14.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 420/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2043 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2020
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2) stabilisce la percentuale minima dei controlli in loco da effettuare nei locali dei richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure educative di accompagnamento nel quadro del programma di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «programma destinato alle scuole»). L’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce che nel caso in cui un richiedente non sia un istituto scolastico i controlli in loco effettuati presso i locali del richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l’1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (4). |
(2) |
A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione di controlli in loco tempestivi presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. È pertanto opportuno prevedere che ove gli Stati membri non siano in grado di effettuare tali controlli in loco come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, essi possano decidere di effettuarli a distanza, ad esempio mediante videoconferenza. |
(3) |
L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme e i metodi applicabili alle comunicazioni concernenti i controlli e i relativi risultati. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri giustifichino la necessità della deroga prevista dal presente regolamento e riferiscano in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo da redigere per ciascun controllo in loco effettuato a distanza. |
(4) |
È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in grado di effettuare i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, tali controlli possono essere effettuati a distanza.
2. In deroga all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, qualora i controlli in loco siano effettuati a distanza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di controllo competente fornisce anche una giustificazione della necessità di tale deroga e riferisce in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).