|
11.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1668 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2020
che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515, il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»), deve essere utilizzato ai fini di talune comunicazioni previste dal regolamento (UE) 2019/515. L’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sostituirà l’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto a decorrere dal 16 luglio 2021. |
|
(2) |
Dal regolamento (UE) 2019/515 risulta che l’ICSMS deve essere utilizzato, tra l’altro, dalle autorità competenti e dai punti di contatto per i prodotti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inserire nell’ICSMS l’identità di tali autorità competenti e punti di contatto per i prodotti. |
|
(3) |
Per garantire che le informazioni di cui ha bisogno la Commissione per procedere alla valutazione e presentare la relazione di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/515 siano facilmente consultabili e possano essere ulteriormente trattate nell’ICSMS, le autorità competenti, oltre a caricare la decisione amministrativa o la sospensione temporanea, dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni su tali decisioni in forma strutturata. |
|
(4) |
Per garantire che i dati contenuti nell’ICSMS siano esatti e aggiornati, le autorità competenti dovrebbero inserire in tale sistema tutte le modifiche di qualunque decisione amministrativa notificata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515 o di qualunque sospensione temporanea notificata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515. |
|
(5) |
Per garantire che i dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS e i dati personali relativi a persone fisiche designate come utenti di tale sistema siano cancellati non appena venuta meno la necessità degli stessi per le finalità per le quali sono stati inseriti nel sistema, è opportuno stabilire disposizioni relative ai periodi di conservazione di tali dati. |
|
(6) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 6 giugno 2020. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Contenuto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza di mercato («I CSMS»)
Ai fini del regolamento (UE) 2019/515, l’ICSMS contiene:
|
a) |
le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle decisioni amministrative, come previsto all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515; |
|
b) |
le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle sospensioni temporanee, come previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515; |
|
c) |
le notifiche a tutti gli Stati membri dei pareri della Commissione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/515; |
|
d) |
lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri, come previsto all’articolo 5, paragrafo 7 nonché all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/515. |
Articolo 2
Accesso all’ICSMS
Gli Stati membri identificano le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti che hanno accesso all’ICSMS in conformità al regolamento (UE) 2019/515 e ne inseriscono l’identità in tale sistema.
Articolo 3
Notifica delle decisioni amministrative che limitano o negano l’accesso al mercato
Quando notifica una decisione amministrativa a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente, oltre a caricare una copia della decisione amministrativa in formato elettronico, inserisce nell’ICSMS le seguenti informazioni:
|
a) |
la regola tecnica nazionale in base alla quale è stata effettuata la valutazione; |
|
b) |
il nome dello Stato membro in cui l’operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci; |
|
c) |
i legittimi motivi di interesse generale applicabili contemplati dalla regola tecnica nazionale. |
L’autorità competente inserisce nell’ICSMS l’eventuale annullamento o revoca della decisione amministrativa notificata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515.
Articolo 4
Notifica delle sospensioni temporanee
Quando notifica una sospensione temporanea a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente, oltre a caricare una copia della sospensione temporanea in formato elettronico, inserisce nell’ICSMS le seguenti informazioni:
|
a) |
la regola tecnica nazionale in base alla quale sarà effettuata la valutazione; |
|
b) |
il nome dello Stato membro in cui l’operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci; |
|
c) |
i legittimi motivi di interesse generale per la sospensione temporanea dell’accesso al mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515. |
L’autorità competente inserisce nell’ICSMS l’eventuale annullamento o revoca della sospensione temporanea notificata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.
Articolo 5
Periodi di conservazione dei dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS
I dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS e conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati sono automaticamente cancellati in tale sistema cinque anni dopo:
|
a) |
la notifica di una sospensione temporanea a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515; o |
|
b) |
la notifica di una decisione amministrativa a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, se tale decisione amministrativa non è stata comunicata a SOLVIT; o |
|
c) |
l’ultimo scambio di informazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/515; o |
|
d) |
la risoluzione del caso presentato a SOLVIT. |
La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali di cui al primo comma.
Articolo 6
Periodo di conservazione dei dati personali degli utenti dell’ICSMS
I dati personali relativi a una persona fisica designata da un’autorità competente o da un punto di contatto per i prodotti come utente dell’ICSMS sono cancellati al più tardi un mese dopo che la Commissione è informata che la persona fisica ha cessato di essere utente dell’ICSMS.
La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali di cui al primo comma.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(3) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).