21.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 431/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2154 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 166, paragrafo 3, l’articolo 168, paragrafo 3, e l’articolo 169, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative, tra l’altro, alla produzione, alla trasformazione e alla distribuzione all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri. Esso prevede inoltre che la Commissione adotti atti delegati relativi a prescrizioni dettagliate che integrino le norme già stabilite in detto regolamento, in particolare per quanto riguarda le misure preventive, comprese le misure di riduzione dei rischi, e le restrizioni dei movimenti di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, nonché la previa notifica di tali movimenti, al fine di garantire che tali prodotti non provochino la diffusione di malattie elencate o malattie emergenti all’interno dell’Unione.

(2)

Le norme stabilite nel presente atto dovrebbero inoltre tenere conto delle norme dell’Unione relative ai movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri stabilite in atti dell’Unione adottati prima del regolamento (UE) 2016/429, in particolare nella direttiva 2002/99/CE del Consiglio (2), poiché esse si sono rivelate efficaci nella lotta contro la diffusione delle malattie animali. Le norme stabilite nel presente atto dovrebbero altresì tenere conto dell’esperienza maturata nell’applicazione delle norme stabilite in tali atti precedenti e dovrebbero essere adeguate al nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429.

(3)

L’articolo 166 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce gli obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, compresi i movimenti di partite di tali prodotti all’interno dell’Unione. Tale articolo stabilisce in particolare le responsabilità degli operatori per quanto riguarda la diffusione delle malattie elencate e delle malattie emergenti, nello specifico se l’autorità competente ha adottato misure di emergenza o restrizioni dei movimenti nel luogo di produzione o trasformazione di tali prodotti. La responsabilità del controllo della diffusione delle malattie elencate e delle malattie emergenti non spetta quindi solo agli operatori, bensì anche all’autorità competente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente l’obbligo per gli operatori di spostare partite di tali prodotti fabbricati o trasformati in luoghi sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’autorità competente e subordinatamente alle condizioni imposte per ottenere tale autorizzazione.

(4)

L’articolo 168 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce determinate prescrizioni in materia di informazioni per i certificati sanitari che devono accompagnare i movimenti di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrino tali informazioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni in materia di informazioni per quanto riguarda i certificati sanitari che devono accompagnare le partite di tali prodotti fabbricati e trasformati in luoghi sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Ciò dovrebbe includere informazioni relative al rispetto delle condizioni stabilite dall’autorità competente per quanto riguarda i movimenti di tali partite. Le prescrizioni in materia di informazioni che saranno stabilite nel presente regolamento devono essere prese in considerazione nel modello di certificato sanitario per i prodotti di origine animale definito in un atto di esecuzione separato che stabilisca le norme per l’applicazione uniforme del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (UE) 2016/429 relativo alla normativa in materia di sanità animale per quanto riguarda i modelli di certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e i modelli di dichiarazioni per determinate categorie di animali terrestri e il loro materiale germinale.

(5)

L’articolo 169 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme per la previa notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri verso altri Stati membri e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alle prescrizioni in materia di informazioni per tale previa notifica e per le procedure di emergenza per la previa notifica in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli obblighi di informazione a carico degli operatori nella previa notifica. Al fine di armonizzare le informazioni fornite nella previa notifica per garantire che l’autorità competente del luogo di destinazione riceva tutti i dati necessari sulla partita, il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire le prescrizioni relative al contenuto della previa notifica sulla base delle situazioni in cui è richiesta conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e delle condizioni che i prodotti di origine animale dovrebbero rispettare per poter essere spostati in altri Stati membri e i dettagli delle procedure di emergenza per tali notifiche.

(6)

Poiché il sistema TRACES è un elemento integrato del sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui agli articoli da 131 a 136 del regolamento (UE) 2017/625, dovrebbero applicarsi i provvedimenti da adottare in situazione di emergenza stabiliti per l’IMSOC a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (4).

(7)

Il presente regolamento stabilisce una serie completa di norme che disciplinano gli aspetti relativi alla sanità animale dei movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, il contenuto dei certificati sanitari che devono accompagnare tali partite e gli obblighi di previa notifica. Al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, nonché nell’interesse della trasparenza, è opportuno che tali norme siano stabilite in un unico atto anziché in atti separati contenenti numerosi riferimenti incrociati, poiché sono interconnesse e devono essere applicate in parallelo. Tale approccio è inoltre coerente con quello adottato dal regolamento (UE) 2016/429.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento integra le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 relative ai movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri in relazione ai seguenti aspetti:

a)

obblighi degli operatori per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b)

prescrizioni in materia di informazioni per il certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 (certificazione sanitaria);

c)

prescrizioni in materia di informazioni per la previa notifica dei movimenti di tali partite verso altri Stati membri, di cui all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 (previa notifica);

d)

procedure di emergenza per la previa notifica dei movimenti di tali partite, di cui all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES.

Articolo 2

Obblighi degli operatori che spostano partite di prodotti di origine animale

Gli operatori spostano all’interno dell’Unione partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri sottoposte alle misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 solo se:

a)

tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente del luogo di origine; e

b)

le partite rispettano le condizioni per l’autorizzazione necessaria conformemente alla lettera a).

Articolo 3

Certificato sanitario per i movimenti di partite di prodotti di origine animale

Oltre alle informazioni richieste conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, il certificato sanitario contiene le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Obbligo di informazione degli operatori per la previa notifica dei movimenti di partite di prodotti di origine animale tra Stati membri

Nella previa notifica gli operatori, oltre alle informazioni richieste conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, forniscono all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 5

Procedure di emergenza

In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES, l’autorità competente del luogo di origine delle partite di prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 del presente regolamento che devono essere spostate in un altro Stato membro rispetta i provvedimenti da adottare in situazione di emergenza per TRACES e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata stabiliti per il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

(3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).


ALLEGATO

Informazioni che devono figurare nel certificato sanitario che accompagna i movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri

a)

Nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;

b)

nome e indirizzo dello stabilimento o del luogo di spedizione;

c)

nome e indirizzo dello stabilimento o del luogo di destinazione;

d)

descrizione del prodotto di origine animale, compresi:

i)

la categoria del prodotto, quale definita all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/687:

carni fresche (se necessario, specificare la categoria);

prodotti a base di carne;

budelli;

latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;

prodotti lattiero-caseari;

uova;

ovoprodotti;

prodotti composti (indicare gli ingredienti di origine animale);

ii)

le specie animali da cui è stato ottenuto il prodotto di origine animale;

iii)

lo Stato membro o la regione di origine della materia prima;

iv)

i trattamenti cui è stato sottoposto il prodotto di origine animale;

v)

il marchio apposto sul prodotto di origine animale, se necessario;

vi)

il luogo e la data di produzione o di trasformazione;

e)

quantità del prodotto di origine animale;

f)

data e luogo di rilascio del certificato sanitario; nome, qualifica e firma del veterinario ufficiale; timbro dell’autorità competente del luogo di origine della partita;

g)

nome della malattia elencata o della malattia emergente in ragione della quale sono state stabilite le restrizioni dei movimenti nello/a [stabilimento, stabilimento alimentare o zona] nel luogo di spedizione;

h)

elementi indicanti il rispetto delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 del presente regolamento e:

i)

il titolo e la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’atto giuridico pertinente adottato dalla Commissione che stabilisce tali condizioni; o

ii)

il riferimento all’atto giuridico o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall’autorità competente che stabiliscono tali condizioni.