30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 360/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1589 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare. |
(2) |
Per facilitare il riscontro tra i dati comunicati dagli Stati membri per ciascun veicolo pesante e quelli comunicati dai costruttori, è opportuno che gli Stati membri comunichino ulteriori parametri relativi alle specifiche tecniche dei veicoli. |
(3) |
Per consentire la verifica della qualità dei dati comunicati dai costruttori dei veicoli pesanti, è inoltre opportuno che gli Stati membri comunichino l’immagine dell’hash crittografico del file dei registri del costruttore contenuta nella scheda di conformità del veicolo. |
(4) |
L’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo. |
(5) |
Per assicurare una comunicazione uniforme delle informazioni relative ai costruttori di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi, è necessario aggiungere riferimenti al regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (2). |
(6) |
Affinché la Commissione possa verificare la qualità dei dati comunicati dai costruttori in merito alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del motore, è altresì necessario che i costruttori comunichino il numero di omologazione del motore. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
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2) |
Nella parte B, il punto 2 è così modificato per i veicoli comunicati dal 2021 in poi:
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