3.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 406/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1825 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2020
che modifica gli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure temporanee per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, e l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), in combinato disposto con l’allegato VI di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(2) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, in combinato disposto con l’allegato VII di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(3) |
L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, in combinato disposto con l’allegato VIII di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti dal territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(4) |
Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è emerso chiaramente che, in taluni casi eccezionali, per affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono stati sufficientemente valutati, è necessario adottare a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 3, dell’articolo 42, paragrafo 4, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, atti di esecuzione che stabiliscono divieti temporanei o prescrizioni particolari per l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti. Questo consentirà un’ulteriore valutazione dei rischi che giustificano l’adozione dei suddetti divieti o delle suddette prescrizioni speciali, al fine di determinarne lo status fitosanitario. |
(5) |
L’articolo 7 e l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero pertanto stabilire che i rispettivi divieti o le rispettive prescrizioni particolari si applichino fatti salvi tali atti. |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1. |
all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente: «Il primo comma si applica fatti salvi eventuali altri atti che stabiliscono divieti, aventi carattere temporaneo, adottati a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 42, paragrafo 3, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e riguardanti l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti, al fine di affrontare specifici rischi fitosanitari che non sono ancora stati interamente valutati.»; |
2. |
l’articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).