16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2099 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (2) stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Le norme si applicano dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Per taluni contingenti tariffari il periodo contingentale è iniziato prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In questi casi il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 prevede norme specifiche per la suddivisione tra l’Unione e il Regno Unito dei quantitativi non utilizzati da assegnare nell’ambito di tali contingenti tariffari dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

(3)

A seguito di discussioni l’Unione e il Regno Unito sono pervenuti a un’intesa comune su come suddividere tali contingenti tariffari. L’intesa comune dovrebbe assicurare che l’insieme dei quantitativi del contingente tariffario disponibili per l’assegnazione non superino i quantitativi figuranti nell’elenco OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386.

(5)

Ai fini della certezza del diritto e per far sì che i quantitativi così suddivisi formino la base per le domande di titoli presentate dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 si applica dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, ossia dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento modificativo si applichi dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386

All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In deroga al paragrafo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, per l’Unione la suddivisione dei quantitativi da assegnare da tale giorno nell’ambito del contingente tariffario in questione è fatta come segue:

a)

se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono uguali o superiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, non sono disponibili quantitativi supplementari per l’assegnazione;

b)

se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono inferiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, il quantitativo disponibile per l’assegnazione corrisponde alla differenza tra il quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento e i quantitativi già assegnati in tali Stati membri.

Tuttavia, se i quantitativi assegnati nel Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono superiori alla differenza tra il quantitativo dell’UE a 28 indicato nell’elenco OMC riferito all’Unione e il quantitativo dell’UE a 27 indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento, tali quantitativi eccedenti sono detratti dal quantitativo disponibile per l’assegnazione negli Stati membri diversi dal Regno Unito dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

Entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un’opportuna comunicazione sul web, i quantitativi di ciascun contingente tariffario di cui al primo comma del presente paragrafo disponibili nel giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38dell’8.2.2019, pag. 1).