depositi minimi, gli Stati membri:

a)

versano i contributi allo strumento in anticipo; o

b)

quando il Consiglio decide di avviare un’operazione di reazione rapida a cui contribuiscono, o approva una misura urgente, ed è necessario ricorrere al deposito minimo, versano i loro contributi entro cinque giorni dall’invio della richiesta a concorrenza dell’importo di riferimento dell’operazione di reazione rapida o del costo autorizzato della misura urgente, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

Articolo 29

Riscossione dei contributi

1.   I contributi allo strumento sono effettuati in euro.

2.   Ciascun amministratore chiede per lettera i contributi per gli stanziamenti di rispettiva competenza alle amministrazioni nazionali competenti di cui gli sono stati comunicati gli estremi.

3.   Quando l’attuazione di una misura di assistenza o di parte di essa è realizzata mediante un’operazione, l’amministratore delle operazioni invia la richiesta di contributi all’amministrazione nazionale competente. Se ha inviato la richiesta di contributi per la misura di assistenza anteriormente alla decisione del Consiglio di attuare la misura o parte di essa mediante un’operazione, l’amministratore delle misure di assistenza trasferisce all’amministratore delle operazioni i fondi necessari per l’attuazione.

4.   Le richieste di contributi sono inviate quando:

a)

il comitato ha adottato il bilancio per un esercizio. La prima richiesta di contributi copre le esigenze di pagamenti per i primi otto mesi. La seconda richiesta di contributi copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell’esercizio precedente se il comitato ha deciso di iscriverlo nel bilancio in corso;

b)

è adottato un bilancio rettificativo, come previsto all’articolo 19, e le richieste di contributi previste per l’anno non soddisferanno tempestivamente le esigenze di pagamento;

c)

sono necessari contributi ai depositi minimi e la loro reintegrazione, come previsto all’articolo 28, paragrafo 3, e al presente articolo, paragrafi 9 e 10.

5.   L’amministratore delle operazioni e l’amministratore delle misure di assistenza chiedono contributi degli Stati membri contributori qualora il Consiglio adotti una decisione con la quale viene avviata un’operazione o una misura di assistenza, nella misura in cui i fondi disponibili rispettivamente per le operazioni o per le misure di assistenza non siano sufficienti a finanziare l’importo dei pagamenti che il Consiglio ha autorizzato a effettuare in base all’importo di riferimento stabilito in tale decisione;

6.   Eventuali interessi maturati sui contributi versati dagli Stati membri a norma dell’articolo 28 bis, paragrafo 3, lettera a), sono presi in considerazione per il calcolo dei loro contributi nelle successive richieste ordinarie di contributi.

7.   Le richieste di contributi riportano una ripartizione degli aumenti e delle riduzioni dei contributi per titolo nel bilancio.

8.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall’invio della richiesta di contributi corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributi per il bilancio di un nuovo esercizio, nel qual caso la scadenza del pagamento è fissata entro quaranta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

9.   Le parti utilizzate dei contributi versati in anticipo ai depositi minimi sono reintegrate incrementando il contributo degli Stati membri interessati nella successiva richiesta ordinaria di contributi, a meno che essi non abbiano reintegrato in precedenza il proprio contributo. Se risulta necessario ricorrere al deposito minimo e, nel frattempo, gli Stati membri interessati non hanno provveduto a reintegrare il proprio contributo, essi versano l’eventuale importo necessario entro cinque giorni, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b).

10.   Gli Stati membri che contribuiscono in anticipo a un deposito minimo possono autorizzare l’amministratore responsabile a utilizzare fino al 75 % di tale contributo per coprire il proprio contributo a un’operazione o a una misura di assistenza. In tal caso lo Stato membro interessato reintegra il contributo versato in anticipo entro 90 giorni dall’invio di una richiesta da parte dell’amministratore responsabile.

11.   Una volta che il progetto di bilancio è stato presentato al comitato, ciascun amministratore può inviare una richiesta anticipata di contributi agli stanziamenti di sua competenza prima della fine dell’esercizio in corso agli Stati membri le cui procedure di bilancio e finanziarie non consentono il pagamento dei rispettivi contributi entro i termini stabiliti, a titolo di pagamento in acconto in relazione ai contributi per il bilancio dell’esercizio successivo.

12.   Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri e Stati terzi contributori, ciascuno per quanto lo concerne.

13.   Gli amministratori accusano ricevuta dei contributi da loro richiesti.

14.   Se dovuti, e qualora non possano essere effettuati in toto deducendone l’importo dai contributi dovuti allo strumento, i rimborsi sono versati agli Stati membri interessati entro trenta giorni.

Articolo 30

Gestione dei contributi finanziari volontari da parte dello strumento

1.   Conformemente alle disposizioni pertinenti del quadro giuridico che disciplina un’operazione o una misura di assistenza, e a seguito dell’accettazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS), il comitato può autorizzare che la gestione amministrativa di un contributo finanziario volontario da parte di uno Stato membro o di terzi sia affidata allo strumento. Tale contributo finanziario volontario può essere destinato a uno specifico progetto in supporto dell’operazione o della misura di assistenza.

2.   I costi amministrativi relativi alla gestione del contributo volontario sono coperti dal contributo volontario stesso, salvo diversa decisione del comitato.

3.   Previa approvazione del comitato, il rispettivo amministratore stabilisce con lo Stato membro o i terzi interessati le intese amministrative necessarie, in cui sono definiti lo scopo del contributo volontario, i costi che quest’ultimo deve coprire e la gestione del contributo volontario.

4.   I contributi volontari di questo tipo possono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati versati allo strumento, secondo quanto previsto nelle intese amministrative stabilite con lo Stato membro o i terzi in questione.

5.   Il rispettivo amministratore garantisce che la gestione dei contributi volontari rispetti le intese amministrative pertinenti. Egli trasmette ad ogni contributore, direttamente o attraverso il comandante dell’operazione, se del caso, le pertinenti informazioni relative alla gestione del contributo volontario come stabilito nelle intese amministrative applicabili.

Articolo 31

Interessi di mora

1.   Qualora uno Stato membro o un terzo non effettui un pagamento allo strumento entro la data prevista, gli interessi di mora sono calcolati a un tasso pari al tasso di rifinanziamento principale della Banca centrale europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.

2.   Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, gli interessi sono calcolati per l’intero periodo.

CAPO 5

Attuazione

Articolo 32

Principi

1.   Gli stanziamenti dello strumento sono utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.   Gli ordinatori sono incaricati di eseguire le entrate e le spese dello strumento secondo i principi di sana gestione finanziaria e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità e regolarità.

Per eseguire le spese, gli ordinatori:

a)

assumono impegni di bilancio e giuridici, anche firmando contratti per conto dello strumento;

b)

convalidano le spese, emettono ordini di pagamento; e

c)

pongono in essere gli atti preliminari necessari all’esecuzione degli stanziamenti.

3.   Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:

a)

i membri del personale di livello appropriato che ricevono tale delega;

b)

la portata dei poteri conferiti; e

c)

la possibilità per i delegati di sottodelegare i loro poteri.

4.   L’esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione delle funzioni dell’ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile si escludono a vicenda.

Articolo 33

Modalità di attuazione

1.   Il finanziamento dei costi comuni di un’operazione è eseguito per conto dello strumento dal comandante dell’operazione, se questi è in carica, oppure dall’amministratore delle operazioni, nella loro veste di ordinatori.

2.   Una misura di assistenza può essere attuata in gestione diretta o indiretta. Qualora una misura di assistenza sia attuata mediante gestione indiretta i responsabili dell’attuazione possono essere designati dal Consiglio da una delle categorie seguenti:

a)

ministeri o pubbliche amministrazioni degli Stati membri, o altri rispettivi organismi e agenzie di diritto pubblico, ovvero organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie;

b)

un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale o i rispettivi organi e agenzie;

c)

uno Stato terzo o i rispettivi organismi o agenzie di diritto pubblico, a condizione che tale Stato terzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri e che rispetti il diritto internazionale e, se del caso, il principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri;

d)

agenzie e organi dell’Unione aventi personalità giuridica.

3.   In circostanze eccezionali, entità che non rientrano nelle categorie di cui sopra possono essere designate come responsabili dell’attuazione, previa conferma da parte dell’amministratore a norma del paragrafo 5 e a condizione che la misura di assistenza sia attuata conformemente al paragrafo 2, lettera c).

4.   Le misure di assistenza possono anche essere attuate in tutto o in parte dal beneficiario o dagli organismi da esso designati. In tal caso le disposizioni riguardanti i soggetti responsabili dell’attuazione contenute nella presente decisione si applicano a tale beneficiario o a tali organismi in quanto soggetti responsabili dell’attuazione.

5.   Fatti salvi l’articolo 56, paragrafo 3, e l’articolo 66, paragrafo 8, l’amministratore formula un parere, in fase di preparazione di una misura di assistenza, sulla capacità dei possibili soggetti responsabili dell’attuazione di attuare la misura di assistenza o parti di essa in conformità del capo 10 e se del caso, sulla capacità del destinatario di una sovvenzione assegnata senza invito a presentare proposte di attuare la sovvenzione. Un responsabile dell’attuazione o destinatario della sovvenzione è designato dal Consiglio previa conferma da parte dell’amministratore che il responsabile dell’attuazione o destinatario della sovvenzione dispone di tale capacità. Se tale capacità non può essere confermata, l’amministratore indica al Consiglio ogni altra possibile modalità di attuazione della misura. All’occorrenza l’amministratore valuta come debbano essere affrontate le limitazioni specifiche in materia di capacità dei possibili soggetti responsabili dell’attuazione, conformemente all’articolo 66, paragrafo 6.

6.   Le misure di assistenza possono essere attuate integralmente o in parte mediante un’operazione come deciso dal Consiglio in conformità dell’articolo 60, in particolare per fornire assistenza integrata, tra cui addestramento militare, consulenza, fornitura di sostegno materiale e controllo del suo utilizzo da parte del beneficiario.

7.   Uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione, un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale o un altro soggetto incaricato dell’esecuzione delle spese di un’operazione finanziata nell’ambito dello strumento applica le norme vigenti relative all’esecuzione delle proprie spese. Analogamente, un soggetto responsabile dell’attuazione di una misura di assistenza può applicare le norme vigenti relative all’esecuzione delle proprie spese, fatta salva la valutazione di cui all’articolo 66. In caso di divergenze sostanziali tra tali norme, da un lato, e le disposizioni della presente decisione e le norme adottate dal comitato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, dall’altro, prevalgono le ultime due. A tal fine l’amministratore responsabile può adottare le misure correttive necessarie per garantire una sufficiente tutela degli interessi finanziari dello strumento.

Articolo 34

Conti bancari

1.   I conti bancari dello strumento sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine con sede sociale in uno Stato membro e sono correnti o a breve termine in euro.

2.   Tuttavia, qualora le circostanze lo giustifichino e previa approvazione del rispettivo amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede sociale al di fuori dell’Unione e in monete diverse dall’euro.

3.   Gli scoperti di conto non sono consentiti.

4.   I contributi degli Stati membri sono versati su appositi conti bancari. Tali contributi sono utilizzati per effettuare:

a)

gli anticipi necessari ai comandanti delle operazioni per l’esecuzione delle spese relative ai costi comuni delle operazioni e al costo delle misure di assistenza o di parti di esse attuate mediante operazioni, e

b)

i necessari pagamenti ai soggetti responsabili dell’attuazione e ai fornitori per le misure di assistenza.

5.   I contributi a titolo dei costi a carico degli Stati e i contributi volontari sono versati su appositi conti bancari e sono destinati all’esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata allo strumento.

Articolo 35

Appalti

1.   Gli appalti da finanziare o prefinanziare nell’ambito dello strumento per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di un bene mobile o immobile, mediante l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, nonché la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori, avvengono mediante contratti conclusi per conto dello strumento, se attuati dallo strumento direttamente o tramite un’operazione.

2.   Le procedure di appalto mirano a garantire, attraverso una concorrenza leale e aperta, che gli appalti soddisfino nel modo più efficiente i requisiti delle operazioni o delle misure di assistenza.

3.   Le norme adottate dal comitato a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, per l’esecuzione delle spese finanziate tramite lo strumento comprendono disposizioni che stabiliscono procedure di appalto conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 36

Sovvenzioni

1.   Le misure di assistenza possono essere attuate attraverso sovvenzioni concesse con o senza un invito a presentare proposte.

2.   Le norme adottate dal comitato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, per l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento includono disposizioni per l’assegnazione e l’attuazione di sovvenzioni, anche nei casi debitamente giustificati in cui le sovvenzioni possono essere assegnate senza invito a presentare proposte. Tali disposizioni garantiscono una rigorosa sorveglianza dell’amministratore durante tutta l’attuazione delle sovvenzioni e prestano particolare attenzione ai controlli da esso effettuati nei casi di gestione diretta.

Articolo 37

Intese amministrative per facilitare il futuro approvvigionamento o il reciproco sostegno

1.   Lo strumento può concludere intese amministrative con gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione, come pure con Stati terzi, organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali e rispettive agenzie, allo scopo di facilitare il futuro approvvigionamento o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno, o entrambi, in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.

2.   Le intese amministrative di cui al paragrafo 1 sono:

a)

sottoposte a previa consultazione del comitato se sono concluse con Stati membri, istituzioni dell’Unione od organi o agenzie di uno Stato membro o dell’Unione; o

b)

sottoposte a previa approvazione del comitato se sono concluse con Stati terzi, organizzazioni internazionali od organizzazioni regionali.

3.   Le intese amministrative di cui al paragrafo 1 sono firmate dall’amministratore responsabile o, se del caso, dal rispettivo comandante dell’operazione, che agisce per conto dello strumento, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.

4.   I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l’approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti quadro sono sottoposti per approvazione al comitato prima di essere firmati dall’amministratore responsabile. Gli Stati membri e i comandanti delle operazioni possono ricorrere ai contratti quadro, se lo desiderano. La conclusione dei contratti quadro da parte dello strumento non obbliga gli Stati membri che non ne sono parte ad acquisire, in base agli stessi, beni e servizi.

CAPO 6

Relazioni finanziarie, contabilità e audit

Articolo 38

Relazioni finanziarie periodiche al comitato

Ogni tre mesi ciascun amministratore, con l’appoggio del contabile e dei comandanti delle operazioni responsabili, presenta al comitato una relazione sull’esecuzione delle entrate e delle spese che ricadono sotto la sua responsabilità dall’inizio dell’esercizio, una relazione sul flusso di cassa e una relazione sul deposito minimo corrispondente.

Articolo 39

Contabilità

1.   Ciascun contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei trasferimenti di fondi effettuati che ricadono sotto la sua responsabilità. Stabilisce inoltre la contabilità delle spese e delle entrate eseguite sotto la responsabilità del rispettivo amministratore.

2.   Il contabile delle operazioni elabora i conti annuali per le operazioni e le misure di assistenza o parti di esse attuate mediante operazioni con il sostegno dei rispettivi comandanti dell’operazione. Il contabile delle misure di assistenza elabora i conti annuali per le misure di assistenza con il supporto dei soggetti responsabili dell’attuazione.

Articolo 40

Norme generali applicabili ai controlli

1.   Lo strumento, attraverso i suoi rappresentanti o gli organismi di controllo o di audit che può designare, effettua verifiche sul posto sulle operazioni e sui soggetti responsabili dell’attuazione, allo scopo di assicurare che le norme stabilite dalla presente decisione e dalle decisioni del comitato siano debitamente attuate e che le disposizioni contenute nei contratti conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione siano rispettate.

2.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dello strumento hanno ottenuto, prima dell’assolvimento dei loro compiti, il nulla osta per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» o, a seconda dei casi, un nulla osta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone garantiscono il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di audit, conformemente alle norme applicabili a tali informazioni e dati.

3.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dello strumento hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui tali documenti e supporti sono custoditi. Hanno inoltre la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all’esecuzione delle entrate e delle spese dello strumento forniscono agli amministratori e alle persone incaricate della revisione di tali entrate e spese l’assistenza necessaria all’assolvimento dei loro compiti.

4.   Ove fossero rilevate irregolarità che comportano una perdita finanziaria, lo strumento adotta i provvedimenti necessari con l’operazione, il soggetto responsabile dell’attuazione o il fornitore interessati per provvedere al recupero o alla restituzione degli importi in questione.

Articolo 41

Revisione interna dello strumento

1.   Su proposta dell’amministratore delle operazioni e dopo averne informato il comitato, il segretario generale del Consiglio nomina un revisore interno e almeno un revisore interno aggiunto per le operazioni. Su proposta dell’amministratore delle misure di assistenza e dopo averne informato il comitato, l’alto rappresentante nomina un revisore interno per le misure di assistenza.

2.   I revisori interni sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni. I revisori interni devono possedere le qualifiche professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. I revisori interni non possono essere ordinatori né contabili e non possono partecipare alla preparazione degli stati finanziari relativi allo strumento.

3.   Ciascun revisore interno riferisce all’amministratore responsabile riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a promuovere una sana gestione finanziaria. I revisori interni, in particolare, sono incaricati di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei pertinenti servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi a essi associati.

4.   I revisori interni esercitano i loro compiti, per le questioni di rispettiva competenza, in relazione a tutti i servizi che partecipano alla riscossione delle entrate dello strumento o all’esecuzione delle sue spese.

5.   Ciascun revisore interno effettua uno o più audit nel corso dell’esercizio, secondo necessità, e riferisce all’amministratore responsabile. I comandanti delle operazioni e, se del caso, i soggetti responsabili dell’attuazione sono informati dal revisore interno responsabile circa le conclusioni cui è giunto e le sue raccomandazioni. Ciascun amministratore, per le questioni di propria competenza, garantisce, anche impartendo le necessarie istruzioni ai comandanti delle operazioni e ai soggetti responsabili dell’attuazione, che sia dato seguito alle raccomandazioni da esso formulate a seguito degli audit.

6.   Ogni anno ciascun amministratore trasmette al comitato una relazione sull’attività di audit interno riguardante le questioni di propria competenza, indicando il numero e il tipo di audit interni effettuati, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.

7.   I lavori e i rapporti dei revisori interni sono messi a disposizione del collegio dei revisori dei conti istituito a nome dell’articolo 42, unitamente a tutti i relativi documenti giustificativi.

Articolo 42

Revisione esterna dello strumento

1.   È istituito un collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti verifica le entrate e le spese derivanti dall’attuazione della presente decisione a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, nonché i conti annuali delle operazioni e delle misure di assistenza.

2.   Il comitato determina il numero di revisori richiesti e nomina i membri del collegio dei revisori per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile un’unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere al più importante organismo di audit nazionale di uno Stato membro o essere raccomandati da tale organismo e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza.

3.   Su richiesta del collegio dei revisori, il comitato può nominare assistenti dei membri del collegio dei revisori. Gli assistenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Su richiesta del collegio dei revisori, il comitato può approvare il ricorso da parte del collegio dei revisori a un sostegno esterno qualificato per la revisione esterna dello strumento.

4.   Il collegio dei revisori verifica, sia durante l’esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e fornendo documenti giustificativi, che l’esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate tramite lo strumento sia conforme alla presente decisione e alle norme adottate conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, nonché alla normativa dell’Unione e nazionale applicabile, ove del caso, come pure ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.

5.   I membri del collegio dei revisori e i loro assistenti continuano a essere retribuiti dall’organismo di audit di appartenenza; lo strumento si fa carico delle loro spese di missione conformemente alle regole che devono essere adottate dal comitato, nonché del costo del sostegno esterno qualificato.

6.   Nell’espletamento del loro mandato, i membri del collegio dei revisori e i loro assistenti:

a)

possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato; il collegio e i revisori dei conti che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;

b)

riferiscono unicamente al comitato in merito ai loro compiti.

7.   Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il presidente o proroga il mandato dell’attuale presidente. Il collegio dei revisori adotta le norme applicabili agli audit effettuati dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Esso approva le relazioni di audit stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse agli amministratori e al comitato.

8.   Gli amministratori o le persone designate dagli amministratori possono effettuare in qualunque momento revisioni delle spese finanziate tramite lo strumento. Inoltre il comitato, sulla base di una proposta degli amministratori o di uno Stato membro, può designare in qualunque momento revisori esterni aggiuntivi su base ad hoc, definendone i compiti e le condizioni di servizio.

Articolo 43

Presentazione dei conti annuali e risultato dell’esecuzione di bilancio

1.   Ciascun contabile dello strumento, con l’assistenza dell’amministratore responsabile, elabora e trasmette al collegio dei revisori dei conti, entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell’esercizio, il progetto annuale di contabilità dello strumento per le questioni di sua competenza. Il contabile delle operazioni si basa sui conti trasmessi dai comandanti delle operazioni, compresi i conti relativi alle misure di assistenza o a parti di esse attuate dall’operazione. Il contabile delle misure di assistenza si basa sui conti trasmessi dai soggetti responsabili dell’attuazione. Entro la medesima data, ciascun contabile trasmette al comitato le eccedenze di bilancio dell’esercizio per ciascun titolo del bilancio di cui è responsabile. Ciascun amministratore trasmette al comitato una relazione annuale di attività per le questioni di sua competenza.

2.   Entro il 15 luglio il collegio dei revisori dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, compreso il sostegno esterno qualificato di cui all’articolo 42, paragrafo 3, trasmette a ciascun contabile e al comandante di ciascuna operazione le risultanze dell’audit che ha effettuato sui loro conti.

3.   Entro il 30 settembre, ciascun contabile, assistito dall’amministratore responsabile, trasmette al comitato, per le questioni di sua competenza, i conti annuali definitivi dello strumento sottoposti ad audit.

4.   Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell’esercizio, il collegio dei revisori dei conti trasmette al comitato la sua relazione di audit, corredata di un parere di audit. Il comitato esamina la relazione, il relativo parere e i conti annuali nella prospettiva di dare discarico a ciascun amministratore e al comandante di ciascuna operazione.

5.   I documenti giustificativi dei conti annuali dello strumento sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di discarico corrispondente. Quando cessa un’operazione, il comandante dell’operazione provvede alla trasmissione dell’insieme dei documenti giustificativi, anche relativi all’attuazione di eventuali misure di assistenza o parti di esse attuate mediante l’operazione, all’amministratore delle operazioni.

6.   Il comitato decide di iscrivere nel bilancio dell’esercizio successivo il risultato dell’esecuzione di bilancio di un esercizio i cui conti sono stati approvati, tra le entrate o le spese a seconda dei casi. Tuttavia il comitato può decidere, prima che i conti siano approvati, di iscrivere la stima del risultato dell’esecuzione di bilancio, una volta ricevuto il parere di audit dal collegio dei revisori dei conti. L’amministratore responsabile presenta i bilanci rettificativi necessari, che tengono conto del riporto dei fondi.

7.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato in toto deducendone l’importo dai contributi dovuti allo strumento, il saldo del risultato dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI

CAPO 7

Costi comuni e costi a carico degli Stati

Articolo 44

Definizione dei costi comuni e periodi di ammissibilità

1.   Sono a carico dello strumento i costi comuni elencati nell’allegato III durante la fase preparatoria di un’operazione che va dall’approvazione del concetto di gestione della crisi fino alla nomina del comandante dell’operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del CPS, il comitato può prorogare il periodo durante il quale tali costi sono a carico dello strumento.

2.   Durante la fase attiva di un’operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell’operazione alla data in cui il quartier generale del comando del livello operativo cessa la sua attività, sono a carico dello strumento come costi comuni:

a)

i costi comuni elencati nell’allegato IV, parte A;

b)

i costi comuni elencati nell’allegato IV, parte B, se decisi dal Consiglio;

c)

i costi comuni elencati nell’allegato IV, parte C, quando richiesto dal comandante dell’operazione e se approvato dal comitato.

3.   Fanno altresì parte dei costi comuni di un’operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, elencate nell’allegato V.

4.   Un’operazione dell’Unione è oggetto di liquidazione quando il materiale e le infrastrutture finanziati in comune per tale operazione sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell’operazione.

5.   I costi comuni sono limitati ai costi incrementali, ovvero costi diversi da quelli che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati membri o Stati terzi contributori, da un’istituzione dell’Unione o da un’organizzazione internazionale, indipendentemente dall’organizzazione di un’operazione dell’Unione.

6.   Il Consiglio può stabilire, mediante decisioni che avviano o prorogano un’operazione, che taluni costi incrementali, in aggiunta a quelli ammissibili come costi comuni a tale data, siano considerati costi comuni per una determinata operazione.

7.   Oltre al potere conferitogli in forza del paragrafo 2, lettera b), il comitato ha la possibilità decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati negli allegati da II a V siano considerati costi comuni per una determinata operazione.

Articolo 45

Esercitazioni

1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione sono finanziati tramite lo strumento, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.

2.   Tali costi comuni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai quartieri generali rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’esercitazione.

3.   I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

a)

acquisizioni in conto capitale, comprese quelle relative agli edifici, all’infrastruttura e al materiale;

b)

la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato;

c)

il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

Articolo 46

Importo di riferimento per un’operazione

Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale viene avviata o prorogata un’operazione comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L’amministratore delle operazioni valuta, in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell’UE e, se è in carica, del comandante dell’operazione, l’importo stimato necessario per coprire i costi comuni dell’operazione per il periodo previsto. L’amministratore delle operazioni trasmette alla presidenza del Consiglio l’importo proposto affinché sia preso in esame dall’organo preparatorio del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardanti l’importo di riferimento.

Articolo 47

Rimborso dei prefinanziamenti

1.   Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso dallo strumento, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore delle operazioni al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione.

2.   Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione, se ancora in carica, e dall’amministratore delle operazioni.

3.   Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato membro o da uno Stato terzo contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore delle operazioni.

4.   Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o se la richiesta di rimborso approvata supera il contributo previsto, l’amministratore delle operazioni procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro 30 giorni, tenuto conto del flusso di cassa dello strumento e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione.

5.   Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora un’operazione pianificata venga annullata.

6.   Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull’importo messo a disposizione con il prefinanziamento.

Articolo 48

Gestione da parte dello strumento delle spese non incluse nei costi comuni (costi a carico degli Stati)

1.   Il comitato, su proposta dell’amministratore delle operazioni, con l’assistenza del comandante dell’operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un’operazione («costi a carico degli Stati»), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata allo strumento.

2.   Nella sua decisione, il comitato può autorizzare il comandante dell’operazione a stipulare, a nome degli Stati membri che forniscono personale o mezzi a un’operazione e, se del caso, a nome di terzi, contratti per l’acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati.

3.   Nella decisione il comitato stabilisce le modalità per la gestione dei costi a carico degli Stati, compresi il loro prefinanziamento e, se del caso, la durata dell’autorizzazione conferita al comandante dell’operazione.

4.   Lo strumento tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricato e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. L’amministratore delle operazioni trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, lo stato delle spese sostenute da essi o dal loro personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per pagare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, tali terzi versano allo strumento i fondi necessari entro 30 giorni dall’invio della richiesta di fondi.

Articolo 49

Gestione da parte dello strumento dei prefinanziamenti e delle spese non incluse nei costi comuni al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un’operazione

1.   Ove ciò sia richiesto da particolari circostanze operative, il comitato può decidere, su proposta dell’amministratore delle operazioni, con l’assistenza del comandante dell’operazione, o su proposta di uno Stato membro, che il prefinanziamento e la gestione amministrativa di talune spese relative a un’operazione, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, siano affidati allo strumento, al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un’operazione, prima che siano confermati gli Stati membri che forniranno personale o mezzi all’operazione.

2.   La gestione di tali costi è condotta nell’ambito dei mezzi e delle risorse esistenti e l’esborso iniziale è limitato al 20 % dell’importo di riferimento. In questo caso, il comitato illustra nella sua decisione le modalità di prefinanziamento e di rimborso degli importi prefinanziati dagli Stati membri e dai terzi che forniranno personale o mezzi all’operazione.

Articolo 50

Costi comuni sostenuti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a una specifica operazione

L’amministratore delle operazioni esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni sostenuti per la fase preparatoria e al termine della fase attiva delle operazioni, nonché i costi comuni non direttamente collegabili a un’operazione specifica.

Articolo 51

Costi comuni durante la fase attiva di un’operazione

1.   Il comandante dell’operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni sostenuti durante la fase attiva dell’operazione di cui è al comando.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 6, l’adozione da parte del Consiglio di un importo di riferimento dà diritto all’amministratore delle operazioni e al comandante dell’operazione, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di impegnare e di pagare spese per l’operazione in questione fino al 30 % dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio stabilisca una percentuale differente.

3.   Il comitato, su proposta dell’amministratore delle operazioni o del comandante dell’operazione e tenuto conto delle necessità operative e dell’urgenza, ha la facoltà di decidere che le spese aggiuntive possano essere impegnate e, se del caso, pagate. Tale eccezione cessa di applicarsi una volta adottato il bilancio dell’operazione in questione.

4.   Nel periodo precedente all’adozione del bilancio di un’operazione, l’amministratore delle operazioni e il comandante dell’operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato ogni mese, per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di tale operazione. Il comitato, su proposta dell’amministratore delle operazioni, del comandante dell’operazione o di uno Stato membro, può formulare direttive sull’esecuzione delle spese in tale periodo.

5.   Nei tre mesi successivi all’avvio dell’operazione, il comandante dell’operazione, se lo ritiene necessario ai fini del corretto svolgimento della stessa, può procedere a storni di stanziamenti da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo nel titolo dedicato all’operazione, e ne informa l’amministratore delle operazioni e il comitato.

6.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 6, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un’operazione dell’Unione, il comandante dell’operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione, al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio, e ne informa l’amministratore delle operazioni e il comitato quanto prima possibile. In tal caso l’amministratore delle operazioni propone, di concerto con il comandante dell’operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l’amministratore delle operazioni propone un bilancio rettificativo.

CAPO 8

Gestione dei fondi e dei mezzi

Articolo 52

Destinazione finale del materiale e delle infrastrutture finanziati in comune

1.   Il comitato approva un tasso di ammortamento per il materiale e gli altri mezzi relativamente a tutte le operazioni su proposta dell’amministratore delle operazioni. Se richiesto da circostanze operative e previa approvazione del comitato, il comandante dell’operazione può applicare un tasso di ammortamento diverso.

2.   In vista della liquidazione di una operazione, il comandante dell’operazione propone al comitato una destinazione finale per il materiale e le infrastrutture finanziati in comune per l’operazione stessa.

3.   L’amministratore delle operazioni gestisce il materiale e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell’operazione allo scopo, se necessario, di trovarne una destinazione finale.

4.   La destinazione finale del materiale e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. Per destinazione finale può intendersi quanto segue:

a)

le infrastrutture possono essere vendute o cedute tramite lo strumento al paese ospitante, a uno Stato membro o a terzi;

b)

il materiale può essere venduto tramite lo strumento a uno Stato membro, al paese ospitante o a terzi ovvero può essere immagazzinato e mantenuto dallo strumento, da uno Stato membro o dai terzi in questione, per uso in una successiva operazione.

5.   In caso di vendita, il materiale e le infrastrutture sono venduti al loro prezzo di mercato o, qualora tale prezzo non possa essere determinato, a un prezzo equo e ragionevole tenendo conto delle specifiche condizioni locali.

6.   La vendita o la cessione al paese ospitante o a terzi sono effettuate conformemente alle pertinenti norme di sicurezza vigenti.

7.   Se si decide che lo strumento deve conservare il materiale finanziato in comune per un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri, ad eccezione della Danimarca. Su proposta dell’amministratore delle operazioni, il comitato prende le decisioni appropriate, senza la partecipazione della Danimarca.

Articolo 53

Firma congiunta dei pagamenti

I pagamenti effettuati a partire dai fondi amministrati dallo strumento per le operazioni, o per le misure di assistenza o parti di esse attuate mediante operazioni, richiedono la firma congiunta di un ordinatore e del contabile delle operazioni o del contabile di un’operazione.

Articolo 54

Contabilità

1.   Ciascun comandante di operazione tiene la contabilità dei trasferimenti dei fondi ricevuti dallo strumento, delle spese che impegna, dei pagamenti che effettua e delle entrate che incassa; tiene anche un inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio dello strumento e utilizzati per l’operazione di cui è al comando.

2.   Ciascun comandante di operazione fornisce regolarmente al contabile delle operazioni la contabilità e l’inventario di cui al paragrafo 1. In particolare, il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile delle operazioni entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell’operazione di cui è al comando, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni e dei costi a carico degli Stati e delle misure di assistenza o parti di esse attuate mediante l’operazione, nonché la relazione di attività.

3.   Disposizioni dettagliate per la redazione e la fornitura dei conti e degli inventari delle operazioni sono contenute nella decisione del comitato che stabilisce le norme per l’esecuzione delle spese finanziate tramite lo strumento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, e negli orientamenti e norme contabili stabiliti dal contabile per le operazioni.

Articolo 55

Revisione

Ciascun comandante di operazione fornisce all’amministratore delle operazioni e ai revisori che agiscono in rappresentanza dello strumento pieno accesso all’operazione di cui è al comando, incluso ai locali, alle informazioni e ai dati.

TITOLO IV

NORME SPECIFICHE APPLICABILI ALLE MISURE DI ASSISTENZA

CAPO 9

Obiettivi, principi e procedure per l’adozione di misure di assistenza

Articolo 56

Obiettivi e principi

1.   Gli obiettivi principali delle misure di assistenza sono i seguenti:

a)

rafforzare le capacità nel settore militare e della difesa e la resilienza di Stati terzi e organizzazioni regionali e internazionali;

b)

contribuire in modo rapido ed efficace alla risposta militare degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali in una situazione di crisi;

c)

contribuire in modo efficace ed efficiente alla prevenzione dei conflitti, alla stabilizzazione e al consolidamento della pace, anche nel contesto delle operazioni con compiti di formazione, consulenza e tutoraggio nel settore della sicurezza nonché in altre situazioni di pre-conflitto o post-conflitto;

d)

sostenere la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra l’Unione e uno Stato terzo o un’organizzazione regionale o internazionale.

2.   Le misure di assistenza si basano sui principi seguenti:

a)

devono essere coerenti con le politiche e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione volti a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale;

b)

devono essere conformi al diritto dell’Unione e alle politiche e strategie dell’Unione, in particolare al quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza e all’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, all’approccio strategico dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza nonché alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

c)

devono rispettare gli obblighi che incombono all’Unione e agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

d)

non devono pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di uno Stato membro e non devono essere in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell’Unione e degli Stati membri.

3.   Le misure di assistenza che comportino l’esportazione o il trasferimento di prodotti dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione rispettano i principi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC e non pregiudicano la procedura che gli Stati membri sono tenuti a seguire per quanto riguarda tale esportazione o trasferimento in conformità della suddetta posizione comune, anche in termini di valutazione. Inoltre, tali misure di assistenza non incidono sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di trasferimento all’interno dell’Unione e di esportazione di attrezzature militari.

4.   Le proposte di misure di assistenza sono accompagnate da una valutazione dell’alto rappresentante comprendente un’analisi della sensibilità ai conflitti e del contesto, e una valutazione dei rischi e dell’impatto, e includono opportuni controlli, salvaguardie, elementi di attenuazione e di accompagnamento e modalità di sorveglianza e valutazione conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, e ai principi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Al fine di garantire l’efficacia e la coerenza necessarie, l’analisi e la valutazione dovrebbero basarsi, se del caso, sull’esperienza acquisita dagli attori dell’Unione sul campo. Le relazioni periodiche di cui all’articolo 63, presentate dall’alto rappresentante al CPS in merito all’attuazione delle misure di assistenza, riguardano anche le questioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 57

Fase preparatoria

1.   L’alto rappresentante o uno Stato membro può presentare al Consiglio un documento concettuale che delinei una possibile misura di assistenza, comprendente la portata e durata della misura, il tipo di azioni e i potenziali soggetti responsabili dell’attuazione, e sia corredato di un’analisi preliminare della sensibilità ai conflitti, del contesto e dei rischi, unitamente a considerazioni iniziali per una valutazione d’impatto, nonché di salvaguardie e misure di attenuazione, da elaborare ulteriormente nella proposta di cui all’articolo 59.

2.   Nell’approvare un documento concettuale, il Consiglio può autorizzare misure che devono essere finanziate a titolo dello strumento per la preparazione della possibile misura di assistenza.

3.   Qualora una possibile misura di assistenza contempli la fornitura di materiale o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza di cui all’articolo 5, paragrafo 3, il documento concettuale comprende una stima iniziale dei costi della misura. Lo Stato membro che intende astenersi dall’adottare la misura e formulare una dichiarazione formale conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE dovrebbe indicare tale intenzione mediante comunicazione scritta al Consiglio in tempo utile dopo la presentazione del documento concettuale. La comunicazione può comprendere anche l’indicazione di altre misure di assistenza alle quali intende invece contribuire.

4.   Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/427/UE, il SEAE consulta i servizi competenti della Commissione nell’elaborazione dei documenti concettuali e delle successive proposte dell’alto rappresentante relative a misure di assistenza, onde garantire la necessaria coerenza delle politiche dell’Unione in conformità dell’articolo 8.

Articolo 58

Misure urgenti

1.   Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, in attesa di una decisione su una misura di assistenza, il Consiglio può approvare le necessarie misure urgenti da finanziare a titolo dello strumento, tenendo conto della metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie stabilita a norma dell’articolo 9, paragrafo 3. Le misure urgenti e il loro costo stimato sono indicati nel documento concettuale che delinea una possibile misura di assistenza o nella proposta volta a istituire una misura di assistenza ai sensi rispettivamente dell’articolo 57 e dell’articolo 59, paragrafo 1.

2.   Le misure urgenti non includono la fornitura di materiale di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

3.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 6, l’approvazione di misure urgenti da parte del Consiglio dà diritto all’amministratore delle misure di assistenza di impegnare e di pagare spese per la misura urgente in questione fino a concorrenza del costo autorizzato.

Articolo 59

Misure di assistenza

1.   Le decisioni che stabiliscono misure di assistenza sono adottate dal Consiglio in base a una proposta o a un’iniziativa di cui all’articolo 6, su richiesta di un potenziale beneficiario.

2.   Ciascuna decisione del Consiglio che stabilisce una misura di assistenza specifica il beneficiario, gli obiettivi, la portata e la durata della misura stessa nonché la natura dell’assistenza da fornire, e indica un importo di riferimento finanziario per coprire i costi stimati della sua attuazione. Designa, se del caso, i soggetti responsabili dell’attuazione o i destinatari delle sovvenzioni assegnate senza invito a presentare proposte di cui all’articolo 36. Stabilisce i controlli e le garanzie richiesti al beneficiario o, se del caso, ai soggetti responsabili dell’attuazione, nonché le necessarie disposizioni in materia di sorveglianza e valutazione, in conformità della metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie stabilita a norma dell’articolo 9, paragrafo 3. Include inoltre disposizioni in materia di sospensione e cessazione della misura in conformità dell’articolo 64.

3.   Le misure di assistenza assumono la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico. Una decisione del Consiglio che istituisce un programma generale specifica la portata delle azioni ammissibili nel quadro di tale programma. Le misure di assistenza possono essere pluriennali.

4.   Le risorse previste dalle misure di assistenza possono comprendere stanziamenti necessari per il seguito, la sorveglianza, la valutazione, l’audit, la comunicazione e la visibilità di tali misure.

5.   Le misure di assistenza per la fornitura di materiale o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza di cui all’articolo 5, paragrafo 3, non comprendono altri elementi o forme di sostegno. Nessuna misura di assistenza è destinata alla fornitura di elementi che siano incompatibili con il diritto dell’Unione o con gli obblighi internazionali dell’Unione o di tutti gli Stati membri.

6.   Le misure di assistenza che assumono la forma di un programma generale non includono la fornitura di materiale o piattaforme di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

7.   Il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell’ambito di un programma generale fa seguito a una richiesta del beneficiario e necessita dell’esame e dell’approvazione preliminari del CPS conformemente alle condizioni stabilite nella decisione del Consiglio che istituisce il programma generale.

Articolo 60

Attuazione di una misura di assistenza mediante un’operazione

1.   Il Consiglio può decidere che una misura di assistenza specifica sia attuata in tutto o in parte mediante un’operazione, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 59, paragrafo 2. In caso di attuazione parziale, tale decisione indica le azioni specifiche da attuare mediante l’operazione e il relativo importo finanziario.

2.   Quando adotta una decisione di cui al paragrafo 1, il Consiglio decide le necessarie modifiche del mandato dell’operazione in questione.

Articolo 61

Contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione

1.   L’amministratore delle misure di assistenza assicura che siano effettuate le necessarie valutazioni della capacità di cui all’articolo 66, in particolare per quanto riguarda la gestione finanziaria, dei soggetti responsabili dell’attuazione. Tali valutazioni riguardano l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento conformemente all’articolo 67 e per la gestione dei mezzi finanziati a titolo dello strumento conformemente all’articolo 68.

2.   L’amministratore delle misure di assistenza chiede ai soggetti responsabili dell’attuazione di fornire i documenti necessari, tra cui le relazioni sull’esecuzione, la contabilità, le dichiarazioni di gestione e i riepiloghi delle relazioni delle revisioni contabili.

3.   L’amministratore delle misure di assistenza informa il comitato sui risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 e sui contratti che devono essere conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione. I membri del comitato possono chiedere ulteriori informazioni su tali valutazioni e contratti.

4.   L’amministratore delle misure di assistenza, che agisce per conto dello strumento, conclude i contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione.

Articolo 62

Accordi con i beneficiari

1.   L’alto rappresentante prende gli accordi necessari con i beneficiari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal Consiglio relativamente alle misure di assistenza, in conformità degli articoli 56 quater e 59, compreso, se del caso, per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo dei mezzi finanziati a titolo dello strumento, e i controlli necessari sui mezzi.

2.   Gli accordi presi ai sensi del paragrafo 1 includono disposizioni, conformemente alle condizioni della misura di assistenza o di qualsiasi decisione pertinente del Consiglio o del comitato, anche in materia di salvaguardie, atte a garantire:

a)

l’utilizzo corretto ed efficiente dei mezzi per gli scopi per i quali sono stati forniti;

b)

l’opportuna manutenzione dei mezzi per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa per l’intero ciclo di vita;

c)

che i mezzi non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato a entità o persone diverse da quelle individuate negli accordi, alla fine del loro ciclo di vita o alla scadenza o alla cessazione della misura di assistenza;

d)

il rispetto di qualsiasi altro requisito stabilito dal Consiglio.

3.   L’alto rappresentante informa tempestivamente il Consiglio degli accordi di cui al paragrafo 1.

4.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 non pregiudicano eventuali ulteriori condizioni che possano essere imposte da uno Stato membro al momento del rilascio di una licenza d’esportazione in conformità della posizione comune 2008/944/PESC.

5.   Nel caso di misure di assistenza che assumono la forma di un programma generale, l’amministratore delle misure di assistenza può concludere un accordo di finanziamento con il beneficiario sulla base di tale programma. L’amministratore delle misure di assistenza informa il comitato in merito agli accordi da concludere. I membri del comitato possono chiedere ulteriori informazioni su tali accordi.

Articolo 63

Relazioni e seguito

L’alto rappresentante presenta al CPS una relazione sull’attuazione delle misure di assistenza due volte all’anno o quando il CPS lo richiede. Tali relazioni coprono gli aspetti politici, operativi e finanziari della misura di assistenza. Esse comprendono una valutazione del suo impatto e della gestione e dell’utilizzo dei mezzi nonché aggiornamenti sull’analisi della sensibilità e del contesto del conflitto e sulla valutazione dei rischi e dell’impatto.

Articolo 64

Sospensione e cessazione delle misure di assistenza

1.   Ciascuna decisione del Consiglio riguardante una misura di assistenza include le seguenti disposizioni in merito alla sospensione e cessazione della misura stessa, fatte salve le competenze delle autorità degli Stati membri in materia di sospensione delle licenze di esportazione, quando tali licenze sono richieste:

a)

il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione di una misura di assistenza su richiesta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante nei casi seguenti:

i)

se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario e, o se non adempie agli impegni assunti nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 62;

ii)

se il contratto con un soggetto responsabile dell’attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest’ultimo derivanti dal contratto;

iii)

se la situazione nel paese o nella zona in questione non consente più l’attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti;

iv)

se il proseguimento della misura non risponde più agli obiettivi della misura stessa o non è più nell’interesse dell’Unione;

b)

in casi urgenti ed eccezionali l’alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione di una misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS.

2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione di una misura di assistenza.

Articolo 65

Sospensione e risoluzione dei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione

L’amministratore può sospendere o risolvere un contratto concluso in conformità dell’articolo 61 se il soggetto responsabile dell’attuazione viola i propri obblighi contrattuali. L’amministratore informa il comitato immediatamente dopo la sospensione di un contratto. L’amministratore informa il comitato in tempo utile prima di risolvere un contratto. In attesa della risoluzione, qualsiasi membro del comitato può chiedere ulteriori informazioni e una discussione in seno al comitato sulle possibili implicazioni della cessazione della misura di assistenza in questione.

CAPO 10

Controlli sulle spese e sui mezzi finanziati a titolo dello strumento e affidati a soggetti responsabili dell’attuazione

Articolo 66

Valutazione della capacità dei soggetti responsabili dell’attuazione di eseguire le spese finanziate a titolo dello strumento

1.   Se l’esecuzione delle spese è affidata a soggetti responsabili dell’attuazione, l’amministratore verifica che essi offrano un livello di tutela degli interessi finanziari dello strumento equivalente a quello garantito dallo strumento stesso quando esegue direttamente le proprie spese.

2.   A tal fine, prima della firma dei contratti di cui all’articolo 61, l’amministratore effettua una valutazione per assicurarsi che i sistemi, le norme e le procedure dei soggetti responsabili dell’attuazione garantiscano ragionevolmente che saranno rispettate le condizioni di cui a tali contratti in conformità degli articoli 67 e 68.

3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in modo proporzionato e tenendo debitamente conto dei rischi finanziari connessi.

4.   I soggetti responsabili dell’attuazione che sono stati valutati dall’amministratore in conformità del paragrafo 2 informano senza indugio l’amministratore in merito a eventuali modifiche sostanziali apportate alle norme, alle procedure o ai sistemi rispettivi.

5.   Se ha ricevuto una valutazione positiva ai sensi del paragrafo 2, un soggetto responsabile dell’attuazione può applicare le norme relative all’esecuzione delle proprie spese.

6.   Qualora i soggetti responsabili dell’attuazione rispettino solo parzialmente i requisiti della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’amministratore adotta opportune misure correttive che garantiscano la tutela degli interessi dello strumento. Tali misure sono specificate nei pertinenti contratti di cui all’articolo 61.

7.   Lo strumento può fare affidamento, in tutto o in parte, sulle valutazioni effettuate dalla Commissione o, se del caso, da altre entità, nella misura in cui l’amministratore reputa che tali valutazioni soddisfino i requisiti indicati nelle norme d’attuazione adottate dal comitato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6. A tal fine, lo strumento promuove il riconoscimento dei principi riconosciuti a livello internazionale o delle migliori prassi internazionali.

8.   L’amministratore non effettua una valutazione dei ministeri o delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri qualora siano designati come soggetti responsabili dell’attuazione. L’amministratore può decidere di non effettuare una valutazione di:

a)

agenzie e organi dell’Unione;

b)

altri organismi e altre agenzie di diritto pubblico degli Stati membri;

c)

Stati terzi od organismi e agenzie di diritto pubblico da essi designati.

9.   Qualora non sia effettuata alcuna valutazione a norma del paragrafo 8, l’amministratore adotta tutte le misure necessarie per garantire la sana gestione finanziaria dello strumento, compresa una sufficiente tutela dei suoi interessi finanziari. L’amministratore può applicare controlli appropriati nei confronti dei soggetti responsabili dell’attuazione e garantire che siano seguite norme e procedure finanziarie e contabili equivalenti a quelle dello strumento.

10.   L’amministratore informa il comitato dei risultati della valutazione affinché consideri l’eventuale adozione di ulteriori misure. Se la capacità di eseguire la spesa nell’ambito dello strumento non può essere confermata, l’amministratore indica ogni altra possibile modalità di attuazione della misura. All’occorrenza l’amministratore valuta come debbano essere affrontate le limitazioni specifiche in materia di capacità dei possibili soggetti responsabili dell’attuazione, conformemente al paragrafo 6.

Articolo 67

Disposizioni standard nei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione

1.   I contratti conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione in conformità dell’articolo 61 per l’esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento rispettano gli obiettivi e i principi di cui all’articolo 56, paragrafi 1 e 2, e i requisiti di cui all’articolo 59. Tali contratti includono disposizioni dettagliate che garantiscono la tutela degli interessi dello strumento, secondo cui, in particolare, l’esecuzione è orientata all’efficienza operativa nel conseguimento degli obiettivi della misura di assistenza e alla conformità con i principi di sana gestione finanziaria, vale a dire i principi di economia, efficacia ed efficienza. L’amministratore delle misure di assistenza impone ai soggetti responsabili dell’attuazione di assicurare, se del caso, che i subappaltatori rispettino tali obiettivi e principi come pure quelli di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c).

2.   In aggiunta, tali contratti conclusi con i soggetti responsabili dell’attuazione includono in particolare disposizioni atte a garantire che:

a)

i mezzi finanziati con i fondi forniti dallo strumento, ove del caso, siano ottenuti mediante approvvigionamento conforme al diritto dell’Unione applicabile in materia di appalti pubblici oppure a norme considerate equivalenti a quelle adottate dal comitato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, per l’aggiudicazione diretta da parte dello strumento;

b)

sia utilizzata una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

c)

un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché politiche e misure, fondati sulle migliori prassi internazionali, consentano in particolare di assicurare la legittimità e la regolarità delle spese finanziate nell’ambito dello strumento e di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, la corruzione e le frodi;

d)

siano svolti audit esterni indipendenti, conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, da un servizio di audit funzionalmente indipendente dall’entità o dalle persone che attuano la misura di assistenza, sulla legittimità e regolarità delle spese finanziate a titolo dello strumento;

e)

siano forniti allo strumento relazioni finanziarie periodiche sulle modalità con cui le misure di assistenza sono attuate e siano immediatamente notificati allo strumento i casi individuati di frode e di irregolarità che lo riguardano e gli interventi preventivi o correttivi adottati, tra cui il recupero o la restituzione degli importi indebitamente versati;

f)

siano recuperati dallo strumento gli importi indebitamente versati;

g)

siano forniti in modo tempestivo allo strumento i conti relativi alle spese finanziate dallo strumento nel periodo di riferimento in questione, corredati di una dichiarazione di gestione che confermi che, secondo i responsabili della gestione dei fondi, le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, le spese sono state effettuate per le finalità previste e i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie al riguardo, nonché del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale;

h)

lo strumento, i revisori da esso designati e il collegio dei revisori dei conti ottengano il diritto e tutta la necessaria assistenza dal soggetto responsabile dell’attuazione per effettuare le necessarie verifiche sul posto e per accedere immediatamente, senza necessità di preavviso, ai documenti e ai dati relativi alle spese finanziate a titolo dello strumento, nonché ai locali in cui tali documenti e dati sono custoditi;

i)

siano rispettate le disposizioni, condizioni, limitazioni o misure di attenuazione contenute nella decisione del Consiglio che stabilisce la misura di assistenza o conformi a detta decisione;

j)

i soggetti responsabili dell’attuazione rispondano dell’attuazione del contratto;

k)

gli obblighi dello strumento previsti dal contratto siano sospesi se la misura di assistenza è sospesa in conformità dell’articolo 64, paragrafo 1, e che tali obblighi cessino se il Consiglio decide di far cessare la misura di assistenza.

Articolo 68

Disposizioni supplementari nei contratti con i soggetti responsabili dell’attuazione in materia di gestione dei mezzi finanziati a titolo dello strumento e di subappalti

1.   Qualora a un soggetto responsabile dell’attuazione siano affidati mezzi quali infrastrutture, materiale o forniture finanziati a titolo dello strumento o il suddetto sia incaricato del loro approvvigionamento, i contratti da concludere con l’amministratore a nome dello strumento in conformità dell’articolo 61 e dell’articolo 68 definiscono le condizioni atte a garantire che tali mezzi siano gestiti:

a)

al fine di conseguire gli obiettivi della misura di assistenza in modo efficiente e tempestivo;

b)

in conformità delle disposizioni stabilite nella misura di assistenza, comprese eventuali restrizioni o limitazioni riguardo al loro utilizzo, vendita o cessione e qualsiasi altra misura di attenuazione;

c)

nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui all’articolo 56 paragrafi 1, 2 e 3, e in conformità dell’articolo 59.

2.   I contratti di cui al paragrafo 1 includono in particolare disposizioni atte a garantire che i mezzi siano:

a)

effettivamente consegnati al beneficiario in conformità della misura di assistenza;

b)

tenuti costantemente sotto il controllo del soggetto responsabile dell’attuazione fino a quando sono consegnati al beneficiario.

3.   I contratti di cui al paragrafo 1 includono disposizioni in base alle quali i soggetti responsabili dell’attuazione:

a)

trasmettono allo strumento relazioni periodiche sull’attuazione della misura di assistenza loro affidata, compresi, ove opportuno, inventari dei mezzi finanziati dallo strumento e informazioni sui fornitori e sui subappaltatori;

b)

attribuiscono allo strumento o alle persone da esso designate il diritto e tutta la necessaria assistenza per effettuare le necessarie verifiche sul posto.

4.   Disposizioni sull’aggiudicazione di appalti da parte dei soggetti responsabili dell’attuazione sono incluse nelle norme di esecuzione che devono essere adottate dal comitato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, al fine di assicurare che il coinvolgimento dei subappaltatori nell’attuazione delle misure di assistenza sia coerente con la presente decisione, compresi i principi di cui all’articolo 56, paragrafo 2 e all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 11

Disposizioni varie

Articolo 69

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate

Riguardo alle informazioni classificate concernenti lo strumento si applicano le norme di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (9) o di qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

Articolo 70

Protezione dei dati personali

Lo strumento tutela le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità dei principi e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento. A tal fine il comitato adotta le necessarie norme d’attuazione su proposta dell’alto rappresentante.

Articolo 71

Accesso del pubblico ai documenti

Il comitato adotta, su proposta dell’alto rappresentante, le necessarie norme relative all’accesso del pubblico ai documenti detenuti dallo strumento, coerentemente con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 72

Comunicazione, informazione e visibilità

1.   L’alto rappresentante svolge, secondo necessità, attività di informazione e comunicazione relative allo strumento, alle sue azioni e ai risultati raggiunti, in consultazione con il comitato. Tali attività possono essere finanziate in via eccezionale dallo strumento nei casi in cui il comitato decida in tal senso.

2.   I destinatari del sostegno dello strumento possono essere invitati a rendere nota l’origine dello stesso e a garantire la visibilità dell’Unione, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

Articolo 73

Misure transitorie

1.   L’alto rappresentante, il segretario generale del Consiglio e la Commissione organizzano congiuntamente per quanto necessario una transizione armoniosa, rispettivamente, dal meccanismo Athena e dal Fondo per la pace in Africa, istituito dal regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio (12). Il comitato è informato di tali disposizioni.

2.   L’importo massimo di 113 000 000 EUR di cui alla decisione (UE) 2020/1422 del Consiglio (13), o parte di esso, che è oggetto di un contratto fino al 30 giugno 2021 compreso, non è disponibile per azioni finanziate nell’ambito dello strumento nel 2021 o successivamente.

3.   Le regole finanziarie applicabili alle spese finanziate dal meccanismo Athena si applicano all’esecuzione delle spese per le operazioni finanziate dallo strumento fino alla data in cui diventano applicabili le norme che il comitato deve adottare conformemente all’articolo 11, paragrafo 6.

4.   Le nomine dell’amministratore, del contabile e del revisore interno nonché dell’amministratore, del contabile e del revisore interno aggiunti del meccanismo Athena e dei revisori esterni del meccanismo Athena, effettuate a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, si applicano alle posizioni equivalenti a norma della presente decisione fino a quando non siano state effettuate nuove nomine.

5.   L’atto 12-0392 del 29 maggio 2012 del comitato speciale di Athena, compresa la descrizione dei costi incrementali applicabili agli schieramenti di un gruppo tattico dell’Unione, si applica ai fini dell’attuazione della presente decisione fino a quando tale atto non sarà sostituito da una decisione del comitato o del Consiglio sulla stessa materia.

6.   Le decisioni del comitato speciale di Athena, comprese quelle riguardanti la specifica ammissibilità al finanziamento in comune di taluni costi incrementali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, o dell’allegato III, parte C, della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, e quelle concernenti le deroghe in materia di procedure d’appalto ai sensi della parte II delle regole finanziarie applicabili alle spese finanziate dal meccanismo Athena, nonché le decisioni dell’amministratore del meccanismo Athena relative a tali deroghe, si applicano ai fini dell’attuazione della presente decisione fino a quando tali decisioni non saranno sostituite da decisioni del comitato o dell’amministratore delle operazioni sulle stesse questioni.

7.   Per quanto riguarda le operazioni, il bilancio iniziale dello strumento per il 2021 è il bilancio approvato dal comitato speciale di Athena per il 2021.

8.   Lo strumento finanzia operazioni e misure di assistenza a decorrere dall’1 gennaio 2021, a meno che il Consiglio stabilisca, caso per caso, una data diversa.

CAPO 12

Abrogazione, riesame ed entrata in vigore

Articolo 74

Abrogazione del meccanismo Athena

1.   La decisione (PESC) 2015/528 è abrogata. Tutti i riferimenti alla decisione (PESC) 2015/528 o a qualsiasi sua disposizione contenuti in atti del Consiglio o in altre misure relative alle operazioni si intendono fatti alla presente decisione o alle sue disposizioni equivalenti.

Le disposizioni della decisione (PESC) 2015/528 continuano tuttavia ad applicarsi all’esecuzione delle spese per le operazioni impegnate fino alla data di entrata in vigore della presente decisione e alla relativa contabilità, inventario, revisione e rendimento dei conti e regime di responsabilità, fino alla concessione del discarico all’amministratore del meccanismo Athena e ai comandanti delle operazioni per tali spese.

2.   I contratti, i contratti quadro e le intese amministrative sottoscritti dal meccanismo Athena sono da considerarsi stipulati dallo strumento e lo strumento assume i diritti e gli obblighi del meccanismo Athena ai sensi di tali contratti, contratti quadro e intese amministrative. La proprietà dei mezzi e dei conti bancari appartenenti al meccanismo Athena è trasferita allo strumento e tutti i crediti e le passività del meccanismo Athena sono rilevati dallo strumento.

Articolo 75

Riesame

1.   Il Consiglio riesamina la presente decisione ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o su richiesta di uno Stato membro.

2.   Nel corso di ciascun riesame possono essere invitati a contribuire alle discussioni tutti gli esperti utili ai lavori, in particolare nel comitato e negli organi di gestione dello strumento.

Articolo 76

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335, 13.12.2008, pag. 99).

(2)  Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

(3)  GU C 95 del 12.3.2019, pag. 1.

(4)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(7)  Accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell’Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell’Unione europea nell’ambito della preparazione e dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell’Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE) (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 6).

(8)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

(9)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(13)  Decisione (UE) 2020/1422 del Consiglio, del 5 ottobre 2020, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa (GU L 329 del 9.10.2020, pag. 4).


ALLEGATO I

MASSIMALI FINANZIARI ANNUALI

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2:

Prezzi correnti, in milioni di euro

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

420

540

720

900

980

1 000

1 132


ALLEGATO II

COSTI VARI A CARICO DELLO STRUMENTO

(direttamente connessi o meno a un’operazione o a una misura di assistenza)

Nella misura del possibile, gli stanziamenti relativi ai costi riportati in appresso dovrebbero essere iscritti nei titoli del bilancio relativi all’operazione o alla misura di assistenza a cui sono principalmente connessi:

1.

spese di missione sostenute dal comandante dell’operazione, da un soggetto responsabile dell’attuazione, o da un altro soggetto pertinente così come dal relativo personale al fine di partecipare alle riunioni del comitato per discutere in merito a un’operazione o a una misura di assistenza o su richiesta del comitato;

2.

risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e azioni legali cui deve far fronte lo strumento;

3.

costi derivanti da eventuali decisioni di immagazzinare il materiale acquistato in comune per un’operazione o una misura di assistenza;

4.

costi bancari;

5.

costi relativi allo sviluppo e alla gestione del sistema informatico contabile e di gestione degli attivi di cui dispone lo strumento;

6.

costi relativi alle intese amministrative ai sensi dell’articolo 37;

7.

spese per il personale contrattuale che lavora per lo strumento e per il supporto amministrativo presso il quartier generale e le delegazioni.

8.

sorveglianza e valutazione;

9.

costi della revisione;

10.

In casi eccezionali: comunicazione, informazione e visibilità.


ALLEGATO III

COSTI A CARICO DELLO STRUMENTO RELATIVI ALLA FASE PREPARATORIA DI UN’OPERAZIONE O DI UNA MISURA DI ASSISTENZA

Costi incrementali necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti da personale militare e civile in vista di una specifica operazione dell’Unione: trasporto, alloggio, uso di mezzi di comunicazione operativa, ingaggio di personale civile locale per l’esecuzione della missione, come interpreti e autisti.

Servizi medici: il costo delle evacuazioni sanitarie di emergenza (Medevac) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dal personale militare e civile in vista di una specifica operazione dell’Unione, quando nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.

Costi incrementali necessari per le misure preparatorie, autorizzate dal Consiglio a norma dell’articolo 57, per una misura di assistenza.


ALLEGATO IV

PARTE A

COSTI COMUNI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DELLE OPERAZIONI DELL’UNIONE SEMPRE A CARICO DELLO STRUMENTO

1.   Costi incrementali relativi ai quartieri generali (rischierabili o fissi) nell’ambito di operazioni condotte dall’Unione

1.1.

Definizione dei quartieri generali i cui costi incrementali sono finanziati in comune:

a)

quartier generale (HQ): quartier generale, elementi di comando e di supporto approvati nel piano operativo (OPLAN);

b)

quartier generale del comando del livello operativo (OHQ): quartier generale fisso del comandante dell’operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza dell’Unione.

La definizione dei costi comuni applicabili all’OHQ di un’operazione è altresì applicabile al Segretariato generale del Consiglio, al SEAE inclusa la capacità militare di pianificazione e condotta, e allo strumento, nella misura in cui intervengono direttamente nell’operazione in questione;

c)

quartier generale del comando della forza (FHQ): quartier generale di una forza dell’Unione schierato nella zona delle operazioni di un’operazione militare esecutiva;

d)

quartier generale del comando della forza della missione (MFHQ): quartier generale di una forza dell’Unione schierato nella zona delle operazioni di una missione militare non esecutiva;

e)

quartier generale del comando di componente (CCHQ): quartier generale di un comandante della componente dell’Unione schierato per l’operazione (vale a dire un comandante della componente aerea, terrestre o marittima oppure di forze speciali che potrebbe essere necessario designare a seconda della natura dell’operazione).

1.2.

Definizione dei costi incrementali per i quartieri generali finanziati in comune:

a)

costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino degli FHQ, degli MFHQ e dei CCHQ;

b)

spostamenti e alloggio: costi di spostamento e alloggio sostenuti dall’OHQ per viaggi ufficiali necessari a un’operazione; costi di spostamento e alloggio sostenuti dal personale degli HQ schierati per viaggi ufficiali verso Bruxelles e/o i luoghi di riunioni connesse all’operazione;

c)

trasporti/spostamenti (escluse le indennità giornaliere) degli HQ nel teatro delle operazioni: spese connesse al trasporto con veicoli e ad altri spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; noleggio di veicoli supplementari; spese per l’assicurazione responsabilità civile imposta da taluni paesi a organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio;

d)

amministrazione: attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici degli HQ;

e)

personale civile ingaggiato specificamente negli HQ ammissibili per le esigenze dell’operazione: personale civile che lavora nell’Unione, personale internazionale e personale locale assunto nel teatro delle operazioni per condurre l’operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario);

f)

comunicazioni tra HQ ammissibili e tra HQ ammissibili e forze direttamente subordinate: spese in conto capitale per l’acquisto e l’uso di apparecchiature di comunicazione e attrezzature informatiche supplementari e costi per i servizi prestati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, accesso a internet, linee dati, reti locali);

g)

caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l’acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture dell’HQ nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende), se necessario;

h)

informazione del pubblico: costi connessi a campagne di informazione e all’informazione dei media a livello di HQ, conformemente alla strategia informativa elaborata dall’HQ;

i)

rappresentanza e ricevimento: spese di rappresentanza; costi sostenuti dagli HQ per la condotta di un’operazione.

2.   Costi incrementali per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

a)

lavori relativi allo schieramento/all’infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, principali strade per la logistica, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate utilizzati in comune; controllo, pompaggio, trattamento, distribuzione ed evacuazione dell’acqua, fornitura di energia e di acqua, movimento terra e protezione passiva delle forze, strutture di deposito, in particolare di carburante e di munizioni, aree logistiche e di raccolta; supporto ingegneristico per l’infrastruttura finanziata in comune);

b)

marchio di identificazione: contrassegni di identificazione specifici, carte d’identità «Unione europea», tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell’Unione e altri contrassegni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi);

c)

strutture e servizi medici: evacuazioni sanitarie di emergenza (Medevac); strutture e servizi di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro, come aeroporti e porti di sbarco, approvati nell’OPLAN; strutture e servizi di ruolo 1 per le missioni militari non esecutive;

d)

acquisizione di informazioni: immagini satellitari per l’intelligence approvate nell’OPLAN se non possono essere finanziate con i fondi del bilancio del Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen).

3.   Costi incrementali per il gruppo tattico dell’UE

I costi definiti in appresso sono i costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dello schieramento del gruppo tattico dell’UE e del riposizionamento verso e dal teatro delle operazioni:

a)

costi di trasporto per lo schieramento: costi incrementali di trasporto per lo schieramento terrestre, marittimo e aereo, con breve preavviso, di un gruppo tattico dell’UE nella zona comune delle operazioni secondo il concetto di gruppo tattico dell’UE a norma dell’atto del comitato speciale del 29 maggio 2012 e sulla base dei tassi fissi di rimborso applicabili per lo schieramento di gruppi tattici dell’UE (documento 11806/12, quale approvato dal Consiglio il 4 ottobre 2012). I costi per lo schieramento terrestre e marittimo di un gruppo tattico dell’UE sono considerati costi comuni solo se ciò rappresenta l’opzione più vantaggiosa e a condizione che consentano di rispettare i termini richiesti per lo schieramento del gruppo tattico dell’UE;

b)

costi di funzionamento: costi incrementali per servizi assolutamente necessari per il supporto diretto allo schieramento del gruppo tattico dell’UE ai punti di entrata aerei e/o marittimi e nelle aree logistiche e di raccolta, in particolare, ma non solo, il deposito sicuro del materiale, le strutture e i servizi di ruolo 1, alloggiamenti, servizi igienici (lavabo, docce, sanitari), strutture di ristorazione, smaltimento dei rifiuti, supporto generale del genio;

c)

pacchetto prontezza di schieramento: costi incrementali per alimenti, acqua e carburante per una fornitura fino a 10 giorni destinata allo schieramento del gruppo tattico dell’UE nel suo complesso, come approvato nell’OPLAN;

d)

costi di trasporto per il riposizionamento: costi incrementali del trasporto del personale del gruppo tattico dell’UE dal teatro delle operazioni per via terrestre, marittima o aerea per il riposizionamento. Solo l’opzione di trasporto più vantaggiosa sarà considerata come costo comune.

4.   Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’operazione diretta dall’Unione

I costi a carico dell’Unione derivanti dall’applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l’Unione e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’operazione diretta dall’Unione. Rimborsi della NATO all’Unione.

5.

Costi incrementali sostenuti dall’Unione per beni, servizi o lavori di cui all’elenco dei costi comuni e messi a disposizione per un’operazione condotta dall’Unione, da uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione, uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale in virtù di una disposizione di cui all’articolo 37. Rimborsi effettuati da uno Stato, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.

PARTE B

COSTI COMUNI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DI UN’OPERAZIONE SPECIFICA A CARICO DELLO STRUMENTO LADDOVE IL CONSIGLIO DECIDA IN TAL SENSO

Costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all’operazione.

Quartieri generali multinazionali del comando dei gruppi operativi: i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell’Unione schierati nella zona delle operazioni.

PARTE C

COSTI COMUNI A CARICO DELLO STRUMENTO SE RICHIESTO DAL COMANDANTE DELL’OPERAZIONE E APPROVATO DAL COMITATO

a)

caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l’acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l’operazione;

b)

attrezzature supplementari essenziali: noleggio o acquisto, nel corso dell’operazione, di materiale specifico non previsto, essenziale per l’esecuzione dell’operazione nella misura in cui il materiale acquistato non venga rimpatriato al termine della missione;

c)

strutture e servizi medici: strutture e servizi di ruolo 2 nel teatro delle operazioni, diversi da quelli di cui alla parte A;

d)

acquisizione di informazioni: acquisizione di informazioni (immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo (AGSR); intelligence umana);

e)

altre capacità essenziali a livello di teatro: sminamento se necessario per l’operazione, protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona dell’operazione;

f)

costi di trasporto per il riposizionamento: costi incrementali per il trasporto delle attrezzature del gruppo tattico dell’UE dal teatro delle operazioni per via terrestre, marittima o aerea per il riposizionamento. Solo l’opzione di trasporto più vantaggiosa sarà considerata come costo comune;

g)

costi di funzionamento dello schieramento di un’operazione esecutiva verso il teatro delle operazioni: costi incrementali per servizi assolutamente necessari per il supporto diretto allo schieramento iniziale delle forze nel loro complesso durante la loro assegnazione temporanea presso i punti di entrata aerei e/o marittimi e le aree logistiche e di raccolta in attesa di raggiungere la destinazione finale (gestione del traffico aereo/marittimo, movimentazione delle merci e dei passeggeri, servizi doganali e di transito, servizi di sicurezza, compresa la protezione della forza, deposito sicuro del materiale, strutture e servizi di ruolo 1, alloggiamenti, servizi igienici (lavabo, docce, sanitari), strutture di ristorazione, smaltimento dei rifiuti, supporto generale del genio);

h)

pacchetto prontezza di schieramento di un’operazione esecutiva: costi incrementali per alimenti, acqua e carburante per una fornitura fino a 10 giorni destinata allo schieramento iniziale delle forze nel loro complesso, come approvato nell’OPLAN.


ALLEGATO V

COSTI COMUNI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI UN’OPERAZIONE A CARICO DELLO STRUMENTO

Costi sostenuti per l’assegnazione di una destinazione finale al materiale e alle infrastrutture finanziati in comune per l’operazione.

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell’operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell’allegato IV, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al quartier generale dell’operazione in questione, anche dopo la cessazione delle sue attività.