18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 428/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2145 DELLA COMMISSIONE

dell’1 settembre 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche della composizione, del funzionamento e della gestione dei collegi per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda, tra l’altro, le procedure e le autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e i requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi. Le modifiche interessano anche la composizione, il funzionamento e la gestione dei collegi delle controparti centrali e dovrebbero essere rispecchiate nel regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c bis) e i), del regolamento (UE) n. 648/2012, qualora non accolga la richiesta di un’autorità competente o di una banca centrale di emissione di partecipare al collegio, l’autorità competente della controparte centrale ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato. Ai fini dell’efficienza e della certezza del diritto, è importante che tali motivazioni siano fornite entro un termine ragionevole.

(3)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la Banca centrale europea («BCE») dispone di due voti quando è membro del collegio di una controparte centrale sia nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico sia come banca centrale di emissione di una delle principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati. Al fine di rispecchiare l’adeguata rappresentanza della BCE, è opportuno prevedere che in tali casi la BCE abbia due partecipanti con diritto di voto.

(4)

È necessario assicurare che i documenti circolino in modo efficiente tra i membri del collegio e concedere loro un lasso di tempo sufficiente per prepararsi alle riunioni del collegio. L’autorità competente della controparte centrale dovrebbe quindi distribuire l’ordine del giorno della riunione del collegio e tutte le informazioni utili per la preparazione di tale riunione con largo anticipo.

(5)

Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei collegi e una frequenza regolare delle riunioni, è opportuno che il collegio di una controparte centrale si riunisca almeno una volta l’anno. I membri del collegio possono inoltre chiedere che sia indetta una riunione del collegio delle controparti centrali quando lo ritengano necessario.

(6)

Una riunione fisica del collegio può non essere sempre possibile. Il collegio delle controparti centrali dovrebbe pertanto poter votare mediante procedura scritta se ritenuto opportuno dall’autorità competente della controparte centrale o su richiesta di un membro del collegio.

(7)

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, modificato dal regolamento (UE) 2019/2099, attribuisce nuove responsabilità ai collegi delle controparti centrali, anche per quanto riguarda gli accordi di esternalizzazione. L’autorità competente della controparte centrale dovrebbe pertanto fornire ai membri del collegio informazioni su eventuali modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio.

(8)

Al fine di consentire al collegio di esercitare le proprie funzioni, l’autorità competente della controparte centrale dovrebbe fornire ai membri del collegio informazioni sulle modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta, dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale, sulle modifiche delle procedure di gestione degli inadempimenti della controparte centrale e sulle modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale oltre a fornire relazioni sulle verifiche delle procedure in caso di inadempimento svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(9)

Al fine di proteggere le informazioni riservate e di assicurare che i membri del collegio siano informati su base paritaria, le informazioni riservate dovrebbero essere scambiate con mezzi sicuri.

(10)

Al fine di concedere ai membri del collegio il tempo sufficiente per prepararsi alla riunione del collegio della controparte centrale e di consentire loro di sollevare eventuali questioni di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012, le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo dovrebbero essere presentate ai membri del collegio in tempo utile perché possano riesaminarle e discuterne in anticipo.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 876/2013.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali.

(13)

Le modifiche sono di portata limitata e riguardano soltanto le autorità competenti senza imporre ulteriori obblighi ai partecipanti al mercato. Inoltre è importante che i collegi delle controparti centrali possano adeguarsi quanto prima alle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/2099. In considerazione della portata e dell’impatto limitati delle modifiche e dell’urgenza della loro applicazione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha ritenuto altamente sproporzionato procedere a consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si fonda il presente regolamento e analizzare i potenziali costi e benefici associati. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha tuttavia chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 876/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 è così modificato:

(1)

all’articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Le autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 648/2012 e le banche centrali di emissione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera i), di tale regolamento che desiderano partecipare al collegio presentano una richiesta motivata all’autorità competente della controparte centrale. Entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, l’autorità competente della controparte centrale fornisce all’autorità competente o alla banca centrale richiedenti una copia dell’accordo scritto per riesame e approvazione, oppure espone per iscritto le ragioni per cui la richiesta non è stata accolta.»;

(2)

all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’autorità avente diritto di partecipare al collegio in forza di più di una delle lettere da c) a i) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.»;

(3)

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), del regolamento (UE) n. 648/2012, la BCE può nominare due partecipanti con diritto di voto.»;

(4)

all’articolo 4, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

«Ai fini della lettera b), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione del collegio, eccetto per le riunioni indette in situazioni di emergenza, con largo anticipo, in modo da consentire ai membri del collegio di contribuire alla definizione dell’ordine del giorno, in particolare aggiungendo punti.

L’ordine del giorno è finalizzato e distribuito dall’autorità competente della controparte centrale ai membri del collegio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale e altri membri del collegio distribuiscono tutte le informazioni che devono essere prese in considerazione nel corso di una riunione del collegio con largo anticipo rispetto alla riunione.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente della controparte centrale distribuisce ai membri del collegio i verbali delle riunioni non appena possibile dopo le riunioni e concede loro tempo sufficiente per presentare osservazioni.»;

(5)

all’articolo 4, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«I membri del collegio possono chiedere che l’autorità competente della controparte centrale indica una riunione del collegio. L’autorità competente della controparte centrale motiva debitamente l’eventuale rifiuto di tale richiesta.»;

(6)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   Qualora l’autorità competente della controparte centrale lo proponga o su richiesta di un membro del collegio, il collegio può votare mediante procedura scritta.»;

(7)

l’articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’autorità competente della controparte centrale fornisce ai membri del collegio almeno le seguenti informazioni:»;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«r)

modifiche degli accordi di esternalizzazione della controparte centrale per le principali attività connesse alla gestione del rischio;

s)

modifiche dei requisiti di partecipazione, dei modelli di partecipazione diretta e dei modelli di segregazione dei conti della controparte centrale;

t)

modifiche delle procedure in caso di inadempimento della controparte centrale e relazioni sulle verifiche di tali procedure svolte dalla controparte centrale conformemente all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

u)

modifiche degli accordi di pagamento e regolamento della controparte centrale.»;

(8)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   I membri del collegio scambiano informazioni riservate con mezzi di comunicazione sicuri e su base paritaria.»;

(9)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Contributo del collegio al riesame e alla valutazione

1.   Le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse ai membri del collegio in tempo utile affinché possano riesaminarle e discuterne prima della riunione successiva del collegio.

2.   I membri del collegio possono sollevare eventuali punti di interesse o di preoccupazione in merito al riesame o alla valutazione dell’autorità competente della controparte centrale di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto possibile l’autorità competente della controparte centrale prende in considerazione tali punti di interesse o di preoccupazione e comunica al membro del collegio che li ha sollevati in che modo sono stati presi in considerazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’1 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).