19.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/13


DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 2 giugno 2020

sulla revoca di talune comunicazioni relative alle azioni intraprese e alle misure adottate conformemente alla raccomandazione CERS/2014/1 e alla raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2020/10)

(2020/C 205/07)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera f),

vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle sezioni da 2.3.1 a 2.3.3 della Raccomandazione CERS/2014/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), ai destinatari di tale raccomandazione è richiesto di comunicare al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al Consiglio e alla Commissione le misure adottate dagli stessi per conformarsi alla raccomandazione o di fornire spiegazioni adeguate in caso di inerzia ogni tre anni. Le prime relazioni da parte di ciascun destinatario dovevano essere inviate entro il 30 giugno 2016. La prima serie di comunicazioni ricevute costituivano la base della prima valutazione di conformità, da parte del CERS, relativa all’attuazione della Raccomandazione CERS/2014/1. Le conclusioni della valutazione sono state approvate dal Consiglio generale del CERS il 1° febbraio 2019 e la relazione sintetica sull’adempimento, che fornisce una valutazione circa il livello di attuazione della raccomandazione CERS/2014/1, da parte dei suoi destinatari, è stata pubblicata sul sito Internet del CERS nel maggio 2019.

(2)

Nella sezione 2.3.1 della Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), alle autorità competenti è richiesto di comunicare ogni due anni al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta a tale raccomandazione o di fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le prime relazioni da parte di ciascuna autorità competente dovevano essere inviate entro il 30 giugno 2017. La valutazione di conformità alla raccomandazione è tuttora in corso.

(3)

La decisione CESR/2019/15 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) ha rinviato di un anno le date per la presentazione delle seconde relazioni ai sensi delle raccomandazioni CERS/2014/1 e CERS/2015/2 fissandole al 30 giugno 2020.

(4)

I membri del CESR e i destinatari delle raccomandazioni CERS/2014/1 e CERS/2015/2 stanno valutando le implicazioni della malattia da coronavirus (COVID-19) e stanno perseguendo una serie di misure volte ad attenuare l’impatto sulla stabilità finanziaria. Date le sfide significative collegate alla diffusione della COVID-19, risulta pertanto opportuno che ai destinatari non sia più richiesto di presentare le seconde relazioni ai sensi delle raccomandazioni CERS/2014/1 e CERS/2015/2, dovute entro il 30 giugno 2020.

(5)

La presente decisione non incide in alcun modo sulle richieste di trasmissione delle successive relazioni ai sensi delle raccomandazioni CERS/2014/1 e CERS/2015/2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Revoca di talune comunicazioni relative alle azioni intraprese e alle misure adottate

1.   Ai destinatari della raccomandazione CERS/2014/1 non è più richiesto di presentare la loro seconda relazione, dovuta entro il 30 giugno 2020, circa le misure adottate per conformarsi a tale raccomandazione o di fornire spiegazioni adeguate in caso di inerzia.

Il paragrafo 1 non incide in alcun modo sulla richiesta di trasmissione delle successive comunicazioni richieste conformemente alle disposizioni della raccomandazione CERS/2014/1.

2.   Ai destinatari della raccomandazione CERS/2015/2 non è più richiesto di presentare la loro seconda relazione, dovuta entro il 30 giugno 2020, circa le azioni intraprese in risposta a tale raccomandazione o di fornire spiegazioni adeguate in caso di inerzia.

Il paragrafo 2 non incide in alcun modo sulla richiesta di trasmissione delle successive comunicazioni richieste conformemente alle disposizioni della raccomandazione CERS/2015/2.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 giugno 2020.

Il capo del Segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(3)  Raccomandazione CERS/2014/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 18 giugno 2014, relativa all’orientamento sulla fissazione dei coefficienti anticiclici (GU C 293 del 2.9.2014, pag. 1).

(4)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(5)  Decisione CESR/2019/15 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 28 giugno 2019, sul rinvio di talune comunicazioni relative alle azioni intraprese e alle misure adottate conformemente alla raccomandazione CERS/2014/1 e alla raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 264 del 6.8.2019, pag. 2).