15.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/1476 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 all’Irlanda per lo stock di alalunga del nord nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


ALLEGATO

n.

17/TQ123

Stato membro

Irlanda

Stock

ALB/AN05N

Specie

Alalunga del nord (Thunnus alalunga)

Zona

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Data di chiusura

1.10.2020