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4.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1627 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2020
relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3) stabilisce norme e procedure dettagliate per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione, comprese la prestazione dei servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, nonché la determinazione, l’imposizione e la riscossione delle tariffe di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo. |
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(2) |
La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi. Le circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 hanno un impatto significativo sui processi in corso e sulle misure di attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nel terzo periodo di riferimento 2020-2024 («RP3»), compresa la fissazione di obiettivi prestazionali e di tassi unitari, nonché l’applicazione di sistemi di incentivi e meccanismi di ripartizione dei rischi. Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche temporanee. |
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(3) |
Entro il 1o ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i loro progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 e successivamente, entro il 21 novembre 2019, gli aggiornamenti dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni. A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione ha effettuato una valutazione della coerenza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (4). Tuttavia, sia i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione erano stati definiti prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 e quindi non tengono conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo. |
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(4) |
A causa dell’impatto significativo e senza precedenti della pandemia di COVID-19 nel settore dell’aviazione, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea, è opportuno applicare alcune norme che derogano al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 ai fini dell’RP3. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 dovrebbe applicarsi a tale periodo di riferimento, a meno che il presente regolamento non preveda espressamente il contrario. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli adeguamenti dei tassi unitari provenienti dal secondo periodo di riferimento e basati sul regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (5). |
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(5) |
Date le incertezze sull’evoluzione del traffico a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, non sono ancora disponibili previsioni di traffico sufficientemente valide per gli anni fino al 2024. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per la fissazione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, affinché possa essere proseguita l’attuazione in tale periodo di riferimento. Sono state ricevute rassicurazioni circa la pubblicazione di previsioni aggiornate di traffico STATFOR per l’RP3 all’inizio di novembre 2020, che costituiranno la base su cui avviare la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP3. Tenuto conto dei vincoli temporali, la fissazione di tali obiettivi rivisti non dovrebbe, in via eccezionale, essere soggetta a tutte le procedure e ai termini di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Al fine di consentire alla Commissione di definire gli obiettivi rivisti, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero fornirle i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico per gli anni civili pertinenti entro il 15 dicembre 2020, come contributo per la fissazione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. La Commissione dovrebbe adottare gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 entro il 1o maggio 2021. |
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(6) |
Una volta fissati da parte della Commissione gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, gli Stati membri dovrebbero elaborare piani di miglioramento delle prestazioni che includono gli obiettivi prestazionali rivisti per l’RP3. La procedura di definizione degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo dovrebbe essere completata solo dopo l’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione. È pertanto opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni. |
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(7) |
Poiché le circostanze causate dalla pandemia di COVID-19 hanno comportato un ritardo inevitabile nelle procedure relative all’elaborazione, alla valutazione e all’adozione dei piani di miglioramento delle prestazioni, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica nella versione definitiva dei piani di miglioramento delle prestazioni dovrebbero avere effetto retroattivo a partire dall’inizio del periodo di riferimento, in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Essi dovrebbero tuttavia produrre effetti solo attraverso adeguamenti dei tassi unitari negli anni civili successivi. |
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(8) |
Nel settembre 2019 il gestore della rete ha presentato alla Commissione un progetto di piano di prestazioni della rete per l’RP3 in conformità all’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La Commissione ha valutato il piano di prestazioni della rete a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. A causa del cambiamento sostanziale delle circostanze causato dall’impatto della pandemia di COVID-19, verificatosi dopo la presentazione del progetto di piano di prestazioni della rete, il gestore della rete dovrebbe redigere un nuovo progetto di piano di prestazioni della rete e trasmetterlo alla Commissione a fini di valutazione. È opportuno fissare di conseguenza il termine per la presentazione del suddetto piano. |
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(9) |
Si prevede che i costi determinati riveduti per il biennio costituito dagli anni civili 2020 e 2021 rispecchino l’incertezza supplementare e tengano debitamente conto dei minori volumi di traffico causati dalle circostanze create dalla pandemia di COVID-19. |
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(10) |
Al fine di attenuare il grave impatto della pandemia di COVID-19 sugli utenti dello spazio aereo durante l’RP3, è necessario applicare disposizioni specifiche in relazione agli anni civili 2020 e 2021 per quanto riguarda la revisione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica a livello dell’Unione e a livello locale, l’attuazione di sistemi di incentivi e meccanismi di ripartizione dei rischi, nonché gli adeguamenti dei tassi unitari derivanti dai suddetti due anni civili. |
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(11) |
Per garantire la corretta applicazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nell’RP3, e tenuto conto della natura lungimirante della fissazione degli obiettivi prestazionali, la revisione degli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell’Unione e a livello locale dovrebbe coprire i costi determinati per gli anni civili 2020 e 2021 come un unico periodo. Nella fissazione dei suddetti obiettivi riveduti di efficienza economica a livello dell’Unione e locale si dovrebbe tenere debitamente conto dei costi effettivi sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli Stati membri. |
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(12) |
Le norme che disciplinano le conseguenze dell’adozione tardiva dei piani di miglioramento delle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 dovrebbero essere adattate in modo da attenuare il grave impatto finanziario negativo che tali meccanismi altrimenti produrrebbero sugli utenti dello spazio aereo, nonché per evitare un’eccessiva volatilità dei tassi unitari durante l’RP3. A tal fine, i corrispondenti adeguamenti dei tassi unitari dovrebbero essere ripartiti in via eccezionale su un periodo di cinque anni civili. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero poter estendere il periodo a sette anni civili, ove ciò sia necessario per evitare un effetto sproporzionato dei riporti sui tassi unitari addebitati agli utenti dello spazio aereo. |
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(13) |
Gli Stati membri possono adottare misure aggiuntive per compensare l’impatto della pandemia di COVID-19 sul livello delle tariffe di navigazione aerea durante l’RP3, mediante l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(14) |
Al fine di agevolare l’esercizio dei compiti di monitoraggio delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere tenuti a presentare a tali autorità, entro il 15 dicembre 2020, una relazione in merito alle misure attuate per affrontare l’impatto finanziario e operativo della pandemia di COVID-19 sulle loro attività. |
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(15) |
Le disposizioni eccezionali dovrebbero essere applicate immediatamente per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare rapidamente le misure appropriate per la fissazione di obiettivi prestazionali per l’RP3 e per l’attenuazione dell’impatto finanziario della crisi della COVID-19 sugli utenti dello spazio aereo. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(16) |
Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di appello, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce misure eccezionali da applicarsi per il terzo periodo di riferimento («RP3») del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano le norme del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Articolo 2
Fissazione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3
1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 entro il 1o maggio 2021.
2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le autorità nazionali di vigilanza forniscono alla Commissione, come contributi per la definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione, i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico relative all’RP3 entro il 15 dicembre 2020.
3. Le prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non si applicano all’elaborazione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 di cui al paragrafo 1. La consultazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 riguarda, in deroga alla presente disposizione, i valori di cui ai progetti di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione.
4. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 di cui al paragrafo 1 comprendono, oltre agli obiettivi prestazionali per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all’allegato I, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali per l’indicatore essenziale di prestazione modificato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 3
Presentazione e valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni
1. In deroga all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione, entro il 1o ottobre 2021, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni elaborati conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamento di esecuzione e contenenti obiettivi prestazionali rivisti che garantiscono la coerenza con gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, oltre agli obiettivi prestazionali per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all’allegato I, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali per l’indicatore essenziale di prestazione modificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i sistemi di incentivi riguardanti gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione, sono soggetti alle seguenti prescrizioni in relazione all’RP3:
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a) |
i sistemi di incentivi coprono solo gli anni civili dal 2022 al 2024. Gli Stati membri tengono conto di tale periodo ridotto dei sistemi di incentivi nei rispettivi progetti di piani di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 1; |
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b) |
i sistemi di incentivi producono effetti finanziari sotto forma di riporti e successivi adeguamenti dei tassi unitari solo a partire dal primo anno successivo all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni. |
4. Per il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani definitivi di miglioramento delle prestazioni relativi all’RP3, adottati dagli Stati membri a norma dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, si applicano retroattivamente a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
5. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/317, il gestore della rete presenta alla Commissione a fini di valutazione, entro il 1o ottobre 2021, un progetto rivisto di piano di prestazioni della rete per l’RP3.
Articolo 4
Deroghe riguardanti gli indicatori essenziali di prestazione per l’RP3
1. In deroga all’allegato I, sezione 1, punto 4.1, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’indicatore essenziale di prestazione relativo al cambiamento rispetto all’anno precedente del «costo unitario determinato» (DUC) medio a livello dell’Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta è definito, per gli anni civili 2020 e 2021, come valore combinato per i due anni in questione, espresso in variazione percentuale rispetto al valore di riferimento a livello dell’Unione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tal fine è calcolato un unico DUC medio a livello dell’Unione per gli anni civili 2020 e 2021, come rapporto tra il totale dei costi determinati di rotta a livello dell’Unione per i due anni civili e il totale delle unità di servizio di rotta a livello dell’Unione per i due anni civili.
2. In deroga all’allegato I, sezione 2, punto 4.1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’indicatore essenziale di prestazione relativo al DUC per i servizi di navigazione aerea di rotta a livello locale è definito, per gli anni civili 2020 e 2021, come valore combinato per tali due anni. A tal fine è calcolato un unico DUC medio per gli anni civili 2020 e 2021 come rapporto tra il totale dei costi determinati di rotta per i due anni civili e il totale delle unità di servizio di rotta per i due anni civili in relazione alla zona tariffaria in questione.
Articolo 5
Deroghe riguardanti il calcolo e la fissazione dei tassi unitari e i relativi adeguamenti
1. Per gli anni civili 2020 e 2021, gli adeguamenti dei tassi unitari a norma dell’articolo 27, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati per i due anni e del totale della perdita di entrate o totale delle entrate supplementari risultanti dalla differenza tra le unità di servizio previste nel piano di miglioramento delle prestazioni e le unità di servizio effettivamente registrate per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli adeguamenti dei tassi unitari sono effettuati negli anni civili 2023 e 2024.
2. Per gli anni civili 2020 e 2021, gli adeguamenti dei tassi unitari a norma dell’articolo 27, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati per i due anni e del totale della perdita di entrate o totale delle entrate supplementari risultanti dalla differenza tra le unità di servizio previste nel piano di miglioramento delle prestazioni e le unità di servizio effettivamente registrate per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli adeguamenti dei tassi unitari sono effettuati negli anni civili 2023 e 2024.
3. Per gli anni civili 2020 e 2021, le riduzioni o gli aumenti dei tassi unitari di cui all’articolo 28, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati e dei pertinenti costi effettivi totali per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le riduzioni o gli aumenti dei tassi unitari da applicare nell’anno n + 2 sono effettuati nell’anno civile 2023.
4. In relazione all’RP3, gli adeguamenti sono calcolati conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni pertinenti per la fissazione dei tassi unitari a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
In deroga all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, tali adeguamenti sono ripartiti equamente su cinque anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di miglioramento delle prestazioni.
5. Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di estendere il periodo di cui al paragrafo 4 ad un massimo di sette anni civili, ove ciò sia necessario per evitare un effetto sproporzionato dei riporti sui tassi unitari addebitati agli utenti dello spazio aereo.
Articolo 6
Relazioni e monitoraggio supplementari
1. Oltre agli obblighi di cui agli articoli 4 e 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i fornitori di servizi di navigazione aerea presentano all’autorità nazionale di vigilanza, entro il 15 dicembre 2020, una relazione che illustra le misure adottate per affrontare l’impatto finanziario e operativo della pandemia di COVID-19 sulle loro attività. Le autorità nazionali di vigilanza, appena ricevuta la relazione, la trasmettono alla Commissione.
2. Le autorità nazionali di vigilanza e la Commissione possono utilizzare le informazioni incluse nella relazione di cui al paragrafo 1 ai fini delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).