1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 34/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/103 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2021

che non approva il diossido di carbonio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9). Nell’elenco figura anche il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione. La presente decisione di esecuzione non si applica a quest’ultimo.

(2)

Tutti i partecipanti hanno ritirato il sostegno all’uso del diossido di carbonio nei biocidi del tipo di prodotto 19, «repellenti e attrattivi». L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Non è stata presentata alcuna notifica a norma dell’articolo 17 di detto regolamento. In conformità all’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, dovrebbe essere adottata una decisione di non approvazione per i principi attivi che non beneficiano più di un sostegno nell’ambito del programma di riesame per il tipo di prodotto interessato.

(3)

Il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9) non dovrebbe pertanto essere approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

(4)

I biocidi esistenti del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e usati prima dei termini stabiliti all’articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

In ogni caso il diossido di carbonio figura nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2012. I biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio possono pertanto essere messi a disposizione sul mercato e usati purché siano autorizzati in conformità con detto regolamento e rispettino le condizioni e le specifiche di cui all’allegato I per il diossido di carbonio.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diossido di carbonio (numero CE: 204-696-9; numero CAS: 124-38-9) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).