14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 422/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1987 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 186,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 66, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme riguardanti la gestione dei contingenti tariffari e il trattamento speciale delle importazioni da paesi terzi. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare i relativi atti delegati e atti di esecuzione ai fini della gestione ordinata dei contingenti tariffari.

(2)

Ai fini della semplificazione amministrativa, i contingenti tariffari sottoutilizzati per i prodotti agricoli sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3), che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere usati in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(3)

È opportuno prevedere che la partecipazione a tali contingenti tariffari possa essere subordinata alla costituzione di una cauzione a garanzia del rispetto di alcuni requisiti relativi al trattamento, all’uso finale, alle norme di qualità dei prodotti nonché alla macellazione e all’ingrasso degli animali. I requisiti sono stabiliti in dettaglio, per ciascuno dei contingenti tariffari corrispondenti, in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Per semplificare la procedura e la legislazione è opportuno sostituire i diversi atti dell’Unione che contengono le norme vigenti di gestione dei contingenti tariffari secondo il metodo basato sul principio «primo arrivato, primo servito» con un atto unico. È quindi opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 440/96 (4), (CE) n. 1831/96 (5), (CE) n. 2133/2001 (6), (CE) n. 2094/2004 (7), (CE) n. 937/2006 (8), (CE) n. 437/2009 (9), (CE) n. 438/2009 (10), (CE) n. 933/2009 (11), (CE) n. 1064/2009 (12), (UE) n. 1085/2010 (13) e (UE) n. 59/2011 (14) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1354/2011 (15), (UE) n. 481/2012 (16), (UE) n. 988/2014 (17), (UE) n. 989/2014 (18), (UE) n. 1233/2014 (19), (UE) 2015/2405 (20), (UE) 2017/1466 (21) e (UE) 2018/567 (22) della Commissione.

(5)

Per agevolare la transizione verso le norme del presente regolamento e rispettare l’obbligo di notificare le nuove norme all’Organizzazione mondiale del commercio prima di applicarle, è opportuno differire l’applicazione del presente regolamento ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 2

Costituzione di cauzioni

L’ammissibilità al dazio ridotto sulle importazioni nell’ambito di un contingente tariffario basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande può essere subordinata alla costituzione di una cauzione presso le autorità competenti.

Gli operatori costituiscono la cauzione contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione per il regime di uso finale a norma dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o quando presentano la dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci, secondo i casi.

Il tasso di cambio è fissato conformemente all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 3

Svincolo e incameramento di cauzioni

1.   La cauzione è svincolata immediatamente dopo che l’autorità competente ha ricevuto la prova che i requisiti legati alla cauzione sono soddisfatti.

2.   Se i requisiti pertinenti non sono pienamente soddisfatti, la cauzione è svincolata proporzionalmente al quantitativo che soddisfa i requisiti. L’importo della cauzione che non è svincolata è incamerato conformemente all’articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (24).

Articolo 4

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 440/96, (CE) n. 1831/96, (CE) n. 2133/2001, (CE) n. 2094/2004, (CE) n. 937/2006, (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009, (CE) n. 933/2009, (CE) n. 1064/2009, (UE) n. 1085/2010 e (UE) n. 59/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1354/2011, (UE) n. 481/2012, (UE) n. 988/2014, (UE) n. 989/2014, (UE) n. 1233/2014, (UE) 2015/2405, (UE) 2017/1466 e (UE) 2018/567 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi ai periodi contingentali che a tale data non sono ancora conclusi.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(4)  Regolamento (CE) n. 440/96 della Commissione, dell’11 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni miscugli di radichette di malto e residui della vagliatura dell’orzo (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 2).

(5)  Regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996 (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999 (GU L 287 del 31.10.2001, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 2094/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati di cui al codice NC 1104 22 98 (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 12).

(8)  Regolamento (CE) n. 937/2006 della Commissione, del 23 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di glutine di granturco originario degli Stati Uniti d’America (GU L 172 del 24.6.2006, pag. 9).

(9)  Regolamento (CE) n. 437/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 54).

(10)  Regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 57).

(11)  Regolamento (CE) n. 933/2009 della Commissione, del 6 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 9).

(12)  Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 14).

(13)  Regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui per l’importazione di patate dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici NC 0714 90 11 e NC 0714 90 19 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010 (GU L 310 del 26.11.2010, pag. 3).

(14)  Regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione, del 25 gennaio 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia (GU L 22 del 26.1.2011, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 9).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 12).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 989/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i prodotti agricoli originari della Georgia (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 16).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 11).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2405 della Commissione, del 18 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per prodotti agricoli originari dell’Ucraina (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 89).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1466 della Commissione, dell’11 agosto 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i vini originari del Kosovo (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 8).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/567 della Commissione, del 12 aprile 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell’Islanda (GU L 95 del 13.4.2018, pag. 11).

(23)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(24)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).