16.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 425/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2099 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (2) stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Le norme si applicano dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
Per taluni contingenti tariffari il periodo contingentale è iniziato prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In questi casi il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 prevede norme specifiche per la suddivisione tra l’Unione e il Regno Unito dei quantitativi non utilizzati da assegnare nell’ambito di tali contingenti tariffari dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. |
(3) |
A seguito di discussioni l’Unione e il Regno Unito sono pervenuti a un’intesa comune su come suddividere tali contingenti tariffari. L’intesa comune dovrebbe assicurare che l’insieme dei quantitativi del contingente tariffario disponibili per l’assegnazione non superino i quantitativi figuranti nell’elenco OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386. |
(5) |
Ai fini della certezza del diritto e per far sì che i quantitativi così suddivisi formino la base per le domande di titoli presentate dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(6) |
Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 si applica dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, ossia dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento modificativo si applichi dalla stessa data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386
All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. |
In deroga al paragrafo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, per l’Unione la suddivisione dei quantitativi da assegnare da tale giorno nell’ambito del contingente tariffario in questione è fatta come segue:
Entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un’opportuna comunicazione sul web, i quantitativi di ciascun contingente tariffario di cui al primo comma del presente paragrafo disponibili nel giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38dell’8.2.2019, pag. 1).