26.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 356/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1543 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la procedura di disimpegno
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafi 2 e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 come mai prima d’ora. La pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente sulla migrazione, la sicurezza e la gestione delle frontiere negli Stati membri, il che ha aggravato a sua volta le serie carenze di liquidità che gli Stati membri stanno affrontando a causa del notevole aumento improvviso degli investimenti pubblici necessario in molti settori. Si è così creata una situazione eccezionale, che è opportuno affrontare con misure specifiche. |
(2) |
È necessario concedere agli Stati membri un’ulteriore flessibilità per consentire loro di rispondere a questa crisi senza precedenti, aumentando la possibilità di sfruttare appieno il periodo di attuazione disponibile per i programmi nazionali di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fino alla chiusura di tali programmi il 31 dicembre 2023. Al fine di rispondere a tale esigenza, i termini per il disimpegno e per la presentazione delle domande di pagamento del saldo annuale dovrebbero essere gli stessi. Il termine stabilito da detto regolamento per le richieste di pagamento del saldo annuale è il 15 febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario in questione, che la Commissione può prorogare in via eccezionale al 1o marzo dello stesso anno, mentre il termine inizialmente previsto per il disimpegno era il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio. Se si allinea il termine per il disimpegno al termine stabilito per la presentazione delle domande di pagamento, la Commissione potrà prendere in considerazione la richiesta di pagamento del saldo annuale presentata dallo Stato membro il 15 febbraio o il 1o marzo, come più appropriato, ai fini del disimpegno. |
(3) |
Per garantire che gli Stati membri possano utilizzare appieno le dotazioni aggiuntive concesse nel 2018 e nel 2019, è opportuno adeguare l’anno in cui è effettuato l’impegno di bilancio. Le dotazioni aggiuntive erano incluse nel bilancio generale dell’Unione europea per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e successivamente sono state assegnate ai programmi nazionali. |
(4) |
Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID‐19, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
(5) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire massimizzare l’impiego del Fondo asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, e del Fondo sicurezza interna, istituito dai regolamenti (UE) n. 513/2014 (4) e (UE) n. 515/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, per rispondere agli effetti diretti e indiretti derivanti dalla crisi di sanità pubblica senza precedenti nel contesto della pandemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 514/2014. |
(7) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo al termine del disimpegno, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 50 del regolamento (UE) n. 514/2014, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui se, entro il 15 febbraio o, nel caso in cui la Commissione proroghi in via eccezionale il termine per la presentazione della domanda di pagamento in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, il 1o marzo dell’anno successivo al secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio, gli importi connessi a un impegno cui non si accompagnano un prefinanziamento iniziale e annuale ai sensi dell’articolo 35 e una richiesta di pagamento presentata in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, tali importi sono disimpegnati. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.
Per quanto riguarda gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018, l’impegno di bilancio è effettuato nel 2019. Per quanto riguarda gli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2019, l’impegno di bilancio è effettuato nel 2020.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Posizione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2020.
(2) Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).
(3) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(4) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).
(5) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).