15.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 301/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1281 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2020

relativo alla non approvazione della sostanza attiva ethametsulfuron-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda l’ethametsulfuron-metile, il 23 febbraio 2011 è stata adottata la decisione 2011/124/UE della Commissione (3) conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.

(2)

Il 29 giugno 2010 la società DuPont de Nemours GmbH ha presentato al Regno Unito una richiesta per ottenere l’inserimento della sostanza attiva ethametsulfuron-metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2011/124/UE ha confermato la completezza del fascicolo, in quanto esso soddisfa in linea di principio i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

La società FMC Agricultural Solutions A/S ha successivamente acquisito tutti i diritti relativi all’ethametsulfuron-metile dalla società DuPont de Nemours GmbH.

(4)

La valutazione degli effetti dell’ethametsulfuron-metile sulla salute umana e animale e sull’ambiente per gli impieghi proposti dal richiedente è stata eseguita conformemente alla procedura prevista all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 17 settembre 2012 il Regno Unito ha presentato alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») un progetto di rapporto di valutazione.

(5)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità. L’11 dicembre 2013 quest’ultima ha presentato alla Commissione le conclusioni (4) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva ethametsulfuron-metile come antiparassitario. Nell’aprile 2014 la Commissione europea ha incaricato l’Autorità di organizzare ed effettuare una revisione inter pares dei nuovi dati su un metabolita dell’ethametsulfuron-metile. Il 14 luglio 2014s l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni aggiornate (5).

(6)

Con lettera del 7 maggio 2020, la società FMC Agricultural Solutions A/S ha ritirato la domanda di approvazione dell’ethametsulfuron-metile.

(7)

Dato il ritiro della domanda non è opportuno approvare l’ethametsulfuron-metile.

(8)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della sostanza attiva ethametsulfuron-metile a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva ethametsulfuron-metile non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/124/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile iscrizione della sostanza attiva ethametsulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 42).

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva ethametsulfuron (valutata nella variante ethametsulfuron-metile) come antiparassitario]. EFSA Journal 2014;12(1):3508, 94 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3508.

(5)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva ethametsulfuron (valutata nella variante ethametsulfuron-metile) come antiparassitario]. EFSA Journal 2014; 12(7):3787, 96 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3787.