12.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/14


DECISIONE (UE) 2021/432 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o marzo 2021

che modifica la Decisione (UE) 2017/1198 sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2021/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 , che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2) e in particolare l’articolo 21,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea (3) richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla Banca centrale europea (BCE) i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi, e stabilisce procedure armonizzate per la comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE.

(2)

Per garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento, la decisione (UE) 2017/1198 richiede che i piani di finanziamenti siano comunicati in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (4).

(3)

Gli orientamenti dell’ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (EBA/GL/2014/04) sono abrogati e sostituiti con effetto dal 31 dicembre 2020 dagli Orientamenti dell’ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2) (5) (di seguito, gli «Orientamenti dell’ABE del 2019»).

(4)

Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell’Unione. Pertanto, la BCE figura tra i destinatari degli Orientamenti ABE del 2019.

(5)

La decisione dell’ABE relativa alle segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (EBA/DC/2020/334) (6), che abroga la decisione dell’ABE del 23 settembre 2015 (EBA/DC/2015/130), richiede alle autorità competenti di comunicare i dati sui piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi che rientrano nel loro mandato di vigilanza conformemente agli orientamenti dell’ABE del 2019. Inoltre, tale decisione dell’ABE classifica tutti gli enti creditizi come «Enti di maggiori dimensioni nello Stato membro» o come «Enti di minori dimensioni» ai fini della determinazione delle date di comunicazione dei dati richiesti dalle autorità competenti all’ABE. È opportuno che la BCE tenga conto di tali classificazioni.

(6)

Al fine di allineare la comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi alla BCE da parte delle autorità nazionali competenti con i modelli e le definizioni armonizzati più recenti contenuti negli orientamenti dell’ABE del 2019 e per garantire il rispetto della decisione EBA/DC/2020/334, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/1198,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21)

La decisione (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) è modificata come segue:

1.

l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell’ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012 (CERS/2021/2) (*1) (di seguito, gli «Orientamenti ABE del 2019») dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:

a)

enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;

b)

enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale;

c)

enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l’autorità nazionale competente di riferimento raccoglie i piani di finanziamento ai sensi degli Orientamenti ABE del 2019.

2.   Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell’ABE del 2019.

3.   I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità alle istruzioni e ai modelli armonizzati di cui agli Orientamenti dell’ABE del 2019. I piani di finanziamento hanno come data di riferimento per la comunicazione il 31 dicembre dell’anno precedente.

Nel caso in cui gli enti creditizi siano autorizzati dalla legislazione nazionale a comunicare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura del rispettivo esercizio contabile, che non coincide con la chiusura dell’anno civile, si considera come data di riferimento della comunicazione la chiusura dell’ultimo esercizio contabile disponibile.

(*1)  EBA/GL/2019/05. Disponibili sul sito internet dell’ABE.»;"

2.

l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Date di invio

1.   Le autorità nazionali competenti di riferimento comunicano alla BCE i piani di finanziamento dei seguenti enti creditizi entro le ore 12:00 (ora dell’Europa centrale) del decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo:

a)

piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

piani di finanziamento degli enti creditizi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, qualora questi siano inclusi nella lista degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicata dall’ABE ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione dell’ABE EBA/DC/2020/334 (*2).

2.   I piani di finanziamento di tutti gli enti creditizi non menzionati al paragrafo 1 sono comunicati dalle autorità nazionali competenti di riferimento alla BCE entro le ore 12:00 (ora dell’Europa centrale) del venticinquesimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo.

(*2)  Disponibile sul sito internet dell’ABE»;"

3.

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali competenti verificano e valutano la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE. Le autorità nazionali competenti applicano anche i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.»;

4.

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell’ABE del 2019.»;

5.

è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Date di riferimento per le prime comunicazioni nel 2021

La prima data di riferimento per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 3 nel 2021 è il 31 dicembre 2020. Si applica il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 3.».

Articolo 2

Disposizioni finali

Gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o marzo 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21) (GU L 172, del 5.7.2017, pag. 32).

(4)  Disponibili sul sito internet dell’ABE.

(5)  EBA/GL/2019/05.

(6)  Disponibile sul sito internet dell’ABE.