18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2147 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2020

che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) dovrebbero essere affidabili, esaustivi e comparabili e a tale scopo è opportuno che siano definite misure appropriate.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento RNL e al fine di verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, la Commissione elabora un modello di verifica in stretta collaborazione con il gruppo di esperti sull’RNL. Tale modello dovrebbe tenere conto dell’elenco di questioni definito nel presente regolamento delegato.

(3)

Sulla base del processo di verifica dei dati relativi all’RNL, degli insegnamenti tratti dai precedenti cicli di verifica e del feedback degli esperti degli Stati membri in materia di conti nazionali, la Commissione ha individuato le questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi all’RNL,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi all’RNL da affrontare in ogni ciclo di verifica comprende i seguenti elementi:

definizione di territorio geografico,

principi di stima dei servizi di abitazione,

trattamento dei rimborsi dell’IVA,

misure sull’esaustività,

trattamento dell’IVA non riscossa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.