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28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2208 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione partite di fieno e paglia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Alcuni prodotti vegetali, tra cui fieno e paglia, comportano un rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose agli animali. |
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(2) |
L’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce gli elementi che dovrebbero essere inclusi nelle misure necessarie per contenere tali rischi. |
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(3) |
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (2) prevede controlli veterinari per i prodotti vegetali elencati nell’allegato IV dello stesso regolamento, compresi fieno e paglia. L’allegato V di detto regolamento elenca i paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare fieno e paglia e precisa le condizioni a cui avvengono tali importazioni. |
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(4) |
I codici NC per il fieno e la paglia sono indicati nell’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (3). |
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(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento (CE) n. 136/2004, prevedendo tuttavia che l’articolo 9 e gli allegati IV e V di quest’ultimo continuino ad applicarsi fino al 21 aprile 2021. |
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(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 si applica al fieno e alla paglia che entrano nell’Unione. Tale regolamento di esecuzione stabilisce norme dettagliate per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici da eseguire sul fieno e sulla paglia ai posti di controllo frontalieri. |
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(7) |
In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha chiesto di poter continuare le sue esportazioni di fieno e paglia nell’Unione. |
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(8) |
Va inoltre sottolineato che il fieno e la paglia sono prodotti che possono presentare rischi per la salute degli animali. L’attuale situazione zoosanitaria del Regno Unito non desta tuttavia preoccupazioni in relazione alle esportazioni di fieno e paglia nell’Unione. È pertanto opportuno sottoporre il fieno e la paglia originari del Regno Unito a controlli documentali, di identità e fisici presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione. |
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(9) |
Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie che avrebbero soddisfatto il regolamento (CE) n. 136/2004 affinché un paese terzo figuri nell’elenco di cui all’allegato V di tale regolamento e sia incluso nell’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia. Tenuto conto dei rischi potenziali per la salute degli animali e delle garanzie fornite dal Regno Unito, tale paese terzo dovrebbe figurare tra i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. |
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(10) |
La direttiva 97/78/CE del Consiglio (5), che ha fornito la base giuridica per il regolamento (CE) n. 136/2004, è stata abrogata dall’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e non ha quindi potuto fungere da base giuridica per l’inclusione del Regno Unito nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. |
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(11) |
Poiché l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare fieno e paglia di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è ancora applicabile fino al 21 aprile 2021, la Commissione non ha ancora adottato alcun atto delegato a norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per stabilire che il fieno e la paglia entrano nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo. Non è di conseguenza possibile includere il Regno Unito in un tale elenco a norma dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno inserire il Regno Unito tra i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia soggetti alle norme dettagliate sulle operazioni da svolgere sulle merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130. |
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(12) |
In attesa della sostituzione dell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 mediante una misura adottata a norma del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno autorizzare le importazioni nell’Unione di fieno e paglia provenienti dal Regno Unito e da esso originari. Ciò permetterebbe di proseguire gli scambi con il Regno Unito e tenere conto, al tempo stesso, dell’attuale situazione zoosanitaria del Regno Unito. |
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(13) |
Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzate le importazioni nell’Unione di fieno [codice NC ex 1214 90, di cui all’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007] e paglia [codice NC ex 1213 00 00, di cui all’allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007] provenienti da o originari della Gran Bretagna e delle dipendenze della Corona.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).
(5) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).