4.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 366/4


REGOLAMENTO (UE) 2020/1626 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock di berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

n.

29/TQ2025

Stato membro

Portogallo

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

Data di chiusura

15.10.2020