18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/5


REGOLAMENTO (UE) 2020/2132 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda le possibilità di pesca della busbana norvegese nel 2020

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Esso ha fissato le possibilità di pesca fino al 31 ottobre 2020 per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nelle acque della divisione 3a del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(2)

Il regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) 2020/123 per fissare le possibilità di pesca preliminari in modo da coprire il periodo dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2020 per la busbana norvegese e le catture accessorie associate nelle acque della divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 («possibilità di pesca preliminari»).

(3)

Poiché tali possibilità di pesca preliminari coprono solo due mesi della campagna di pesca, che va dal 1o novembre al 31 ottobre, esse sono state fissate ben al di sotto del parere sulle catture annuali fornito dal CIEM.

(4)

La campagna di pesca per la busbana norvegese solitamente si estende da settembre a gennaio, con un picco da ottobre a dicembre. Dai più recenti dati sulle catture presentati alla Commissione risulta che durante ottobre 2020 sono state catturate oltre 21 000 tonnellate di busbana norvegese. Dall’estrapolazione di tali numeri in base ai modelli di cattura storici della pesca della busbana norvegese risulta che le possibilità di pesca preliminari saranno verosimilmente esaurite presto e, quindi, non saranno sufficienti a coprire l’attività di pesca fino alla fine dell’anno. Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca per questo stock prima della fine del 2020, è pertanto opportuno adeguare le possibilità di pesca preliminari in base alle stime più recenti, sempre nel pieno rispetto del parere del CIEM.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.

(6)

Le possibilità di pesca preliminari adeguate dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o novembre. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto aumentano le possibilità di pesca in questione.

(7)

Poiché le possibilità di pesca preliminari coprono il periodo dal 1o novembre fino al 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(8)

Il Regno Unito è stato consultato a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

S. SCHULZE


(1)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

(3)   GU L 29, 31.1.2020, pag. 7.


ALLEGATO

Nell’allegato IA del regolamento (UE) 2020/123, la tabella relativa alle possibilità di pesca per la «Busbana norvegese e catture accessorie connesse nella zona CIEM divisione 3a e nelle acque dell’Unione delle zone CIEM divisione 2a e CIEM sottozona 4» è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque dell’Unione delle zone 2a e 4

 

Trisopterus esmarkii

(NOP/2A3A4.)

Periodo

1o novembre 2019– 31 ottobre 2020

 

1o novembre 2020 - 31 dicembre 2020

 

 

TAC analitico

Danimarca

72 433

 ((*))  ((***))

49 953

 ((*))  ((******))

 

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

14

 ((*))  ((**))  ((***))

10

 ((*))  ((**))  ((******))

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

53

 ((*))  ((**))  ((***))

37

 ((*))  ((**))  ((******))

 

 

Unione

72 500

 ((*))  ((***))

50 000

 ((*))  ((******))

 

 

Norvegia

14 500

 ((****))

pm

 

 

 

Isole Fær Øer

5 000

 ((*****))

pm

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

Non pertinente

 

 

 


((*))  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

((**))  Contingente da pescare solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

((***))  Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

((****))  Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

((*****))  Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

((******))  Il contingente dell’Unione può essere pescato dal 1o novembre 2020 al 31 dicembre 2020.»