11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 416/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2035 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per quanto riguarda il formulario della domanda di intervento di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di introdurre la possibilità di chiedere un intervento in Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato I, il formulario da utilizzare per chiedere che le autorità doganali intervengano in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013 («il formulario della domanda di intervento»).

(2)

Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea ed è diventato un «paese terzo». L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso) (3) prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data nel e al Regno Unito si applica il diritto dell’Unione nella sua interezza.

(3)

Al termine del periodo di transizione si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che costituisce parte integrante dell’accordo di recesso. Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell’Unione applicabili, a determinate condizioni, anche nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (4).

(4)

Il protocollo prevede che i regolamenti elencati nell’allegato 2 al punto 45 (regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), sezioni 2 e 3 del capo I del titolo II della parte II e regolamento (UE) n. 608/2013) si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(5)

Un titolare del diritto dovrebbe pertanto, presentando una domanda unionale, poter chiedere l’intervento delle autorità doganali in uno Stato membro per la protezione di tali diritti di proprietà intellettuale in Irlanda del Nord.

(6)

Più precisamente, un titolare del diritto dovrebbe poter chiedere che la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 sia utilizzata per merci che violano un’indicazione geografica, visto che tali merci sono inserite nella definizione di merci contraffatte al punto 5 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 608/2013.

(7)

Il formulario della domanda di intervento deve pertanto essere adattato con l’introduzione nella casella «6. Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali» e nella casella «10. Il sottoscritto chiede il ricorso alla procedura di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 (piccole spedizioni) nei seguenti Stati membri e, ove richiesto dalle autorità doganali, accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura» una nuova casella da barrare «XI» per l’Irlanda del Nord.

(8)

Negli stessi campi, la casella da barrare per il Regno Unito dovrebbe essere cancellata per riflettere la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(9)

Le istruzioni per la compilazione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, che figurano nell’allegato III di tale regolamento, devono essere modificate per chiarire che si può chiedere l’intervento in Irlanda del Nord solo per diritti di proprietà intellettuale che sono protetti in Irlanda del Nord in virtù del protocollo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013.

(11)

È opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi il giorno successivo a quello in cui si conclude il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).

(3)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) («accordo di recesso»).

(4)  Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo.

(5)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Nella parte I dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, nell’istruzione per la compilazione della casella 6 («Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali»), è aggiunto il comma seguente:

«Se è indicata l’Irlanda del Nord (XI), la domanda è una domanda unionale e può essere concessa unicamente per la protezione di uno dei seguenti diritti di proprietà intellettuale che sono protetti in Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord:

a)

indicazioni geografiche o denominazioni d’origine protette dei prodotti agricoli e alimentari come disposto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

b)

indicazioni geografiche delle bevande spiritose come disposto dal regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

c)

indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati come disposto dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (***);

d)

le denominazioni di origine o indicazioni geografiche dei vini come disposto dalla parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (****).


(*)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(**)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(***)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(****)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»»