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16.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 55/4 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/184 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2021
che modifica le decisioni 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045, (UE) 2018/2046, (UE) 2019/1307, (UE) 2019/1308, (UE) 2019/1309, (UE) 2019/2083 e (UE) 2020/1360 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentante nell’Unione per l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati
[notificata con il numero C(2021) 826]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Bayer Agriculture BVBA, con sede in Belgio, è il rappresentante di Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti, per 32 autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003. Le rispettive autorizzazioni sono state concesse dalle decisioni 2009/813/CE (2), 2009/814/CE (3) e 2010/429/UE (4) della Commissione e dalle decisioni di esecuzione 2012/82/UE (5), 2012/83/UE (6), 2012/347/UE (7), 2013/649/UE (8), (UE) 2015/683 (9),(UE) 2015/684 (10), (UE) 2015/685 (11), (UE) 2015/686 (12), (UE) 2015/687 (13), (UE) 2015/688 (14), (UE) 2015/689 (15), (UE) 2015/693 (16), (UE) 2015/695 (17), (UE) 2015/696 (18), (UE) 2015/700 (19), (UE) 2015/701 (20), (UE) 2015/2279 (21), (UE) 2015/2281 (22), (UE) 2016/1216 (23), (UE) 2016/1217 (24), (UE) 2017/1207 (25), (UE) 2018/1111 (26), (UE) 2018/2045 (27), (UE) 2018/2046, (28) (UE) 2019/1307 (29), (UE) 2019/1308 (30), (UE) 2019/1309 (31), (UE) 2019/2083 (32) e (UE) 2020/1360 (33) della Commissione. |
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(2) |
Con lettera del 28 luglio 2020 Bayer Agriculture BVBA ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Bayer Agriculture BV, Belgio, a partire dal 1o agosto 2020. |
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(3) |
Con lettera del 28 luglio 2020 Bayer Agriculture BVBA ha informato la Commissione che Monsanto Company, Stati Uniti, aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LP a partire dal 1o agosto 2020. |
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(4) |
Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. |
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(5) |
Le decisioni 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE, le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045, (UE) 2018/2046, (UE) 2019/1307, (UE) 2019/1308, (UE) 2019/1309, (UE) 2019/2083 e (UE) 2020/1360 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2009/813/CE
La decisione 2009/813/CE è così modificata:
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1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
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2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
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3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Modifica della decisione 2009/814/CE
La decisione 2009/814/CE è così modificata:
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1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
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2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 3
Modifica della decisione 2010/429/UE
La decisione 2010/429/UE della Commissione è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
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2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 4
Modifica della decisione di esecuzione 2012/82/UE
La decisione di esecuzione 2012/82/UE è così modificata:
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1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 5
Modifica della decisione di esecuzione 2012/83/UE
La decisione di esecuzione 2012/83/UE è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 6
Modifica della decisione di esecuzione 2012/347/UE
La decisione di esecuzione 2012/347/UE è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti d’America, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 7
Modifica della decisione di esecuzione 2013/649/UE
La decisione di esecuzione 2013/649/UE è così modificata:
|
1) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 8
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/683
La decisione di esecuzione (UE) 2015/683 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 9
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/684
La decisione di esecuzione (UE) 2015/684 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 10
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/685
La decisione di esecuzione (UE) 2015/685 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 11
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/686
La decisione di esecuzione (UE) 2015/686 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 12
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/687
La decisione di esecuzione (UE) 2015/687 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 13
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/688
La decisione di esecuzione (UE) 2015/688 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 14
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/689
La decisione di esecuzione (UE) 2015/689 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 15
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/693
La decisione di esecuzione (UE) 2015/693 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 16
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/695
La decisione di esecuzione (UE) 2015/695 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 17
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/696
La decisione di esecuzione (UE) 2015/696 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 18
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/700
La decisione di esecuzione (UE) 2015/700 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 19
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/701
La decisione di esecuzione (UE) 2015/701 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 20
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/2279
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 21
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/2281
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 22
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1216
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 23
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1217
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 24
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/1207
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 25
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/1111
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.»; |
|
2) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 26
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/2045
La decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 27
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/2046
La decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
|
2) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 28
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1307
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 29
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1308
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1308 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 30
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1309
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1309 è così modificata:
|
1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
|
2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
|
3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 31
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/2083
La decisione di esecuzione (UE) 2019/2083 è così modificata:
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1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
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2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
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3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 32
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1360
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1360 è così modificata:
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1) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti d’America, rappresentata da Bayer Agriculture BV, Belgio.»; |
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2) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; |
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3) |
nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 33
Destinatario
Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) Decisione 2009/813/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 21).
(3) Decisione 2009/814/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 25).
(4) Decisione 2010/429/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 46).
(5) Decisione di esecuzione 2012/82/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 14).
(6) Decisione di esecuzione 2012/83/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 (MON-877Ø1-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 18).
(7) Decisione di esecuzione 2012/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 13).
(8) Decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 44).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2015/683 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87460 (MON-8746Ø-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 1).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2015/684 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) e che rinnova i prodotti di granturco NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 6).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2015/685 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione sul mercato di cotone geneticamente modificato MON 15985 (MON-15985-7) e che rinnova l’autorizzazione per prodotti esistenti ottenuti da cotone geneticamente modificato MON 15985 (MON-15985-7) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 11).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2015/686 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 (MON-87769-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 16).
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2015/687 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da colza geneticamente modificata MON 88302 (MON-883Ø2-9) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 22).
(14) Decisione di esecuzione (UE) 2015/688 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 26).
(15) Decisione di esecuzione (UE) 2015/689 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l’autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 531 (MON-ØØ531-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 31).
(16) Decisione di esecuzione (UE) 2015/693 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l’autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 1445 (MON-Ø1445-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 48).
(17) Decisione di esecuzione (UE) 2015/695 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l’autorizzazione per gli attuali prodotti in cotone geneticamente modificato MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) e che autorizza l’immissione sul mercato di olio di semi di cotone ottenuto a partire da cotone geneticamente modificato MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 56).
(18) Decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87705 (MON-877Ø5-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 60).
(19) Decisione di esecuzione (UE) 2015/700 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87708 (MON-877Ø8-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 81).
(20) Decisione di esecuzione (UE) 2015/701 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione sul mercato di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata GT73, o alimenti e mangimi prodotti a partire da tale organismo geneticamente modificato di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 86).
(21) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 58).
(22) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 67).
(23) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 22).
(24) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l’immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 28).
(25) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione, del 4 luglio 2017, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 18).
(26) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 20).
(27) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 65).
(28) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 70).
(29) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 81).
(30) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1308 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 85).
(31) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1309 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 90).
(32) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2083 della Commissione, del 28 novembre 2019, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 68).
(33) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1360 della Commissione, del 28 settembre 2020, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 30.9.2020, pag. 1).