1.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 284/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1239 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole e dei relativi controlli in loco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, lettera d), e l’articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 9 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/40 (3), gli Stati membri sono tenuti a monitorare e valutare l’attuazione del proprio programma destinato alle scuole e a comunicare i risultati alla Commissione. Affinché l’approccio alla valutazione del programma destinato alle scuole nell’Unione sia efficace e uniforme, è opportuno precisare il formato e il contenuto delle relazioni di valutazione che gli Stati membri devono presentare alla Commissione.

(2)

L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (4) stabilisce la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione dei controlli in loco effettuati dagli Stati membri. Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito ai registri da verificare nel quadro dei controlli in loco. È inoltre opportuno estendere il periodo per l’esecuzione dei controlli in loco e il completamento delle relazioni di controllo e posticipare la scadenza per tener conto delle domande di aiuto presentate oltre il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato:

(1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

1.   Il monitoraggio, come stabilito all’articolo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di monitoraggio annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.

Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di controllo annuale sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 ottobre dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.

2.   La relazione di valutazione o, se uno Stato membro attua il programma destinato alle scuole a livello regionale, il numero corrispondente di relazioni di valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 riguardano l’attuazione del programma destinato alle scuole nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo incluso nella strategia elaborata a livello nazionale o regionale a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione o le relazioni di valutazione entro il 1o marzo dell’anno civile successivo al termine dei suddetti cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono presentate entro il 1o marzo 2023.

I requisiti minimi in materia di formato e di contenuto della relazione o delle relazioni di valutazione figurano nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione o le relazioni presentate alla Commissione non contengano dati personali.

3.   La Commissione pubblica le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione presentate a norma del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2.»;

(2)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

del registro di cui all’articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40, compresa la documentazione finanziaria come costituita da fatture di acquisto e di vendita, da bolle di consegna, da estratti bancari, e dalle relative scritture contabili;»

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I controlli in loco sono effettuati durante l’anno scolastico a cui si riferiscono (periodo N) e/o durante i nove mesi successivi (periodo N + 1).»;

c)

al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le relazioni di controllo sono completate entro nove mesi dalla fine dell’anno scolastico.»;

d)

il paragrafo 7 è soppresso;

(3)

è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FORMATO E DI CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

1.   Sintesi

Risultati della valutazione

Conclusioni e raccomandazioni

2.   Introduzione

Scopo e campo di applicazione della relazione di valutazione

Breve descrizione del processo di valutazione

3.   Metodologia

Impostazione della valutazione e metodi utilizzati

Questionario valutativo, criteri di valutazione, indicatori

Fonti e tecniche di raccolta dei dati

Eventuali limitazioni e soluzioni individuate

4.   Valutazione del funzionamento del programma destinato alle scuole

Logica di intervento o collegamento tra le esigenze individuate, gli obiettivi fissati nella strategia e le attività svolte

Principali modelli o tendenze rilevati nelle scuole/nei bambini partecipanti

Fornitura/distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari destinati alle scuole e priorità accordata alla frutta e alla verdura fresche e al latte alimentare

Misure educative di accompagnamento

Attività di comunicazione e di informazione

Principali provvedimenti e disposizioni di attuazione

Coinvolgimento delle autorità in ambito sanitario/nutrizionale, delle altre autorità pubbliche e dei soggetti privati interessati associati alla pianificazione, all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma

5.   Risposte al questionario valutativo comune

5.1.   In che misura il programma destinato alle scuole ha aumentato il consumo complessivo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, in linea con le raccomandazioni nazionali per una dieta sana per la fascia di età interessata?

Indicatori:

variazione del consumo diretto e indiretto di frutta e verdura fresca da parte dei bambini (quantità e/o frequenza)

variazione del consumo diretto e indiretto di latte alimentare da parte dei bambini (quantità e/o frequenza)

variazione percentuale dei bambini che assumono la dose giornaliera raccomandata di frutta e verdura

variazione percentuale dei bambini che rispettano le raccomandazioni delle autorità nazionali in ambito sanitario e nutrizionale relative all’assunzione giornaliera di latte alimentare e di altri prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di zucchero, aromatizzanti, frutta, frutta a guscio o cacao e in linea con i livelli di grassi e di sodio raccomandati a livello nazionale per la fascia di età interessata

5.2.   In che misura il programma destinato alle scuole ha insegnato ai bambini abitudini alimentari sane?

Indicatori:

variazioni nell’atteggiamento dei bambini nei confronti del consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari, in linea con le raccomandazioni nazionali per una dieta sana per la fascia di età interessata

variazioni nelle conoscenze dei bambini dei benefici per la salute del consumo di frutta e verdura fresca, latte alimentare e prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di zucchero, aromatizzanti, frutta, frutta a guscio o cacao e in linea con i livelli di grassi e di sodio raccomandati a livello nazionale per la fascia di età interessata

6.   Conclusioni e raccomandazioni

Efficacia del programma

Lezioni apprese

Raccomandazioni per eventuali miglioramenti

7.   Allegati

Dettagli tecnici della valutazione, comprendenti questionari, riferimenti e fonti.

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