2.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/1


DECISIONE (UE) 2021/112 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2021

relativa alla conclusione dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2020/1026 (2) del Consiglio, l’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra Unione europea e Giappone («accordo») è stato firmato il 22 giugno 2020, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(2)

È opportuno fare riferimento alle disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti a norma dell’accordo, per l’adozione di misure di salvaguardia, di richieste di consultazione e di misure per la sospensione degli obblighi di accettazione, nonché per l’adozione di decisioni riguardanti le modifiche degli allegati dell’accordo, stabilite nella decisione (UE) 2020/1026.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 3

1.   Nel comitato misto delle parti, istituito a norma dell’articolo 11 dell’accordo («comitato misto»), l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri in qualità di loro rappresentanti.

2.   Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito a norma dell’allegato 1, articolo 3, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche degli Stati membri direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.

Articolo 4

1.   La Commissione può adottare i provvedimenti seguenti:

a)

adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo;

b)

chiedere consultazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo;

c)

adottare misure per sospendere gli obblighi di accettazione reciproca o per revocare tale sospensione in conformità dell’articolo 17 dell’accordo.

2.   La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche degli allegati dell’accordo adottate dal comitato misto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica, nel rispetto delle condizioni seguenti:

a)

la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

sia nell’interesse dell’Unione;

sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della sua politica commerciale e di sicurezza aerea;

tenga conto degli interessi dei costruttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell’Unione;

non sia contraria al diritto dell’Unione o al diritto internazionale;

ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti aeronautici civili grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli;

ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme con riguardo ai prodotti aeronautici civili;

ove applicabile, eviti di creare ostacoli all’innovazione; e

ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti aeronautici; e

b)

la Commissione presenta le modifiche proposte al Consiglio tempestivamente prima della loro approvazione.

Il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri valuta se le modifiche proposte soddisfino le condizioni stabilite al primo comma, lettera a).

La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato dell’Unione europea non si oppongano alle stesse. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2020/1026 del Consiglio, del 24 aprile 2020, relativa alla firma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone (GU L 229 del 16.7.2020, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio