23.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 62/51 |
DECISIONE (PESC) 2021/285 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2021
recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 (1), con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. |
(2) |
Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/907 (2), che ha prorogato il mandato dell’RSUE, modificata dalla decisione (PESC) 2020/254 del Consiglio (3). Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2021. |
(3) |
È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia di altri 12 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2021 al 28 febbraio 2022. |
(4) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2018/907 è così modificata:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea «Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»; |
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Mandato «Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
|
3) |
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2021 al 28 febbraio 2022 è pari a 2 940 000 EUR.»; |
4) |
all’articolo 14, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2021.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).
(2) Decisione (PESC) 2018/907 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 27).
(3) Decisione (PESC) 2020/254 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/907 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 54I del 26.2.2020, pag. 11).