16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/93


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2104 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (3) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina.

(3)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4).

(4)

Dato che la valutazione della sostanza è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione della sostanza scada prima che venga presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto necessario prorogare di un anno il rispettivo periodo di approvazione.

(5)

Occorre quindi modificare la relativa voce 295 dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare fino al 31 dicembre 2021 il periodo di approvazione della sostanza attiva.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(7)

Tenuto conto del fatto che l’approvazione della sostanza attive scade il 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 295 «Oli di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».