23.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 62/51


DECISIONE (PESC) 2021/285 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 (1), con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.

(2)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/907 (2), che ha prorogato il mandato dell’RSUE, modificata dalla decisione (PESC) 2020/254 del Consiglio (3). Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2021.

(3)

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia di altri 12 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/907 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

«Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Mandato

«Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;

b)

incoraggiare i paesi della regione a cooperare e agevolare tale cooperazione su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata, e agevolare tale cooperazione; incoraggiare e agevolare, ove possibile, la cooperazione transfrontaliera e oltre i confini per rispondere alle esigenze locali e creare fiducia e riconciliazione;

c)

contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti secondo i principi del diritto internazionale e facilitare l’attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e l’OSCE; e a sostegno del gruppo di Minsk dell’OSCE e dei suoi copresidenti;

d)

riguardo alla crisi in Georgia:

i)

contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008, le discussioni internazionali di Ginevra, e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale, e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;

ii)

contribuire a definire la posizione dell’Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e

iii)

agevolare l’attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell’8 settembre 2008;

e)

favorire lo sviluppo e l’attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri, ove disponibili e ove opportuno;

f)

agevolare gli sforzi inclusivi di costruzione della pace nelle società e contribuirvi allo scopo di superare i conflitti e consolidare la pace;

g)

assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’Unione a possibili soluzioni del conflitto;

h)

intensificare il dialogo tra l’Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;

i)

assistere l’Unione nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;

j)

nell’ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.»;

3)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2021 al 28 febbraio 2022 è pari a 2 940 000 EUR.»;

4)

all’articolo 14, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).

(2)  Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 27).

(3)  Decisione (PESC) 2020/254 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/907 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 54I del 26.2.2020, pag. 11).