23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2196 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

Secondo le informazioni che ha fornito, l’Australia ha riconosciuto un nuovo organismo di controllo, «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», che dovrebbe essere incluso nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(3)

Secondo le informazioni fornite dal Canada, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» e di «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». Il Canada ha inoltre comunicato alla Commissione che l’accreditamento di «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» è scaduto e che l’accreditamento di «Global Organic Alliance» è stato annullato.

(4)

Il riconoscimento da parte dell’Unione delle leggi e dei regolamenti del Cile come equivalenti alle leggi e ai regolamenti dell’Unione giunge a scadenza il 31 dicembre 2020. Ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (3), tale riconoscimento dovrebbe essere prorogato a tempo indeterminato.

(5)

Secondo le informazioni fornite dall’India, l’elenco degli organismi di controllo indiani riconosciuti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere aggiornato. Le modifiche riguardano l’aggiornamento del nome o dell’indirizzo internet degli organismi IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025. L’India ha inoltre riconosciuto otto organismi di controllo aggiuntivi che dovrebbero essere inclusi nel suddetto allegato, ossia «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» e «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Infine, l’India ha sospeso il riconoscimento di «Intertek India Pvt Ltd» e ha revocato il riconoscimento di «Vedic Organic Certification Agency».

(6)

Secondo le informazioni fornite dal Giappone, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» e «International Nature Farming Research Center». Sono inoltre cambiati il nome e l’indirizzo internet di «Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability». Inoltre occorre sopprimere «Association of Certified Organic Hokkaido» e «LIFE Co., Ltd» a seguito della revoca del rispettivo riconoscimento. Infine, l’autorità giapponese competente ha riconosciuto i seguenti tre organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» e «Okayama Agriculture Development Institute».

(7)

Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, l’autorità competente coreana ha riconosciuto i seguenti due organismi di controllo, che dovrebbero essere aggiunti all’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» e «Ctforum. LTD».

(8)

Secondo le informazioni fornite dagli Stati Uniti, è necessario modificare l’indirizzo internet di «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» e «Yolo County Department of Agriculture». Inoltre, «Oklahoma Department of Agriculture» ha cambiato nome. Sono altresì cambiati il nome e l’indirizzo internet di «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems».

(9)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

(10)

La data di scadenza del riconoscimento, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, degli organismi di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2021. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento di questi organismi di controllo dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.

(11)

A seguito dell’adozione della decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino (4), San Marino dovrà essere rimosso dalle voci relative a «Bioagricert srl», «CCPB srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e «Suolo e Salute srl» che figurano nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(12)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AfriCert Limited» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e B in relazione a Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ghana, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda.

(13)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AgricertCertificação de Produtos Alimentares LDA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Azerbaigian, Brasile, Camerun, Cina, Capo Verde, Georgia, Ghana, Cambogia, Kazakhstan, Marocco, Messico, Panama, Paraguay, Senegal, Timor Leste, Turchia e Vietnam.

(14)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BioAgricert srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Afghanistan, Azerbaigian, Etiopia, Georgia, Kirghizistan, Moldova e Russia, per la categoria di prodotti B ad Albania, Bangladesh, Brasile, Cambogia, Ecuador, Figi, India, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Marocco, Myanmar/Birmania, Nepal, Filippine, Singapore, Repubblica di Corea, Togo, Ucraina e Vietnam ed estendere il riconoscimento per la Serbia alla categoria di prodotti D, per il Senegal alle categorie di prodotti B e D e per Laos e Turchia alle categorie di prodotti B ed E.

(15)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biodynamic Association Certification» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed F in relazione al Regno Unito.

(16)

«BioGro New Zealand Limited» e «Bureau Veritas Certification France SAS» hanno comunicato alla Commissione di avere cambiato indirizzo.

(17)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Caucascert Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Turchia.

(18)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Biotropico SA» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Colombia.

(19)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento a Bosnia-Erzegovina e Qatar per le categorie di prodotti A e D ed estendere il riconoscimento per il Cile alle categorie di prodotti C ed F.

(20)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «DQS Polska sp. z o.o.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Brasile, Bielorussia, Indonesia, Kazakhstan, Libano, Messico, Malaysia, Nigeria, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam e Sud Africa.

(21)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Cile per la categoria di prodotti E. Inoltre risulta opportuno revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti A per quanto riguarda la Russia.

(22)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecoglobe» di modificare le proprie specifiche. Su richiesta di «Ecoglobe», è opportuno sopprimere l’Afghanistan e il Pakistan dall’elenco dei paesi terzi per i quali tale organismo è stato riconosciuto.

(23)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecogruppo Italia» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti A in relazione ad Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Kazakhstan, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti B in relazione ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Turchia, per la categoria di prodotti D in relazione a Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia e per la categoria di prodotti E in relazione alla Turchia.

(24)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Turchia.

(25)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E agli Emirati arabi uniti ed estendere il riconoscimento per la Costa Rica alle categorie di prodotti A e D nonché il riconoscimento per la Turchia alla categoria di prodotti E.

(26)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa Sativa» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Guinea-Bissau.

(27)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «NASAA Certified Organic Pty Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Australia, Cina, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Singapore, Timor Leste, Tonga e Samoa alla categoria di prodotti B.

(28)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Malaysia e Nepal alla categoria di prodotti A. Inoltre, su richiesta di «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il Myanmar/Birmania deve essere soppresso dall’elenco dei paesi terzi per questo organismo è stato riconosciuto.

(29)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers C. I. C» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(30)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B (tranne l’apicoltura), D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(31)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Cina.

(32)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Food Federation» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione al Regno Unito.

(33)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Ucraina e Turchia ed estendere il riconoscimento per la Russia alla categoria di prodotti E.

(34)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di revoca del riconoscimento di «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd.» e di soppressione di tale organismo dall’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. La Commissione ha accolto la richiesta.

(35)

La Commissione è stata informata che al Kosovo è stato assegnato un numero di codice errato per l’organismo di controllo «Q-check». Tale numero di codice dovrebbe essere pertanto modificato sostituendo il codice ISO corretto.

(36)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Quality Welsh Food Certification Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per la categoria di prodotti D in relazione al Regno Unito.

(37)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Soil Association Certification limited» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, C, D, E ed F in relazione al Regno Unito. Su richiesta dell’organismo di controllo, la categoria di prodotti B è rimossa per il Camerun e il Sud Africa per assenza di operatori.

(38)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, B, D ed E in relazione a Figi, Malaysia, Samoa, Singapore, Tonga e Vanuatu, nonché per le categorie di prodotti B ed E e per il vino e il lievito nell’ambito della categoria D in relazione all’Australia.

(39)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «SRS Certification GmbH» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A, D ed E in relazione a Cina e Taiwan.

(40)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(41)

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1o febbraio 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» hanno chiesto di essere riconosciute, a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, come organismi di controllo competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nel Regno Unito in quanto paese terzo. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere dalla fine del periodo di transizione previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), fatta salva l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(42)

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, l’autorità competente dell’Irlanda del Nord può conferire competenze di controllo ad autorità di controllo e delegare compiti di controllo a organismi di controllo.

(43)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 5, 22, 26 e il punto 27, lettera a), punto i), dell’allegato II riguardanti «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4.

(4)  Decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino, del 28 maggio 2020, relativa alle disposizioni applicabili alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regime di importazione di prodotti biologici adottate nel quadro dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro [2020/889] (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 20.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

nella voce relativa all’Australia, al punto 5, è inserita la riga seguente:

«AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au»

2)

nella voce relativa al Canada, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti a CA-ORG-008 «Global Organic Alliance» e CA-ORG-011 «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» sono soppresse;

b)

le righe corrispondenti ai numeri di codice CA-ORG-017 e CA-ORG-019 sono sostituite dal testo seguente:

«CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/»

3)

nella voce relativa al Cile, al punto 7, i termini «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituiti dal termine «indeterminata»;

4)

nella voce relativa all’India, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice N-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 e IN-ORG-025 sono sostituite dal testo seguente:

«IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

CU Inspections India Pvt Ltd

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Pvt. Ltd.

www.ecocert.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-012

OneCert International

Private Limited

www.onecertinternational.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in»

b)

sono aggiunte le righe seguenti:

«IN-ORG-027

Karnataka State Organic

Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification

Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions

Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic

Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency

(BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in»

c)

le righe corrispondenti a IN-ORG-015 e IN-ORG-020 sono soppresse;

5)

nella voce relativa al Giappone, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice JP-BIO-016, JP-BIO-020, JP-BIO-021, JP-BIO-023, JP-BIO-027, JP-BIO-031 e JP-BIO-034 sono sostituite dal testo seguente:

«JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/»

b)

le righe corrispondenti ai numeri di codice JP-BIO-026 e JP-BIO-030 sono soppresse;

c)

sono aggiunte le righe seguenti:

«JP-BIO-038

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp»

6)

nella voce relativa alla Repubblica di Corea, al punto 5, sono aggiunte le righe seguenti:

«KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. LTD

http://blog.daum.net/ctforum»

7)

nella voce relativa agli Stati Uniti, al punto 5 le righe corrispondenti ai numeri di codice US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058 e US-ORG-059 sono sostituite dal testo seguente:

«US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.SCSglobalservices.com

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture»


ALLEGATO II

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

al punto 5 di tutte le voci, la data del «30 giugno 2021» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2021»;

2)

dopo la voce relativa a «A CERT European Organization for Certification S.A.» è inserita la voce seguente:

«“AfriCert Limited

1.

Indirizzo: Plaza 2000 1st Floor, East Wing - Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2.

Sito internet: www.africertlimited.co.ke

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

CD-BIO-184

Repubblica democratica del Congo

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

KE-BIO-184

Kenya

x

x

RW-BIO-184

Ruanda

x

x

TZ-BIO-184

Tanzania

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

3)

nella voce relativa ad «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA», al punto 3, sono inserite le righe seguenti nell’ordine dei numeri di codice:

«AZ-BIO-172

Azerbaigian

x

x

BR-BIO-172

Brasile

x

x

CM-BIO-172

Camerun

x

x

CN-BIO-172

Cina

x

x

CV-BIO-172

Capo Verde

x

x

GE-BIO-172

Georgia

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

KH-BIO-172

Cambogia

x

x

KZ-BIO-172

Kazakhstan

x

x

MA-BIO-172

Marocco

x

x

MX-BIO-172

Messico

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

TL-BIO-172

Timor Leste

x

x

TR-BIO-172

Turchia

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

—»

4)

nella voce relativa a «Bioagricert srl», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghanistan

x

x

AL-BIO-132

Albania

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbaigian

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-132

Brasile

x

x

x

CA-BIO-132

Camerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Cina

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Etiopia

x

x

FJ-BIO-132

Figi

x

x

x

GE-BIO-132

Georgia

x

x

ID-BIO-132

Indonesia

x

x

IN-BIO-132

India

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kirghizistan

x

x

KH-BIO-132

Cambogia

x

x

x

KR-BIO-132

Repubblica di Corea

x

x

KZ-BIO-132

Kazakhstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Marocco

x

x

x

MD-BIO-132

Moldova

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birmania

x

x

x

MX-BIO-132

Messico

x

x

x

MY-BIO-132

Malaysia

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Polinesia francese

x

x

x

PH-BIO-132

Filippine

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

x

RU-BIO-132

Russia

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thailandia

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turchia

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ucraina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

—»

5)

dopo la voce relativa a «Biocert International Pvt Ltd» è inserita la voce seguente:

«“Biodynamic Association Certification

1.

Indirizzo: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Regno Unito

2.

Sito internet: http://bdcertification.org.uk/

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-185

Regno Unito  (*1)

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

6)

nella voce relativa a «BioGro New Zealand Limited», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Indirizzo: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nuova Zelanda»;

7)

nella voce relativa a «Bureau Veritas Certification France SAS», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Indirizzo: Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Francia»;

8)

nella voce relativa a «Caucascert Ltd», al punto 3, è inserita la riga seguente nell’ordine dei numeri di codice:

«TR-BIO-117

Turchia

x

—»

9)

nella voce relativa a «CCPB srl», al punto 3, la riga relativa a San Marino è soppressa;

10)

dopo la voce relativa a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», è inserita la voce seguente:

«“Certificadora Biotropico S.A

1.

Indirizzo: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombia

2.

Sito internet: www.biotropico.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-186

Colombia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

11)

nella voce relativa a «Control Union Certifications», il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

«BA-BIO-149

Bosnia-Erzegovina

x

x

QA-BIO-149

Qatar

x

x

—»

b)

la riga relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«CL-BIO-149

Cile

x

x

x

x

12)

nella voce relativa a «DQS Polska sp. z o.o.», al punto 3, sono inserite le seguenti righe nell’ordine dei numeri di codice:

«BR-BIO-181

Brasile

x

x

x

BY-BIO-181

Bielorussia

x

x

x

ID-BIO-181

Indonesia

x

x

x

KZ-BIO-181

Kazakhstan

x

x

x

LB-BIO-181

Libano

x

x

x

MX-BIO-181

Messico

x

x

x

MY-BIO-181

Malaysia

x

x

x

NG-BIO-181

Nigeria

x

x

x

PH-BIO-181

Filippine

x

x

x

PK-BIO-181

Pakistan

x

x

x

RS-BIO-181

Serbia

x

x

x

RU-BIO-181

Russia

x

x

x

TR-BIO-181

Turchia

x

x

x

TW-BIO-181

Taiwan

x

x

x

UA-BIO-181

Ucraina

x

x

x

UZ-BIO-181

Uzbekistan

x

x

x

VN-BIO-181

Vietnam

x

x

x

ZA-BIO-181

Sud Africa

x

x

x

—»

13)

nella voce relativa a «Ecocert SA», al punto 3, le righe corrispondenti a Cile e Russia sono sostituite dal testo seguente:

«CL-BIO-154

Cile

x

x

x

x

x

RU-BIO-154

Russia

x

x

—»

14)

nella voce relativa a «Ecoglobe», al punto 3, le righe corrispondenti ad Afghanistan e Pakistan sono soppresse;

15)

dopo la voce relativa a «Ecoglobe» è inserita la voce seguente:

«“Ecogruppo Italia

1.

Indirizzo: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Italia

2.

Sito internet: http://www.ecogruppoitalia.it

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-187

Armenia

x

x

AZ-BIO-187

Azerbaigian

x

BA-BIO-187

Bosnia-Erzegovina

x

x

KZ-BIO-187

Kazakhstan

x

ME-BIO-187

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-187

Macedonia del Nord

x

x

RS-BIO-187

Serbia

x

x

x

TR-BIO-187

Turchia

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

16)

Dopo la voce relativa a «Ekoagros» è inserita la voce seguente:

«“ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti

1.

Indirizzo: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turchia

2.

Sito internet: www.etko.com.tr

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-109

Turchia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

17)

Nella voce relativa a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

«AE-BIO- 144

Emirati arabi uniti

x

x

x

—»

b)

le righe corrispondenti a Costa Rica e Turchia sono sostituite dal testo seguente:

«CR-BIO-144

Costa Rica

x

x

x

TR-BIO-144

Turchia

x

x

x

18)

nella voce relativa a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, la riga corrispondente a San Marino è soppressa;

19)

dopo la voce relativa a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» è inserita la voce seguente:

«“Kiwa Sativa

1.

Indirizzo: Rua Robalo Gouveia, 1, 1 A, 1900-392, Lisbona, Portogallo

2.

Sito internet: http://www.sativa.pt

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GW-BIO-188

Guinea-Bissau

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

20)

nella voce relativa a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-119

Australia

x

x

CN-BIO-119

Cina

x

x

x

ID-BIO-119

Indonesia

x

x

x

LK-BIO-119

Sri Lanka

x

x

x

MY-BIO-119

Malaysia

x

x

x

NP-BIO-119

Nepal

x

x

x

PG-BIO-119

Papua Nuova Guinea

x

x

x

SB-BIO-119

Isole Salomone

x

x

x

SG-BIO-119

Singapore

x

x

x

TL-BIO-119

Timor Leste

x

x

x

TO-BIO-119

Tonga

x

x

x

WS-BIO-119

Samoa

x

x

x

—»

21)

nella voce relativa a «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il punto 3 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti a Malaysia e Nepal sono sostituite dal testo seguente:

«MY-BIO-121

Malaysia

x

x

NP-BIO-121

Nepal

x

x

—»

b)

la riga corrispondente al Myanmar/Birmania è soppressa;

22)

dopo la voce relativa a «Organic crop improvement association» sono inserite le voci seguenti:

«“Organic Farmers & Growers C. I. C

1.

Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2.

Sito internet: http://ofgorganic.org/

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-189

Regno Unito  (*2)

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”

1.

Indirizzo: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Regno Unito

2.

Sito internet: https://ofgorganic.org/about/scotland

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-190

Regno Unito  (*3)

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, apicoltura.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)”

1.

Indirizzo: 8# Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Cina

2.

Sito internet: http://www.ofdc.org.cn

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-191

Cina

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“Organic Food Federation”

1.

Indirizzo: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Regno Unito

2.

Sito internet: http://www.orgfoodfed.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-192

Regno Unito  (*4)

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»

23)

nella voce relativa a «Organización Internacional Agropecuaria», il punto 3 è così modificato:

a)

la riga relativa alla Russia è sostituita dal testo seguente:

«RU-BIO-110

Russia

x

x

x

—»

b)

le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

«UA-BIO-110

Ucraina

x

x

TR-BIO-110

Turchia

x

x

—»

24)

la voce relativa a «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» è soppressa;

25)

nella voce relativa a «Q-check», al punto 3, la riga relativa al Kosovo è sostituita dal testo seguente nell’ordine dei numeri di codice:

«XK-BIO-179

Kosovo  (*5)

x

x

26)

dopo la voce relativa a «Quality Assurance International» è inserita la voce seguente:

«“Quality Welsh Food Certification Ltd

1.

Indirizzo: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Regno Unito

2.

Sito internet: www.qwfc.co.uk

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GB-BIO-193

Regno Unito  (*6)

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

27)

la voce relativa a «Soil Association Certification Limited» è così modificata:

a)

il punto 3 è così modificato:

i)

la seguente riga è inserita nell’ordine dei numeri di codice:

«GB-BIO-142

Regno Unito  (*7)

x

x

x

x

x

x

ii)

le righe corrispondenti a Camerun e Sud Africa sono sostituite dal testo seguente:

«CM-BIO-142

Camerun

x

ZA-BIO-142

Sud Africa

x

x

—»

b)

il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«Eccezioni: prodotti in conversione.»;

28)

dopo la voce relativa a «Soil Association Certification Limited» sono inserite le voci seguenti:

«“Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

1.

Indirizzo: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Australia

2.

Sito internet: https://www.sxcertified.com.au

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-194

Australia  (1)

x

x

x

FJ-BIO-194

Figi

x

x

x

x

MY-BIO-194

Malaysia

x

x

x

x

SG-BIO-194

Singapore

x

x

x

x

TO-BIO-194

Tonga

x

x

x

x

VU-BIO-194

Vanuatu

x

x

x

x

WS-BIO-194

Samoa

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.

“SRS Certification GmbH”

1.

Indirizzo: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Germania

2.

Sito internet: http://www.srs-certification.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-195

Cina

x

x

x

TW-BIO-195

Taiwan

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 31 dicembre 2021.»;

29)

nella voce relativa a «Suolo e Salute srl», al punto 3, la riga relativa a San Marino è soppressa.


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*2)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*4)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*5)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

(*6)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(*7)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non includono l’Irlanda del Nord.

(1)  Per questo organismo di controllo, il riconoscimento per la categoria di prodotti D in relazione all’Australia copre solo il vino e il lievito.