15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 50/29


DECISIONE (UE) 2021/174 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 febbraio 2021

che modifica la decisione (UE) 2020/440 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2021/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e all’articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

Considerate le eccezionali circostanze economiche e finanziarie correlate alla diffusione della malattia causata dal coronavirus (COVID-19), il Consiglio direttivo ha istituito un nuovo programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme — PEPP) ai sensi della decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) (1). Il PEPP include tutte le categorie di attività idonee ai fini del programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della Banca centrale europea che comprende il programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, il terzo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite, il programma di acquisto di titoli garantiti da attività e il programma di acquisto per il settore societario.

(2)

Il 10 dicembre 2020 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, di rivedere talune delle caratteristiche strutturali del PEPP al fine di preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia, sostenendo così la ripresa economica e contribuendo a compensare l’effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione. In particolare, il Consiglio direttivo ha deciso di incrementare la dotazione complessiva distinta del PEPP di 500 miliardi di euro a un totale di 1 850 miliardi di euro e di estendere l’orizzonte degli acquisti netti nell’ambito del PEPP almeno sino alla fine di marzo 2022. In ogni caso, il Consiglio direttivo condurrà gli acquisti netti finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus.

(3)

Gli acquisti nell’ambito del PEPP continueranno ad essere effettuati in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato e allo scopo di evitare un inasprimento delle condizioni di finanziamento incompatibile con il contrasto all’effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione. Inoltre, la flessibilità degli acquisti nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi continuerà a favorire l’ordinata trasmissione della politica monetaria. Se le condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute mediante flussi di acquisti di attività che non esauriscano la dotazione nell’orizzonte degli acquisti netti del PEPP, non è necessario utilizzare integralmente la dotazione. Allo stesso modo, la dotazione può essere ricalibrata, se necessario, per preservare condizioni di finanziamento favorevoli che contribuiscano a contrastare lo shock negativo della pandemia sul profilo dell’inflazione.

(4)

L’estensione dell’orizzonte temporale degli acquisti del PEPP riflette il protrarsi delle ricadute della pandemia sull’economia e sull’inflazione. Essa consente di mantenere una presenza costante sul mercato e un sostegno più durevole proveniente dallo stimolo monetario della BCE, tenuto conto altresì della tempistica prevista per la distribuzione dei vaccini e le proiezioni macroeconomiche aggiornate formulate dagli esperti. Preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia contribuirà a ridurre l’incertezza e rafforzare la fiducia, incoraggiando così la spesa per consumi e gli investimenti delle imprese nonché, in ultima analisi, sostenendo la ripresa economica e contribuendo a compensare l’effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione.

(5)

Infine, per evitare il rischio di un inasprimento ingiustificato delle condizioni di finanziamento in un momento in cui è probabile che il recupero dallo shock causato dalla pandemia non sia ancora completo, il Consiglio direttivo ha deciso che il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del PEPP sarà integralmente reinvestito almeno sino alla fine del 2023 e ha, inoltre, mantenuto la propria posizione secondo cui, in ogni caso, la futura graduale riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo tale da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.

(6)

Il Consiglio direttivo ritiene che l’intera gamma delle misure adottate il 10 dicembre 2020 sia necessaria e proporzionata per contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per le prospettive economiche dell’area dell’euro posti dal protrarsi delle gravi condizioni della pandemia. Il Consiglio direttivo rimane dell’avviso che il PEPP, unitamente alle altre misure di politica monetaria, sia uno strumento adeguato per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia. Inoltre, una ricalibrazione del PEPP, sulla base di una dotazione supplementare per gli acquisti che continua ad essere usata in maniera flessibile, è più efficiente rispetto ad altri strumenti di politica monetaria per preservare il grado di accomodamento monetario richiesto nell’attuale contesto della pandemia caratterizzato da elevata incertezza. Infine, considerata la precedente valutazione secondo cui, nel complesso, i benefici degli acquisti nell’ambito del PEPP compensano i potenziali costi, il Consiglio direttivo ritiene che l’impatto positivo di ulteriori acquisti di attività nell’ambito del PEPP, in combinazione con l’intera gamma di misure di politica monetaria adottate il 10 dicembre 2020, sul perseguimento del mandato di preservare la stabilità dei prezzi della Banca centrale europea, chiaramente compensa gli eventuali effetti negativi su altri ambiti di politica economica. Il Consiglio direttivo resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   L’Eurosistema istituisce il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (“PEPP”) quale programma di acquisto distinto. La dotazione complessiva del PEPP è di 1 850 miliardi di euro. Il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del PEPP è reinvestito acquistando titoli di debito negoziabili idonei almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura graduale riduzione del portafoglio del PEPP è gestita in modo tale da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire il ritmo appropriato e la composizione degli acquisti mensili del programma PEPP nell’ambito della totale dotazione complessiva di 1 850 miliardi di euro. In particolare, la ripartizione degli acquisti può essere adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni.».

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 febbraio 2021

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91 del 25.3.2020, pag. 1).