17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 426/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2114 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per fare fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 relative alla selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), in particolare l’articolo 24 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.

(2)

Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, determinano la cancellazione, volontaria o obbligata, di servizi aerei da parte dei vettori aerei.

(3)

I prestatori di servizi di assistenza a terra continuano ad affrontare problemi di liquidità che potrebbero determinare la sospensione dei servizi di assistenza a terra. Ciò potrebbe a sua volta causare una limitazione o sospensione dei servizi aeroportuali negli aeroporti dell’Unione.

(4)

A norma del regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato„ l’ente di gestione dell’aeroporto o l’autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo. Il regolamento (UE) 2020/696 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per prorogare tali periodi.

(5)

A norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il 13 novembre 2020 la Commissione ha presentato una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

Nella relazione sintetica della Commissione viene sottolineato che, nonostante un aumento graduale tra aprile e agosto 2020, nel settembre 2020 i livelli del traffico aereo sono risultati nettamente più bassi rispetto a quelli dello stesso periodo del 2019. Secondo i dati di Eurocontrol, il 25 novembre 2020 il traffico aereo è risultato inferiore del 63 % rispetto al 25 novembre 2019.

(7)

Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro e si protrarrà fino al dicembre 2021. Sulla base delle ultime previsioni di Eurocontrol sul traffico aereo, del settembre 2020, si ritiene che nel febbraio 2021 il traffico aereo sarà inferiore del 50 % rispetto al febbraio 2020 (nell’ipotesi di un approccio non coordinato tra gli Stati membri all’introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali). Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, al 22 novembre 2020 i casi di COVID-19 registrati settimanalmente in Europa sono stati 1,77 milioni, pari al 44 % di tutti i casi al mondo, molti di più rispetto ai casi della primavera del 2020. In base ai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il tasso di notifica dei casi a 14 giorni per lo Spazio economico europeo e il Regno Unito è in continuo aumento dall’estate del 2020. Secondo la relazione settimanale di sorveglianza del 22 novembre 2020 di quest’ultimo istituto, tale tasso ha toccato il valore di 549 (intervallo per paese: 58 - 1 186) ogni 100 000 abitanti.

(8)

È ragionevole ritenere che la riduzione persistente del livello del traffico aereo sia il risultato dell’impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell’aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano quindi chiaramente un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori e non si sono verificati altri eventi che possano spiegare il calo della domanda di trasporto aereo.

(9)

La relazione sintetica della Commissione dimostra anche che le restrizioni, le misure relative ai test e gli obblighi di quarantena introdotti a livello nazionale in maniera non coordinata dagli Stati membri in risposta al crescente numero di casi di COVID-19 in Europa a partire dalla metà di agosto, e spesso annunciati con brevissimo preavviso, hanno minato la fiducia dei consumatori e causato una diminuzione della domanda di trasporto aereo.

(10)

Alla luce del livello estremamente basso di prenotazioni di volo, delle previsioni epidemiologiche e del traffico aereo di cui sopra, nonché dell’incertezza e dell’imprevedibilità delle misure nazionali volte a contenere la pandemia di COVID-19, è ragionevole ritenere che i bassi livelli di traffico aereo e di domanda da parte dei passeggeri attribuibili alla pandemia di COVID-19 persisteranno per tutto il 2021. Non si prevede un ritorno ai livelli di traffico pre-COVID prima di alcuni anni. È tuttavia ancora troppo presto per sapere se questa riduzione delle capacità continuerà dopo il 2021 a livelli altrettanto significativi.

(11)

Le società che offrono servizi di assistenza a terra sono state duramente colpite dalla pandemia di COVID-19 e dalla conseguente riduzione del traffico aereo. La riduzione significativa del numero di voli dall’inizio della pandemia ha avuto un impatto negativo sui loro flussi di entrate derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione. Diversi prestatori di servizi di assistenza a terra hanno quindi incontrato difficoltà finanziarie e molti di essi hanno già avviato procedure di ristrutturazione, hanno ricevuto un pacchetto di salvataggio statale o hanno cessato le attività.

(12)

Sulla base delle previsioni relative al livello di traffico aereo per i prossimi mesi, è probabile che le condizioni di mercato nel settore dei servizi di assistenza a terra rimarranno difficili a causa del basso numero di voli previsto per il 2021. È probabile che la tendenza negativa del traffico aereo peggiori ulteriormente la grave situazione finanziaria dei prestatori di servizi di assistenza a terra, con il conseguente rischio di ulteriori fallimenti. In tali circostanze, è probabile che più prestatori di servizi di assistenza a terra di aeroporti aventi pochi prestatori debbano cessare la fornitura dei servizi di assistenza a terra prima dello scadere del periodo per cui sono stati selezionati. Ciò potrebbe comportare improvvise interruzioni dei servizi di assistenza a terra in tali aeroporti prima che possa essere selezionato un nuovo prestatore in base alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE.

(13)

È pertanto opportuno prorogare il periodo di deroga di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.

(14)

Al fine di evitare l’incertezza giuridica, in particolare per l’ente di gestione dell’aeroporto e l’autorità competente dello Stato membro, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008 ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l’ente di gestione dell’aeroporto o l’autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2021, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1).