1.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 284/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1239 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2020
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del programma destinato alle scuole e dei relativi controlli in loco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, lettera d), e l’articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell’articolo 9 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/40 (3), gli Stati membri sono tenuti a monitorare e valutare l’attuazione del proprio programma destinato alle scuole e a comunicare i risultati alla Commissione. Affinché l’approccio alla valutazione del programma destinato alle scuole nell’Unione sia efficace e uniforme, è opportuno precisare il formato e il contenuto delle relazioni di valutazione che gli Stati membri devono presentare alla Commissione. |
(2) |
L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (4) stabilisce la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione dei controlli in loco effettuati dagli Stati membri. Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito ai registri da verificare nel quadro dei controlli in loco. È inoltre opportuno estendere il periodo per l’esecuzione dei controlli in loco e il completamento delle relazioni di controllo e posticipare la scadenza per tener conto delle domande di aiuto presentate oltre il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato:
(1) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Monitoraggio e valutazione 1. Il monitoraggio, come stabilito all’articolo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di monitoraggio annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di controllo annuale sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 ottobre dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione. 2. La relazione di valutazione o, se uno Stato membro attua il programma destinato alle scuole a livello regionale, il numero corrispondente di relazioni di valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 riguardano l’attuazione del programma destinato alle scuole nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo incluso nella strategia elaborata a livello nazionale o regionale a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione o le relazioni di valutazione entro il 1o marzo dell’anno civile successivo al termine dei suddetti cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono presentate entro il 1o marzo 2023. I requisiti minimi in materia di formato e di contenuto della relazione o delle relazioni di valutazione figurano nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione o le relazioni presentate alla Commissione non contengano dati personali. 3. La Commissione pubblica le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione presentate a norma del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2.»; |
(2) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
(3) |
è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FORMATO E DI CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
1. Sintesi
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Risultati della valutazione |
— |
Conclusioni e raccomandazioni |
2. Introduzione
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Scopo e campo di applicazione della relazione di valutazione |
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Breve descrizione del processo di valutazione |
3. Metodologia
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Impostazione della valutazione e metodi utilizzati |
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Questionario valutativo, criteri di valutazione, indicatori |
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Fonti e tecniche di raccolta dei dati |
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Eventuali limitazioni e soluzioni individuate |
4. Valutazione del funzionamento del programma destinato alle scuole
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Logica di intervento o collegamento tra le esigenze individuate, gli obiettivi fissati nella strategia e le attività svolte |
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Principali modelli o tendenze rilevati nelle scuole/nei bambini partecipanti |
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Fornitura/distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari destinati alle scuole e priorità accordata alla frutta e alla verdura fresche e al latte alimentare |
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Misure educative di accompagnamento |
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Attività di comunicazione e di informazione |
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Principali provvedimenti e disposizioni di attuazione |
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Coinvolgimento delle autorità in ambito sanitario/nutrizionale, delle altre autorità pubbliche e dei soggetti privati interessati associati alla pianificazione, all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma |
5. Risposte al questionario valutativo comune
5.1. In che misura il programma destinato alle scuole ha aumentato il consumo complessivo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, in linea con le raccomandazioni nazionali per una dieta sana per la fascia di età interessata?
Indicatori:
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variazione del consumo diretto e indiretto di frutta e verdura fresca da parte dei bambini (quantità e/o frequenza) |
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variazione del consumo diretto e indiretto di latte alimentare da parte dei bambini (quantità e/o frequenza) |
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variazione percentuale dei bambini che assumono la dose giornaliera raccomandata di frutta e verdura |
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variazione percentuale dei bambini che rispettano le raccomandazioni delle autorità nazionali in ambito sanitario e nutrizionale relative all’assunzione giornaliera di latte alimentare e di altri prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di zucchero, aromatizzanti, frutta, frutta a guscio o cacao e in linea con i livelli di grassi e di sodio raccomandati a livello nazionale per la fascia di età interessata |
5.2. In che misura il programma destinato alle scuole ha insegnato ai bambini abitudini alimentari sane?
Indicatori:
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variazioni nell’atteggiamento dei bambini nei confronti del consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari, in linea con le raccomandazioni nazionali per una dieta sana per la fascia di età interessata |
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variazioni nelle conoscenze dei bambini dei benefici per la salute del consumo di frutta e verdura fresca, latte alimentare e prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di zucchero, aromatizzanti, frutta, frutta a guscio o cacao e in linea con i livelli di grassi e di sodio raccomandati a livello nazionale per la fascia di età interessata |
6. Conclusioni e raccomandazioni
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Efficacia del programma |
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Lezioni apprese |
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Raccomandazioni per eventuali miglioramenti |
7. Allegati
Dettagli tecnici della valutazione, comprendenti questionari, riferimenti e fonti.