28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 437/30


REGOLAMENTO (UE) 2020/2221 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177 e l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono stati colpiti dalla crisi dovuta alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie della pandemia di COVID-19 come mai in precedenza. La crisi frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all’improvviso e significativo aumento degli investimenti pubblici necessari nei rispettivi sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. La crisi ha inoltre aggravato la situazione delle persone a rischio di povertà, riducendo così la coesione sociale negli Stati membri. Inoltre, la chiusura delle frontiere interne ha avuto gravi conseguenze sulla cooperazione economica, in particolare nelle zone di frontiera, incidendo sul pendolarismo dei lavoratori e sulla redditività delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche, immediate e straordinarie che raggiungano rapidamente l’economia reale.

(2)

Per far fronte all’impatto della crisi, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (4) e (UE) n. 1303/2013 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) al fine di aumentare la flessibilità ammessa nell’attuazione dei programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo («FSE») e dal Fondo di coesione (nel loro insieme, i «fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi sulle economie e sulle società dell’Unione si sono acuiti, entrambi i regolamenti sono stati nuovamente modificati dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tali modifiche hanno offerto un supplemento eccezionale di flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti aumentando le possibilità di mobilitazione del sostegno inutilizzato dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all’attuazione dei programmi e agli audit.

(3)

Il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato la «Tabella di marcia per la ripresa» al fine di porre rimedio agli enormi shock subiti dall’economia e mitigare, da un lato, le conseguenze sociali ed economiche per l’Unione a seguito delle restrizioni eccezionali messe in atto dagli Stati membri per contenere la diffusione della COVID-19 e, dall’altro, i rischi di una ripresa asimmetrica dovuta alle differenze tra i mezzi disponibili a livello nazionale nei vari Stati membri, il che, a sua volta, ha dato luogo a gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. La Tabella di marcia per la ripresa ha una forte componente di investimenti e chiede l’istituzione del Fondo europeo per la ripresa. Inoltre, e come riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, incarica la Commissione di effettuare un’analisi delle necessità, per fare in modo che le risorse siano indirizzate verso i settori e le aree geografiche dell’Unione più colpite, chiarendo nel contempo anche il collegamento con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

(4)

In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (8) e nei limiti delle risorse ivi attribuite, per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi COVID-19 dovrebbero essere attuate misure di recupero e resilienza nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate per garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) 2020/2094.

(5)

Il presente regolamento stabilisce regole e modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa («REACT-EU») per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Nell’ambito delle REACT-EU dovrebbe essere messo a disposizione un importo aggiuntivo straordinario fino a 47 500 000 000 EUR (a prezzi del 2018) per gli impegni di bilancio a carico dei fondi strutturali per gli anni 2021 e 2022, al fine di aiutare le regioni e gli Stati membri più colpiti a superare gli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che stanno preparando una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia («risorse REACT-EU»), con l’obiettivo di un rapido dispiegamento di tali risorse nell’economia reale attraverso i programmi operativi esistenti). Le risorse REACT-EU derivano dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa. Una parte delle risorse REACT-EU dovrebbe essere destinata all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione delle risorse REACT-EU per ciascuno Stato membro applicando un metodo di assegnazione fondato sui più recenti dati statistici obiettivi disponibili riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e la portata degli effetti della crisi COVID-19 sulle loro economie e società. Prima dell’applicazione del metodo di assegnazione relativo alle risorse REACT-EU per il 2021 e al fine di fornire un sostegno per i settori più importanti a seguito della crisi COVID-19 in alcuni Stati membri, un importo pari a 100 000 000 EUR e 50 000 000 EUR dovrebbe essere assegnato rispettivamente al Lussemburgo e a Malta. Il metodo di assegnazione dovrebbe prevedere un importo aggiuntivo specifico per le regioni ultraperiferiche, vista la particolare vulnerabilità delle loro economie e società. Al fine di tener conto del carattere evolutivo degli effetti della crisi COVID-19, la ripartizione dovrebbe essere rivista nel 2021 applicando lo stesso metodo di assegnazione e utilizzando i più recenti dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 per distribuire la tranche delle risorse REACT-EU per il 2022.

(6)

Data l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l’obiettivo complessivo di destinare il 30 % delle spese del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi climatici. REACT-EU dovrebbe contribuire in misura del 25 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. In linea con la natura di REACT-EU come strumento per superare gli effetti della crisi e la flessibilità prevista dal presente regolamento, comprese la mancanza di requisiti di concentrazione tematica e la possibilità per gli Stati membri di destinare le risorse REACT-EU per sostenere le operazioni del FESR o del FSE in funzione delle loro esigenze, il livello dei contributi degli Stati membri a tale ambizione può variare a seconda delle priorità nazionali.

(7)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole, definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»), stabiliscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE comprendono altresì un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione.

(8)

Per consentire agli Stati membri di adeguare con la massima flessibilità i loro interventi volti al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia, le assegnazioni dovrebbero essere stabilite dalla Commissione a livello di Stati membri. È opportuno inoltre prevedere la possibilità di utilizzare le risorse REACT-EU per sostenere gli aiuti agli indigenti e l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG). È inoltre necessario stabilire massimali per la dotazione riguardante l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, garantendo nel contempo a questi ultimi la massima flessibilità per quanto concerne la sua assegnazione all’interno dei programmi operativi sostenuti dal FESR o dal FSE. La forza operativa dell’FSE dovrebbe essere mantenuta in sede di assegnazione di risorse REACT-EU nei settori dell’occupazione, in particolare l’occupazione giovanile, conformemente alla garanzia per i giovani rafforzata, delle competenze e dell’istruzione, dell’inclusione sociale e della sanità, con particolare attenzione al coinvolgimento dei gruppi svantaggiati e dei bambini. Tenuto conto della rapidità con cui si prevede che saranno spese le risorse REACT-EU, gli impegni riguardanti tali risorse dovrebbero essere disimpegnati solo al momento della chiusura dei programmi operativi.

(9)

Poiché la pandemia di COVID-19 ha colpito in modo diverso le regioni e i comuni degli Stati membri, è importante che le autorità, i partner economici e sociali e la società civile su scala regionale e locale, conformemente al principio di partenariato, partecipino alla preparazione, all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione delle misure adottate con il sostegno di REACT-EU per superare gli effetti della crisi.

(10)

Per le risorse REACT-EU è inoltre opportuno introdurre la possibilità di trasferimenti finanziari tra il FESR e il FSE nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione conformemente all’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali trasferimenti non dovrebbero pregiudicare le risorse disponibili nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, né la dotazione specifica per l’IOG.

(11)

Al fine di integrare le azioni già disponibili nell’ambito del sostegno offerto dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558, è opportuno che gli Stati membri possano continuare a usare le risorse REACT-EU principalmente per investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario, inclusi i servizi sanitari transfrontalieri e l’assistenza in istituto a quella basata sulla comunità e sulla famiglia, per sostenere le PMI fornendo loro capitale di esercizio o sostegno agli investimenti, comprese le consulenze, in particolare nei settori più colpiti dalla pandemia di COVID-19 e che necessitano di un rapido rilancio, come il turismo e la cultura, investimenti che contribuiscano alla transizione verso un’economia verde e digitale, per investimenti per realizzare infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base non discriminatori ai cittadini e per misure di sostegno economico a favore delle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19. È opportuno inoltre promuovere una cooperazione, un coordinamento e una resilienza più solidi in campo sanitario. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno per l’assistenza tecnica. È opportuno che le risorse REACT-EU siano concentrate esclusivamente nell’ambito del nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia», che dovrebbe inoltre costituire un’unica priorità di investimento, per consentire una programmazione e un’attuazione semplificate di dette risorse.

(12)

Per quanto concerne il FSE, gli Stati membri dovrebbero usare le risorse REACT-EU principalmente per sostenere l’accesso al mercato del lavoro e ai sistemi sociali, garantendo il mantenimento dell’occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo e sostegno ai lavoratori autonomi, nonché agli imprenditori e ai lavoratori freelance, agli artisti e ai lavoratori creativi. I regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe, in particolare per i lavoratori autonomi, mirano a proteggere i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione, mantenendo nel contempo lo stesso livello di condizioni di lavoro e di occupazione e di retribuzione dei lavoratori subordinati. Le risorse REACT-EU assegnate a tali regimi devono essere utilizzate esclusivamente a sostegno dei lavoratori. Nel contesto delle attuali circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire sostegno ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi, anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che tali misure non siano imposte dal diritto nazionale. Tale norma dovrebbe applicarsi in modo uniforme anche ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo che sono stati sostenuti a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dai regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 a seguito della crisi COVID-19, e che continuano a essere sostenuti nell’ambito della priorità di investimento specifica «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia». Il sostegno dell’Unione a tali regimi di riduzione dell’orario lavorativo dovrebbe essere limitato nel tempo.

(13)

È opportuno inoltre sostenere la creazione di posti di lavoro e l’occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, nonché misure di inclusione sociale e di eliminazione della povertà. Le misure per l’occupazione giovanile dovrebbero essere prorogate in linea con il rafforzamento della garanzia per i giovani. Dovrebbero essere previsti investimenti nell’istruzione, nella formazione e nello sviluppo delle competenze, comprese la riqualificazione e il miglioramento delle competenze, in particolare per i gruppi svantaggiati. Dovrebbe essere promossa la parità di accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

(14)

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero continuare a prestare particolare attenzione alle persone che vivono nelle regioni rurali, frontaliere, meno sviluppate, insulari, montane, scarsamente popolate e ultraperiferiche, nonché nelle zone interessate dalla transizione industriale e dallo spopolamento e, se del caso, utilizzare le risorse REACT-EU per sostenere tali persone.

(15)

Dal momento che la chiusura temporanea delle frontiere tra gli Stati membri ha comportato sfide significative per le comunità e le imprese transfrontaliere, è opportuno consentire agli Stati membri di assegnare risorse REACT-EU anche ai programmi transfrontalieri esistenti nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

(16)

Per fare in modo che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per attuare con rapidità gli interventi finalizzati al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia, occorre assicurare un livello più elevato di prefinanziamenti iniziali per la rapida attuazione delle azioni sostenute dalle risorse REACT-EU. Il prefinanziamento iniziale da versare dovrebbe permettere agli Stati membri di disporre dei mezzi per effettuare pagamenti anticipati ai beneficiari ove necessario e per rimborsare questi ultimi rapidamente in seguito alla presentazione delle richieste di pagamento.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero poter assegnare le risorse REACT-EU a nuovi programmi operativi specifici nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» o a nuovi assi prioritari nel quadro dei programmi esistenti nell’ambito degli obiettivi «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e «Cooperazione territoriale europea». Al fine di consentirne un’attuazione rapida, per i nuovi programmi operativi specifici dovrebbero essere individuate unicamente le autorità già designate per i programmi operativi esistenti sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. Non dovrebbe essere richiesta una valutazione ex ante da parte degli Stati membri e gli elementi necessari per sottoporre i programmi operativi all’approvazione della Commissione dovrebbero essere limitati.

(18)

Le risorse REACT-EU dovrebbero essere utilizzate conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e del «non nuocere», tenendo conto dell’accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Inoltre, la parità tra uomini e donne, l’integrazione della dimensione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere dovrebbero essere prese in considerazione e promosse in tutte le fasi dell’attuazione dei programmi operativi.

(19)

Per alleviare l’onere che grava sui bilanci pubblici in relazione al superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e alla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia, le spese per le operazioni dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020 e gli Stati membri dovrebbero avere, in via eccezionale, la possibilità di richiedere un tasso di cofinanziamento fino al 100 %, da applicare agli assi prioritari distinti dei programmi operativi che forniscono sostegno a carico delle risorse REACT-EU.

(20)

Sebbene sia importante garantire che il 31 dicembre 2023 rimanga la data ultima di ammissibilità per il periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno chiarire che le operazioni potrebbero ancora essere selezionate per il sostegno nel corso del 2023.

(21)

Per garantire la continuità dell’attuazione di talune operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU, dovrebbero applicarsi le disposizioni per l’esecuzione scaglionata di un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

(22)

A seguito delle misure specifiche di flessibilità in risposta all’epidemia di COVID-19 introdotte nel regolamento (UE) n. 1303/2013 dal regolamento (UE) n. 2020/558, dovrebbero essere ammissibili anche le spese per le operazioni fisicamente completate o pienamente attuate che promuovono il superamento della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia sostenuta nell’ambito del nuovo obiettivo tematico corrispondente, a condizione che le operazioni in questione siano iniziate a decorrere dal 1o febbraio 2020.

(23)

Per consentire agli Stati membri di mobilitare rapidamente le risorse REACT-EU entro l’attuale periodo di programmazione, è giustificato esentare, in via eccezionale, gli Stati membri dall’obbligo di rispettare le condizionalità ex ante e le prescrizioni riguardanti la riserva di efficacia dell’attuazione, l’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile in relazione al FESR, nonché le prescrizioni sull’elaborazione di una strategia di comunicazione relativa alle risorse REACT-EU. È tuttavia necessario che gli Stati membri effettuino, entro il 31 dicembre 2024, almeno una valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, dell’impatto e dell’inclusività delle risorse REACT-EU e del modo in cui hanno contribuito al conseguimento delle finalità assegnate al nuovo obiettivo tematico specifico. Per agevolare la disponibilità di informazioni comparabili a livello di Unione, gli Stati membri sono tenuti, se del caso, a fare uso degli indicatori specifici per programma forniti dalla Commissione. Inoltre, nell’esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità, gli Stati membri e le autorità di gestione dovrebbero rafforzare la visibilità delle misure e delle risorse straordinarie introdotte dall’Unione, in particolare facendo in modo che i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle risorse REACT-EU, nonché dell’ulteriore sostegno da esse derivante.

(24)

Affinché le risorse REACT-EU possano essere indirizzate verso le aree geografiche in cui sono più necessarie, in via eccezionale e fatte salve le norme generali per l’assegnazione delle risorse dei fondi strutturali, non dovrebbe essere obbligatorio ripartire le risorse REACT-EU assegnate al FESR e al FSE per categoria di regioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenere conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che il sostegno sia equilibrato tra le esigenze delle regioni e delle città più colpite dall’impatto della pandemia di COVID-19 e la necessità di continuare a prestare attenzione alle regioni meno sviluppate, conformemente agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 174 TFUE. È altresì opportuno che gli Stati membri coinvolgano gli enti locali e regionali e le organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, conformemente al principio di partenariato.

(25)

Fatti salvi i casi in cui sono previste deroghe a norma del presente regolamento, le spese a titolo di REACT-EU dovrebbero essere soggette agli stessi obblighi e alle stesse garanzie previsti per tutti i finanziamenti a favore della coesione. Ciò include il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché misure antifrode efficaci attuate con il sostegno delle agenzie antifrode esistenti a livello di Stato membro e di Unione, come l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e, se del caso, la Procura europea.

(26)

Quando si adottano misure a tutela del bilancio dell’Unione, è essenziale che gli interessi legittimi dei destinatari e beneficiari finali siano adeguatamente tutelati.

(27)

Per agevolare gli storni autorizzati dalle modifiche introdotte a norma del presente regolamento, a tali storni non dovrebbe essere applicata la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 relativa all’uso degli stanziamenti per lo stesso obiettivo.

(28)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire far fronte all’impatto della crisi COVID-19 introducendo misure di flessibilità nell’erogazione del sostegno dei fondi strutturali e d’investimento europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in oggetto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Tenuto conto dell’urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(30)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.

(31)

L’articolo 135, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (10) dispone che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (11) o della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (12), adottate alla data di entrata in vigore di tale accordo o successivamente, non si applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il sostegno previsto a norma del presente regolamento per il 2021 e il 2022 è finanziato mediante un aumento del massimale delle risorse proprie dell’Unione, che inciderebbe sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi al Regno Unito o nel Regno Unito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1.

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 92 bis

Risorse REACT-EU

Le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (*1) sono attuate nell’ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento.

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (“risorse REACT-EU”).

Come previsto nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 92 ter

Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU

1.   Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.

In deroga all’articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali.

Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l’assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

2.   Oltre alle risorse globali di cui all’articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:

2021: EUR 37 500 000 000;

2022: EUR 10 000 000 000.

Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018.

Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.

3.   Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi.

4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.

5.   In deroga all’articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022.

L’impegno giuridico di cui all’articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094.

Alle risorse REACT-EU non si applica l’articolo 76, terzo e quarto comma.

In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all’articolo 136 del presente regolamento. In deroga all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi.

In deroga all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi.

Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell’ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti (“FEAD”), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all’IOG. In entrambi i casi l’aumento può essere proposto prima dell’assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa.

In seguito all’assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.

L’articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all’anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario.

Le prescrizioni di cui all’articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all’assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU.

Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.

6.   Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell’ambito del FESR e del FSE all’assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10.

A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all’assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.   In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell’assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all’11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l’importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l’intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU.

La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

8.   Le risorse REACT-EU non destinate all’assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell’ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un’economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l’accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell’occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell’istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale.

Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione e alle misure a favore dell’inclusione sociale e dell’eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l’accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

9.   A eccezione dell’assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l’IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell’ambito del nuovo obiettivo tematico “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, che integra gli obiettivi tematici di cui all’articolo 9.

L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all’articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, non può essere combinato con altre priorità d’investimento.

L’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d’investimento unica per la programmazione e l’attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE.

Qualora all’interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all’obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell’asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all’articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Nel piano di finanziamento riveduto di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita l’assegnazione delle risorse REACT-EU per l’anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell’attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni.

In deroga all’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l’impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.

10.   In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, nell’ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all’articolo 55.

In deroga all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l’impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell’articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell’ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6, lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all’articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente.

In deroga all’articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.

11.   In deroga all’articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.

12.   In deroga all’articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all’asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell’ambito dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione.

In deroga all’articolo 56, paragrafo 3, e all’articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell’uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e, se del caso, l’inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

13.   Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:

a)

prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all’articolo 18;

b)

condizionalità ex ante, in deroga all’articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;

c)

prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell’attuazione e all’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;

d)

l’articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1o febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia sostenuta nell’ambito dell’obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;

e)

le prescrizioni relative all’elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all’articolo 116 e all’articolo 115, paragrafo 1, lettera a).

In deroga ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013 per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.

14.   Nell’esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell’articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell’allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle risorse REACT-EU, nonché dell’ulteriore sostegno da esse derivante.

Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l’operazione in questione è finanziata nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali.

Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al “Fondo”, ai “Fondi” o ai “Fondi SIE” nell’allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione “finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19”.

(*1)  Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).»;"

2.

all’articolo 154 è aggiunto il comma seguente:

«Gli articoli 92 bis e 92 ter non si applicano al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito.»;

3.

il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato VII bis.

Articolo 2

Entro il 31 marzo 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione di REACT-EU. Tale valutazione include informazioni concernenti il conseguimento degli obiettivi di REACT-EU, l’efficacia dell’utilizzo delle risorse REACT-EU, le tipologie di azioni finanziate, i beneficiari e i destinatari finali delle dotazioni finanziarie, nonché il suo valore aggiunto europeo nel contribuire alla ripresa economica.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU C 272 del 17.8.2020, pag. 1.

(2)  Parere del 14 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2020.

(4)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(6)  Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

(7)  Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).

(8)  Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(12)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).


ALLEGATO

«ALLEGATO VII bis

METODO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REACT-EU — ARTICOLO 92 TER, PARAGRAFO 4

Metodo di assegnazione delle risorse REACT-EU

Le risorse REACT-EU sono ripartite tra gli Stati membri applicando il metodo descritto di seguito:

1.

La quota provvisoria delle risorse REACT-EU spettanti a ciascuno Stato membro è determinata calcolando la somma ponderata delle quote stabilite in base ai seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)

un fattore relativo al PIL (ponderazione di 2/3) ottenuto applicando la seguente procedura:

i)

calcolare la quota della perdita totale del PIL reale destagionalizzato espresso in EUR di ciascuno Stato membro tra il primo semestre del 2019 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;

ii)

adeguare le quote calcolate applicando il punto i) dividendole per il RNL pro capite degli Stati membri, espresso in percentuale dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 (media espressa come 100 %);

b)

un fattore di disoccupazione (ponderazione di 2/9) espresso come media ponderata:

i)

della quota di disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e

ii)

della quota attribuibile allo Stato membro dell’aumento totale del numero di disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;

c)

un fattore di disoccupazione giovanile (ponderazione di 1/9) espresso come media:

i)

della quota di giovani disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei giovani disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e

ii)

della quota attribuibile allo Stato membro dell’aumento totale del numero di giovani disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati.

Qualora il PIL reale destagionalizzato dello Stato membro espresso in EUR per il periodo di riferimento applicabile sia superiore a quello del primo semestre del 2019, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera a), punto i).

Nel caso in cui il numero di disoccupati (fascia di età da 15 a 74 anni) o di giovani disoccupati (fascia di età da 15 a 24 anni) nello Stato membro per il periodo di riferimento applicabile sia inferiore a quello del gennaio 2020, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alle lettere b), punto ii), e c), punto ii).

2.

Le norme di cui al punto 1 non danno luogo, per l’intero periodo 2021-2022, ad assegnazioni per Stato membro superiori:

a)

per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 109 % della media dell’UE-27 per il periodo 2015-2017: allo 0,07 % del loro PIL reale del 2019;

b)

per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è pari o inferiore al 90 % della media dell’UE-27 per il periodo 2015-2017: al 2,60 % del loro PIL reale del 2019;

c)

per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 90 % e pari o inferiore al 109 % della media dell’UE-27 per il periodo 2015-2017: a una percentuale ottenuta mediante un’interpolazione lineare tra lo 0,07 % e il 2,60 % del loro PIL reale del 2019, che comporta una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l’aumento della prosperità.

Gli importi che superano il livello di cui alle lettere da a) a c) per Stato membro sono ridistribuiti proporzionalmente alle quote assegnate a tutti gli altri Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è inferiore al 100 % della media dell’UE-27. L’RNL pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 è quello utilizzato per la politica di coesione nei negoziati sul QFP 2021-2027.

3.

Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l’anno 2021:

a)

per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2020;

b)

per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2020;

c)

l’assegnazione massima risultante dall’applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l’anno 2021 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

Prima di applicare il metodo descritto ai punti 1 e 2 per quanto riguarda le risorse REACT-EU per l’anno 2021, al Lussemburgo e a Malta è assegnato un importo pari, rispettivamente, a 100 000 000 EUR and 50 000 000 EUR.

Inoltre, alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 è assegnato, a carico della dotazione, un importo corrispondente a un’intensità di aiuto di 30 EUR per abitante. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. La dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche è aggiunta alla dotazione che ciascuna regione ultraperiferica riceve mediante la ripartizione del bilancio nazionale.

L’importo rimanente per il 2021 è ripartito tra gli Stati membri conformemente al metodo descritto ai punti 1 e 2.

4.

Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l’anno 2022:

a)

per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2021;

b)

per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2021;

c)

l’assegnazione massima risultante dall’applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l’anno 2022 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

».