18.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 430/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/2131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Gli scambi bilaterali di beni e servizi tra di loro ammontano a oltre 1 000 miliardi di EUR l’anno, pari a circa 3 000 milioni di EUR al giorno. Tale stretta relazione commerciale e di investimento è vantaggiosa per i consumatori, i lavoratori, le imprese e gli investitori.

(2)

L’Unione è impegnata a migliorare le relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti. Ciò comprende l’individuazione di nuovi modi per migliorare le relazioni commerciali bilaterali, affrontare gli ostacoli agli scambi e risolvere le controversie commerciali in corso. Per evitare ulteriori perturbazioni di tale relazione commerciale, i dazi doganali applicati dall’Unione alle importazioni dovrebbero essere soppressi per un numero limitato di merci per un periodo di cinque anni su base erga omnes.

(3)

La soppressione dei dazi doganali dovrebbe essere subordinata all’attuazione effettiva dell’annunciata riduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti su un determinato numero di merci e all’astensione degli Stati Uniti dall’introdurre nuove misure che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e dell’Unione europea relativa a un accordo tariffario del 21 agosto 2020 («dichiarazione congiunta») (2).

(4)

La soppressione dei dazi doganali dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di attuazione effettiva dell’annuncio degli Stati Uniti di ridurre i propri dazi doganali su un determinato numero di merci, vale a dire a decorrere dal 1o agosto 2020.

(5)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere provvisoriamente l’applicazione del presente regolamento se le condizioni di cui al presente regolamento non sono rispettate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Considerata l’urgenza di evitare ulteriori perturbazioni delle relazioni commerciali tra l’Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per la stessa ragione, è altresì opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Soppressione dei dazi doganali

I dazi doganali all’importazione applicabili della tariffa doganale comune sono pari allo 0 % (in esenzione dai dazi) per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato su base erga omnes.

Articolo 2

Condizioni per la soppressione dei dazi doganali

La soppressione dei dazi doganali per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

la riduzione dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti su base erga omnes per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione II dell’allegato; e

b)

l’astensione da parte degli Stati Uniti dall’introdurre nuove misure contro l’Unione che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta.

Articolo 3

Sospensione temporanea

Se gli Stati Uniti non rispettano le condizioni di cui all’articolo 2 o qualora vi fossero prove sufficienti di una futura inosservanza di tali condizioni da parte degli Stati Uniti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere la soppressione dei dazi di cui all’articolo 1 finché le condizioni di cui all’articolo 2 non siano rispettate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2025.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di sospensione qualora l’applicazione del presente regolamento sia stata sospesa a norma dell’articolo 3 o qualora il regolamento cessi di applicarsi prima del 31 luglio 2025.

4.   Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri rimborsano i dazi pagati in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1o agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2020.

(2)  Cfr. documento ST 12652/20 all’indirizzo internet http://register.consilium.europa.eu.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Sezione I (nomenclatura combinata dell’Unione europea)

Codice NC

Designazione delle merci

0306 11 90

Aragoste «Palinurus spp., Panulirus spp. e Jasus spp.» congelate, anche affumicate, anche sgusciate, comprese le aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste)

0306 12 10

Astici «Homarus spp.» congelati, interi, anche affumicati o cotti in acqua o al vapore

0306 12 90

Astici «Homarus spp.» congelati, anche affumicati, anche sgusciati, compresi gli astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. interi)

0306 32 10

Astici «Homarus spp.» vivi

Sezione II (tariffe doganali degli Stati Uniti)

Codice tariffario

Designazione delle merci

Tariffa della nazione più favorita esistente

Nuovo contingente tariffario della nazione più favorita

1604 20 05

Prodotti contenenti carne di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, piatti preparati

10 %

5 %

7013 41 50

Oggetti di cristallo al piombo per la tavola o per la cucina (diversi dai bicchieri) con valore superiore a 5 USD ciascuno

6 %

3 %

3214 90 50

Stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura, non a base di gomma

6,5 %

3,25 %

3601 00 00

Polveri propellenti

6,5 %

3,25 %

9613 10 00

Accendini tascabili e simili, a gas, non ricaricabili

8 %

4 %

9613 90 80

Parti di accendini e simili non elettrici

8 %

4 %