10.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 46/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/157 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.

(2)

Con il mandato M/071 dell’1 agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che venissero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3)

In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 e EN 13175:2014, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020 per i dispositivi di sicurezza, EN 12542:2020 e EN 13175:2019+A1:2020 per le attrezzature e gli accessori per GPL; la norma armonizzata EN 12735-1:2016, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12735-1:2020 per il rame e le leghe di rame; e la norma armonizzata EN 12953-5:2002, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12953-5:2020 per le caldaie a tubi da fumo. Il CEN ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 14276-1:2006+A1:2011 e EN 14276-2:2007+A1:2011, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN 14276-1:2020 e EN 14276-2:2020 per le attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore; nonché la norma armonizzata EN ISO 15620:2000, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN ISO 15620:2019 per la saldatura.

(4)

Inoltre il CEN ha rivisto e modificato una serie di norme armonizzate per le valvole industriali. In particolare, il CEN ha modificato le norme armonizzate EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 e EN ISO 21787:2006. Ha rivisto anche la norma armonizzata EN 16767:2016 adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 16767:2020 per le valvole industriali.

(5)

Il CEN ha inoltre modificato le norme armonizzate EN 13480-2:2017 e EN 13480-3:2017 per le tubazioni industriali metalliche.

(6)

Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.

(7)

Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È opportuno pubblicare i riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) i riferimenti delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006.

(9)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni modificate o rivedute delle norme armonizzate per le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti a tali norme.

(10)

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5) elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 21787:2006/A1:2019.

(11)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006.

(12)

I riferimenti della norma armonizzata EN 13480-2:2017 e i riferimenti delle relative modifiche EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 e EN 13480-2:2017/A3:2018 sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. Sono state apportate ulteriori modifiche alla norma EN 13480-2:2017. È opportuno sostituire la voce in questione in tale allegato, aggiungendo il riferimento della modifica EN 13480-2:2017/A7:2020.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(14)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

(3)  Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

(4)   GU C 326 del 14.9.2018, pag. 94.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).


ALLEGATO I

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:

1)

la voce 11 è sostituita dalla seguente:

N.

Riferimento della norma

«11.

EN 13480-2:2017

Tubazioni industriali metalliche — Parte 2: Materiali

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020»;

2)

sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«24.

EN ISO 4126-3:2020

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

Attrezzature e accessori per GPL — Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL) prodotti in serie, con volume non maggiore di 13 m3 — Progettazione e fabbricazione

26.

EN 12735-1:2020

Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni

27.

EN 12953-5:2020

Caldaie a tubi da fumo — Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia

28.

EN 13175:2019+A1:2020

Attrezzature e accessori per GPL — Specifiche e prove delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL)

29.

EN 13480-3:2017

Tubazioni industriali metalliche — Parte 3: Progettazione e calcolo

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276-1:2020

Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 1: Recipienti — Requisiti generali

31.

EN 14276-2:2020

Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 2: Tubazioni — Requisiti generali

32.

EN ISO 15620:2019

Saldatura — Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135:2006

Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136:2006

Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137:2006

Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138:2006

Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139:2006

Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Valvole industriali — Valvole di ritegno metalliche

39.

EN ISO 21787:2006

Valvole industriali — Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019»


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«22.

EN 12542:2010

Attrezzature e accessori per GPL — Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m3 — Progettazione e fabbricazione

10 agosto 2022

23.

EN 12735-1:2016

Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni

10 agosto 2022

24.

EN 12953-5:2002

Caldaie a tubi da fumo — Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia

10 agosto 2022

25.

EN 13175:2014

Attrezzature e accessori per GPL — Specifiche e prove delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL)

10 agosto 2022

26.

EN 13480-3:2017

Tubazioni industriali metalliche — Parte 3: Progettazione e calcolo

10 agosto 2022

27.

EN 14276-1:2006+A1:2011

Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 1: Recipienti — Requisiti generali

10 agosto 2022

28.

EN 14276-2:2007+A1:2011

Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 2: Tubazioni — Requisiti generali

10 agosto 2022

29.

EN 16767:2016

Valvole industriali — Valvole di ritegno di acciaio e di ghisa

10 agosto 2022

30.

EN ISO 15620:2000

Saldatura — Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2000)

10 agosto 2022

31.

EN ISO 16135:2006

Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006)

10 agosto 2022

32.

EN ISO 16136:2006

Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006)

10 agosto 2022

33.

EN ISO 16137:2006

Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006)

10 agosto 2022

34.

EN ISO 16138:2006

Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006)

10 agosto 2022

35.

EN ISO 16139:2006

Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006)

10 agosto 2022

36.

EN ISO 21787:2006

Valvole industriali — Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006)

10 agosto 2022

37.

EN ISO 4126-3:2006

Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006)

10 agosto 2022»