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28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 437/49 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2223 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 2020
che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4) ha notevolmente rafforzato i mezzi a disposizione dell’Unione per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. L’istituzione della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office — «EPPO») costituisce una priorità chiave per le politiche dell’Unione in materia di giustizia penale e lotta contro la frode, avendo il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d’accusa riguardo a reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti. |
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(2) |
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su condotte criminose. Al termine delle indagini può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie al fine di consentire loro di formulare capi d’accusa e avviare azioni penali negli Stati membri. Negli Stati membri che partecipano all’EPPO segnalerà i presunti reati all’EPPO e collaborerà con l’EPPO nell’ambito delle sue indagini. |
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(3) |
È opportuno modificare e adeguare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) alla luce dell’adozione del regolamento (UE) 2017/1939. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero trovare corrispondenza nelle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, integrandole, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso sinergie tra loro, assicurando al contempo stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni. |
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(4) |
Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l’integrità del bilancio dell’Unione, l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate sul principio di leale cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l’istituzione dell’EPPO. Le relazioni tra l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero contribuire a garantire l’impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. |
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(5) |
A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l’Ufficio, tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell’Unione e le autorità competenti degli Stati membri sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi presunta condotta criminosa in relazione alla quale questa potrebbe esercitare la sua competenza. L’Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner e fonte privilegiata di informazioni dell’EPPO. |
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(6) |
Elementi che indicano l’esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell’EPPO possono essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall’Ufficio o emergere soltanto nel corso di un’indagine amministrativa avviata da quest’ultimo a causa di presunte irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l’obbligo di comunicazione all’EPPO, l’Ufficio dovrebbe pertanto segnalare presunte condotte criminose in qualsiasi momento, prima o nel corso delle sue indagini. |
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(7) |
Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni devono contenere. L’Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L’Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione rapidamente, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un’eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, l’Ufficio dovrebbe informare l’EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza. |
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(8) |
Tenuto conto delle competenze dell’Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi («istituzioni, organi e organismi») dovrebbero poter ricorrere all’Ufficio per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate. |
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(9) |
Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l’Ufficio non dovrebbe avviare un’indagine amministrativa parallela a un’indagine condotta dall’EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione può richiedere che l’Ufficio svolga un’indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall’EPPO, al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l’altro, per recuperare importi dovuti al bilancio dell’Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative. |
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(10) |
Ai fini dell’applicazione del requisito di non sovrapposizione delle indagini, si dovrebbe considerare che la nozione di «stessi fatti» indica, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sul principio del ne bis in idem, che i fatti materiali oggetto dell’indagine sono identici o sostanzialmente gli stessi e sono intesi come l’esistenza di un insieme di circostanze concrete che sono indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. |
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(11) |
Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l’EPPO possa chiedere all’Ufficio di svolgere indagini amministrative complementari. In mancanza di tale richiesta, l’Ufficio dovrebbe poter svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a specifiche condizioni, previa consultazione dell’EPPO. In particolare, l’EPPO dovrebbe potersi opporre all’avvio o al proseguimento di un’indagine o all’esecuzione di certi atti relativi a una delle sue indagini, da parte dell’Ufficio, in particolare al fine di preservare l’efficacia della propria indagine e dei propri poteri. L’Ufficio dovrebbe astenersi dall’eseguire un atto riguardo al quale l’EPPO ha sollevato un’obiezione. Se l’Ufficio avvia un’indagine in assenza di tale obiezione, dovrebbe svolgere l’indagine, consultando regolarmente l’EPPO. |
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(12) |
L’Ufficio dovrebbe sostenere attivamente lo svolgimento delle indagini dell’EPPO. A tale riguardo, l’EPPO dovrebbe poter chiedere all’Ufficio di sostenere o integrare le sue indagini penali attraverso l’esercizio delle competenze previste dal presente regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L’Ufficio dovrebbe fornire tale sostegno entro i limiti delle proprie competenze e nel quadro previsto da quel regolamento. |
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(13) |
Per garantire efficaci coordinamento, cooperazione e trasparenza, è opportuno che l’Ufficio e l’EPPO procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni prima dell’avvio delle indagini da parte dell’Ufficio o dell’EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni, in modo da assicurare la complementarità ed evitare sovrapposizioni. A tal fine, l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo o negativo nei rispettivi sistemi di gestione dei fascicoli. L’Ufficio e l’EPPO dovrebbero specificare la procedura e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro. Per garantire la corretta applicazione delle norme volte ad evitare la sovrapposizione e a garantire complementarità, l’Ufficio e l’EPPO dovrebbero concordare determinati termini per i loro scambi di informazioni. |
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(14) |
La relazione della Commissione sulla valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del 2 ottobre 2017 («relazione di valutazione della Commissione») ha concluso che le modifiche apportate al quadro giuridico nel 2013 hanno introdotto chiari miglioramenti per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la cooperazione con i partner e i diritti delle persone interessate. Al tempo stesso, la relazione di valutazione della Commissione ha evidenziato alcune carenze che incidono sull’efficacia e sull’efficienza delle indagini. |
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(15) |
È necessario tener conto delle conclusioni più chiare della relazione di valutazione della Commissione mediante modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Tali modifiche sono necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell’Ufficio, affinché l’Ufficio rimanga forte e pienamente operativo e integri con indagini amministrative l’impostazione dell’EPPO fondata sul diritto penale, senza modificarne il mandato o i poteri. Le modifiche riguardano principalmente ambiti in cui la mancanza di chiarezza del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 potrebbe ostacolare l’efficace svolgimento delle indagini da parte dell’Ufficio, quali la realizzazione di controlli e verifiche sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l’ammissibilità delle relazioni redatte dall’Ufficio come prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari. |
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(16) |
Le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 non incidono sulle garanzie procedurali applicabili al quadro delle indagini. L’Ufficio è vincolato dalle garanzie procedurali del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (6), nonché da quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale quadro prevede che l’Ufficio svolga le proprie indagini in maniera obiettiva, imparziale e riservata, raccogliendo elementi a carico e a favore delle persone interessate, ed esegua gli atti di indagine sulla base di un’autorizzazione scritta e in seguito a un controllo di legalità. L’Ufficio è tenuto a garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate dalle sue indagini, compresi la presunzione d’innocenza e il diritto di non autoincriminarsi. Al momento del colloquio le persone interessate godono, tra l’altro, del diritto di essere assistite da una persona di loro scelta, di approvare il verbale del colloquio e di usare una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Le persone interessate hanno altresì il diritto di presentare le proprie osservazioni sui fatti relativi al caso prima che siano tratte conclusioni. |
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(17) |
Le persone che segnalano frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero beneficiare della protezione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(18) |
Laddove l’Ufficio attui, nell’ambito del suo mandato, misure di sostegno su richiesta dell’EPPO, al fine di tutelare l’ammissibilità delle prove, nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, evitando nel contempo la sovrapposizione delle indagini e garantendo una cooperazione efficace e complementare, l’Ufficio e l’EPPO, agendo in stretta collaborazione, dovrebbero garantire il rispetto delle garanzie procedurali applicabili di cui al capo VI del regolamento (UE) 2017/1939. |
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(19) |
L’Ufficio ha il potere di svolgere controlli e verifiche sul posto, che gli consentono di accedere ai locali e alla documentazione degli operatori economici nell’ambito delle sue indagini su presunta frode, corruzione o altra condotta illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Tali controlli e verifiche sul posto si svolgono in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che in alcuni casi subordinano l’applicazione di detti poteri alle condizioni previste dal diritto nazionale. La relazione di valutazione della Commissione ha riscontrato che non è del tutto chiaro in quale misura si applichi il diritto nazionale, il che di conseguenza ostacola l’efficacia delle attività di indagine dell’Ufficio. |
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(20) |
È pertanto opportuno chiarire i casi in cui il diritto nazionale deve applicarsi nel corso delle indagini dell’Ufficio, senza modificare i poteri dell’Ufficio o il modo in cui il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 si applica in relazione agli Stati membri, tenendo conto della sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 nella causa T-48/16, Sigma Orionis SA/Commissione europea (8). |
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(21) |
Nei casi in cui l’operatore economico interessato si sottopone al controllo e alla verifica sul posto, lo svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto da parte dell’Ufficio dovrebbe essere soggetto esclusivamente al diritto dell’Unione. Ciò consentirebbe all’Ufficio di esercitare i propri poteri di indagine in modo efficace e coerente in tutti gli Stati membri al fine di contribuire a garantire un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione in tutto il suo territorio in conformità dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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(22) |
Nei casi in cui l’Ufficio debba avvalersi dell’assistenza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare ove un operatore economico si opponga a controlli e a verifiche sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l’efficacia dell’azione dell’Ufficio e fornire l’assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale nazionale. Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che la Commissione tenga conto del mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dell’obbligo di cooperare con l’Ufficio nel valutare la possibilità di recuperare gli importi in questione mediante l’applicazione di rettifiche finanziarie agli Stati membri, conformemente al diritto dell’Unione applicabile. |
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(23) |
L’Ufficio è in grado, in virtù del regolamento (UE, Euratom n. 883/2013, di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti degli Stati membri, quali i servizi di coordinamento antifrode e con le istituzioni, gli organi e gli organismi, al fine di specificare le modalità della loro cooperazione a norma di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, lo svolgimento di indagini e ogni misura per darvi seguito. |
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(24) |
È opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per introdurre il dovere degli operatori economici di cooperare con l’Ufficio conformemente al loro obbligo, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, di permettere l’accesso ai fini dello svolgimento di controlli e verifiche sul posto a locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti a uso professionale, nonché all’obbligo di cui all’articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell’Unione di cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche nell’ambito delle indagini dell’Ufficio. |
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(25) |
Nell’ambito di tale dovere di cooperazione, l’Ufficio dovrebbe poter imporre agli operatori economici di comunicare le pertinenti informazioni ove questi possano essere stati coinvolti nei fatti oggetto dell’indagine o detenere tali informazioni. Nel soddisfare una siffatta richiesta, gli operatori economici non dovrebbero essere obbligati a rendere dichiarazioni autoincriminanti, ma dovrebbero essere obbligati a rispondere a quesiti concreti e fornire documenti, anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per stabilire, nei loro confronti o nei confronti di un altro operatore economico, l’esistenza di un’attività illecita. Al fine di garantire l’efficacia delle indagini nel contesto delle attuali pratiche di lavoro, l’Ufficio dovrebbe poter richiedere l’accesso alle informazioni contenute in dispositivi privati utilizzati a scopi lavorativi. L’accesso da parte dell’Ufficio dovrebbe essere concesso alle medesime condizioni applicabili alle autorità nazionali e nella medesima misura e solo se l’Ufficio ha ragionevoli motivi per sospettare che il contenuto di tali dispositivi possa essere pertinente per l’indagine, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, e dovrebbe riguardare unicamente le informazioni pertinenti per l’indagine. |
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(26) |
Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto gli operatori economici dovrebbero potersi esprimere in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge il controllo e avere il diritto di essere assistiti da una persona di loro scelta, compreso un consulente legale esterno. La presenza di un consulente legale non dovrebbe tuttavia costituire un requisito giuridico ai fini della validità dei controlli e delle verifiche sul posto. Per garantire l’efficacia dei controlli e delle verifiche sul posto, soprattutto per quanto riguarda il rischio di sottrazione delle prove, l’Ufficio dovrebbe poter accedere ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti a uso professionale senza aspettare che l’operatore economico consulti un consulente legale. Prima di avviare il controllo e la verifica sul posto l’Ufficio dovrebbe concedere soltanto un lasso di tempo ragionevolmente breve in attesa che sia consultato il consulente legale. Tale lasso di tempo dovrebbe rimanere limitato allo stretto indispensabile. |
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(27) |
Per garantire la trasparenza quando svolge controlli e verifiche sul posto, l’Ufficio dovrebbe fornire agli operatori economici adeguate informazioni in merito al loro dovere di cooperare e alle conseguenze di un rifiuto di collaborare, nonché alla procedura applicabile, comprese le garanzie procedurali. |
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(28) |
Nell’ambito delle indagini interne e, se del caso, esterne, l’Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella relazione di valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal tipo di supporto sul quale tali informazioni o dati sono conservati, per tener conto dell’evoluzione del progresso tecnologico. Nel corso delle indagini interne, l’Ufficio dovrebbe poter richiedere l’accesso alle informazioni detenute in dispositivi privati utilizzati a scopi lavorativi in situazioni in cui l’Ufficio abbia ragionevoli motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l’indagine. Dovrebbe essere possibile subordinare l’accesso da parte dell’Ufficio a condizioni specifiche imposte dall’istituzione, dall’organo o dall’organismo pertinente. Tale accesso dovrebbe essere conforme ai principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe riguardare unicamente le informazioni pertinenti per l’indagine. Per garantire all’Ufficio un livello di accesso efficace e coerente, nonché un livello elevato di salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone interessate, le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero far sì che le norme in materia di accesso ai dispositivi privati adottate dalle diverse istituzioni e dai diversi organi e organismi siano coerenti, in modo da assicurare condizioni equivalenti conformemente all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (10). |
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(29) |
Per garantire un quadro più coerente per le indagini dell’Ufficio, qualora l’esistenza di norme divergenti non sia giustificata dovrebbero essere ulteriormente allineate le norme applicabili alle indagini interne ed esterne per ovviare ad alcune incoerenze individuate nella relazione di valutazione della Commissione. Per esempio, le relazioni redatte e le raccomandazioni formulate in seguito a un’indagine esterna dovrebbero essere trasmesse, se necessario, all’istituzione, all’organo o all’organismo interessati affinché questi adottino misure adeguate, come nel caso delle indagini interne. Ove possibile, conformemente al suo mandato, l’Ufficio dovrebbe sostenere l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati nel seguito dato alle sue raccomandazioni. Qualora non avvii un’indagine, l’Ufficio dovrebbe poter inviare le informazioni pertinenti alle autorità degli Stati membri o alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione affinché siano adottate le opportune misure. L’Ufficio dovrebbe inviare tali informazioni qualora decida di non avviare un’indagine nonostante vi sia una sufficiente presunzione di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Prima di procedere, l’Ufficio dovrebbe tenere in debita considerazione un’eventuale interferenza con le indagini in corso dell’EPPO. |
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(30) |
In considerazione della grande diversità dei quadri istituzionali nazionali, sulla base del principio di leale cooperazione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di notificare all’Ufficio le autorità competenti per l’adozione di misure sulla scorta delle raccomandazioni dell’Ufficio, nonché le autorità che devono essere informate, per esempio a fini finanziari, statistici o di monitoraggio, per l’esercizio delle funzioni pertinenti. Tali autorità possono includere i servizi nazionali di coordinamento antifrode. Secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, le raccomandazioni dell’Ufficio contenute nelle sue relazioni non hanno effetti giuridici vincolanti su tali autorità degli Stati membri né sulle istituzioni o sugli organi e organismi. |
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(31) |
All’Ufficio dovrebbero essere forniti i mezzi necessari per seguire le tracce del denaro al fine di rivelare il modus operandi tipico di molte condotte fraudolente. L’Ufficio è in grado di ottenere informazioni sui conti bancari, pertinenti per la sua attività di indagine, detenute dagli enti creditizi di vari Stati membri, grazie alla cooperazione con le autorità nazionali e all’assistenza prestata da queste ultime. Al fine di garantire un’impostazione efficace in tutta l’Unione, è opportuno precisare nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 l’obbligo che incombe alle autorità competenti degli Stati membri di fornire all’Ufficio informazioni sui conti bancari nell’ambito del loro dovere generale di prestargli assistenza. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le autorità competenti attraverso le quali è previsto che abbia luogo tale cooperazione. Quando prestano tale assistenza all’Ufficio, le autorità nazionali dovrebbero agire alle medesime condizioni applicabili alle autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato. |
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(32) |
Al fine di proteggere e rispettare le garanzie procedurali e i diritti fondamentali, la Commissione dovrebbe istituire la figura interna del controllore delle garanzie procedurali («controllore»), che — nell’ottica di un utilizzo efficiente delle risorse — dovrebbe far capo, dal punto di vista amministrativo, al comitato di vigilanza e a cui dovrebbero essere assegnate risorse adeguate. Il controllore dovrebbe trattare i reclami in modo pienamente indipendente, anche rispetto al comitato di vigilanza e all’Ufficio e dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. |
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(33) |
Le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di presentare reclamo presso il controllore in relazione al rispetto delle garanzie procedurali da parte dell’Ufficio, nonché in caso di violazione delle norme applicabili alle indagini da parte dell’Ufficio, in particolare violazione dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali. A tal fine dovrebbe essere istituito un meccanismo di reclamo. Il controllore dovrebbe essere competente per la formulazione delle raccomandazioni in risposta a tali reclami, ove necessario proponendo soluzioni alle questioni sollevate nel reclamo. Il controllore dovrebbe esaminare il reclamo nell’ambito di un procedimento rapido in contraddittorio, pur consentendo all’Ufficio di proseguire l’indagine in corso. Il controllore dovrebbe dare al reclamante e all’Ufficio la possibilità di formulare osservazioni in merito o di risolvere le questioni sollevate nel reclamo. Il direttore generale dovrebbe adottare le opportune misure giustificate dalla raccomandazione del controllore. In casi debitamente giustificati, il direttore generale dovrebbe avere la possibilità di discostarsi dalle raccomandazioni del controllore. I relativi motivi dovrebbero essere acclusi alla relazione finale d’indagine. |
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(34) |
Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, il controllore dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di reclamo. La relazione annuale dovrebbe indicare, in particolare, il numero di reclami ricevuti, i tipi di violazione di requisiti procedurali e diritti fondamentali in questione, le attività interessate e, se possibile, le misure adottate dall’Ufficio per darvi seguito. |
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(35) |
La trasmissione anticipata di informazioni da parte dell’Ufficio ai fini dell’adozione di misure cautelari è uno strumento essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Per garantire una stretta cooperazione al riguardo tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, è opportuno che questi ultimi possano consultare in qualsiasi momento l’Ufficio al fine di prendere una decisione su eventuali misure cautelari adeguate, comprese le misure volte a salvaguardare gli elementi di prova. |
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(36) |
Le relazioni redatte dall’Ufficio costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Stando alla relazione di valutazione della Commissione, questa norma non è sufficiente a garantire l’efficacia delle attività dell’Ufficio in alcuni Stati membri. Ai fini di una migliore efficacia e di un uso più coerente delle relazioni dell’Ufficio, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 dovrebbe prevederne l’ammissibilità nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali come anche nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. La norma che stabilisce l’equivalenza con le relazioni degli ispettori amministrativi nazionali dovrebbe continuare ad applicarsi nel caso dei procedimenti giudiziari nazionali di natura penale. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 dovrebbe prevedere altresì l’ammissibilità delle relazioni redatte dall’Ufficio nei procedimenti amministrativi e giudiziari a livello dell’Unione. |
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(37) |
I servizi di coordinamento antifrode degli Stati membri sono stati istituiti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra l’Ufficio e gli Stati membri, ivi comprese le informazioni di carattere operativo. La relazione di valutazione della Commissione ha concluso che il loro contributo ai lavori dell’Ufficio è stato positivo. La relazione di valutazione della Commissione ha rilevato inoltre la necessità di chiarire ulteriormente il ruolo dei servizi di coordinamento antifrode per assicurare che l’Ufficio riceva l’assistenza necessaria a garantire l’efficacia delle proprie indagini, lasciando a ciascuno Stato membro la responsabilità di organizzare i servizi di coordinamento antifrode e le loro competenze. A questo proposito, i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter fornire o coordinare l’assistenza necessaria all’Ufficio per svolgere i propri compiti in modo efficace prima, durante o al termine di un’indagine interna o esterna. |
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(38) |
Il dovere dell’Ufficio di prestare assistenza agli Stati membri al fine di coordinarne l’azione volta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione costituisce un elemento fondamentale del suo compito di sostenere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. Si dovrebbero fissare norme più dettagliate per agevolare le attività di coordinamento dell’Ufficio e la sua cooperazione in tale ambito con le autorità degli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. È opportuno che tali norme lascino impregiudicato l’esercizio, da parte dell’Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione dalle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (11) e il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), nonché le attività di coordinamento relative ai Fondi strutturali e d’investimento europei. |
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(39) |
Occorre chiarire che, quando agiscono in cooperazione con l’Ufficio o con altre autorità competenti ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di coordinamento antifrode, continuano a essere vincolate dal diritto nazionale. |
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(40) |
Nel quadro delle attività di coordinamento i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter fornire assistenza all’Ufficio, così come dovrebbero poter collaborare tra di loro, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi disponibili per la cooperazione nella lotta contro le frodi. |
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(41) |
Le autorità competenti degli Stati membri, così come le istituzioni, gli organi e gli organismi, dovrebbero adottare le misure giustificate da una raccomandazione dell’Ufficio. Qualora l’Ufficio trasmetta raccomandazioni giudiziarie alla procura nazionale di uno Stato membro, questo dovrebbe trasmettere all’Ufficio, su richiesta dello stesso, la decisione finale dell’organo giurisdizionale nazionale al fine di consentirgli di seguire gli sviluppi dei suoi casi. Al fine di mantenere pienamente l’indipendenza della magistratura, tale trasmissione dovrebbe avvenire solo una volta che il procedimento giudiziario in questione sia stato definito e sia stata resa pubblica la decisione definitiva. |
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(42) |
Al fine di integrare le norme procedurali sulla condotta delle indagini stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, è opportuno che l’Ufficio definisca gli orientamenti in merito alle procedure di indagine a cui il suo personale dovrà attenersi. |
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(43) |
Occorre precisare che l’Ufficio può partecipare alle squadre investigative comuni istituite conformemente al diritto dell’Unione e ha il diritto di scambiare le informazioni operative acquisite in tale contesto. L’uso di tali informazioni è soggetto alle condizioni e alle garanzie previste dal diritto dell’Unione in base al quale sono state istituite le squadre investigative comuni. Quando l’Ufficio partecipa a tali squadre investigative comuni, ha una capacità di sostegno e assume il ruolo di partner soggetto agli eventuali vincoli giuridici previsti dal diritto dell’Unione o nazionale. |
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(44) |
Non oltre cinque anni dalla data determinata in conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione dovrebbe valutare l’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, in particolare l’efficienza della cooperazione tra l’Ufficio e l’EPPO, al fine di valutare se le modifiche siano giustificate sulla base dell’esperienza relativa a tale cooperazione. La Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una nuova proposta legislativa globale non oltre due anni da tale valutazione. |
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(45) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione adeguando il funzionamento dell’Ufficio all’istituzione dell’EPPO e migliorando l’efficacia delle sue indagini, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione mediante l’adozione di norme volte a disciplinare le relazioni tra l’Ufficio e l’EPPO per rendere più efficace lo svolgimento delle indagini da parte loro a livello di Unione, l’Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. |
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(46) |
Il presente regolamento non modifica i poteri e le responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. |
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(47) |
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso commenti formali il 23 luglio 2018. |
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(48) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1 è così modificato:
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2) |
l’articolo 2 è così modificato:
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3) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Indagini esterne 1. Negli ambiti di cui all’articolo 1, l’Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. 2. L’Ufficio esegue i controlli e le verifiche sul posto conformemente al presente regolamento e, ove non contemplato dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. 3. Gli operatori economici cooperano con l’Ufficio nel corso delle indagini. L’Ufficio può chiedere informazioni scritte e orali, anche mediante colloqui. 4. Quando, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’operatore economico interessato si sottopone a un controllo e a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, non si applicano l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 nella misura in cui tali disposizioni esigano la conformità al diritto nazionale e possano subordinare l’accesso dell’Ufficio alle informazioni e alla documentazione alle stesse condizioni che si applicano agli ispettori amministrativi nazionali. 5. Su richiesta dell’Ufficio, l’autorità competente dello Stato membro interessato fornisce senza indebito ritardo al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell’autorizzazione scritta di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell’Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni, alla documentazione e ai dati relativi alla questione oggetto dell’indagine che si dimostrino necessari per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto e che sia in grado di prendere possesso di tali dati o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. I dispositivi privati, quando sono utilizzati a scopi lavorativi, possono essere oggetto di verifica da parte dell’Ufficio. L’Ufficio assoggetta tali dispositivi a verifica solamente alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui le autorità nazionali di controllo sono autorizzate a indagare su dispositivi privati e ove abbia ragionevoli motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l’indagine. 6. Se il personale dell’Ufficio constata che un operatore economico si oppone a un controllo e a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, vale a dire qualora l’operatore economico rifiuti di concedere l’accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nasconda informazioni o impedisca lo svolgimento di una qualsiasi delle attività che l’Ufficio deve condurre nel corso di un controllo o una verifica sul posto, le autorità competenti, comprese, ove opportuno, le autorità di contrasto dello Stato membro interessato, prestano al personale dell’Ufficio l’assistenza necessaria per consentire all’Ufficio di svolgere il controllo e la verifica sul posto in modo efficace e senza indebiti ritardi. Nel prestare assistenza a norma del presente paragrafo o del paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all’autorità competente interessata. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. 7. L’Ufficio effettua controlli e verifiche sul posto presentando un’autorizzazione scritta, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2. L’Ufficio informa, al più tardi all’avvio del controllo e della verifica sul posto, l’operatore economico in questione della procedura applicabile al controllo e alla verifica sul posto, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché del dovere di collaborare che incombe all’operatore economico. 8. Nell’esercizio delle competenze assegnategli, l’Ufficio rispetta le garanzie procedurali di cui al presente regolamento e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l’operatore economico interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti e di essere assistito da una persona di sua scelta. All’operatore economico che renda dichiarazioni nel corso di un controllo e di una verifica sul posto è offerta la possibilità di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova. Il diritto dell’operatore economico di essere assistito da una persona di sua scelta non impedisce all’Ufficio di accedere ai suoi locali e non ritarda indebitamente l’inizio del controllo e della verifica. 9. Se uno Stato membro non coopera con l’Ufficio conformemente ai paragrafi 5 e 6, la Commissione può applicare le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione al fine di recuperare i fondi connessi al controllo e alla verifica sul posto in questione. 10. Nell’ambito delle sue funzioni d’indagine, l’Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. 11. Nel corso di un’indagine esterna, l’Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e relativi ai fatti oggetto dell’indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine si applica l’articolo 4, paragrafi 2 e 4. 12. Fatto salvo l’articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l’Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull’eventuale avvio di un’indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati. Fatta salva la normativa settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l’Ufficio può partecipare in conformità del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l’Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.»; |
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4) |
l’articolo 4 è così modificato:
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5) |
l’articolo 5 è così modificato:
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6) |
l’articolo 7 è così modificato:
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7) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Obbligo di informare l’Ufficio 1. Negli ambiti di cui all’articolo 1, le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza ritardo all’Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Quando trasmettono all’EPPO una segnalazione conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono adempiere all’obbligo stabilito al primo comma del presente paragrafo trasmettendo all’Ufficio copia di tale segnalazione. 2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza ritardo all’Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono relativi a un’indagine in corso dell’Ufficio. Prima dell’avvio di un’indagine e su richiesta dell’Ufficio, che deve essere spiegata per iscritto, essi trasmettono qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all’avvio di un’indagine di cui all’articolo 5, paragrafo 1. 3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono senza ritardo all’Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. 4. Il presente articolo non si applica all’EPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. Ciò non pregiudica la possibilità per l’EPPO di fornire all’Ufficio informazioni pertinenti sui casi conformemente all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 36, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 4, e all’articolo 101, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939. 5. Le disposizioni relative alla trasmissione di informazioni in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (*) rimangono invariate. (*) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).»;" |
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8) |
l’articolo 9 è così modificato:
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9) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis Controllore delle garanzie procedurali 1. Un controllore delle garanzie procedurali (“controllore”) è nominato dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, per un mandato non rinnovabile di cinque anni. Allo scadere del mandato rimane in carica fino alla sua sostituzione. 2. Il controllore fa capo, dal punto di vista amministrativo, al comitato di vigilanza. Il segretariato del comitato di vigilanza fornisce al controllore tutto il sostegno amministrativo e giuridico necessario. 3. La Commissione, a titolo del proprio bilancio approvato, assegna al comitato di vigilanza il personale e i mezzi finanziari necessari al controllore. 4. A seguito della pubblicazione di un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per il posto di controllore. La Commissione nomina il controllore previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. 5. Il controllore dispone delle qualifiche e dell’esperienza necessarie in materia di garanzie procedurali. 6. Il controllore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza, anche dall’Ufficio e dal comitato di vigilanza, e non sollecita né accetta istruzioni nell’adempimento delle sue funzioni. 7. Se il controllore cessa di soddisfare le condizioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni o se è riconosciuto responsabile di colpa grave, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono, di comune accordo, sollevarlo dalle sue funzioni. 8. In applicazione del meccanismo di cui all’articolo 9 ter, il controllore vigila sul rispetto, da parte dell’Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all’articolo 9 e delle norme applicabili alle indagini condotte dall’Ufficio. Il controllore è competente per la gestione dei reclami di cui all’articolo 9 ter. 9. Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all’Ufficio in merito all’esercizio di tale funzione. Non fa riferimento ai singoli casi oggetto d’indagine e garantisce la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura. Il controllore riferisce al comitato di vigilanza su tutte le questioni sistemiche emerse dalle sue raccomandazioni. Articolo 9 ter Meccanismo di reclamo 1. Gli interessati hanno il diritto di presentare reclamo al controllore per quanto riguarda il rispetto, da parte dell’Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all’articolo 9 nonché per motivi legati a una violazione delle norme applicabili alle indagini condotte dall’Ufficio, in particolare le violazioni dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali. La presentazione di un reclamo non ha effetto sospensivo sullo svolgimento dell’indagine oggetto del reclamo. 2. Il reclamo è presentato entro un mese dal momento in cui il reclamante è venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono una presunta violazione delle garanzie procedurali o delle norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In ogni caso, i reclami sono presentati non oltre un mese dalla conclusione dell’indagine. I reclami relativi al termine di preavviso di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, tuttavia, sono presentati prima della scadenza del termine di preavviso di dieci giorni di cui a tali disposizioni. 3. Quando riceve un reclamo, il controllore ne informa immediatamente il direttore generale. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, il controllore stabilisce se sono rispettati i paragrafi 1 e 2. Se i paragrafi 1 e 2 sono rispettati, il controllore invita l’ufficio ad avviare l’azione per risolvere il reclamo e a informare il controllore entro 15 giorni lavorativi. Se i paragrafi 1 o 2 non sono rispettati, il controllore archivia il fascicolo e informa il reclamante senza ritardo. 4. Fatto salvo l’articolo 10, l’Ufficio trasmette al controllore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare se il reclamo sia giustificato, come pure le informazioni allo scopo di risolvere il reclamo e consentire al controllore di formulare una raccomandazione. 5. Il controllore formula una raccomandazione su come risolvere il reclamo senza ritardo e comunque entro due mesi dalla data in cui l’Ufficio informa il controllore della misura adottata per risolverlo. Se non riceve le informazioni entro il termine di 15 giorni di cui al terzo comma del paragrafo 3, il controllore formula una raccomandazione entro due mesi dalla scadenza di tale termine. In casi eccezionali, il controllore può decidere di prorogare il periodo per formulare una raccomandazione di ulteriori 15 giorni civili. Il controllore informa per iscritto il direttore generale dei motivi di tale proroga. Il controllore può raccomandare all’Ufficio di modificare o abrogare le sue raccomandazioni o relazioni per motivi legati a una violazione delle garanzie procedurali di cui all’articolo 9 o delle norme applicabili alle indagini condotte dall’Ufficio, in particolare le violazioni dei requisiti procedurali e dei diritti fondamentali. Prima di formulare una raccomandazione, il controllore chiede il parere del comitato di vigilanza. Il controllore presenta la raccomandazione all’Ufficio e ne dà notifica al reclamante. In assenza di una raccomandazione del controllore entro il termine stabilito nel presente paragrafo, si ritiene che il controllore abbia respinto il reclamo senza raccomandazione. 6. Il controllore esamina il reclamo nell’ambito di un procedimento in contraddittorio senza interferire nello svolgimento dell’indagine in corso. Il controllore può inoltre chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti. I testimoni possono rifiutare di fornire tali spiegazioni. 7. Il direttore generale adotta le opportune misure giustificate dalla raccomandazione. Se decide di non seguire la raccomandazione del controllore, il direttore generale comunica al reclamante e al controllore i principali motivi di tale decisione, tranne qualora tale comunicazione possa interferire con l’indagine in corso. Il direttore generale indica i motivi che lo hanno indotto a non seguire la raccomandazione del controllore con nota da accludere alla relazione finale d’indagine. 8. Il meccanismo di reclamo ai sensi del presente articolo lascia impregiudicati i mezzi di ricorso disponibili a norma dei trattati, comprese le azioni relative al risarcimento dei danni. 9. Il direttore generale può chiedere il parere del controllore in merito a qualsiasi questione attinente alle garanzie procedurali o ai diritti fondamentali che rientri nel mandato del controllore, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3. In tale richiesta il direttore generale indica il termine entro il quale il controllore risponde. 10. Fatti salvi i termini di cui all’articolo 90 dello statuto, in caso di reclamo presentato al direttore generale da un funzionario o altro agente dell’Unione in conformità dell’articolo 90 bis dello statuto, se detto funzionario o altro agente ha altresì presentato reclamo al controllore in merito alla stessa questione, il direttore generale aspetta di conoscere la raccomandazione del controllore prima di rispondere al reclamo. 11. Il controllore, previa consultazione del comitato di vigilanza, adotta disposizioni di attuazione per la gestione dei reclami. Tali disposizioni di attuazione comprendono, in particolare, norme dettagliate:
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10) |
l’articolo 10 è così modificato:
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11) |
l’articolo 11 è così modificato:
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12) |
l’articolo 12 è così modificato:
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13) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 12 bis Servizi di coordinamento antifrode 1. Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro designa un servizio (“servizio di coordinamento antifrode”) per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un’autorità competente ai fini del presente regolamento. 2. Su richiesta dell’Ufficio, prima che sia stata adottata una decisione in merito all’opportunità di avviare un’indagine, nonché durante o dopo un’indagine, i servizi di coordinamento antifrode prestano o coordinano l’assistenza necessaria per consentire all’Ufficio di svolgere efficacemente le sue mansioni. Tale assistenza comprende, in particolare, l’assistenza fornita dalle autorità competenti Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafi 5 e 6, all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafi 2 e 3. 3. I servizi di coordinamento antifrode possono, su richiesta, fornire assistenza all’Ufficio affinché possa condurre attività di coordinamento in conformità dell’articolo 12 ter, compresi, se del caso, la cooperazione orizzontale e lo scambio di informazioni tra i servizi di coordinamento antifrode. Articolo 12 ter Attività di coordinamento 1. A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, l’Ufficio può organizzare e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, le autorità partecipanti e l’Ufficio possono raccogliere, analizzare e scambiare informazioni, comprese informazioni operative. Su richiesta di tali autorità, il personale dell’Ufficio può accompagnare le autorità competenti durante l’esercizio delle loro attività di indagine. Si applicano l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 10. 2. L’Ufficio, se del caso, redige una relazione sulle attività di coordinamento svolte e la trasmette alle autorità competenti degli Stati membri e alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati. 3. Il presente articolo si applica fatto salvo l’esercizio, da parte dell’Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione. 4. L’Ufficio può partecipare alle squadre investigative comuni istituite conformemente al diritto dell’Unione applicabile e procedere, in tale ambito, allo scambio delle informazioni operative ottenute a norma del presente regolamento. Articolo 12 quater Segnalazione di condotte criminose all’EPPO 1. L’Ufficio invia una segnalazione senza indebito ritardo per ogni condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO potrebbe esercitare la propria competenza in conformità del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione è inviata senza indebito ritardo prima o nel corso delle indagini dell’Ufficio. 2. La segnalazione di cui al paragrafo 1 contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati o ad altre persone coinvolte. 3. L’Ufficio non è tenuto a segnalare all’EPPO accuse manifestamente infondate. 4. Laddove le informazioni ricevute dall’Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e non sia in corso un’indagine dell’Ufficio, questo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza ritardo e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l’articolo 6 e l’articolo 8, paragrafo 2. In seguito a tale valutazione preliminare, l’Ufficio segnala all’EPPO qualsiasi condotta criminosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5. Se la condotta criminosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene riscontrata nel corso di un’indagine dell’Ufficio e l’EPPO avvia un’indagine a seguito della segnalazione di cui allo stesso paragrafo, l’Ufficio interrompe la propria indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies o 12 septies. Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente paragrafo, conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, l’Ufficio verifica tramite il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO se quest’ultima stia conducendo un’indagine. L’Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all’EPPO. L’EPPO risponde a tale richiesta entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies. 6. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all’Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 4. L’Ufficio informa l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati dei risultati della valutazione preliminare, salvo laddove la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un’indagine svolta dall’Ufficio o dall’EPPO. 7. Qualora, a seguito della segnalazione all’EPPO in conformità del presente articolo, l’Ufficio chiuda la propria indagine, non si applicano l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11. Articolo 12 quinquies Non sovrapposizione delle indagini 1. Fatti salvi gli articoli 12 sexies e 12 septies, il direttore generale interrompe un’indagine avviata e non avvia una nuova indagine ai sensi dell’articolo 5 se l’EPPO sta svolgendo un’indagine sugli stessi fatti. Il direttore generale informa l’EPPO in merito a ciascuna decisione relativa all’interruzione adottata per tali motivi. Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente paragrafo, conformemente all’articolo 12 octies, paragrafo 2, l’Ufficio verifica tramite il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO se quest’ultima stia conducendo un’indagine. L’Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all’EPPO. L’EPPO risponde a tale richiesta entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies. Qualora l’Ufficio interrompa la propria indagine ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11 non si applicano. 2. Al fine di consentire all’Ufficio di valutare l’azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, l’EPPO può fornirgli informazioni pertinenti in merito a casi in cui l’EPPO ha deciso di non condurre un’indagine o che ha archiviato. Qualora diventino noti all’Ufficio nuovi fatti che non erano noti all’EPPO al momento della decisione di archiviazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il direttore generale può chiedere all’EPPO la riapertura di un’indagine, conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Articolo 12 sexies Sostegno dell’Ufficio all’EPPO 1. Nel corso di un’indagine condotta dall’EPPO, e su richiesta di quest’ultima a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l’Ufficio, conformemente al proprio mandato, sostiene o integra l’attività dell’EPPO, in particolare:
Nel fornire sostegno all’EPPO, l’Ufficio si astiene dal compiere determinati atti o dall’adottare misure che possano compromettere l’indagine o l’azione penale. 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa per iscritto e precisa almeno:
Se necessario, l’Ufficio può chiedere informazioni supplementari. 3. Al fine di tutelare l’ammissibilità delle prove nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, laddove l’Ufficio attui, nell’ambito del suo mandato, misure di sostegno richieste dall’EPPO a norma del presente articolo, l’EPPO e l’Ufficio, agendo in stretta collaborazione, garantiscono il rispetto delle garanzie procedurali applicabili di cui al capo VI del regolamento (UE) 2017/1939. Articolo 12 septies Indagini complementari 1. Qualora l’EPPO svolga un’indagine e il direttore generale ritenga opportuno, in casi debitamente giustificati, che sia avviata anche un’indagine dell’Ufficio conformemente al mandato dell’Ufficio al fine di agevolare l’adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l’Ufficio informa l’EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell’indagine. In seguito al ricevimento di tali informazioni ed entro un termine da stabilire in conformità dell’articolo 12 octies, l’EPPO può opporsi all’avvio di un’indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi. Laddove si opponga all’avvio di un’indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi, l’EPPO informa l’Ufficio senza indebito ritardo quando i motivi che giustificano l’obiezione non sussistono più. Qualora l’EPPO non si opponga entro il termine da fissare in conformità dell’articolo 12 octies, l’Ufficio può avviare un’indagine, che svolge consultando regolarmente l’EPPO. Se l’EPPO vi si oppone successivamente, l’Ufficio sospende o interrompe la propria indagine, o si astiene dal compiere determinati atti ad essa relativi. 2. Qualora, in risposta a una richiesta di informazioni presentata in conformità dell’articolo 12 quinquies, l’EPPO comunichi all’Ufficio che non sta svolgendo alcuna indagine e successivamente avvii un’indagine sugli stessi fatti, ne informa senza ritardo l’Ufficio. Se, dopo aver ricevuto tali informazioni, il direttore generale ritiene che l’indagine avviata dall’Ufficio debba proseguire al fine di agevolare l’adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, si applica il paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 12 octies Accordi di lavoro e scambio di informazioni con l’EPPO 1. L’Ufficio conclude accordi di lavoro con l’EPPO. Tali accordi di lavoro stabiliscono, tra l’altro, modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate, e indagini complementari. Gli accordi di lavoro comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse al fine di determinare la competenza nelle indagini. Includono inoltre disposizioni sul trasferimento di informazioni tra l’Ufficio e l’EPPO — quando l’Ufficio agisce a sostegno o a integrazione dell’EPPO — e prevedono termini per rispondere alle richieste reciproche. L’Ufficio e l’EPPO concordano i termini e le modalità in relazione all’articolo 12 quater, paragrafo 5, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 1, e all’articolo 12 septies, paragrafo 1. Finché tale accordo non sia raggiunto, l’EPPO risponde alle richieste dell’Ufficio senza ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni lavorativi da una richiesta di cui all’articolo 12 quater, paragrafo 5, e all’articolo 12 quinquies, paragrafo 1, ed entro 20 giorni lavorativi da una richiesta di informazioni di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 1, primo comma. Prima dell’adozione degli accordi di lavoro con l’EPPO, il direttore generale invia il progetto al comitato di vigilanza e, per conoscenza, al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di vigilanza esprime senza ritardo il suo parere. 2. L’Ufficio ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall’Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall’EPPO, ne è data notizia sia all’Ufficio che all’EPPO. L’Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l’EPPO abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli. Gli aspetti tecnici e relativi alla sicurezza dell’accesso reciproco al sistema di gestione dei fascicoli, comprese le procedure interne atte a garantire che ciascun accesso sia debitamente giustificato per lo svolgimento delle rispettive funzioni e che sia documentato, sono stabiliti negli accordi di lavoro. 3. Il direttore generale e il procuratore capo europeo si incontrano almeno una volta all’anno per discutere delle questioni di interesse comune.»; |
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14) |
all’articolo 13, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Nell’ambito del suo mandato di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio coopera, all’occorrenza, con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol). Ove necessario per agevolare tale collaborazione, l’Ufficio conclude con Eurojust ed Europol accordi amministrativi. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, nonché, su richiesta, relazioni sull’andamento dei lavori.»; |
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15) |
l’articolo 15 è così modificato:
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16) |
all’articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l’anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell’Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. Il procuratore capo europeo è invitato a partecipare allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, dell’EPPO, di Eurojust e Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza. 2. Nell’ambito dell’obiettivo del paragrafo 1, lo scambio di opinioni può riguardare qualsiasi argomento su cui concordino il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In particolare, lo scambio di opinioni può riguardare:
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17) |
l’articolo 17 è così modificato:
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18) |
l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Relazione di valutazione ed eventuale revisione 1. Non oltre cinque anni dalla data determinata in conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione e sull’impatto del presente regolamento, in particolare in merito all’efficacia e all’efficienza della cooperazione tra l’Ufficio e l’EPPO. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza. 2. Non oltre due anni dalla presentazione della relazione di valutazione a norma del primo comma, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modernizzare la disciplina dell’Ufficio, comprese norme aggiuntive o più dettagliate relative alla costituzione dell’Ufficio, alle sue funzioni o alle procedure applicabili alle sue attività, con particolare riferimento alla sua cooperazione con l’EPPO, alle indagini transfrontaliere e alle indagini in Stati membri che non partecipano all’EPPO.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, gli articoli da 12 quater a 12 septies del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, quali inseriti dall’articolo 1, punto 13), del presente regolamento, si applicano a decorrere da una data da determinarsi conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU C 42 dell’1.2.2019, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(4) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(7) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(8) Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 maggio 2018, Sigma Orionis SA/Commissione europea, T-48/16, ECLI:EU:T:2018:245.
(9) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(10) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(11) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
(13) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).