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4.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1628 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2020
che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/478, la Francia ha informato la Commissione che l'evoluzione delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza. In particolare, la Francia ha chiesto l'introduzione della vigilanza a posteriori. |
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(2) |
Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478, la vigilanza unionale può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede la possibilità di introdurre la vigilanza quando gli interessi dell'Unione lo richiedono. La vigilanza a posteriori può essere introdotta a norma di entrambi i regolamenti, rispettivamente in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). |
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(3) |
In base alle informazioni presentate dalla Francia, tra il 2017 e il 2019 le importazioni nell'Unione di etanolo rinnovabile per carburanti sono aumentate del 512 %, passando da 87,6 mila tonnellate a 536,2 mila tonnellate. Inoltre nel corso del 2019 i prezzi delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti dalle sei principali fonti di importazione sono risultati in media inferiori del 15 % rispetto al prezzo praticato dai produttori dell'Unione. |
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(4) |
Tra il 2017 e il 2019 il consumo stimato dell'UE di etanolo rinnovabile per carburanti è aumentato del 10 %, ovvero da 3,9 milioni di tonnellate a 4,3 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo tuttavia la produzione mondiale di etanolo rinnovabile per carburanti è passata da 80,6 milioni di tonnellate a 87,5 milioni di tonnellate. Data l'entità della produzione mondiale rispetto al consumo totale dell'UE, si ritiene che anche leggere perturbazioni del mercato globale dell'etanolo rinnovabile per carburanti potrebbero determinare ripercussioni molto gravi sull'offerta nel mercato dell'UE, in termini sia di quantità sia di prezzi. |
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(5) |
Inoltre circa l'84 % della produzione mondiale complessiva di etanolo rinnovabile per carburanti (oltre 70 milioni di tonnellate) si concentra negli USA (54 %) e in Brasile (30 %). Questi due paesi presentano una capacità di produzione talmente elevata che anche un modesto eccesso nella loro produzione annuale può tradursi in un'offerta eccedentaria sul mercato mondiale, con conseguenze potenzialmente negative per i mercati molto più ridotti, come l'UE. Le importazioni dagli USA nell'UE sono costantemente aumentate negli ultimi tre anni e le importazioni dal Brasile hanno subito un'impennata nei primi mesi del 2020. |
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(6) |
Va inoltre ricordato che negli ultimi cinque anni è già stata rilevata nel mercato statunitense una situazione di lieve capacità in eccesso, che ha indotto una serie di paesi (ad es. Brasile, Cina, Perù, Colombia) ad adottare o ripristinare misure volte a limitare il livello delle importazioni dagli USA di etanolo rinnovabile per carburanti. Appare evidente che i quantitativi precedentemente esportati dagli USA in tali mercati potrebbero ora essere reindirizzati verso altri mercati, come quello dell'UE. È altresì opportuno ricordare che le misure antidumping dell'UE sull'etanolo rinnovabile per carburanti sono state abrogate nel maggio 2019. |
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(7) |
Poiché negli ultimi anni le importazioni sono aumentate, le quote di mercato dell'industria dell'Unione si sono ridotte. La domanda dell'UE è crollata negli ultimi mesi e la situazione economica dell'industria dell'Unione è peggiorata. Quando il mercato si sarà ripreso, si può prevedere che le scorte inutilizzate esistenti nei principali paesi produttori al di fuori dell'UE saranno esportate in modo massiccio verso l'UE, impedendo così all'industria dell'Unione di riprendersi. Non si può inoltre escludere che, nel tentativo di sostenere le attività produttive, alcuni governi possano introdurre sussidi o altre forme di sostegno a favore della loro industria dell'etanolo. Alcuni progetti di sostegno sono già in fase di discussione negli USA. |
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(8) |
Sulla base della recente evoluzione delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti e dell'attuale capacità in eccesso, potrebbero pertanto manifestarsi rapidamente nel prossimo futuro effetti pregiudizievoli per i produttori dell'Unione. |
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(9) |
È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale a posteriori le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti affinché, prima della pubblicazione di statistiche ufficiali sulle importazioni, possano essere fornite informazioni statistiche che consentano una rapida analisi dell'evoluzione delle importazioni da tutti i paesi terzi. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato dell'Unione dell'etanolo rinnovabile per carburanti di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati mondiali. |
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(10) |
Poiché l'etanolo per carburanti può essere classificato in varie voci della nomenclatura combinata (NC) contenenti altri prodotti, è opportuno creare codici TARIC specifici per garantire una vigilanza adeguata che sia limitata unicamente al prodotto in questione. Il campo di applicazione della vigilanza a posteriori include i prodotti elencati nell'allegato. |
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(11) |
Il sistema di vigilanza dovrebbe essere introdotto per un periodo di un anno, periodo ritenuto sufficiente per monitorare l'andamento delle importazioni durante la ripresa del mercato, fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dell'etanolo rinnovabile per carburanti di cui all'allegato del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e resta in vigore per un anno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
(2) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco di prodotti soggetti alla vigilanza unionale a posteriori
Il prodotto in esame soggetto alla vigilanza a posteriori è l'etanolo rinnovabile per carburanti, ossia l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante. Il prodotto in esame comprende anche l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto nell'ossido di etile e terz-butile (ETBE).
La definizione del prodotto è limitata esclusivamente all'etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti. Pertanto l'etanolo sintetico e l'etanolo rinnovabile destinati ad utilizzi diversi dai carburanti, ad esempio per uso industriale e per la produzione di bevande, non costituiscono oggetto della presente domanda.
Il prodotto in esame è attualmente classificato ai seguenti codici NC e TARIC:
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CODICI NC |
ESTENSIONI DEI CODICI TARIC |
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ex 2207 10 00 |
11 |
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ex 2207 20 00 |
11 |
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ex 2208 90 99 |
11 |
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ex 2710 12 21 |
10 |
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ex 2710 12 25 |
10 |
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ex 2710 12 31 |
10 |
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ex 2710 12 41 |
10 |
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ex 2710 12 45 |
10 |
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ex 2710 12 49 |
10 |
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ex 2710 12 50 |
10 |
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ex 2710 12 70 |
10 |
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ex 2710 12 90 |
10 |
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ex 3814 00 10 |
10 |
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ex 3814 00 90 |
70 |
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ex 3820 00 00 |
10 |
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ex 3824 99 92 |
66 |