11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1.   CONTESTO

(1)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») (3).

(2)

La Commissione ha modificato le misure due volte, rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 (5) della Commissione.

(3)

Secondo i termini dell’accordo di recesso (6) tra l’Unione e il Regno Unito, dal 1o gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell’Unione. A decorrere da tale data, l’ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. Poiché il livello delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio è stato stabilito sulla base della media delle importazioni nell’Unione di 28 Stati membri, vale a dire comprese le importazioni nel Regno Unito, durante il periodo di riferimento 2015-2017, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari nonché l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure di salvaguardia.

(4)

Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso (7) illustrante la motivazione della proposta e la metodologia che intendeva applicare e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’avviso riportava altresì il volume dei contingenti tariffari ricalcolati che sarebbe stato in vigore per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2021.

2.   PROCEDURA APPROPRIATA

(5)

La Commissione ha ricevuto diciannove comunicazioni dalle parti interessate entro il termine stabilito. Essa ha altresì avviato consultazioni con nove governi di paesi terzi.

3.   VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE

(6)

La Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute, riguardanti specifiche categorie di prodotti o aspetti generali dell’adeguamento, come segue:

3.1.   Categoria 4 — Fogli rivestiti di metallo

(7)

Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni in merito ai volumi calcolati per le categorie 4 A e 4B (compresi i gradi utilizzati nel settore automobilistico) e chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo. In particolare, durante le consultazioni con le autorità dei paesi terzi, una parte interessata ha segnalato un errore materiale nel calcolo. Un’altra parte interessata ha individuato un problema specifico di calcolo o proposto una ripartizione leggermente diversa tra le due categorie di prodotti, che riflette meglio la sua situazione relativamente ai volumi riguardanti i suoi contingenti tariffari specifici per paese, tenuto conto in questo caso della situazione controfattuale, vale a dire il modo in cui sarebbero stati assegnati i contingenti tariffari se il Regno Unito non avesse fatto parte del territorio doganale al momento dell’adozione delle misure di salvaguardia iniziali. Dopo aver valutato tali argomentazioni, la Commissione ha constatato che erano giustificate e ha rivisto di conseguenza i volumi riportati nell’avviso del 30 ottobre.

(8)

Va sottolineato che tali adeguamenti riguardano solo la distribuzione dei contingenti tariffari tra le sottocategorie di prodotti 4 A e 4B, ma non incidono sul livello dei contingenti tariffari per l’intera categoria di prodotti 4.

(9)

I volumi aggiornati si riflettono nei volumi dei contingenti tariffari di cui all’allegato I.

3.2.   Impatto dell’adeguamento sui volumi dei contingenti tariffari

(10)

Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere i volumi dei contingenti tariffari esistenti e inoltre concedere al Regno Unito il proprio contingente tariffario specifico per paese oppure, qualora rientri nei contingenti tariffari residui, i volumi di tali contingenti tariffari dovrebbero essere aumentati in modo da includere i flussi commerciali tradizionali del Regno Unito.

(11)

Alcune parti hanno altresì sostenuto che potrebbero subire ripercussioni negative dall’inclusione del Regno Unito nella sezione residua di determinati contingenti tariffari, in quanto ciò comporterebbe una maggiore concorrenza a fronte di un volume contingentale inferiore.

(12)

Altre parti hanno osservato che, per alcune origini, il volume complessivo dei contingenti tariffari calcolati verrebbe ridotto, rendendo la misura più restrittiva.

(13)

Infine, alcuni paesi esportatori hanno lamentato che, in base alla proposta della Commissione, perderebbero il contingente tariffario specifico per paese per alcune categorie di prodotti specifiche. Tali parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere il loro contingente tariffario specifico per paese e che, qualora non lo facesse, ciò significherebbe rendere le misure più restrittive, violando così le norme dell’OMC.

(14)

La Commissione non concorda sul fatto che l’adeguamento proposto renderebbe la misura di salvaguardia più rigorosa. Come indicato nell’avviso del 30 ottobre, il risultato dell’adeguamento comporterebbe, in pochissimi casi, la perdita da parte di alcuni paesi dei loro contingenti tariffari specifici per paese (e viceversa) per alcune categorie di prodotti. Tuttavia la Commissione non ritiene che l’adeguamento possa tradursi, in quanto tale, in una misura più restrittiva. Nell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha spiegato la logica dell’adeguamento, che mira ad avere un volume di contingenti tariffari (sia a livello globale sia per categoria di prodotto) proporzionato alla riduzione dell’ambito geografico del territorio in cui la misura di salvaguardia dell’Unione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. Inoltre la Commissione osserva che i volumi complessivi dei contingenti tariffari risultanti dall’adeguamento sono del 3 % superiori rispetto a quelli attualmente in vigore e che ciò non può essere considerato un fattore tale da rendere la misura più restrittiva.

(15)

Inoltre la Commissione desidera sottolineare che, se accettasse le richieste dei paesi che perderebbero un determinato contingente tariffario specifico per paese, ciò sarebbe discriminante nei loro confronti rispetto a qualsiasi altra parte interessata, in quanto si discosterebbe dal suo principio fondamentale di concedere un contingente tariffario specifico per paese solo al raggiungimento di una determinata soglia (5 % delle importazioni) in un periodo specifico (8). Dall’applicazione dello scenario controfattuale risulta che i paesi che disponevano di un contingente tariffario specifico per paese non soddisfano più il criterio oggettivo, mentre altri lo soddisfano.

(16)

I volumi inutilizzati dei contingenti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 dei paesi che, a seguito di questo adeguamento, perderebbero i propri contingenti specifici per paese in una categoria di prodotti sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.

3.3.   Richiesta di effettuare un’analisi sulla base dei dati dell’UE-27

(17)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che, in caso di adeguamento delle sue misure, l’Unione è tenuta a valutare nuovamente se tutti i requisiti per istituire misure di salvaguardia continuano a essere soddisfatti nell’ambito dell’UE-27. Una parte interessata ha osservato, in particolare, che tale approccio indurrebbe l’Unione a stabilire che per numerose categorie di prodotti non vi sarebbe stato un aumento delle importazioni e che tali importazioni non dovrebbero pertanto essere soggette alle misure.

(18)

La Commissione ha osservato a tale proposito che le condizioni per istituire una misura di salvaguardia devono essere soddisfatte quando una misura di salvaguardia è istituita per la prima volta. Nel caso di questa misura, le condizioni sono state soddisfatte, come spiegato in dettaglio nel regolamento sulle misure di salvaguardia definitive.

(19)

La Commissione non concorda con le opinioni espresse da alcune parti interessate secondo le quali, in una situazione come quella in esame, si renda necessario condurre una nuova valutazione completa. In effetti, come spiegato nell’avviso del 30 ottobre, l’attuale procedimento si limita ad adeguare i volumi dei contingenti tariffari alla modifica dell’ambito di applicazione del territorio in cui si applica la misura di salvaguardia dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione insiste sul fatto che il presente procedimento non costituisce in alcun modo un vero e proprio riesame delle misure e pertanto non vi alcun obbligo giuridico di effettuare l’analisi richiesta da alcune parti interessate.

3.4.   Categoria 18 — Palancole

(20)

Alcune parti interessate hanno contestato la proposta della Commissione di concedere al Regno Unito un contingente tariffario specifico per paese per questa categoria di prodotti, sostenendo che nel Regno Unito non vi sarebbe alcuna produzione di tale categoria di prodotti. Di conseguenza, i volumi assegnati al Regno Unito non sarebbero utilizzati. Tali società hanno inoltre sostenuto che la riduzione dei volumi dei contingenti tariffari derivante dall’adeguamento non era giustificata e che la Commissione dovrebbe mantenere lo stesso livello di contingenti tariffari previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/894.

(21)

A tale riguardo la Commissione aveva spiegato, nel suo avviso del 30 ottobre, la metodologia e la logica alla base dell’adeguamento e le implicazioni che esso poteva comportare. Se vi è una riduzione dei volumi complessivi dei contingenti tariffari in questa categoria, ciò è dovuto al fatto che le importazioni nel Regno Unito nel periodo di riferimento sono state detratte dal volume del contingente tariffario. Inoltre, nell’avviso del 30 ottobre, la Commissione ha spiegato in che modo ha stabilito il livello delle importazioni del Regno Unito nell’UE-27 durante il periodo di riferimento. L’argomentazione relativa all’assenza di produzione nel Regno Unito non è stata adeguatamente suffragata e non corrisponde alle statistiche utilizzate dalla Commissione. Nessuna parte interessata ha fornito dati indicanti se le importazioni nel Regno Unito fossero state consumate, ulteriormente trasformate o vendute nell’ambito dell’Unione. In ogni caso, il volume assegnato al Regno Unito non potrebbe essere trasferito ad altre origini, in quanto ciò gonfierebbe artificialmente il volume del contingente tariffario. Tale argomentazione è pertanto irrilevante per gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre respinto l’argomentazione di mantenere gli attuali volumi dei contingenti tariffari, in quanto ciò non terrebbe conto della riduzione dell’ambito geografico del territorio interessato dalla misura di salvaguardia e comporterebbe parimenti un volume contingentale artificialmente gonfiato. Di conseguenza, la Commissione respinge queste argomentazioni.

3.5.   Categoria di prodotti 9 – Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

(22)

Alcune parti interessate hanno osservato che, a causa della proposta della Commissione, il Vietnam perderebbe il proprio contingente tariffario specifico per paese in questa categoria di prodotti. Tali parti hanno avvertito la Commissione che tali volumi, che di conseguenza apparterranno alla sezione «altri paesi» del contingente tariffario, saranno probabilmente utilizzati rapidamente, in particolare da una determinata origine. Di conseguenza, tali parti hanno chiesto alla Commissione di limitare i volumi che qualsiasi paese potrebbe utilizzare nell’ambito del contingente tariffario residuo di questa categoria.

(23)

La Commissione ha osservato che la richiesta di limitare l’accesso ai paesi esportatori già aventi diritto al contingente tariffario residuo (9) non rientra nel campo di applicazione di questo esercizio di adeguamento, in quanto equivarrebbe a modificare il funzionamento delle misure. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che la stessa argomentazione era stata presentata in procedimenti precedenti ed era stata respinta. Pertanto la Commissione non esamina ulteriormente la fondatezza di tale argomentazione.

3.6.   Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti a misure

(24)

L’elenco delle categorie di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive deve essere aggiornato per tenere conto dell’adeguamento territoriale. La Commissione ha basato il suo calcolo sui dati aggiornati riguardanti la serie di dati relativa alle importazioni dell’anno 2019 (vale a dire lo stesso periodo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/894, ma escludendo le importazioni nel Regno Unito).

(25)

In merito alle categorie 4 A e 4B, nella sezione 4, paragrafo 3, dell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha descritto il suo approccio provvisorio per quanto riguarda il trattamento delle importazioni del Regno Unito ai fini del calcolo dei rispettivi contingenti tariffari. A seguito della valutazione delle osservazioni ricevute e delle consultazioni con i paesi terzi in merito a detto approccio, la Commissione ha deciso di applicare la stessa metodologia ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all’allegato II del presente regolamento. In assenza di altre informazioni affidabili o di proposte alternative documentate delle parti interessate, la Commissione ha ipotizzato che le importazioni del Regno Unito nell’anno 2019 dovessero essere equamente ripartite tra le due categorie di prodotti.

(26)

I volumi dei contingenti tariffari specifici per paese assegnati ai paesi in via di sviluppo che saranno esclusi dalla misura di salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.

(27)

L’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure è così modificato:

la Cina diventa soggetta alle misure nella categoria di prodotti 22;

la Turchia viene esclusa dalle misure nella categoria di prodotti 25 A;

gli Emirati arabi uniti vengono esclusi dalle misure nelle categorie di prodotti 21 e 26.

(28)

Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni in merito a tale adeguamento.

(29)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così modificato:

l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

l’allegato III.2 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

(6)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(7)  Avviso 2020/C 366/12 relativo all’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2021 (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 36).

(8)  In questo caso particolare, la soglia si riferisce alla quota del 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento in una data categoria di prodotti per poter beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese.

(9)  I paesi esportatori che ne hanno diritto e che rientrano nell’ambito del contingente tariffario residuo sono quelli che non beneficiano di un contingente tariffario specifico per paese in una data categoria di prodotti.


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

IV.1   – Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto

Categoria di prodotti

Codici NC

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Dall’1.1.2021 al 31.3.2021

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021

Aliquota del dazio supplementare

Numeri d’ordine

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Federazione russa

395 909,00

400 307,98

25 %

09.8966

Turchia

313 791,59

317 278,16

25 %

09.8967

India

161 191,83

162 982,85

25 %

09.8968

Corea (Repubblica di)

129 042,60

130 476,40

25 %

09.8969

Regno Unito

114 460,48

115 732,26

25 %

09.8976

Serbia

113 624,87

114 887,37

25 %

09.8970

Altri paesi

969 690,07

980 464,41

25 %

 (1)

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

India

143 355,40

144 948,24

25 %

09.8801

Corea (Repubblica di)

83 143,26

84 067,08

25 %

09.8802

Regno Unito

76 842,60

77 696,41

25 %

09.8977

Ucraina

63 833,81

64 543,07

25 %

09.8803

Brasile

40 842,75

41 296,56

25 %

09.8804

Serbia

36 193,20

36 595,35

25 %

09.8805

Altri paesi

252 391,11

255 195,45

25 %

 (2)

3.A

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Federazione russa

333,03

336,73

25 %

09.8808

Regno Unito

285,37

288,54

25 %

09.8978

Iran (Repubblica islamica dell’)

145,80

147,42

25 %

09.8809

Corea (Repubblica di)

118,68

119,99

25 %

09.8806

Altri paesi

719,47

727,46

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Federazione russa

33 685,76

34 060,05

25 %

09.8811

Corea (Repubblica di)

20 132,89

20 356,59

25 %

09.8812

Cina

15 498,07

15 670,27

25 %

09.8813

Taiwan

11 627,43

11 756,62

25 %

09.8814

Altri paesi

6 024,76

6 091,70

25 %

 (4)

4.A

Fogli rivestiti di metallo

Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20,

7210 61 00 20, 7210 69 00 20,

7212 30 00 20, 7212 50 61 20,

7212 50 69 20, 7225 92 00 20,

7225 99 00 11, 7225 99 00 22,

7225 99 00 45, 7225 99 00 91,

7225 99 00 92, 7226 99 30 10,

7226 99 70 11, 7226 99 70 91,

7226 99 70 94

Corea (Repubblica di)

32 981,94

33 348,41

25 %

09.8816

India

47 144,92

47 668,75

25 %

09.8817

Regno Unito

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8979

Altri paesi

417 545,50

422 184,90

25 %

 (5)

4.B

Codici NC:

7210 20 00 , 7210 30 00 ,

7210 90 80 , 7212 20 00 ,

7212 50 20 , 7212 50 30 ,

7212 50 40 , 7212 50 90 ,

7225 91 00 , 7226 99 10

Codici TARIC:

7210 41 00 30, 7210 41 00 80,

7210 49 00 30, 7210 49 00 80, 7210 61 00 30, 7210 61 00 80, 7210 69 00 30, 7210 69 00 80, 7212 30 00 30, 7212 30 00 80, 7212 50 61 30, 7212 50 61 80, 7212 50 69 30, 7212 50 69 80, 7225 92 00 30, 7225 92 00 80, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7225 99 00 95, 7226 99 30 30, 7226 99 30 90, 7226 99 70 13, 7226 99 70 19, 7226 99 70 93, 7226 99 70 96

Cina

112 702,10

113 954,34

25 %

09.8821

Corea (Repubblica di)

146 267,74

147 892,93

25 %

09.8822

India

67 313,85

68 061,78

25 %

09.8823

Regno Unito

31 075,99

31 421,28

25 %

09.8980

Altri paesi

94 312,94

95 360,86

25 %

 (6)

5

Fogli a rivestimento organico

7210 70 80 , 7212 40 80

India

69 079,96

69 847,51

25 %

09.8826

Corea (Repubblica di)

62 432,08

63 125,77

25 %

09.8827

Regno Unito

30 651,88

30 992,45

25 %

09.8981

Taiwan

20 009,20

20 231,52

25 %

09.8828

Turchia

13 814,36

13 967,85

25 %

09.8829

Altri paesi

37 843,96

38 264,44

25 %

 (7)

6

Prodotti stagnati

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Cina

97 495,49

98 578,77

25 %

09.8831

Regno Unito

35 561,84

35 956,97

25 %

09.8982

Serbia

19 570,13

19 787,58

25 %

09.8832

Corea (Repubblica di)

14 156,15

14 313,44

25 %

09.8833

Taiwan

11 769,81

11 900,58

25 %

09.8834

Altri paesi

32 623,10

32 985,58

25 %

 (8)

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ucraina

209 860,26

212 192,04

25 %

09.8836

Corea (Repubblica di)

85 938,89

86 893,77

25 %

09.8837

Federazione russa

72 574,83

73 381,22

25 %

09.8838

India

47 696,17

48 226,13

25 %

09.8839

Regno Unito

47 679,95

48 209,72

25 %

09.8983

Altri paesi

289 237,24

292 450,99

25 %

 (9)

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Altri paesi

90 629,91

91 636,90

25 %

 (10)

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corea (Repubblica di)

43 629,00

44 113,77

25 %

09.8846

Taiwan

40 458,63

40 908,18

25 %

09.8847

India

27 041,19

27 341,65

25 %

09.8848

Stati Uniti

22 000,76

22 245,21

25 %

09.8849

Turchia

18 307,38

18 510,79

25 %

09.8850

Malaysia

11 598,54

11 727,41

25 %

09.8851

Altri paesi

46 526,20

47 043,16

25 %

 (11)

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 10 , 7219 21 90

Cina

4 320,80

4 368,81

25 %

09.8856

India

1 832,92

1 853,28

25 %

09.8857

Regno Unito

756,12

764,53

25 %

09.8984

Taiwan

698,09

705,84

25 %

09.8858

Altri paesi

915,93

926,11

25 %

 (12)

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 30 00 , 7214 91 10 ,

7214 91 90 , 7214 99 31 ,

7214 99 39 , 7214 99 50 ,

7214 99 71 , 7214 99 79 ,

7214 99 95 , 7215 90 00 ,

7216 10 00 , 7216 21 00 ,

7216 22 00 , 7216 40 10 ,

7216 40 90 , 7216 50 10 ,

7216 50 91 , 7216 50 99 ,

7216 99 00 , 7228 10 20 ,

7228 20 10 , 7228 20 91 ,

7228 30 20 , 7228 30 41 ,

7228 30 49 , 7228 30 61 ,

7228 30 69 , 7228 30 70 ,

7228 30 89 , 7228 60 20 ,

7228 60 80 , 7228 70 10 ,

7228 70 90 , 7228 80 00

Cina

103 601,87

104 753,01

25 %

09.8861

Regno Unito

86 672,43

87 635,46

25 %

09.8985

Turchia

62 288,24

62 980,33

25 %

09.8862

Federazione russa

57 825,56

58 468,06

25 %

09.8863

Svizzera

46 358,90

46 874,00

25 %

09.8864

Bielorussia

37 104,08

37 516,35

25 %

09.8865

Altri paesi

47 142,12

47 665,92

25 %

 (13)

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

Turchia

58 826,75

59 480,38

25 %

09.8866

Federazione russa

56 951,11

57 583,90

25 %

09.8867

Ucraina

28 798,84

29 118,83

25 %

09.8868

Bosnia-Erzegovina

25 219,87

25 500,09

25 %

09.8869

Moldova (Repubblica di)

18 125,11

18 326,50

25 %

09.8870

Altri paesi

109 637,11

110 855,30

25 %

 (14)

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 11 , 7222 11 19 ,

7222 11 81 , 7222 11 89 ,

7222 19 10 , 7222 19 90 ,

7222 20 11 , 7222 20 19 ,

7222 20 21 , 7222 20 29 ,

7222 20 31 , 7222 20 39 ,

7222 20 81 , 7222 20 89 ,

7222 30 51 , 7222 30 91 ,

7222 30 97 , 7222 40 10 ,

7222 40 50 , 7222 40 90

India

27 892,96

28 202,88

25 %

09.8871

Regno Unito

4 076,21

4 121,51

25 %

09.8986

Svizzera

4 012,28

4 056,86

25 %

09.8872

Ucraina

3 098,90

3 133,33

25 %

09.8873

Altri paesi

4 521,80

4 572,05

25 %

 (15)

15

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 10 , 7221 00 90

India

6 487,41

6 559,49

25 %

09.8876

Taiwan

4 182,82

4 229,30

25 %

09.8877

Regno Unito

3 360,43

3 397,77

25 %

09.8987

Corea (Repubblica di)

2 088,34

2 111,54

25 %

09.8878

Cina

1 414,37

1 430,08

25 %

09.8879

Giappone

1 403,63

1 419,23

25 %

09.8880

Altri paesi

698,10

705,85

25 %

 (16)

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 10 00 , 7213 20 00 ,

7213 91 10 , 7213 91 20 ,

7213 91 41 , 7213 91 49 ,

7213 91 70 , 7213 91 90 ,

7213 99 10 , 7213 99 90 ,

7227 10 00 , 7227 20 00 ,

7227 90 10 , 7227 90 50 ,

7227 90 95

Regno Unito

133 112,45

134 591,48

25 %

09.8988

Ucraina

93 132,26

94 167,07

25 %

09.8881

Svizzera

90 980,58

91 991,47

25 %

09.8882

Federazione russa

78 745,32

79 620,26

25 %

09.8883

Turchia

76 362,96

77 211,44

25 %

09.8884

Bielorussia

62 438,46

63 132,22

25 %

09.8885

Moldova (Repubblica di)

46 799,56

47 319,56

25 %

09.8886

Altri paesi

77 881,71

78 747,06

25 %

 (17)

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 ,

7216 32 11 , 7216 32 19 ,

7216 32 91 , 7216 32 99 ,

7216 33 10 , 7216 33 90

Ucraina

27 500,57

27 806,14

25 %

09.8891

Regno Unito

23 890,85

24 156,31

25 %

09.8989

Turchia

19 883,09

20 104,02

25 %

09.8892

Corea (Repubblica di)

4 633,85

4 685,34

25 %

09.8893

Altri paesi

10 905,03

11 026,20

25 %

 (18)

18

Palancole

7301 10 00

Cina

6 151,98

6 220,33

25 %

09.8901

Emirati arabi uniti

3 044,65

3 078,48

25 %

09.8902

Regno Unito

789,54

798,32

25 %

09.8990

Altri paesi

224,06

226,55

25 %

 (19)

19

Materiale ferroviario

7302 10 22 , 7302 10 28 ,

7302 10 40 , 7302 10 50 ,

7302 40 00

Regno Unito

3 788,71

3 830,80

25 %

09.8991

Federazione russa

1 375,95

1 391,24

25 %

09.8906

Turchia

1 117,60

1 130,02

25 %

09.8908

Cina

989,92

1 000,92

25 %

09.8907

Altri paesi

1 024,65

1 036,04

25 %

 (20)

20

Tubi gas

7306 30 41 , 7306 30 49 ,

7306 30 72 , 7306 30 77

Turchia

43 450,18

43 932,96

25 %

09.8911

India

16 721,00

16 906,78

25 %

09.8912

Macedonia del Nord

6 175,81

6 244,43

25 %

09.8913

Regno Unito

5 874,82

5 940,09

25 %

09.8992

Altri paesi

12 635,26

12 775,65

25 %

 (21)

21

Profilati cavi

7306 61 10 , 7306 61 92 ,

7306 61 99

Turchia

66 577,91

67 317,67

25 %

09.8916

Regno Unito

40 001,61

40 446,07

25 %

09.8993

Federazione russa

22 664,34

22 916,17

25 %

09.8917

Macedonia del Nord

21 621,70

21 861,94

25 %

09.8918

Ucraina

16 174,57

16 354,29

25 %

09.8919

Svizzera

13 600,58

13 751,70

25 %

09.8920

Bielorussia

13 392,20

13 541,00

25 %

09.8921

Altri paesi

15 230,42

15 399,64

25 %

 (22)

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 11 00 , 7304 22 00 ,

7304 24 00 , 7304 41 00 ,

7304 49 10 , 7304 49 93 ,

7304 49 95 , 7304 49 99

India

5 168,74

5 226,17

25 %

09.8926

Ucraina

3 236,47

3 272,43

25 %

09.8927

Regno Unito

1 642,83

1 661,08

25 %

09.8994

Corea (Repubblica di)

1 017,41

1 028,71

25 %

09.8928

Giappone

946,14

956,65

25 %

09.8929

Cina

811,77

820,79

25 %

09.8931

Altri paesi

2 360,85

2 387,08

25 %

 (23)

24

Altri tubi senza saldatura

7304 19 10 , 7304 19 30 ,

7304 19 90 , 7304 23 00 ,

7304 29 10 , 7304 29 30 ,

7304 29 90 , 7304 31 20 ,

7304 31 80 , 7304 39 10 ,

7304 39 52 , 7304 39 58 ,

7304 39 92 , 7304 39 93 ,

7304 39 98 , 7304 51 81 ,

7304 51 89 , 7304 59 10 ,

7304 59 92 , 7304 59 93 ,

7304 59 99 , 7304 90 00

Cina

30 152,17

30 487,19

25 %

09.8936

Ucraina

23 541,21

23 802,78

25 %

09.8937

Bielorussia

12 595,36

12 735,31

25 %

09.8938

Regno Unito

9 557,38

9 663,58

25 %

09.8995

Stati Uniti

6 714,21

6 788,82

25 %

09.8940

Altri paesi

35 461,44

35 855,45

25 %

 (24)

25.A

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00

Altri paesi

106 330,19

107 511,63

25 %

 (25)

25.B

Grandi tubi saldati

7305 19 00 , 7305 20 00 ,

7305 31 00 , 7305 39 00 ,

7305 90 00

Turchia

9 347,69

9 451,55

25 %

09.8971

Cina

6 323,27

6 393,53

25 %

09.8972

Federazione russa

6 278,07

6 347,83

25 %

09.8973

Regno Unito

4 248,97

4 296,18

25 %

09.8996

Corea (Repubblica di)

2 488,39

2 516,04

25 %

09.8974

Altri paesi

5 771,54

5 835,67

25 %

 (26)

26

Altri tubi saldati

7306 11 10 , 7306 11 90 ,

7306 19 10 , 7306 19 90 ,

7306 21 00 , 7306 29 00 ,

7306 30 11 , 7306 30 19 ,

7306 30 80 , 7306 40 20 ,

7306 40 80 , 7306 50 20 ,

7306 50 80 , 7306 69 10 ,

7306 69 90 , 7306 90 00

Svizzera

40 668,04

41 119,90

25 %

09.8946

Turchia

31 126,18

31 472,03

25 %

09.8947

Regno Unito

9 655,60

9 762,88

25 %

09.8997

Taiwan

7 510,15

7 593,59

25 %

09.8950

Cina

6 540,69

6 613,37

25 %

09.8949

Federazione russa

6 402,83

6 473,97

25 %

09.8952

Altri paesi

20 849,11

21 080,77

25 %

 (27)

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 10 00 , 7215 50 11 ,

7215 50 19 , 7215 50 80 ,

7228 10 90 , 7228 20 99 ,

7228 50 20 , 7228 50 40 ,

7228 50 61 , 7228 50 69 ,

7228 50 80

Federazione russa

74 594,12

75 422,94

25 %

09.8956

Svizzera

17 399,98

17 593,32

25 %

09.8957

Regno Unito

13 012,46

13 157,05

25 %

09.8998

Cina

12 561,01

12 700,58

25 %

09.8958

Ucraina

10 233,14

10 346,84

25 %

09.8959

Altri paesi

9 702,37

9 810,18

25 %

 (28)

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 ,

7217 10 39 , 7217 10 50 ,

7217 10 90 , 7217 20 10 ,

7217 20 30 , 7217 20 50 ,

7217 20 90 , 7217 30 41 ,

7217 30 49 , 7217 30 50 ,

7217 30 90 , 7217 90 20 ,

7217 90 50 , 7217 90 90

Bielorussia

56 580,19

57 208,86

25 %

09.8961

Cina

39 836,99

40 279,62

25 %

09.8962

Federazione russa

26 657,35

26 953,54

25 %

09.8963

Turchia

21 490,10

21 728,87

25 %

09.8964

Ucraina

17 144,99

17 335,49

25 %

09.8965

Altri paesi

29 751,08

30 081,65

25 %

 (29)

IV.2   – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

Numero di prodotto

 

Dall’1.1.2021 al 31.3.2021

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Altri paesi

969 690,07

980 464,41

2

Altri paesi

252 391,11

255 195,45

3 A

Altri paesi

719,47

727,46

3B

Altri paesi

6 024,76

6 091,70

4 A

Altri paesi

417 545,50

422 184,90

4B

Altri paesi

94 312,94

95 360,86

5

Altri paesi

37 843,96

38 264,44

6

Altri paesi

32 623,10

32 985,58

7

Altri paesi

289 237,24

292 450,99

8

Altri paesi

90 629,91

91 636,90

9

Altri paesi

46 526,20

47 043,16

10

Altri paesi

915,93

926,11

12

Altri paesi

47 142,12

47 665,92

13

Altri paesi

109 637,11

110 855,30

14

Altri paesi

4 521,80

4 572,05

15

Altri paesi

698,10

705,85

16

Altri paesi

77 881,71

78 747,06

17

Altri paesi

10 905,03

11 026,20

18

Altri paesi

224,06

226,55

19

Altri paesi

1 024,65

1 036,04

20

Altri paesi

12 635,26

12 775,65

21

Altri paesi

15 230,42

15 399,64

22

Altri paesi

2 360,85

2 387,08

24

Altri paesi

35 461,44

35 855,45

25 A

Altri paesi

106 330,19

107 511,63

25B

Altri paesi

5 771,54

5 835,67

26

Altri paesi

20 849,11

21 080,77

27

Altri paesi

9 702,37

9 810,18

28

Altri paesi

29 751,08

30 081,65

IV.3   – Volume massimo del contingente residuo accessibile dall’1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

Categoria di prodotti

Nuovo contingente assegnato dall’1.4.2021 al 30.6.2021, in tonnellate

1

Regime speciale

2

255 195,45

3.A

727,46

3.B

6 091,70

4.A

422 184,90

4.B

Regime speciale

5

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

6

32 985,58

7

292 450,99

8

Non pertinente

9

47 043,16

10

277,83

12

28 599,55

13

28 822,38

14

2 514,63

15

522,33

16

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

17

11 026,20

18

226,55

19

1 036,04

20

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

21

3 233,93

22

1 933,53

24

35 855,45

25.A

Non pertinente

25.B

5 835,67

26

21 080,77

27

Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre

28

21 357,97

»

(1)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8601

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*: 09.8571, per la Turchia*: 09.8572, per l’India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(2)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8603

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)*, l’Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(3)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8605

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’Iran (Repubblica islamica dell’)* e il Regno Unito*: 09.8568

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(4)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8607

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(5)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8609

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(6)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8611

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l’India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(7)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8613

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614

(8)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8615

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(9)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8617

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’India* e il Regno Unito*: 09.8577

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(10)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8619

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620

(11)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8621

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l’India*, gli Stati Uniti d’America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(12)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8623

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’India*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(13)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8625

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Turchia*, la Russia*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8592

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(14)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8627

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8628

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(15)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8629

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Svizzera*, l’Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(16)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8631

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(17)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8633

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8634

(18)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8635

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8579

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(19)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8637

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(20)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8639

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(21)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8641

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642

(22)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8643

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8596

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(23)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8645

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(24)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8647

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’Ucraina*, la Bielorussia*, gli Stati Uniti d’America* e il Regno Unito*: 09.8586

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(25)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8657

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8658

(26)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8659

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8660

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Cina*, la Russia*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(27)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8651

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina*, la Russia* e il Regno Unito*: 09.8588

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.

(28)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8653

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654

(29)  Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8655

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656

Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Cina* e la Bielorussia*: 09.8598

*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.


ALLEGATO II

Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

l’allegato III.2 è così modificato:

«Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Paese/Gruppo di prodotti

1

2

3 A

3B

4 A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25 A

25B

26

27

28

Brasile

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Cina

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

India

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Messico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Macedonia del Nord

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Thailandia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunisia

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turchia

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ucraina

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Vietnam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tutti gli altri paesi in via di sviluppo