26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/358 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

Con decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio (2), l’Estonia è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 8) della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 40 000 EUR. L’Estonia è stata autorizzata ad applicare la misura di deroga dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, o fino all’entrata in vigore di una direttiva di modifica degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

(3)

Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 (3) che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e stabilisce nuove norme per le piccole imprese, compresa la fissazione della soglia massima del volume d’affari annuo a 85 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2020 l’Estonia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(5)

Con lettera del 15 ottobre 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall’Estonia. Con lettera del 19 ottobre 2020 la Commissione ha comunicato all’Estonia di disporre di tutte le informazioni che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.

(6)

La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l’Europa.

(7)

In base alle informazioni fornite dall’Estonia, la misura di deroga avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi potranno ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(8)

La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto l’Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).

(9)

Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga al fine di semplificare gli obblighi IVA attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese, è opportuno autorizzare l’Estonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

(10)

È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l’Estonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(11)

Al fine di evitare effetti destabilizzanti, l’Estonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare la misura di deroga senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti autorizzate dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/563.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/563,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/563, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dalla data della notifica.

Si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

(3)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).