26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1208 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, l’articolo 26, paragrafo 7, l’articolo 37, paragrafo 6, l’articolo 38, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il meccanismo di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) introduce un quadro di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito della politica in materia di clima. Le disposizioni del citato meccanismo sono state pienamente integrate nel regolamento (UE) 2018/1999, che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 dal 1° gennaio 2021. Nell’ambito di tale meccanismo è necessario adottare norme in materia di comunicazione delle informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta, sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati, così come norme in materia di sistemi nazionali d’inventario, di revisione completa e di comunicazione delle politiche, misure e delle proiezioni.

(2)

Il sistema integrato di monitoraggio e comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, delle proiezioni e delle politiche e misure, compresi i sistemi nazionali, contribuisce ad assicurare la coerenza dei dati tra l’andamento delle emissioni registrate precedentemente e l’evoluzione futura delle emissioni così come l’effetto delle politiche e delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, le comunicazioni degli Stati membri sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra sono collegate nella sostanza ai sistemi nazionali d’inventario, che costituiscono le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali per effettuare la stima delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, il processo di revisione completa verifica la qualità dei dati degli inventari nazionali che sono trasmessi. È pertanto opportuno includere in un unico regolamento di esecuzione le norme relative ai sistemi nazionali d’inventario, alla revisione completa, ai sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni e agli obblighi di comunicazione degli Stati membri a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2018/1999.

(3)

Nella decisione 18/CMA.1, la Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (3), nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015, sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a Conferenza delle Parti dell’UNFCCC («l’accordo di Parigi»), ha adottato le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno, che stabiliscono, tra l’altro, la comunicazione di informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra, sulle politiche e misure, sulle proiezioni, sugli impatti, sull’adattamento e sul sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo. L’UE e i suoi Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni conformemente a tali modalità, procedure e linee guida entro il 31 dicembre 2024, al più tardi.

(4)

A norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni biennali contenenti informazioni sui rispettivi piani e strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, conformemente agli obblighi di comunicazione stabiliti nell’ambito della convenzione UNFCCC e dell’accordo di Parigi. Tali informazioni saranno utilizzate per monitorare i progressi realizzati nell’adattamento ai cambiamenti climatici e le azioni adottate in tal senso, informare e sostenere l’attuazione e le revisioni della strategia di adattamento dell’Unione, agevolare la valutazione dei progressi dell’UE rispetto all’obiettivo di adattamento previsto dall’accordo di Parigi, rendere possibile lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e l’Unione europea e valutare le loro esigenze e il loro livello di preparazione per far fronte ai cambiamenti climatici. Conformemente alle disposizioni internazionali in materia di comunicazione, gli Stati membri sono anche tenuti a fornire rassegne o esempi di buone pratiche concernenti le attività su scala subnazionale, al fine di migliorare la conoscenza dell’azione di adattamento intrapresa ad altri livelli di governance e consentire all’UE di promuovere meglio tale azione.

(5)

In considerazione dell’esperienza maturata in relazione all’uso dei proventi della vendita all’asta, è necessario che gli Stati membri, che comunicano informazioni sull’uso dell’equivalente in valore finanziario dei proventi della vendita all’asta, comunichino valori che siano rappresentativi della loro spesa conformemente all’articolo 3 quinquies e all’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Le informazioni comunicate dagli Stati membri sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo dovrebbero essere il più dettagliate possibile ed essere comunicate a livello di programmi o di attività. Le informazioni da comunicare «se disponibili» saranno comunicate soltanto se gli Stati membri ne dispongono al momento dell’inserimento della relazione nell’apposito sistema. Gli Stati membri non sono tenuti a compilare e trasmettere la tabella relativa al sostegno pianificato qualora non siano disponibili informazioni pertinenti per l’intera tabella, ad esempio in caso di processi di bilancio in corso o in sospeso. Per garantire condizioni uniformi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare il formato per le comunicazioni trasmesse al sistema di notifica del creditore (CRS, Creditor Reporting System), introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC, Development Assistance Committee) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In applicazione della decisione 18/CMA.1 gli Stati membri forniscono all’UNFCCC, su base volontaria, informazioni sull’equivalente in sovvenzione. Per garantire la coerenza con le comunicazioni a livello internazionale, è opportuno che gli obblighi di comunicazione fissati nel presente regolamento siano per quanto possibile allineati con le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi, nonché con le pertinenti modifiche metodologiche a opera del DAC dell’OCSE, man mano che queste diventano disponibili.

(7)

L’ambito di applicazione settoriale dell’inventario approssimativo costituisce una sintesi al livello più alto dell’ambito di applicazione settoriale più dettagliato dell’inventario totale dei gas a effetto serra. Ciò assicura che le stime delle emissioni e degli assorbimenti registrate nell’inventario approssimativo per l’anno t-1 siano coerenti con le stime dell’inventario dei gas a effetto serra registrate nell’anno t-2. Le attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) sono parte integrante dell’inventario annuale e gli Stati membri dovrebbero includere le stime delle emissioni e degli assorbimenti dalle attività LULUCF nel loro inventario approssimativo dei gas a effetto serra.

(8)

Per assicurare la trasparenza degli impegni di riduzione delle emissioni, il miglioramento continuo della qualità e facilitare il processo di revisione da parte degli esperti tecnici, è necessario che le relazioni degli Stati membri contengano un grado elevato di dettagli tecnici e di informazioni. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1999 integra gli obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nell’ambito della comunicazione relativa all’inventario annuale dei gas a effetto serra e si adegua al ciclo quinquennale delle verifiche di conformità previsto dai regolamenti, stabilendo di procedere a una revisione completa nel 2027 e 2032. È pertanto necessario specificare la struttura, il formato e la procedura di comunicazione dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità e dei trasferimenti di emissioni conclusi e dell’uso dei proventi che ne derivano a norma del regolamento (UE) 2018/842 e integrare gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2018/841 nella comunicazione delle proiezioni. Per quanto concerne le informazioni comunicate in relazione ai trasferimenti conclusi a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842, non saranno divulgati i singoli prezzi dei trasferimenti conclusi, mentre dovrebbe essere messa a disposizione la gamma dei prezzi corrisposti per unità, vale a dire il prezzo più basso e quello più elevato fra tutte le operazioni comunicate dagli Stati membri.

(9)

Per garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dalla Conferenza delle Parti dell’accordo di Parigi, è necessario fissare i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in vista della preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC. È anche necessario determinare la procedura e il calendario per la realizzazione della revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di garantirne l’attuazione tempestiva ed efficace.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero progettare e utilizzare sistemi nazionali d’inventario in modo da garantire e migliorare la qualità degli inventari pianificando, preparando e gestendo le attività di inventario, che comprendono la raccolta dei dati relativi all’attività, la selezione dei metodi e dei fattori di emissione adeguati, la stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, l’attuazione di attività di valutazione dell’incertezza e di garanzia della qualità/controllo della qualità, così come espletando le procedure per la verifica dei dati dell’inventario a livello nazionale. Al fine di mantenere l’elevata qualità dei sistemi nazionali d’inventario del periodo precedente, gli Stati membri devono continuare ad applicare le stesse norme tecniche in materia di pianificazione, preparazione e gestione, come stabilito agli articoli da 27 a 29.

(11)

Le regole applicabili ai sistemi in materia di politiche e misure e di proiezioni dovrebbero essere coerenti con le pertinenti decisioni adottate dagli organi dell’UNFCCC o dell’accordo di Parigi. Poiché la decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi, richiede la comunicazione delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti rispetto ai contributi stabiliti a livello nazionale a norma dell’articolo 4 dell’accordo di Parigi, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti sulle disposizioni istituzionali, amministrative e procedurali per l’attuazione interna del contributo dell’Unione stabilito a livello nazionale.

(12)

Le comunicazioni relative agli inquinanti atmosferici a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ai gas a effetto serra seguono sostanzialmente un’impostazione analoga, comprese le metodologie utilizzate dagli Stati membri. Pertanto, nel comunicare le informazioni concernenti le politiche, le misure, le proiezioni e i rispettivi sistemi nazionali in conformità del capo VI del presente regolamento, gli Stati membri applicano un approccio metodologico coerente, tenendo conto delle informazioni sulle politiche e le misure e sulle proiezioni comunicate a norma della direttiva (UE) 2016/2284.

(13)

La piattaforma online di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 dovrebbe essere utilizzata per trasmettere le relazioni su tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia che sono trasmesse dagli Stati membri e dalla Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente. La Commissione adotta i provvedimenti necessari di modo che le informazioni ivi contenute siano indirizzate al punto di accesso unico della Commissione, o convogliate attraverso il medesimo, e scambiate di conseguenza con i pertinenti sistemi di comunicazione collegati, quali Reportnet dell’Agenzia europea dell’ambiente.

(14)

Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(15)

A norma degli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 7, dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), e dell’articolo 19 di tale regolamento, che si applicano alle relazioni contenenti i dati per gli anni 2019 e 2020. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 dovrebbe pertanto essere abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021; tuttavia, gli articoli da 3 a 18 e da 27 a 43 di detto regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati relativi agli anni sopra indicati.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999/CE per quanto concerne i seguenti elementi:

(a)

la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta e sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999;

(b)

la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999;

(c)

gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali d’inventario a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999;

(d)

il calendario e la procedura di esecuzione della revisione completa a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999;

(e)

la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sul sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri che contengono i dati richiesti a partire dall’anno 2021.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«tabella comune per la trasmissione dei dati» o «CRT» (Common Reporting Table): una tabella contenente le informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell’allegato II della decisione 24/CP.19 della Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (decisione 24/CP.19);

(2)

«approccio di riferimento»: il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), indicato nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall’IPCC («le linee guida IPCC del 2006»);

(3)

«approccio 1»: il metodo di base indicato nelle linee guida IPCC del 2006 per la stima dell’incertezza;

(4)

«categoria fondamentale»: una categoria che ha un’influenza significativa sull’inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell’Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;

(5)

«approccio settoriale»: il metodo settoriale dell’IPCC indicato nelle linee guida IPCC del 2006;

(6)

«schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra»: lo schema che figura nell’appendice delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali contenuta nell’allegato I della decisione 24/CP.19;

(7)

«modalità, procedure e linee guida per la trasparenza»: le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’articolo 13 dell’accordo di Parigi, indicate nell’allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi;

(8)

«linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra»: le linee guida ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione (9);

(9)

«ricalcolo»: procedura tramite cui effettuare, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, una nuova stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo registrati negli inventari dei gas a effetto serra trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, oppure in seguito all’inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi.

CAPO II

COMUNICAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELLE INFORMAZIONI SULLE AZIONI NAZIONALI DI ADATTAMENTO, SUI PROVENTI DELLA VENDITA ALL’ASTA E SUL SOSTEGNO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo 4

Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento

Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alle azioni nazionali di adattamento a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Informazioni sull’uso dei proventi della vendita all’asta

Gli Stati membri comunicano le informazioni relative ai proventi della vendita all’asta a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Informazioni sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate di cui alla lettera a), punto i), e le informazioni disponibili sulle attività svolte dallo Stato membro in merito ai progetti finanziati con fondi pubblici di trasferimento di tecnologie e ai progetti di rafforzamento delle capacità a favore di paesi in via di sviluppo nell’ambito della convenzione UNFCCC di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato tabulare comune introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la comunicazione al sistema di notifica del creditore (CRS) o utilizzando il formato riportato nell’allegato III del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri comunicano le informazioni disponibili in merito al sostegno pianificato di cui all’allegato VIII, parte 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato V del presente regolamento.

CAPO III

COMUNICAZIONE IN CAPO AGLI STATI MEMBRI DELLE INFORMAZIONI SUGLI INVENTARI APPROSSIMATIVI DEI GAS A EFFETTO SERRA, SUGLI INVENTARI DEI GAS A EFFETTO SERRA E SULLE EMISSIONI E SUGLI ASSORBIMENTI DEI GAS A EFFETTO SERRA CONTABILIZZATI

Articolo 7

Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni relative agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI:

(a)

a un livello di disaggregazione delle categorie che rifletta i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l’anno X-1;

(b)

in colonne separate, per distinguere le emissioni contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni contemplate dal regolamento (UE) 2018/842, per categoria di fonti, se disponibili.

2.   Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche in merito alle principali cause delle modifiche fondamentali nelle emissioni e negli assorbimenti dichiarati rispetto ai dati definitivi dell’inventario dei gas a effetto serra trasmesso più di recente, utilizzando il formato riportato nell’allegato VI.

Articolo 8

Regole generali per la comunicazione delle informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, completando, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra e alle disposizioni del presente regolamento:

(a)

le tabelle comuni per la trasmissione dei dati e fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che assicurino la copertura geografica dello Stato membro interessato conformemente al regolamento (UE) 2018/1999;

(b)

le informazioni specificate agli articoli da 9 a 23 del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri redigono la relazione sull’inventario nazionale di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 («relazione sull’inventario nazionale» o «NIR», National Inventory Report) sulla base dello schema per gli inventari dei gas a effetto serra e in applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri includono le informazioni comunicate a norma degli articoli 9, 10, 12 e da 14 a 18 del presente regolamento nella relazione sull’inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull’inventario nazionale e indicano chiaramente, conformemente all’allegato VII, dove figurano le rispettive informazioni.

Articolo 9

Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli

Gli Stati membri comunicano i motivi per aver effettuato i ricalcoli delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’allegato V, parte 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 per gli anni 1990, 2005 e X-3; illustrano in che modo è stata mantenuta la coerenza delle serie storiche per tutti gli anni oggetto di comunicazione, redigendo, in forma di progetto, un capitolo riassuntivo dedicato ai ricalcoli della relazione sull’inventario nazionale.

Articolo 10

Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare la stima degli inventari di cui all’allegato V, parte 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato VIII del presente regolamento.

2.   Nelle relazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trattano sia le questioni sollevate per la prima volta nella rispettiva relazione sulla revisione più recente sia quelle ripetute dalle precedenti relazioni sulle revisioni.

Articolo 11

Comunicazione delle informazioni sui metodi di inventario, sui fattori di emissione e sulle relative descrizioni metodologiche per le categorie fondamentali dell’Unione

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti ai fini della preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione di cui all’allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999:

(a)

una sintesi delle informazioni sui metodi e sui fattori di emissione utilizzati per le categorie fondamentali dell’Unione nei pertinenti file XML delle tabelle comuni di trasmissione dati;

(b)

per le categorie fondamentali dell’Unione per le quali le informazioni sui metodi e sui fattori di emissione non figurano nelle tabelle comuni per la trasmissione dei dati, le informazioni conformemente all’allegato IX, parte 3, del presente regolamento;

(c)

descrizioni metodologiche, aggiornate e sintetiche, per le categorie fondamentali dell’Unione utilizzando il formato riportato nell’allegato IX, parte 4.

2.   Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce agli Stati membri:

(a)

entro il 31 ottobre, l’elenco delle più recenti categorie fondamentali dell’Unione, utilizzando il formato riportato nell’allegato IX, parte 1;

(b)

entro il 28 febbraio, l’elenco aggiornato di cui al paragrafo 2, lettera a), con evidenziazione delle modifiche apportate;

(c)

entro il 31 ottobre, le informazioni, se disponibili, sui metodi di inventario, sui fattori di emissione e sulle descrizioni metodologiche sintetiche utilizzando il formato riportato nell’allegato IX, parte 2;

(d)

entro il 28 febbraio, le informazioni aggiornate di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 12

Comunicazione delle informazioni sull’incertezza e sulla completezza

1.   Gli Stati membri comunicano le stime dell’incertezza di cui all’allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999, almeno secondo l’approccio 1 utilizzando il formato riportato nell’allegato X del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulla valutazione generale della completezza di cui all’allegato V, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999, nella relazione sull’inventario nazionale, precisando:

(a)

le categorie dichiarate non stimate (NE), secondo la definizione che figura nelle modalità, procedure e linee guida per la trasparenza, nonché spiegazioni dettagliate circa l’uso di tale legenda, in particolare se le linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra forniscono metodi per la stima dei gas a effetto serra;

(b)

la copertura geografica dell’inventario dei gas a effetto serra e le eventuali differenze tra la copertura geografica nell’ambito della convenzione UNFCCC e dell’accordo di Parigi e quella prevista dal regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 13

Comunicazione delle informazioni sugli indicatori

Gli Stati membri comunicano le informazioni sugli indicatori di cui all’allegato V, parte 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XI del presente regolamento.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’allegato V, parte 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XII del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera j), punto i), del regolamento (UE) 2018/1999 e sulla coerenza dei dati di cui all’allegato V, parte 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, in formato testuale, precisando:

(a)

se le stime delle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, contenute negli inventari trasmessi dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio sono coerenti con le corrispondenti stime delle emissioni contenute negli inventari dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/1999;

(b)

le date di trasmissione delle relazioni a norma della direttiva (UE) 2016/2284, confrontate con la trasmissione degli inventari a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 emergano differenze superiori a +/– 5 % tra le emissioni totali - escluso l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (attività LULUCF) - per un particolare inquinante atmosferico comunicato a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e a norma della direttiva (UE) 2016/2284, lo Stato membro interessato presenta, in aggiunta alle informazioni testuali di cui al paragrafo 1, i dati relativi all’inquinante atmosferico utilizzando il formato riportato nell’allegato XIII del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri hanno facoltà di comunicare soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1 se la differenza superiore a +/– 5 % di cui al paragrafo 2 deriva dalla correzione di errori nei dati, oppure da differenze nella copertura geografica o nell’ambito di applicazione tra i rispettivi strumenti giuridici.

Articolo 16

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera j), punto ii), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, precisando:

(a)

i controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il livello di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni di dati;

(b)

i principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze;

(c)

se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

(d)

i motivi per i quali i controlli non sono stati considerati rilevanti, nel caso in cui i controlli non siano stati effettuati.

Articolo 17

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull’energia

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui risultati dei controlli di cui all’allegato V, parte 1, lettera j), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, specificando le differenze tra il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati presenti nell’inventario dei gas a effetto serra e il metodo di riferimento calcolato sulla base delle statistiche dell’energia comunicate a norma dell’articolo 4 e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

2.   Gli Stati membri comunicano le informazioni quantitative e le spiegazioni per le differenze superiori a +/– 2 % del consumo nazionale totale apparente di combustibili fossili, a livello aggregato per tutte le categorie di combustibili fossili per l’anno X-2 di cui al paragrafo 1, conformemente all’allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 18

Comunicazione delle informazioni sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Gli Stati membri indicano chiaramente nei capitoli pertinenti della relazione sull’inventario nazionale se dall’ultima trasmissione del documento sull’inventario nazionale non sono state apportate modifiche nella descrizione dei loro sistemi nazionali d’inventario o, se del caso, dei loro registri nazionali di cui all’allegato V, parte 1, lettere k) e l), del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 19

Comunicazione delle informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/842

Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 nell’ambito di applicazione specificato dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842, di cui all’allegato V, parte 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, e gli aggiornamenti di tali informazioni di cui all’allegato V, parte 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XV del presente regolamento.

Articolo 20

Comunicazione della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/841

Gli Stati membri comunicano la sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma degli articoli 12 e 13, del regolamento (UE) 2018/841, di cui all’allegato V, parte 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XVI del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in formato elettronico entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri. Tale sintesi riporta l’intervallo dei prezzi corrisposti per ciascuna operazione che abbia interessato unità di mitigazione Suolo.

Articolo 21

Comunicazione della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842

1.   Gli Stati membri comunicano la sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842, di cui all’allegato V, parte 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XVII, tabella 1, del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in formato elettronico entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri. Tale sintesi riporta l’intervallo dei prezzi corrisposti per ciascuna operazione di assegnazione annuale di emissioni.

2.   Nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafo 4, e l’inizio della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999 a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842, utilizzando il formato riportato nell’allegato XVII, tabella 2, del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione, in modo tempestivo e in formato elettronico.

Articolo 22

Comunicazione delle informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità in conformità del regolamento (UE) 2018/842

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità previsti all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842, di cui all’allegato V, parte 1, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XVIII del presente regolamento.

2.   Nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafo 4, e l’inizio della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999 a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità previsti dall’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842, utilizzando il formato dell’allegato XVIII, tabella 1, del presente regolamento. Le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo ed elaborate dalla Commissione sono messe a disposizione, in formato elettronico, entro la fine del mese sopra indicato.

3.   Le informazioni comunicate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non comprendono i trasferimenti conclusi comunicati a norma dell’articolo 21.

Articolo 23

Comunicazione delle informazioni sull’uso dei proventi da trasferimenti in conformità del regolamento (UE) 2018/842

Gli Stati membri comunicano le informazioni sull’uso dei proventi a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842, di cui all’allegato V, parte 1, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XIX del presente regolamento.

Articolo 24

Comunicazione delle informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati

Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XX.

Articolo 25

Calendario relativo alla cooperazione e al coordinamento per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano e si coordinano in vista della preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della relazione sull’inventario dell’Unione conformemente al calendario fissato nell’allegato XXI.

2.   Lo Stato membro che ripresenti il suo inventario al segretariato dell’UNFCCC fornisce alla Commissione una sintesi delle modifiche apportate all’inventario ripresentato, entro una settimana dalla nuova presentazione.

3.   Nel corso della revisione dell’inventario dell’Unione nel quadro della convenzione UNFCCC, gli Stati membri forniscono quanto prima alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, le risposte alle domande poste dai revisori dell’UNFCCC.

CAPO IV

OBBLIGHI CONCERNENTI L’ISTITUZIONE, LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI NAZIONALI D’INVENTARIO

Articolo 26

Funzioni dei sistemi nazionali d’inventario

Ai fini dell’attuazione dei sistemi nazionali d’inventario a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro:

(a)

predispone e gestisce le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali necessarie ai fini dell’esecuzione delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29 tra le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti responsabili dello svolgimento di tutte le funzioni;

(b)

garantisce una capacità sufficiente per l’esecuzione tempestiva delle funzioni di cui agli articoli da 27 a 29, compresa la raccolta di dati ai fini della stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo e le disposizioni relative alla competenza tecnica del personale coinvolto nel processo di compilazione dell’inventario.

Articolo 27

Pianificazione dell’inventario

1.   Nell’ambito della pianificazione dell’inventario nazionale, lo Stato membro:

(a)

designa un unico soggetto nazionale che assume la responsabilità generale dell’inventario nazionale e ne rende pubblici gli indirizzi postali ed elettronici;

(b)

definisce e assegna responsabilità specifiche del processo di compilazione dell’inventario, comprese quelle concernenti la scelta dei metodi, la raccolta dei dati, in particolare i dati relativi alle attività e i fattori di emissione dei servizi statistici e di altri soggetti, il trattamento e l’archiviazione, nonché il controllo della qualità e la garanzia della qualità;

(c)

elabora un piano di garanzia della qualità/controllo della qualità dell’inventario che descriva le specifiche procedure di controllo della qualità da applicare durante il processo di compilazione dell’inventario, faciliti le procedure generali di garanzia della qualità da svolgere e stabilisca obiettivi di qualità;

(d)

considera l’opportunità di stabilire procedure per l’esame e l’approvazione ufficiali dell’inventario, compresi, se del caso, eventuali ricalcoli, prima della sua presentazione e per rispondere a eventuali questioni sollevate nell’ambito dei processi di revisione dell’inventario.

2.   Nell’ambito della pianificazione nazionale dell’inventario, lo Stato membro esamina, se del caso, le modalità per migliorare la qualità dei dati relativi alle attività, ai fattori di emissione, ai metodi e ad altri pertinenti elementi tecnici degli inventari. Le informazioni ottenute dall’attuazione del piano di garanzia della qualità/controllo della qualità, dalle revisioni a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013, dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 e dell’UNFCCC sono prese in considerazione, se del caso, nella definizione e/o nella revisione del piano di garanzia della qualità e di controllo della qualità e degli obiettivi di qualità.

Articolo 28

Preparazione dell’inventario

1.   Conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, lo Stato membro:

(a)

individua le categorie fondamentali e prepara le stime applicando metodi appropriati per stimare le emissioni e gli assorbimenti dalle categorie fondamentali;

(b)

raccoglie sufficienti dati relativi alle attività, informazioni sui processi e i fattori di emissione necessari a sostenere i metodi adottati per stimare le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e gli assorbimenti per pozzo;

(c)

effettua una stima quantitativa dell’incertezza dell’inventario per ciascuna categoria e per l’intero inventario e prepara i ricalcoli delle stime presentate in precedenza riguardanti le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e gli assorbimenti per pozzo;

(d)

compila l’inventario nazionale e attua procedure generali di controllo della qualità dell’inventario conformemente al suo piano di garanzia della qualità/controllo della qualità.

2.   Nell’ambito della preparazione dell’inventario nazionale, lo Stato membro, se del caso:

(a)

applica procedure di controllo della qualità specifiche di ciascuna categoria alle categorie fondamentali e alle singole categorie laddove siano state effettuate significative revisioni metodologiche e/o revisioni dei dati, in conformità delle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra;

(b)

prima di trasmettere l’inventario lo sottopone a una revisione di base dell’inventario da parte di un soggetto terzo indipendente o del personale che non partecipa alla compilazione dell’inventario, conformemente alle procedure di garanzia della qualità di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c);

(c)

sottopone a una revisione più approfondita per le categorie fondamentali e le categorie per le quali sono state apportate modifiche significative ai metodi;

(d)

sulla base delle revisioni effettuate in applicazione delle modalità, delle procedure e delle linee guida per la trasparenza e in conformità dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 così come sulla base delle valutazioni periodiche interne del processo di preparazione dell’inventario, valuta nuovamente il processo di pianificazione dell’inventario al fine di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 29

Gestione dell’inventario

1.   Nell’ambito della gestione dell’inventario nazionale, lo Stato membro:

(a)

archivia, ogni anno per le serie storiche comunicate, le informazioni relative all’inventario, e segnatamente: tutti i fattori di emissione disaggregati, i dati relativi alle attività e la documentazione che illustri in che modo sono stati generati e aggregati; i documenti interni sulle procedure di garanzia della qualità/controllo della qualità, le revisioni esterne e interne, i documenti sulle fonti fondamentali annuali e sulle fonti fondamentali di identificazione e miglioramenti dell’inventario pianificati;

(b)

fornisce ai gruppi di esperti tecnici incaricati della revisione conformemente alle modalità, alle procedure e alle linee guida per la trasparenza e a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999, l’accesso a tutte le informazioni archiviate utilizzate dallo Stato membro per la preparazione dell’inventario, tenendo conto delle norme di riservatezza specifiche per paese;

(c)

risponde tempestivamente alle richieste di chiarimento sulle informazioni dell’inventario che emergano dalle diverse fasi dei processi di revisione delle informazioni dell’inventario e sulle informazioni relative al sistema nazionale.

2.   Nell’ambito della gestione dell’inventario, lo Stato membro facilita, ove opportuno, l’accesso alla raccolta delle informazioni archiviate.

CAPO V

PROCEDURA E CALENDARIO DI ESECUZIONE DELLA REVISIONE COMPLETA

Articolo 30

Procedura per la revisione completa

1.   Nell’effettuare la revisione completa (o «revisione») di cui all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e seguono la procedura stabilita all’allegato XXII.

2.   L’Agenzia europea dell’ambiente svolge i compiti di segreteria per le revisioni complete specificati nell’allegato XXII.

3.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, seleziona un numero sufficiente di esperti incaricati della revisione per coprire i settori pertinenti dell’inventario. Gli esperti incaricati della revisione selezionati hanno maturato esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e, ove possibile, partecipano ai processi di revisione delle emissioni dei gas a effetto serra. Gli esperti tecnici che hanno contribuito alla compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini di tale Stato membro, non prendono parte alla revisione di quell’inventario.

4.   Le revisioni complete sono effettuate su base documentale e in modo centralizzato, come precisato nell’allegato XXII. Inoltre, possono essere organizzate visite in loco su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato.

5.   I controlli a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 comprendono, se del caso, le informazioni specificate nell’allegato XXII.

6.   I controlli di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999 comprendono, se del caso, un esame dettagliato della coerenza delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati con le norme dell’Unione.

7.   Le revisioni complete includono, se del caso, controlli intesi a stabilire se i settori da migliorare individuati per uno Stato membro nell’ambito delle revisioni dell’UNFCCC o dell’Unione possono rappresentare settori da migliorare anche per altri Stati membri.

8.   La revisione degli inventari dei gas a effetto serra è effettuata in modo coerente per tutti gli Stati membri interessati e in modo obiettivo.

Articolo 31

Correzioni tecniche

1.   La correzione tecnica di una stima delle emissioni, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, è considerata necessaria se una sovrastima o una sottostima supera la soglia di significatività di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le modalità dettagliate delle correzioni tecniche sono specificate nell’allegato XXII del presente regolamento.

2.   La soglia di significatività per una determinata fonte o per un determinato pozzo di assorbimento è pari allo 0,05 % del totale delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dello Stato membro al netto delle attività LULUCF per l’anno dell’inventario oggetto della revisione, oppure a 500 kt CO2 equivalenti, a seconda di quale valore sia inferiore.

3.   In risposta alle risultanze della Commissione comunicate allo Stato membro nel corso della revisione, lo Stato membro può chiedere una modifica delle proprie stime delle emissioni o delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati fornendo stime rivedute. Se considerata pertinente dal gruppo incaricato della revisione tecnica, una stima riveduta è inclusa nella relazione sulla revisione di cui all’articolo 32 e corredata di una giustificazione.

Articolo 32

Relazioni definitive sulla revisione

La Commissione informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione completa e gli trasmette una relazione definitiva sulla revisione entro, rispettivamente, il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032.

Articolo 33

Cooperazione con gli Stati membri

1.   Gli Stati membri:

(a)

partecipano alla revisione secondo il calendario fissato nell’allegato XXII;

(b)

designano un punto di contatto nazionale per la revisione dell’Unione;

(c)

partecipano all’organizzazione di una visita in loco, o la agevolano, se necessaria;

(d)

forniscono risposte e informazioni aggiuntive, oltre a formulare osservazioni in merito alle relazioni sulle revisioni, come opportuno.

2.   Su richiesta degli Stati membri, la Commissione inserisce nella relazione definitiva sulla revisione di cui all’articolo 32 osservazioni in merito alle risultanze della revisione.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alla composizione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione selezionato conformemente all’articolo 30.

Articolo 34

Calendario delle revisioni complete

La revisione completa è effettuata secondo il calendario fissato nell’allegato XXII.

CAPO VI

POLITICHE, MISURE E PROIEZIONI

Articolo 35

Procedure di trasmissione delle informazioni

Gli Stati membri utilizzano la piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e i relativi strumenti e modelli della Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1999, per la trasmissione delle informazioni a norma del presente capo.

Articolo 36

Comunicazione delle informazioni sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni

Gli Stati membri forniscono la descrizione dei loro sistemi nazionali di comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure, o gruppi di misure, e sulle proiezioni di cui all’allegato VI, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XXIII del presente regolamento.

Articolo 37

Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle loro politiche e misure, o gruppi di misure, nazionali di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XXIV del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, in formato testuale:

(a)

gli aggiornamenti relativi alle loro strategie a lungo termine di cui all’allegato VI, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999;

(b)

le politiche e misure aggiuntive previste di cui all’allegato VI, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999;

(c)

i legami tra le varie politiche e misure e il contributo di tali politiche e misure a diversi scenari di proiezione, di cui all’allegato VI, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 38

Comunicazione delle informazioni sulle proiezioni nazionali

1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle rispettive proiezioni nazionali delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, organizzate per gas o gruppo di gas, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all’allegato VII, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XXV del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni aggiuntive sulle rispettive proiezioni nazionali delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1999 in formato testuale, specificando:

(a)

i risultati delle proiezioni per il totale delle emissioni di gas a effetto serra, le emissioni contemplate, rispettivamente, dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2003/87/CE, e le proiezioni delle emissioni per fonte e gli assorbimenti per pozzo a norma del regolamento (UE) 2018/841, conformemente all’allegato VII, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999;

(b)

i risultati dell’analisi di sensibilità svolta a norma dell’allegato VII, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999:

(1)

per le emissioni totali di gas a effetto serra comunicate, corredati di una breve spiegazione dei parametri che sono stati modificati e le modalità di tali modifiche;

(2)

suddivisi tra le emissioni totali contemplate, rispettivamente, dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) 2018/842 e le proiezioni delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo a norma del regolamento (UE) 2018/841, laddove tali informazioni siano disponibili;

(c)

l’anno dei dati di inventario (anno di base) e l’anno della relazione sull’inventario utilizzato come punto di partenza per le proiezioni;

(d)

le metodologie utilizzate per le proiezioni, compresa una breve descrizione dei modelli utilizzati e della loro copertura settoriale, geografica e temporale, i riferimenti per ulteriori informazioni sui modelli e informazioni sulle fonti dei dati, sulle principali ipotesi esogene e sui parametri utilizzati, a norma dell’allegato VII, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999.

3.   Nelle relazioni sulle proiezioni da trasmettere a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri tengono conto dei valori armonizzati relativi ai parametri chiave per le proiezioni - almeno per i prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone, nonché per i prezzi del carbonio nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE - che la Commissione ha raccomandato, in consultazione con gli Stati membri, dodici mesi prima del termine per la presentazione delle relazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 40 del presente regolamento.

Articolo 40

Disposizione transitoria

In deroga all’articolo 39 del presente regolamento, gli articoli da 3 a 18 e da 27 a 43 del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2019 e 2020.

Articolo 41

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(3)  Approvata con decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, (94/69/CE) (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

(4)  Approvato con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(5)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(8)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(11)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

Informazioni sulle azioni nazionali di adattamento in applicazione dell’articolo 4

1.   Circostanze nazionali, effetti, vulnerabilità, rischi e capacità di adattamento (1)

1.1

Circostanze nazionali pertinenti per le azioni di adattamento:

a)

caratteristiche biogeofisiche;

b)

demografia;

c)

economia e infrastrutture.

1.2

Quadro di monitoraggio e modellizzazione del clima:

a)

principali attività di monitoraggio e modellizzazione del clima e principali proiezioni e scenari climatici;

b)

principali approcci, metodologie e strumenti, e relative incertezze e difficoltà.

1.3

Valutazione degli effetti climatici, della vulnerabilità e dei rischi, compresa la capacità di adattamento:

a)

rassegna dei pericoli climatici osservati tra quelli che figurano nella tabella 1 (2) e pressioni esistenti (3);

b)

individuazione dei principali pericoli climatici futuri tra quelli che figurano nella tabella 1 e settori chiave interessati (4);

Tabella 1 - Classificazione dei pericoli legati al clima (5)

 

Temperatura

Venti

Acque

Massa solida

Cronici

Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)

Cambiamento del regime dei venti

Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

Erosione costiera

 

 

Variabilità idrologica e/o delle precipitazioni

Degrado del suolo (compresa la desertificazione)

Variabilità della temperatura

 

Acidificazione degli oceani

Erosione del suolo

Scongelamento del permafrost

 

Intrusione salina

Soliflusso

 

 

Innalzamento del livello del mare

 

 

 

Cambiamenti della banchisa

 

 

 

Carenza idrica

 

Acuti

Ondata di calore

Ciclone

Siccità

Valanga

Ondata di freddo/gelata

Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)

Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)

Frana

Incendio di incolto

Tromba d’aria

Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda, improvvisa)

Subsidenza

 

 

Peso della neve e del ghiaccio

 

 

 

Collasso di laghi glaciali

 

c)

per ciascun settore chiave interessato, rassegna dei seguenti aspetti classificati in base a una valutazione qualitativa (alta/media/bassa/non applicabile) eventualmente corredata di una spiegazione (6):

i.

effetti osservati dei pericoli principali, compresi i cambiamenti in termini di frequenza ed entità;

ii.

probabilità che si verifichino i pericoli principali e di esservi esposti in scenari climatici futuri, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia di modellizzazione del clima;

iii.

vulnerabilità, compresa la capacità di adattamento;

iv.

rischio di potenziali effetti futuri.

2.   Quadri giuridici e strategici e disposizioni istituzionali

2.1

Quadri giuridici e strategici e regolamentazione, comprese le strategie nazionali di adattamento, i piani nazionali di adattamento (7) ed eventuali piani settoriali di adattamento.

2.2

Rassegna delle disposizioni istituzionali e governance a livello nazionale per:

a)

valutare la vulnerabilità e i rischi climatici;

b)

pianificare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche di adattamento (8);

c)

integrare gli effetti dei cambiamenti climatici e la resilienza nelle procedure di valutazione ambientale;

d)

raccogliere, detenere e riutilizzare i dati pertinenti (come quelli sulle perdite causate dalle catastrofi legate al clima), e accedervi;

e)

integrare gli effetti dei cambiamenti climatici e la pianificazione dell’adattamento nei quadri di gestione del rischio di catastrofi e viceversa (9).

2.3

Rassegna delle disposizioni istituzionali e governance a livello subnazionale (10):

a)

obblighi giuridici e documenti strategici;

b)

reti o altre forme di collaborazione esistenti in materia di adattamento tra le autorità nazionali;

c)

esempi di buone pratiche di reti o altre forme di collaborazione esistenti in materia di adattamento tra le autorità locali e regionali.

3.   Strategie, politiche, piani e obiettivi di adattamento

3.1

Priorità di adattamento

3.2

Sfide, lacune e ostacoli all’adattamento (11)

3.3

Sintesi delle strategie, delle politiche, dei piani e degli sforzi nazionali, mettendo in rilievo gli obiettivi a medio e lungo termine, le azioni previste (12), il bilancio e il calendario (13)

3.4

Rassegna del contenuto delle strategie, delle politiche, dei piani e degli sforzi subnazionali

3.5

Rassegna degli sforzi per integrare l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche, nei piani e nei programmi settoriali, comprese le strategie di gestione del rischio di catastrofi e i relativi piani d’azione

3.6

Coinvolgimento dei portatori di interessi

Rassegna delle misure previste dalle politiche di adattamento a livello nazionale ed esempi di buone pratiche a livello subnazionale per coinvolgere:

a)

i portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici;

b)

il settore privato (14).

4.   Monitoraggio e valutazione delle azioni e dei processi di adattamento

4.1

Metodologia di monitoraggio e valutazione (15) dei seguenti aspetti:

a)

riduzione degli effetti, della vulnerabilità e dei rischi climatici, e aumento della capacità di adattamento;

b)

attuazione delle azioni di adattamento.

4.2

Stato di attuazione delle misure pianificate di cui ai punti da 3.3 a 3.6, compresa una panoramica dell’attuazione a livello subnazionale e dei finanziamenti esborsati per aumentare la resilienza climatica. Le informazioni da comunicare sul finanziamento riguardano:

a)

la spesa stanziata per l’adattamento al clima, ivi compresa la gestione del rischio di catastrofi;

b)

nella misura del possibile, la quota di spesa usata per sostenere l’adattamento al clima (16) in ciascun settore (17).

4.3

Valutazione dei progressi per quanto riguarda (18):

a)

la riduzione degli effetti, della vulnerabilità e dei rischi climatici;

b)

l’aumento della capacità di adattamento;

c)

l’adempimento delle priorità di adattamento;

d)

l’eliminazione degli ostacoli all’adattamento.

4.4

Passi intrapresi per esaminare e aggiornare:

a)

la valutazione della vulnerabilità e la valutazione del rischio;

b)

le politiche, le strategie, i piani e le misure nazionali di adattamento.

4.5

Rassegna delle buone pratiche per quanto riguarda i passi intrapresi per esaminare e aggiornare piani, politiche, strategie e misure subnazionali di adattamento.

5.   Cooperazione, buone pratiche, sinergie, esperienze e insegnamenti tratti in materia di adattamento

5.1

Buone pratiche e insegnamenti tratti, anche a livello subnazionale (19)

5.2

Sinergie delle azioni di adattamento con altri quadri e/o convenzioni internazionali, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi

5.3

Cooperazione con gli Stati membri dell’Unione, cooperazione internazionale e cooperazione con le organizzazioni regionali e internazionali (20) al fine di:

a)

condividere informazioni e rafforzare le conoscenze scientifiche, le istituzioni e le conoscenze in materia di adattamento;

b)

migliorare l’azione di adattamento a livello subnazionale, nazionale, macroregionale e internazionale, compresi l’area, la portata e il tipo di cooperazione.

6.   Qualsiasi altra informazione relativa agli effetti dei cambiamenti climatici e all’adattamento

6.1

Dati essenziali di recapito dell’organizzazione e del coordinatore nazionale

6.2

Siti web e social media usati per comunicare le azioni di adattamento a livello nazionale e subnazionale, come opportuno

6.3

Relazioni e pubblicazioni principali a livello nazionale e subnazionale

6.4

Qualsiasi altra informazione utile

(1)  «Capacità di adattamento» come definita nella quinta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC AR5): «l’abilità dei sistemi, delle istituzioni, degli esseri umani e di altri organismi di adattarsi ai danni potenziali, sfruttare le opportunità o far fronte alle conseguenze».

(2)  L’elenco non è esaustivo.

(3)  Lo Stato membro comunica le pressioni ambientali, economiche e sociali esistenti che possono risentire in modo significativo dai cambiamenti climatici: ad esempio, perdita di biodiversità, raccolti scarsi, povertà energetica, disoccupazione, migrazione.

(4)  Lo Stato membro sceglie i settori chiave tra i seguenti: agricoltura e alimentazione, biodiversità (compresi gli approcci basati sugli ecosistemi), edifici, zone costiere, protezione civile e gestione delle emergenze, energia, finanza e assicurazioni, silvicoltura, sanità, ambiente marino e pesca, trasporti, gestione urbana, gestione delle risorse idriche, TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), pianificazione territoriale, imprese, industria, turismo, sviluppo rurale, altro [specificare].

(5)  Se del caso, lo Stato membro considera anche gli effetti secondari di questi pericoli, ad esempio gli incendi boschivi, la diffusione di specie invasive e malattie tropicali, gli effetti a cascata e i pericoli che si presentano contemporaneamente.

(6)  L’analisi di cui ai punti da i) a iv) si fonda sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili in materia di vulnerabilità e analisi dei rischi del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e sugli ultimi orientamenti della Commissione per rendere a prova di clima i progetti finanziati dall’Unione.

(7)  Lo Stato membro comunica il titolo, l’anno di adozione e lo stato [sostituito/adottato/completato e presentato per adozione/in fase di elaborazione] di ogni strategia e piano nazionale di adattamento.

(8)  Tra gli aspetti da considerare: il processo decisionale, la pianificazione e il coordinamento delle strategie, delle politiche, dei piani e degli obiettivi di adattamento, le questioni trasversali, l’adeguamento delle priorità e delle attività di adattamento, l’attuazione delle azioni di adattamento, ivi compresa l’agevolazione di azioni volte a evitare, ridurre al minimo e affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

(9)  Ivi compreso l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(10)  Nel presente allegato con il termine «subnazionale» s’intende il livello locale e regionale.

(11)  Ivi compresi gli ostacoli istituzionali, di governance e di altro genere che limitano la capacità di adattamento individuati nella valutazione della vulnerabilità.

(12)  Ivi comprese le soluzioni basate sulla natura e le azioni che apportano benefici complementari in termini di mitigazione e altri benefici complementari di rilievo.

(13)  Nelle sintesi figurano anche gli sforzi volti a sviluppare resilienza e a evitare, ridurre al minimo e affrontare le conseguenze negative dei cambiamenti climatici; vi figura anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle prospettive di genere.

(14)  Lo Stato membro fornisce una rassegna delle informazioni disponibili sui piani, sulle priorità, sulle azioni e sui programmi del settore privato, sui partenariati pubblico/privato e su altre iniziative e/o progetti privati di adattamento rilevanti.

(15)  Lo Stato membro comunica informazioni sugli approcci, i sistemi utilizzati, la trasparenza e gli indicatori.

(16)  Gli investimenti supplementari che rendono un progetto (che sarebbe stato comunque realizzato) resiliente al clima.

(17)  Lo Stato membro comunica gli investimenti nelle azioni di adattamento suddivisi per i seguenti settori: agricoltura e alimentazione, biodiversità (compresi gli approcci basati sugli ecosistemi), edifici, zone costiere, protezione civile e gestione delle emergenze, energia, finanza e assicurazioni, silvicoltura, sanità, ambiente marino e pesca, trasporti, gestione urbana, gestione delle risorse idriche, TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), pianificazione territoriale, imprese, industria, turismo, sviluppo rurale, altro [specificare].

(18)  In base alla metodologia di monitoraggio e valutazione indicata al punto 4.1.

(19)  Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulle buone pratiche e sugli insegnamenti tratti nei seguenti settori, secondo il caso: attività e metodologie di modellizzazione del clima; valutazione degli effetti, della vulnerabilità e dei rischi climatici, compresa la capacità di adattamento; disposizioni istituzionali e governance a livello nazionale; modifiche delle politiche e della regolamentazione; meccanismi di coordinamento; priorità di adattamento; ostacoli all’adattamento; obiettivi a lungo e medio termine, impegni assunti, sforzi, strategie, politiche e piani di adattamento; sforzi per integrare l’adattamento ai cambiamenti climatici nell’elaborazione delle politiche, dei piani e dei programmi settoriali; integrazione delle prospettive di genere nell’adattamento al clima; integrazione delle conoscenze autoctone, tradizionali e locali nell’adattamento al clima; coinvolgimento dei portatori di interessi; comunicazione dei rischi climatici; monitoraggio e valutazione; rafforzamento della ricerca e delle conoscenze scientifiche; riduzione e gestione del rischio di catastrofi, soluzioni innovative di adattamento e meccanismi innovativi di finanziamento.

(20)  Tranne le informazioni sul sostegno ai paesi in via di sviluppo di cui all’allegato VIII, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.


ALLEGATO II

Informazioni sull’uso dei proventi della vendita all’asta in applicazione dell’articolo 5

Tabella 1a - Proventi della vendita all’asta delle quote nell’anno X-1

1

 

Importo per l’anno X-1

2

 

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

Osservazioni

(ad es. spiegare le lacune, le circostanze nazionali rilevanti, i cambiamenti rispetto all’ultimo esercizio di comunicazione)

3

A

B

C

D

4

Importo totale dei proventi della vendita all’asta delle quote (somma delle righe 5 e 6)

Somma di B5 + B6

Somma di C5 + C6

 

5

Importo dei proventi della vendita all’asta delle quote in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

 

 

 

6

Importo dei proventi della vendita all’asta delle quote in applicazione dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE

 

 

 

Note

(1)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

Tabella 1b - Uso dei proventi della vendita all’asta delle quote nell’anno X-1

1

 

Importo totale esborsato nell’anno X-1

Di cui importo esborsato nell’anno X-1 e dichiarato impegnato negli anni precedenti X-1

Importo totale impegnato, ma non esborsato, nell’anno X-1

Equivalente in valore finanziario utilizzato nell’anno X-1 (2)

 

2

 

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

Osservazioni

(ad esempio, spiegare le lacune, le circostanze nazionali rilevanti, i cambiamenti rispetto all’ultimo esercizio di comunicazione)

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4

Importo totale dei proventi della vendita all’asta delle quote o l’equivalente in valore finanziario utilizzato per gli scopi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Importo dei proventi della vendita all’asta delle quote utilizzato per gli scopi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Importo dei proventi della vendita all’asta delle quote utilizzato per gli scopi di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(2)

Comunicando l’ «equivalente in valore finanziario», lo Stato membro comunica i valori che sono rappresentativi della sua spesa in conformità degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE e indica che tutti i valori riportati nelle tabelle da 2 a 6 rappresentano anche un equivalente in valore finanziario.

Tabella 2 - Uso dei proventi della vendita all’asta a scopi nazionali e dell’Unione in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE

1

Destinazione d’uso dei proventi

Breve descrizione

Importo per l’anno X-1

Stato (2)

Proventi a norma di [contrassegnare la colonna corrispondente]

Tipo di uso (3)

Strumento finanziario (4)

Agenzia esecutiva

Osservazioni

2

ad es. titolo di programma, attività, azione o progetto

Includere il riferimento alla fonte online della descrizione dettagliata, se disponibile

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale (1)

Impegnato (ma non esborsato) / esborsato

Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

Indicare il tipo di uso di cui alla direttiva 2003/87/CE

Scegliere: politica di sostegno fiscale o finanziario, politica regolamentare nazionale che ricorre al sostegno finanziario, altro

ad es. ministero competente

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aggiungere righe se necessario)

 

6

Importo totale dei proventi o equivalente in valore finanziario utilizzato

 

Somma della colonna C

Somma della colonna D

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(2)

Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se una parte dell’importo comunicato è impegnata e una parte esborsata nell’ambito di un programma/progetto specifico, usare due righe separate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati. Le definizioni utilizzate devono essere coerenti tra le varie tabelle:

In generale, i proventi delle vendite all’asta «impegnati» sono quelli che sono stati legalmente impegnati per essere usati a fini energetici e climatici, ma in alcuni casi possono non essere ancora stati spesi al momento della comunicazione; i proventi delle aste «esborsati» sono quelli che al momento della comunicazione sono stati spesi. In alcuni casi, tuttavia, l’ «impegno» può riferirsi ai proventi il cui uso è stato solo pianificato in via preliminare e l’ «esborso» ai proventi che sono stati trasferiti a una determinata agenzia di Stato per uno scopo specifico o a un’amministrazione regionale.

(3)

Categorie d’uso di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE:

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento;

finanziamento delle iniziative nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno dell’Unione in materia;

sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile;

sviluppo di tecnologie che aiutano a rispettare l’impegno dell’Unione a incrementare l’efficienza energetica;

sequestro mediante silvicoltura nell’Unione;

cattura e stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2;

incoraggiamento del passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite;

misure intese a migliorare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

copertura delle spese amministrative connesse alla gestione dell’EU ETS;

promozione della creazione di competenze e del ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un’economia a basse emissioni di carbonio;

altra riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

altri usi interni.

Categorie di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, ma non espressamente menzionate all’articolo 10, paragrafo 3:

finanziamento di progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo;

misure finalizzate a combattere la deforestazione.

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a diversi tipi d’uso, è possibile sceglierne più di uno; l’importo indicato non deve però essere moltiplicato ma le righe aggiuntive per i tipi d’uso devono rinviare a un’unica voce «Importo».

(4)

È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per il programma o il progetto comunicato.

Tabella 3 - Uso dei proventi della vendita all’asta di quote a scopi internazionali

1

 

 

Importo impegnato nell’anno X-1 (2)

Importo esborsato nell’anno X-1 (2)

Osservazioni

2

Uso dei proventi della vendita all’asta di quote o equivalente in valore finanziario a scopi internazionali (3)

 

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione (3)

3

A

B

C

D

E

F

G

4

Importo totale utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

 

5

Importo totale utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(2)

Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se una parte dell’importo comunicato è impegnata e una parte esborsata nell’ambito di un programma/progetto specifico, usare due righe separate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati. Le definizioni utilizzate devono essere coerenti tra le varie tabelle.

(3)

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

Tabella 4 - Uso dei proventi della vendita all’asta delle quote per sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE(1) (2)

1

 

Importo per l’anno X-1

 

Stato (4)

Tipo di sostegno (5)

Strumento finanziario (6)

Settore (7)

Osservazioni

2

 

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale (3)

 

scegliere: impegnato/esborsato

scegliere: mitigazione, adattamento, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

scegliere: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumento di capitale, altro, informazioni non disponibili

scegliere: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4

Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali

Somma della colonna B

Somma della colonna C

 

 

 

 

 

5

parte utilizzata, se del caso, attraverso fondi multilaterali

 

 

 

 

 

 

 

6

Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) (articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

 

7

Fondo di adattamento nell’ambito dell’UNFCCC (articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

 

8

Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell’ambito dell’UNFCCC

 

 

 

 

 

 

 

9

Fondo verde per il clima nell’ambito dell’UNFCCC

 

 

 

 

 

 

 

10

Fondo per i paesi meno sviluppati

 

 

 

 

 

 

 

11

Fondo fiduciario per le attività complementari nell’ambito dell’UNFCCC

 

 

 

 

 

 

 

12

Per il sostegno multilaterale alle attività REDD+

 

 

 

 

 

 

 

13

Altri fondi multilaterali relativi al clima (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

14

parte utilizzata, se del caso, attraverso istituzioni finanziarie multilaterali

 

 

 

 

 

 

 

15

Fondo mondiale per l’ambiente (Global Environment Facility)

 

 

 

 

 

 

 

16

Banca mondiale (8)

 

 

 

 

 

 

 

17

Società finanziaria internazionale (8)

 

 

 

 

 

 

 

18

Banca africana di sviluppo (8)

 

 

 

 

 

 

 

19

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (8)

 

 

 

 

 

 

 

20

Banca interamericana di sviluppo (8)

 

 

 

 

 

 

 

21

Altre istituzioni finanziarie multilaterali o altri programmi di sostegno (specificare)(8)

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione

(2)

La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per le celle in questione.

(3)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(4)

Le informazioni sullo stato sono riportate, se possibile, disaggregate. Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati.

(5)

Da comunicare se queste informazioni sono disponibili per fondi o banche multilaterali. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(6)

Scegliere lo strumento finanziario più appropriato. È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per la riga in questione. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa a istituzioni multilaterali, perciò è raro che si applichino altre categorie. Sono tuttavia utilizzate altre categorie per garantire la coerenza con gli obblighi di comunicazione relativi alle relazioni biennali nell’ambito dell’UNFCCC. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(7)

È possibile indicare più settori. Lo Stato membro può indicare la ripartizione settoriale se dispone di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(8)

Nella presente tabella riportare solo il sostegno finanziario fornito specificamente per il clima quale individuato, ad esempio, dagli indicatori del Comitato di assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (DAC dell’OCSE).

Tabella 5 - Uso dei proventi della vendita all’asta delle quote in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE per il sostegno bilaterale o regionale ai paesi in via di sviluppo (1) (2)

1

Titolo di programma, attività, azione o progetto

Paese/regione beneficiario/a

Importo per l’anno X-1

 

Stato (4)

Tipo di sostegno (5)

Settore (6)

Strumento finanziario (7)

Agenzia esecutiva

Osservazioni

2

 

 

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale (3)

 

scegliere: impegnato/esborsato

scegliere: mitigazione, adattamento, REDD+, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

scegliere: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

scegliere: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumenti di capitale, investimenti diretti in progetti, fondi di investimento, politiche di sostegno fiscale e di sostegno finanziario, altro, informazioni non disponibili

ad es. ministero competente

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

4

 

 

 

 

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(aggiungere righe se necessario)

5

Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali bilaterali o sostegno regionale

 

Somma della colonna D

Somma della colonna D

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

(2)

La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per le celle in questione.

(3)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(4)

Le informazioni sullo stato sono riportate almeno nella tabella 3 e sono riportate nella presente tabella, se possibile disaggregate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati.

(5)

Nella presente tabella riportare solo il sostegno finanziario fornito specificamente per il clima quale individuato, ad esempio, dagli indicatori del DAC dell’OCSE.

(6)

È possibile indicare più settori. Lo Stato membro può indicare la ripartizione settoriale se dispone di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(7)

Scegliere lo strumento finanziario più appropriato. È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per la riga in questione. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

Tabella 6 - Informazioni complementari che gli Stati membri possono fornire sull’uso interno dei proventi per tipo di spesa (1)

 

Importo totale esborsato nell’anno X-1

Importo totale impegnato nell’anno X-1

Categorie corrispondenti nella tabella 2

Osservazioni

Importo dei proventi utilizzati per le categorie di spesa indicate di seguito

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso

Categoria nella tabella 2

Percentuale dell’importo della categoria scelta nella tabella 2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Categorie di spesa

1.

Sostegno diretto alla mitigazione nei settori coperti dall’EU ETS(2)

2.

Sostegno indiretto alla mitigazione nei settori coperti dall’EU ETS, ad esempio l’innovazione(3)

3.

Sostegno diretto alla mitigazione delle emissioni interne/UE nei settori non coperti dall’EU ETS(4)

4.

Sostegno indiretto alla mitigazione delle emissioni interne/UE nei settori non coperti dall’EU ETS, ad esempio l’innovazione(5)

5.

Compensazione dell’onere per i costi del carbonio(6)

6.

Spesa non per la mitigazione, ad esempio per l’adattamento(7)

Note

(1)

La presente tabella è utilizzata per fornire un’ulteriore disaggregazione delle informazioni sulla spesa interna, conformemente alle categorie comunemente usate nelle classifiche internazionali. Per i tipi d’uso di cui agli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE, gli importi possono sovrapporsi agli importi comunicati nella tabella 2.

(2)

La spesa comunicata in questa categoria potrebbe coprire la percentuale di spesa relativa ai settori ETS comunicata per le seguenti categorie nella tabella 2:

(a)

sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno dell’Unione in materia;

(b)

sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile;

(c)

sviluppo di tecnologie che aiutano a rispettare l’impegno dell’Unione a incrementare l’efficienza energetica;

(d)

altra riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

(e)

finanziamento di progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo.

(3)

La spesa comunicata in questa categoria potrebbe coprire la percentuale di spesa relativa ai settori ETS comunicata per le seguenti categorie nella tabella 2:

(a)

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento;

(b)

finanziamento delle iniziative nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

(c)

cattura e stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2;

(d)

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite.

(4)

La spesa comunicata in questa categoria potrebbe coprire la percentuale di spesa relativa ai settori non ETS comunicata per le seguenti categorie nella tabella 2:

(a)

sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno dell’Unione in materia;

(b)

sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile;

(c)

sviluppo di tecnologie che aiutano a rispettare l’impegno dell’Unione a incrementare l’efficienza energetica;

(d)

sequestro mediante silvicoltura nell’Unione;

(e)

incoraggiamento del passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

(f)

misure intese a migliorare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

(g)

altra riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

(h)

misure finalizzate a combattere la deforestazione.

(5)

La spesa comunicata in questa categoria potrebbe coprire la percentuale di spesa relativa ai settori non ETS comunicata per le seguenti categorie nella tabella 2:

(a)

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento;

(b)

finanziamento delle iniziative nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

(c)

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite.

(6)

La spesa comunicata in questa categoria esula dagli scopi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

(7)

La spesa comunicata in questa categoria potrebbe coprire la spesa comunicata per le seguenti categorie nella tabella 2:

(a)

copertura delle spese amministrative connesse alla gestione dell’EU ETS;

(b)

adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

(c)

promozione della creazione di competenze e del ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un’economia a basse emissioni di carbonio;

(d)

altri usi interni.


ALLEGATO III

Informazioni sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1

Tabella 1 - Risorse pubbliche impegnate e fornite attraverso i canali bilaterali e regionali, ivi compreso il sostegno allo sviluppo e trasferimento di tecnologie e al rafforzamento delle capacità, se del caso (1) (2)

Canale

Beneficiario

Titolo di attività/ programma/ progetto o altro*

Fonte di finanziamento

Strumento finanziario

Tipo di sostegno

Settore

Importo impegnato (a)

Importo fornito (a)

Equivalente in sovvenzione* (a)(b)

Sotto settore* (c)

Trasferimento di tecnologie/ Rafforzamento delle capacità* (d)

Informazioni supplementari* (e)

Bilaterale/ Regionale/ Altro (specificare)

Regione/ Paese

 

Aiuto pubblico allo sviluppo/ Altre forme di finanziamento pubblico/ Altro (specificare)

Sovvenzione/ Prestito agevolato/ Prestito non agevolato/ Strumento di capitale/ Garanzia/ Assicurazione/ Altro (specificare)

Adattamento/ Mitigazione/ Attività trasversali

Energia/ Trasporti/ Industria/ Agricoltura/ Silvicoltura/ Approvvigionamento idrico e servizi igienici/ Attività trasversali/ Altro (specificare)

 

 

 

 

T/ C/ Entrambi/ N.P.

 

Note

(1)

Le informazioni contrassegnate da * sono fornite se disponibili.

(2)

Le informazioni sono fornite per l’anno civile (X-1).

(a)

Gli importi sono indicati nella valuta nazionale.

(b)

Questa informazione è fornita così come comunicata all’ONU o all’OCSE conformemente a eventuali obblighi informativi concordati a livello internazionale.

(c)

Quando si riportano informazioni per sottosettore è possibile usare i codici di scopo a cinque cifre (purpose code) introdotti dal DAC dell’OCSE ai fini del CRS.

(d)

Lo Stato membro indica «T» se l’attività concorre a obiettivi di sviluppo e trasferimento di tecnologie, «C» se concorre a obiettivi di rafforzamento delle capacità, «Entrambi» se l’attività è trasversale e «N.P.» se questa voce non è pertinente.

(e)

Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma o una descrizione del progetto.

Tabella 2 - Risorse finanziarie pubbliche impegnate e fornite come sostegno attraverso canali multilaterali, ivi compreso lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie e il rafforzamento delle capacità, se del caso(1) (2)

Canale

Istituzione multilaterale

Titolo di attività/ programma/ progetto o altro*

Fonte di finanziamento

Strumento finanziario

Importo impegnato (a) (di base/ generale)

Importo fornito (a) (di base/ generale)

Importo impegnato (a) (specifico per il clima)

Importo fornito (a) (specifico per il clima)

Beneficiario*

Equivalente in sovvenzione* (a)(b)

In entrata/ In uscita* (c)

Multilaterale/ Multi- bilaterale/ Altro (specificare)

 

 

Aiuto pubblico allo sviluppo/ Altre forme di finanziamento pubblico/ Altro (specificare)

Sovvenzione/ Prestito agevolato/ Prestito non agevolato/ Strumento di capitale/ Garanzia/ Assicurazione/ Altro (specificare)

 

 

 

 

Mondiale/ Regione/ Paese

 

In entrata/ In uscita


Contributo multilaterale figurativo* (d)

Strumento finanziario

Tipo di sostegno*

Settore*

Sotto settore* (e)

Trasferimento di tecnologie/ Rafforzamento delle capacità* (f)

Informazioni supplementari* (g)

Sì/ No/ N.P.

Sovvenzione/ Prestito agevolato/ Prestito non agevolato/ Strumento di capitale/ Garanzia/ Assicurazione/ Intervento strategico/ Altro (specificare)

Adattamento/ Mitigazione/ Attività trasversali

Energia/ Trasporti/ Industria/ Agricoltura/ Silvicoltura/ Approvvigionamento idrico e servizi igienici/ Attività trasversali/ Altro

 

T/ C/ Entrambi/ N.P.

 

Note

(1)

Le informazioni contrassegnate da * sono fornite se disponibili.

(2)

Le informazioni sono fornite per l’anno civile (X-1).

(a)

Gli importi sono indicati nella valuta nazionale.

(b)

Questa informazione è fornita così come comunicata all’ONU o all’OCSE conformemente a eventuali obblighi informativi concordati a livello internazionale.

(c)

Lo Stato membro indica se l’importo comunicato si basa sul «contributo in entrata» a beneficio dell’istituzione multilaterale o sulla «quota in uscita» delle risorse finanziarie dell’istituzione multilaterale.

(d)

Lo Stato membro indica se l’importo «specifico per il clima» è calcolato secondo i contributi multilaterali figurativi dell’OCSE

(e)

Quando si riportano informazioni per sottosettore è possibile usare i codici di scopo a cinque cifre introdotti dal DAC dell’OCSE ai fini del CRS.

(f)

Lo Stato membro indica «T» se l’attività concorre a obiettivi di sviluppo e trasferimento di tecnologie, «C» se concorre a obiettivi di rafforzamento delle capacità, «Entrambi» se l’attività è trasversale e «N.P.» se questa voce non è pertinente.

(g)

Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma o una descrizione del progetto.

Tabella 3 - Informazioni sul sostegno finanziario mobilitato attraverso interventi pubblici(1) (2)

Canale

Beneficiario

Titolo di attività/ programma/ progetto o altro

Tipo di intervento pubblico

Tipo di sostegno

Settore

Importo mobilitato (a)

Sottosettore* (c)

Equivalente in sovvenzione* (a)(b)

Importo delle risorse usate per mobilitare il sostegno*

Informazioni supplementari* (d)

Bilaterale/ Regionale/ Multilaterale

Mondiale/ Regione/ Paese

 

Sovvenzione/ Prestito agevolato/ Prestito non agevolato/ Strumento di capitale/ Garanzia/ Assicurazione/ Rafforzamento delle capacità/Rafforzamento delle capacità/ Sviluppo e trasferimento di tecnologie/ Altro (specificare)

Adattamento/ Mitigazione/ Attività trasversali

Energia/ Trasporti/ Industria/ Agricoltura/ Silvicoltura/ Approvvigionamento idrico e servizi igienici/ Attività trasversali/ Altro

 

 

 

 

 

Note

(1)

Le informazioni contrassegnate da * sono fornite se disponibili.

(2)

Le informazioni sono fornite per l’anno civile (X-1).

(a)

Gli importi sono indicati nella valuta nazionale.

(b)

Quando si riportano informazioni per sottosettore è possibile usare i codici di scopo a cinque cifre introdotti dal DAC dell’OCSE ai fini del CRS.

(c)

Questa informazione è fornita così come comunicata all’ONU o all’OCSE conformemente a eventuali obblighi informativi concordati a livello internazionale.

(d)

Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma o una descrizione del progetto.

Modello 1 - Informazioni sul sostegno finanziario mobilitato attraverso interventi pubblici per attività (1) (2) da usare qualora lo Stato membro non possa compilare la tabella 3

Titolo di attività/programma/progetto o altro

 

1.   Canale

 

2.   Beneficiario

 

3.   Tipo di intervento pubblico

 

4.   Tipo di sostegno

 

5.   Settore

 

6.   Importo mobilitato (a)

 

7.   Sottosettore* (b)

 

8.   Equivalente in sovvenzione* (a)(c)

 

9.   Importo delle risorse usate per mobilitare il sostegno*

 

10.   Informazioni supplementari* (d)

 

Note

(1)

Le informazioni contrassegnate da * sono fornite se disponibili.

(2)

Le informazioni sono fornite per l’anno civile (X-1).

(a)

Gli importi sono indicati nella valuta nazionale.

(b)

Quando si riportano informazioni per sottosettore è possibile usare i codici di scopo a cinque cifre introdotti dal DAC dell’OCSE ai fini del CRS.

(c)

Questa informazione è fornita così come comunicata all’ONU o all’OCSE conformemente a eventuali obblighi informativi concordati a livello internazionale.

(d)

Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma o una descrizione del progetto.


ALLEGATO IV

Informazioni metodologiche qualitative in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2

Modello 1 - Informazioni metodologiche qualitative, se del caso, e altre informazioni sulle definizioni e le metodologie

1.   Finanziamento per il clima

 

2.   Nuovo e supplementare

 

3.   Paese in via di sviluppo

 

4.   Di base/generale

 

5.   Specifico per il clima

 

6.   Strumenti finanziari, ad es. sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumenti di capitale, garanzia, assicurazione, altro (specificare)

 

7.   Fonte di finanziamento (aiuto pubblico allo sviluppo, altre forme di finanziamento pubblico, altro)

 

8.   Stato (impegnato e fornito)

 

9.   Sostegno mobilitato, ad es. i) stabilire un chiaro nesso causale tra intervento pubblico e finanziamenti privati mobilitati laddove non sarebbe stato possibile procedere con l’attività, o procedere con l’attività su ampia scala, senza l’intervento della parte; ii) fornire informazioni sul punto di misurazione (ad es. punto di impegno, punto di esborso) dei finanziamenti privati mobilitati grazie all’intervento pubblico, in relazione, per quanto possibile, al tipo di strumento o meccanismo impiegato per la mobilitazione; iii) fornire informazioni sui limiti usati per stabilire quali finanziamenti siano stati mobilitati dall’intervento pubblico)

 

10.   Settore, sottosettore

 

11.   Tipo di sostegno (mitigazione del clima/adattamento al clima/attività trasversali)

 

12.   Finanziamento pubblico/finanziamento privato (ad es. segnatamente in caso di soggetti o fondi misti)

 

13.   Applicazione dei marcatori di Rio (coefficienti)

 

14.   Determinazione dell’equivalente in sovvenzione del sostegno fornito e del sostegno mobilitato quando sono state comunicate informazioni sull’equivalente in sovvenzione

 

15.   Metodologie usate per determinare le cifre del sostegno mobilitato

 

16.   Com’è stato evitato il doppio conteggio tra le risorse dichiarate «impegnate» o « fornite» e le risorse utilizzate in conformità dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi dalla parte acquirente per conseguire il contributo determinato a livello nazionale

 

17.   Descrizione dei sistemi e processi utilizzati per individuare, tener traccia e riferire in merito al sostegno impegnato, fornito e mobilitato attraverso interventi pubblici

 

18.   Descrizione dei sistemi nazionali e delle disposizioni istituzionali per fornire informazioni sul sostegno pianificato, anche sulle attività pianificate riguardanti progetti di trasferimento di tecnologie o progetti di sviluppo di capacità che ricevono fondi pubblici per i paesi in via di sviluppo nel quadro della convenzione UNFCC

 

19.   Se disponibile, descrizione dei sistemi nazionali e delle disposizioni istituzionali per fornire sostegno al trasferimento di tecnologie e al rafforzamento delle capacità, comprese informazioni sulle ipotesi di base, le definizioni e le metodologie utilizzate per fornire informazioni sul sostegno al trasferimento di tecnologie e al rafforzamento delle capacità

 

20.   Informazioni sui canali e sugli ostacoli incontrati, sulle misure adottate per superarli e sugli insegnamenti tratti

 

21.   Informazioni sul modo in cui si cerca di assicurare che il sostegno impegnato, fornito e mobilitato attraverso interventi pubblici sia in linea con gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi

 

22.   Informazioni sul modo in cui il sostegno impegnato, fornito e mobilitato è diretto ad aiutare i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi, anche ad assisterli nei loro sforzi per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima

 

23.   Informazioni sul modo in cui le informazioni fornite esprimono una progressione rispetto ai livelli precedenti del supporto fornito e dei finanziamenti mobilitati a norma dell’accordo di Parigi

 

24.   Modo in cui si cerca di garantire che il sostegno fornito e mobilitato attraverso interventi pubblici fornisca una risposta efficace alle esigenze e alle priorità delle parti che sono paesi in via di sviluppo per l’attuazione dell’accordo di Parigi, quali individuate in strategie e strumenti sviluppati a livello nazionale quali relazioni biennali sulla trasparenza, contributi determinati a livello nazionale e piani nazionali di adattamento

 

25.   Informazioni sulle azioni e sui piani di mobilitazione dei finanziamenti supplementari per il clima nell’ambito dello sforzo mondiale per mobilitare finanziamenti per il clima da un’ampia gamma di fonti, comprese informazioni sul rapporto tra l’intervento pubblico cui ricorrere e i finanziamenti privati mobilitati

 

26.   Informazioni su quanto comunicato in merito ai finanziamenti multilaterali, ivi compreso: i) se il finanziamento multilaterale comunicato si basa sul contributo in entrata della parte a beneficio di un’istituzione multilaterale e/o sulla sua quota nel flusso in uscita dell’istituzione multilaterale; ii) se e in che modo il finanziamento multilaterale è stato indicato come specifico per il clima e in che modo è stata calcolata la quota specifica per il clima, incluso, ad esempio, usando norme internazionali esistenti; iii) se il finanziamento multilaterale è stato indicato come di base/generale, fermo restando che l’importo effettivo del finanziamento per il clima in cui confluirebbe dipende dalle scelte di programmazione delle istituzioni multilaterali; iv) se e in che modo il finanziamento multilaterale è stato attribuito alla parte comunicante.

 


ALLEGATO V

Informazioni disponibili sul sostegno pianificato in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3

^Tabella - Informazioni disponibili sul sostegno pianificato

Anno/periodo

Beneficiario (a)

Titolo di attività/programma/progetto

Importo previsto da erogare (b)

Tipo di sostegno

Trasferimento di tecnologie / Rafforzamento delle capacità (c)

Informazioni supplementari (d)

 

Mondiale/ Regione/ Paese

 

 

Mitigazione/ Adattamento/ Attività trasversali

T/ C/ Entrambi/ N.P.

 

Note

(a)

Lo Stato membro fornisce informazioni sul paese beneficiario/sulla regione beneficiaria al livello di disaggregazione voluto.

(b)

Ove possibile, lo Stato membro indica l’importo del sostegno da fornire in valuta nazionale (raccomandato per fornire il valore nominale sulla base di un impegno).

(c)

Lo Stato membro indica «T» se l’attività concorre a obiettivi di sviluppo e trasferimento di tecnologie, «C» se concorre a obiettivi di rafforzamento delle capacità, «Entrambi» se l’attività è trasversale e «N.P.» se questa voce non è pertinente.

(d)

Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma, una descrizione del progetto o le informazioni disponibili di cui all’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di Parigi.

Modello 1 - Informazioni disponibili sul sostegno pianificato per attività/programma/progetto da usare qualora lo Stato membro non possa compilare la tabella 1

Titolo dell’attività/programma/progetto

 

1.   Anno

 

2.   Beneficiario (a)

 

3.   Importo che si prevede di fornire (b)

 

4.   Tipo di sostegno

 

5.   Trasferimento di tecnologie/Rafforzamento della capacità (c)

 

6.   Informazioni supplementari (d)

 

Note

(a)

Lo Stato membro fornisce informazioni sul paese beneficiario/sulla regione beneficiaria al livello di disaggregazione voluto.

(b)

Ove possibile, lo Stato membro indica l’importo del sostegno da fornire in valuta nazionale (raccomandato per fornire il valore nominale sulla base di un impegno).

(c)

Lo Stato membro indica «T» se l’attività concorre a obiettivi di sviluppo e trasferimento di tecnologie, «C» se concorre a obiettivi di rafforzamento delle capacità, «Entrambi» se l’attività è trasversale e «N.P.» se questa voce non è pertinente.

(d)

Fornire informazioni supplementari, quali un link alla pertinente documentazione del programma, una descrizione del progetto o le informazioni disponibili di cui all’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di Parigi.

ALLEGATO VI

Comunicazione delle informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra in applicazione dell’articolo 7

Stato membro

 

Anno cui si riferisce la comunicazione «t-1»

 

Anno di comunicazione «t»

 


CATEGORIE DELLE FONTI E DEI POZZI DI ASSORBIMENTO

CO2 (1)

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

Miscela non specificata di HFC e PFC

NF3

Totale

 

ETS

Condivisione degli sforzi (3)

DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

CO2 equivalente (kt)

 

CO2 equivalente (kt)

Totale (emissioni nette)(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustione di combustibili (approccio settoriale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e costruzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio e gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali e uso di prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria dei prodotti minerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dai combustibili e dall’uso di solventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Industria elettronica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Uso di prodotti in sostituzione di sostanze che riducono lo strato di ozono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e uso di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Risicoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Suoli agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di residui dell’agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all’aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Altro (come da tabella di sintesi 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkeraggi internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 dalla biomassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 catturato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 indiretto(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale emissioni di CO2 equivalente senza uso del suolo, cambiamento d’uso del suolo e silvicoltura

 

 

 

 

Totale emissioni di CO2 equivalente con uso del suolo, cambiamento d’uso del suolo e silvicoltura

 

 

 

 

Totale emissioni di CO2 equivalente, comprese le emissioni indirette di CO2, senza uso del suolo, cambiamento d’uso del suolo e silvicoltura

 

 

 

 

Totale emissioni di CO2 equivalente incluso il CO2 indiretto, con uso del suolo, cambiamento d’uso del suolo e silvicoltura

 

 

 

 

Note

(1)

Per il biossido di carbonio (CO2) attribuito all’uso del suolo, al cambiamento d’uso del suolo e alla silvicoltura comunicare le emissioni/assorbimenti netti. Ai fini della comunicazione gli assorbimenti si indicano con il segno negativo (-) e le emissioni con quello positivo (+).

(2)

Lo Stato membro che comunica le emissioni indirette di CO2 fornisce i totali nazionali con e senza questo dato.

(3)

Emissioni nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

Breve descrizione dei principali fattori all’origine dell’aumento o della diminuzione delle emissioni di gas serra nell’anno X-1 (approssimazione) rispetto all’anno X-2 (inventario). Se queste informazioni sono pubbliche includere il link ipertestuale al sito web corrispondente.

È inoltre possibile fornire informazioni sulle incertezze associate alle stime per il settore LULUCF.

 


ALLEGATO VII

Rassegna delle informazioni da comunicare sugli inventari di gas a effetto serra in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2 (1) (2)

[Articolo del] presente regolamento

Informazioni da fornire nella relazione sull’inventario nazionale (National inventory report, NIR) (contrassegnare)

Informazioni da fornire in un allegato separato della NIR (contrassegnare la casella corrispondente)

Riferimento ad un capitolo della NIR o di un allegato separato (specificare)

Articolo 9 - Comunicazione delle informazioni sui ricalcoli

Obbligatorio

Non pertinente

Capitolo della NIR sui ricalcoli e i miglioramenti

Articolo 10 - Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni, allegato VIII, tabella 1

Obbligatorio

Obbligatorio

Capitolo della NIR sui ricalcoli e i miglioramenti

Articolo 10 - Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni, allegato VIII, tabella 2

Non pertinente

Obbligatorio

 

Articolo 12, paragrafo 1 - Comunicazione delle informazioni sull’incertezza

Non pertinente

Obbligatorio

 

Articolo 12, paragrafo 2 - Comunicazione delle informazioni sulla completezza

Obbligatorio

Non pertinente

Tabella corrispondente della CRT e capitoli corrispondenti della NIR

Articolo 14, paragrafo 1 - Comunicazione di informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni (dati allegato XII)

Non pertinente

Obbligatorio

 

Articolo 14, paragrafo 2 - Comunicazione di informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni (informazioni sotto forma di testo)

Possibile

Possibile

Se nella NIR: sezioni corrispondenti

Articolo 15 - Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

Possibile

Possibile

Se nella NIR: capitolo della NIR sul piano di garanzia della qualità, controllo della qualità e verifica

Articolo 16 - Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sui gas fluorurati a effetto serra

Possibile

Possibile

Se nella NIR: sezioni corrispondenti

Articolo 17 - Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull’energia

Possibile

Possibile

Se nella NIR: sezioni corrispondenti

Articolo 18 - Comunicazione delle informazioni sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Obbligatorio

Non pertinente

Capitoli corrispondenti della NIR

Note

(1)

Le informazioni da presentare entro il 15 gennaio sono presentate come progetti di capitoli della NIR o dei relativi allegati separati.

(2)

La dicitura «possibile» significa che lo Stato membro sceglie se comunicare le informazioni nella NIR o in un suo allegato separato.

ALLEGATO VIII

Comunicazione delle informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni in applicazione dell’articolo 10

Tabella 1 - Formato per la comunicazione delle informazioni sullo stato d’attuazione di ogni raccomandazione che figura nella relazione individuale più recente sulla revisione pubblicata dall’UNFCCC, comprese le ragioni per non avere attuato la raccomandazione

Anno dell’ultima revisione dell’inventario a cura dell’UNFCCC

Categoria/tema della CRT

Raccomandazione figurante nella revisione

Relazione sulla revisione/paragrafo

Risposta dello Stato membro/stato di attuazione

Ragione della mancata attuazione

Capitolo/sezione della NIR

 

 

 

 

 

 


Tabella 2 - Formato per la comunicazione delle informazioni sullo stato di attuazione di ogni raccomandazione, correzione tecnica o stima riveduta che figura nella relazione più recente sulla revisione in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione o dell’articolo 32 del presente regolamento

Anno dell’ultima revisione dell’inventario condotta nell’UE

Categoria/tema della CRT

Raccomandazione, correzione tecnica o stima riveduta figurante nella revisione

Relazione sulla revisione/paragrafo

Risposta dello Stato membro/stato di attuazione

Capitolo/sezione della NIR

 

 

 

 

 


ALLEGATO IX

Comunicazione delle informazioni sui metodi d’inventario, sui fattori di emissione e sulle relative descrizioni metodologiche per le categorie fondamentali dell’Unione in applicazione dell’articolo 11

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Informazioni da fornire a cura della Commissione

Informazioni da comunicare a cura dello Stato membro

Categorie fondamentali dell’Unione

Informazioni relative alle categorie fondamentali dell’Unione

 

entro il 31 ottobre dell’anno che precede la trasmissione, ed entro il 28 febbraio dell’anno di trasmissione dell’inventario in corso

Per le categorie fondamentali dell’Unione indicate nella colonna B, entro il 15 gennaio e il 15 marzo

Per le categorie fondamentali dell’Unione indicate nella colonna A, entro il 15 gennaio e il 15 marzo

Categorie fondamentali dell’Unione (a)

Contrassegnare per indicare le categorie fondamentali per le quali le informazioni sui metodi e sui fattori di emissione non sono disponibili o comunicate dallo Stato membro nella CRT

Contrassegnare per indicare come nuova categoria fondamentale dell’Unione rispetto all’inventario precedente dei gas serra dell’Unione

Metodi usati nell’ultimo inventario dello Stato membro (b)

Fattori di emissione usati nell’ultimo inventario dello Stato membro (b)

Descrizioni metodologiche sintetiche nell’ultimo inventario dello Stato membro (c)

Riferimento (numero della sezione) alla descrizione nella NIR definitiva (c)(g)

Contrassegnare per indicare come nuova categoria fondamentale dell’Unione rispetto all’ultimo inventario dei gas serra dell’Unione (d)

Metodi usati nell’ultimo inventario dello Stato membro (b)

Fattori di emissione usati nell’ultimo inventario dello Stato membro (b)

Contrassegnare per indicare se i metodi usati nell’ultimo inventario (colonna I) si discostano da quelli usati nell’inventario precedente (colonna D)

Contrassegnare per indicare se i fattori di emissione usati nell’ultimo inventario (colonna J) si discostano da quelli usati nell’inventario precedente (colonna E)

Descrizioni metodologiche sintetiche nell’ultimo inventario

Contrassegnare per indicare le modifiche principali delle descrizioni metodologiche (colonna M) rispetto all’inventario precedente (colonna F)

Riferimento (numero della sezione) alla descrizione nella NIR definitiva (g)

Note

(a)

Le categorie utilizzate nell’analisi delle categorie fondamentali dell’Unione sono indicate dalla Commissione in base al codice, al titolo, al gas serra valutato e, se del caso, al tipo di combustibile. A titolo di esempio: 1.A.1.a, produzione pubblica di energia elettrica e calore, combustibili gassosi, CO2.

(b)

Abbreviazioni per «metodo applicato» e «fattori di emissione» usate nella scheda di sintesi delle tabelle comuni per la trasmissione dei dati relativa ai metodi e ai fattori di emissione usati.

(c)

Informazioni relative alla descrizione dell’anno precedente da includere per la prima volta entro il 31 ottobre 2023.

(d)

Le informazioni della colonna H devono essere fornite dalla Commissione.

(e)

Le informazioni della colonna F devono essere fornite dalla Commissione per la prima volta entro il 31 ottobre 2023.

(f)

Le modifiche delle informazioni comunicate nelle colonne I, J, K e L sono comunicate, se del caso, solo per le categorie fondamentali indicate nella colonna B.

(g)

Per «NIR definitiva» si intende l’ultima NIR completa disponibile trasmessa all’UE.

ALLEGATO X

Comunicazione delle informazioni sull’incertezza e sulla completezza in applicazione dell’articolo 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Categoria IPCC

Gas

Emissioni o assorbimenti dell’anno di base

Emissioni o assorbimenti dell’anno X

Incertezza dei dati relativi alle attività

Incertezza dei fattori di emissione/parametri di stima

Incertezza combinata

Contributo alla varianza per categoria nell’anno X

Sensibilità di tipo A

Sensibilità di tipo B

Incertezza della tendenza delle emissioni nazionali introdotta dall’incertezza dei fattori di emissione/parametri di stima

Incertezza della tendenza delle emissioni nazionali introdotta dall’incertezza dei dati relativi alle attività

Incertezza introdotta nella tendenza delle emissioni totali nazionali

 

 

Dati in ingresso

Dati in ingresso

Dati in ingresso

Nota A

Dati in ingresso

Nota A

Formula

Formula

Nota B

Formula

I * F

Nota C

Nota D

K2 + L2

 

 

Gg CO2 equivalente

Gg CO2 equivalente

%

%

%

 

%

%

%

%

%

Ad es. 1.A.1. Industrie energetiche combustibile 1

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad es. 1.A.1. Industrie energetiche combustibile 2

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Σ C

Σ D

 

 

 

Σ H

 

 

 

 

Σ M

 

 

 

 

 

Percentuale di incertezza nell’inventario totale:

Formula

 

 

 

Incertezza della tendenza:

Formula

Fonte:

2006 IPPC guidelines, Volume 1, Table 3.2 Approach 1 uncertainty calculation


ALLEGATO XI

Comunicazione delle informazioni sugli indicatori in applicazione dell’articolo 13

N.

Nomenclatura degli indicatori di efficienza energetica Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore (1)

Orientamenti/definizioni (2) (3)

Anno X-2

1

TRASFORMAZIONE B0

Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt

Emissioni di CO2 della combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di energia elettrica e calore da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/degli impianti che producono solo energia termica.

 

produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ

Energia elettrica lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) da centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. Non è compresa la produzione delle centrali/degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio consumo e tale attività affianca l’attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di energia elettrica negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

 

2

TRASFORMAZIONE E0

Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 degli impianti degli autoproduttori, kt

Emissioni di CO2 della combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di energia elettrica e calore da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori.

 

produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche degli autoproduttori, PJ

Energia elettrica lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) da centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio consumo e tale attività affianca l’attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di energia elettrica negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

 

3

INDUSTRIA A1.1

Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell’acciaio, t/milioni di EUR

Emissioni totali di CO2 dell’industria del ferro e dell’acciaio, kt

Emissioni di CO2 della combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1.A.2.a); emissioni di CO2 dei processi di produzione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2.C.1) e dei processi di produzione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2.C.2).

 

valore aggiunto lordo — industria del ferro e dell’acciaio, miliardi di EUR

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 2016, nella siderurgia (NACE 27.1), nella fabbricazione di tubi (NACE 27.2), in altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (NACE (27.3), nella fusione di ghisa (NACE 27.51) e nella fusione d’acciaio (NACE 27.52) (fonte: conti nazionali).

 

4

INDUSTRIA A1.2

Intensità di CO2 legata all’energia — industria chimica, t/milioni di EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria chimica, kt

Emissioni di CO2 della combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di sostanze chimiche e prodotti chimici, compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1.A.2.c).

 

valore aggiunto lordo nell’industria chimica, miliardi di EUR

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 2016, nella fabbricazione di sostanze chimiche e prodotti chimici (NACE 24) (fonte: conti nazionali).

 

5

INDUSTRIA A1.3

Intensità di CO2 legata all’energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, t/milioni di EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia dell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt

Emissioni di CO2 della combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

 

valore aggiunto lordo — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, miliardi di EUR

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 2016, nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26) (fonte: conti nazionali).

 

6

INDUSTRIA A1.4

Intensità di CO2 legata all’energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/milioni di EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, kt

Emissioni di CO2 della combustione di combustibili fossili nelle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1.A.2.e).

 

valore aggiunto lordo — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, miliardi di EUR

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 2016, nelle industrie alimentari e delle bevande (NACE 15) e nell’industria del tabacco (NACE 16) (fonte: conti nazionali).

 

7

INDUSTRIA A1.5

Intensità di CO2 legata all’energia — industria della carta e della stampa, t/milioni di EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia dell’industria della carta e della stampa, kt

Emissioni di CO2 della combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, comprese le emissioni della combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1.A.2.d).

 

valore aggiunto lordo — industria della carta e della stampa, miliardi di EUR

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 2016, nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta (NACE 21) e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (NACE 22) (fonte: conti nazionali).

 

8

FAMIGLIE A0

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, kg/m2

Emissioni di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, kt

Emissioni di CO2 della combustione di combustibili fossili per il riscaldamento dei locali domestici.

 

superficie delle abitazioni occupate in permanenza, milioni di m2

Superficie totale delle abitazioni occupate in permanenza.

 

9

SERVIZI B0

Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2

Emissioni di CO2 del riscaldamento di locali in edifici a uso commerciale e istituzionale, kt

Emissioni di CO2 della combustione di combustibili fossili per il riscaldamento dei locali di edifici a uso commerciale e istituzionale del settore pubblico e privato.

 

superficie degli edifici del terziario, milioni di m2

Superficie totale degli edifici del terziario (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99).

 

10

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate al diesel prodotte dalle automobili, g/km

Emissioni di CO2 delle automobili diesel, kt

Emissioni di CO2 della combustione di diesel per tutta l’attività di trasporto con automobili (categoria di fonte IPCC 1.A.3.b.i solo diesel).

 

numero di chilometri percorsi dalle automobili diesel, miliardi di km

Numero di veicoli-chilometro delle automobili diesel totali autorizzate a circolare sulla strada pubblica (fonte: statistiche dei trasporti).

 

11

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/km

Emissioni di CO2 delle automobili a benzina, kt

Emissioni di CO2 della combustione di benzina per tutta l’attività di trasporto con automobili (categoria di fonte IPCC 1.A.3.b.i solo benzina).

 

numero di chilometri percorsi dalle automobili a benzina, miliardi di km

Numero di veicoli-chilometro delle automobili a benzina totali autorizzate a circolare sulla strada pubblica (fonte: statistiche dei trasporti).

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Lo Stato membro indica il numeratore e il denominatore se non figurano nella CRT.

(2)

Lo Stato membro è tenuto a seguire questi orientamenti. Deve indicare chiaramente se non può seguirli alla lettera o se numeratore e denominatore sono incongruenti.

(3)

Per i riferimenti alle categorie delle fonti IPCC si vedano le linee guida dell’IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).

ALLEGATO XII

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE in applicazione dell’articolo 14

Assegnazione delle emissioni verificate, comunicate dagli impianti e dai gestori a norma della direttiva 2003/87/CE, alle categorie di fonti dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra

Stato Membro

Anno di comunicazione:

Base dei dati: emissioni ETS verificate ed emissioni di gas serra come riportate nell’inventario trasmesso per l’anno X-2


 

Emissioni totali (CO2eq)

 

Emissioni di gas a effetto serra dell’inventario [kt CO2eq] (3)

Emissioni verificate a norma della direttiva 2003/87/CE [kt CO2eq] (3)

Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni di inventario) (3)

Osservazioni (2)

Emissioni di gas a effetto serra (per l’inventario dei gas serra: emissioni totali di gas serra, comprese le emissioni indirette di CO2 se comunicate, senza le emissioni LULUCF e senza le emissioni dei trasporti aerei interni; per la direttiva 2003/87/CE: emissioni di gas serra degli impianti fissi in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 

Emissioni di CO2 (per l’inventario dei gas serra: emissioni totali di CO2, comprese le emissioni indirette di CO2 se comunicate, senza le emissioni LULUCF e senza le emissioni dei trasporti aerei interni; per la direttiva 2003/87/CE: emissioni di CO2 degli impianti fissi in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE)

 

 

 

 


Categoria (1)

Emissioni di CO2

Emissioni di gas a effetto serra dell’inventario [kt] (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE [kt] (3)

Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni di inventario) (3)

Osservazioni (2)

1.A

Attività di combustione di combustibili, totale

 

 

 

 

1.A

Attività di combustione di combustibili, combustione fissa

 

 

 

 

1.A.1

Industrie energetiche

 

 

 

 

1.A.1.a

Produzione pubblica di energia elettrica e calore

 

 

 

 

1.A.1.b

Raffinazione del petrolio

 

 

 

 

1.A.1.c

Produzione di combustibili solidi e altre industrie dell’energia

 

 

 

 

Siderurgia (per l’inventario di gas serra, categorie combinate della CRT 1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c e altre categorie pertinenti della CRT che includono emissioni della siderurgia (ad es. 1.A.1.a, 1.B.1)) (4)

 

 

 

 

1.A.2

Industrie manifatturiere e costruzioni

 

 

 

 

1.A.2.a

Siderurgia

 

 

 

 

1.A.2.b

Metalli non ferrosi

 

 

 

 

1.A.2.c

Sostanze chimiche e prodotti chimici

 

 

 

 

1.A.2.d

Pasta per carta, carta e stampa

 

 

 

 

1.A.2.e

Trasformazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

 

 

 

1.A.2.f

Minerali non metalliferi

 

 

 

 

1.A.2.g

Altro

 

 

 

 

1.A.3

Trasporti

 

 

 

 

1.A.3.e

Altro trasporto (trasporto mediante condotte)

 

 

 

 

1.A.4

Altri settori

 

 

 

 

1.A.4.a

Commerciale/istituzionale

 

 

 

 

1.A.4.c

Agricoltura/silvicoltura/pesca

 

 

 

 

1.B

Emissioni fuggitive da combustibili

 

 

 

 

1.C

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

 

1.C.1

Trasporto di CO2

 

 

 

 

1.C.2

Iniezione e stoccaggio

 

 

 

 

1.C.3.

Altro

 

 

 

 

2.A

Prodotti minerali

 

 

 

 

2.A.1

Produzione di cemento

 

 

 

 

2.A.2

Produzione di calce

 

 

 

 

2.A.3

Produzione di vetro

 

 

 

 

2.A.4

Altri processi che usano carbonati

 

 

 

 

2.B

Industria chimica

 

 

 

 

2.B.1

Produzione di ammoniaca

 

 

 

 

2.B.3

Produzione di acido adipico (CO2)

 

 

 

 

2.B.4

Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico

 

 

 

 

2.B.5

Produzione di carburi

 

 

 

 

2.B.6

Produzione di biossido di titanio

 

 

 

 

2.B.7

Produzione di soda

 

 

 

 

2.B.8

Produzione petrolchimica e di nerofumo

 

 

 

 

2.C

Metallurgia

 

 

 

 

2.C.1

Siderurgia

 

 

 

 

2.C.2

Produzione di ferroleghe

 

 

 

 

2.C.3

Produzione di alluminio

 

 

 

 

2.C.4

Produzione di magnesio

 

 

 

 

2.C.5

Produzione di piombo

 

 

 

 

2.C.6

Produzione di zinco

 

 

 

 

2.C.7

Produzione di altri metalli

 

 

 

 


Categoria (1)

Emissioni di N2O

Emissioni di gas a effetto serra dell’inventario [kt CO2eq] (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE [kt CO2eq] (3)

Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni di inventario) (3)

Osservazioni (2)

2.B.2

Produzione di acido nitrico

 

 

 

 

2.B.3

Produzione di acido adipico

 

 

 

 

2.B.4

Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico

 

 

 

 


Categoria (1)

Emissioni di PFC

Emissioni di gas a effetto serra dell’inventario [kt CO2eq] (3)

Emissioni verificate ai sensi della direttiva 2003/87/CE [kt CO2eq] (3)

Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni di inventario) (3)

Osservazioni (2)

2.C.3

Produzione di alluminio

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

L’assegnazione di emissioni verificate alle categorie d’inventario disaggregate a livello di quattro cifre deve essere comunicata per le categorie per le quali tale assegnazione è possibile e vi sono emissioni. È opportuno usare le seguenti diciture:

NO = Not Occurring,«non verificatosi»; IE = Included Elsewhere,«compreso altrove»; C = Confidential,«confidenziale»;

Trascurabile = può esserci una piccola quantità di emissioni verificate nella rispettiva categoria della CRT, ma la quantità è < 5 % della categoria.

(2)

La colonna «Osservazioni» dovrebbe essere utilizzata per fornire una breve sintesi dei controlli effettuati e se uno Stato membro vuole fornire ulteriori spiegazioni sull’assegnazione comunicata.

(3)

Dati da comunicare arrotondati al primo decimale per i valori espressi in kt e in %.

(4)

Da compilare in funzione delle categorie combinate della CRT relative alla voce «Siderurgia», che spetta a ciascuno Stato membro determinare; la formula è indicata solo a titolo di esempio.

ALLEGATO XIII

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici in applicazione dell’articolo 15

CATEGORIE DI EMISSIONE

Emissioni dell’inquinante X comunicate nell’inventario dei gas serra (in kt) (3)

Emissioni dell’inquinante X comunicate a norma della direttiva (UE) 2016/2284 (NEC), versione X trasmessa (in kt) (3)

Differenza assoluta in kt (1) (3)

Differenza relativa in % (2) (3)

Spiegazione delle differenze

Totale nazionale (escluse le attività LULUCF)

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

A.

Combustione di combustibili (approccio settoriale)

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e costruzioni

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

5.

Altro

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive da combustibili

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni della produzione di energia

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali e uso di prodotti

 

 

 

 

 

A.

Industria dei prodotti minerali

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dai combustibili e dall’uso di solventi

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e uso di altri prodotti

 

 

 

 

 

H.

Altro

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

D.

Suoli agricoli

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di residui dell’agricoltura

 

 

 

 

 

J.

Altro

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all’aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

E.

Altro

 

 

 

 

 

6.

Altro

 

 

 

 

 

Note

(1)

Emissioni comunicate nell’inventario dei gas serra meno le emissioni comunicate nell’inventario NEC.

(2)

Differenza in kt divisa per le emissioni comunicate nell’inventario dei gas serra.

(3)

Dati da comunicare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in kt e in %.

ALLEGATO XIV

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza con le statistiche sull’energia in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2

TIPI DI COMBUSTIBILE

Consumo apparente comunicato nell’inventario dei gas serra

(TJ) (3)

Consumo apparente in base ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008

(TJ) (3)

Differenza assoluta (1)

(TJ) (3)

Differenza relativa (2)

% (3)

Spiegazione delle differenze

Fossili liquidi

Combustibili primari

Petrolio greggio

 

 

 

 

 

Orimulsion

 

 

 

 

 

Liquidi di gas naturale

 

 

 

 

 

Combustibili secondari

Benzina

 

 

 

 

 

Carboturbo

 

 

 

 

 

Altro cherosene

 

 

 

 

 

Olio di scisto

 

 

 

 

 

Gasolio/diesel

 

 

 

 

 

Olio combustibile residuo

 

 

 

 

 

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

 

 

 

 

 

Etano

 

 

 

 

 

Nafta

 

 

 

 

 

Bitume

 

 

 

 

 

Lubrificanti

 

 

 

 

 

Coke di petrolio

 

 

 

 

 

Prodotti base di raffineria

 

 

 

 

 

Altri prodotti petroliferi

 

 

 

 

 

Altri fossili liquidi

 

 

 

 

 

Fossili liquidi totali

 

 

 

 

 

Fossili solidi

Combustibili primari

Antracite

 

 

 

 

 

Carbone da coke

 

 

 

 

 

Altro carbone bituminoso

 

 

 

 

 

Carbone sub-bituminoso

 

 

 

 

 

Lignite

 

 

 

 

 

Scisto bituminoso e sabbia bituminosa

 

 

 

 

 

Combustibili secondari

Mattonelle di lignite e agglomerati di carbon fossile

 

 

 

 

 

Coke da cokeria/coke da gas

 

 

 

 

 

Catrame di carbone

 

 

 

 

 

Altri fossili solidi

 

 

 

 

 

Fossili solidi totali

 

 

 

 

 

Fossili gassosi

Gas naturale (secco)

 

 

 

 

 

Altri fossili gassosi

 

 

 

 

 

 

Fossili gassosi totali

 

 

 

 

 

 

Rifiuti (frazione non derivante dalla biomassa)

 

 

 

 

 

Altri combustibili fossili

 

 

 

 

 

 

Torba

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Note

(1)

Consumo apparente comunicato nell’inventario dei gas serra meno il consumo apparente in base ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.

(2)

Differenza assoluta divisa per il consumo apparente comunicato nell’inventario dei gas serra.

(3)

Dati da comunicare arrotondandoli al primo decimale per i valori espressi in TJ e in %.

ALLEGATO XV

Comunicazione, in applicazione dell’articolo 19, delle informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 (ESR, Effort Sharing Regulation) (1)

A

 

X-2

X-3 (2)

X-4 (3)

X-5 (4)

X-6 (5)

B

Emissioni di gas a effetto serra

kt CO2eq

kt CO2eq

kt CO2eq

kt CO2eq

kt CO2eq

C

Emissioni di gas a effetto serra totali escluse le attività LULUCF (6)

 

 

 

 

 

D

Emissioni totali verificate degli impianti fissi di cui alla direttiva 2003/87/CE (7)

 

 

 

 

 

E

Emissioni di CO2 della categoria 1.A.3.a Trasporti aerei interni

 

 

 

 

 

F

Emissioni ESR totali (= C-D-E)

 

 

 

 

 

G

Assegnazione annuale di emissioni (AEA) per l’anno X-2 quale definita nell’atto di esecuzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842

 

 

 

 

 

H

Differenza tra AEA e le emissioni ESR totali comunicate (= G-F)

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

La comunicazione delle informazioni è obbligatoria negli anni 2027 e 2032 ed è facoltativa negli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031.

(2)

La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell’anno X-3 non si applica agli anni 2023 e 2028.

(3)

La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell’anno X-4 non si applica agli anni 2023, 2024, 2028 e 2029.

(4)

La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell’anno X-5 non si applica agli anni 2023, 2024, 2025, 2028, 2029 e 2030.

(5)

La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell’anno X-6 non si applica agli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031.

(6)

Emissioni totali di gas a effetto serra nel territorio dell’Unione, incluse le emissioni indirette di CO2 se comunicate, coerenti con le emissioni totali di gas a effetto serra escluse le attività LULUCF comunicate nella relativa tabella riassuntiva della CRT per lo stesso anno.

(7)

Conformemente al campo di applicazione definito all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell’allegato I della medesima direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo. I dati qui riportati sono coerenti con le emissioni verificate che figurano nel catalogo degli atti dell’UE di cui all’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE cinque giorni lavorativi prima della scadenza per la trasmissione del presente allegato.

ALLEGATO XVI

Comunicazione, in applicazione dell’articolo 20, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/841

Informazioni sui trasferimenti conclusi nell’anno X-1 (1)

Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti conclusi nell’anno X-1

Numero di trasferimenti

 

Quantità totale venduta dallo Stato membro dichiarante nell’anno X-1 (t CO2eq)

 

Quantità totale acquisita dallo Stato membro dichiarante nell’anno X-1 (t CO2eq)

 

Parte 2 - Informazioni relative a trasferimenti specifici

Trasferimento 1 (2)

 

Quantitativo trasferito (t CO2eq)

 

Periodo contabile interessato (3)

 

Stato membro che effettua il trasferimento

 

Stato membro acquirente

 

Prezzo per t CO2eq

 

Data dell’accordo di trasferimento

 

Anno dell’operazione prevista nel registro

 

Altre informazioni (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

In via eccezionale, le relazioni nel primo anno di comunicazione 2023 dovrebbero coprire anche tutti i trasferimenti a norma del regolamento (UE) 2018/841 conclusi prima del 2022.

(2)

Ripetere per ogni trasferimento avvenuto nell’anno X-1.

(3)

Indicare il periodo contabile 2021-2025 o 2026-2030.

ALLEGATO XVII

Comunicazione, in applicazione dell’articolo 21, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842

Tabella 1 - Comunicazione, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842

Informazioni sui trasferimenti conclusi nell’anno X-1 (1)

Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti conclusi nell’anno X-1

 

Numero di trasferimenti

 

 

Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) vendute dallo Stato membro dichiarante nell’anno X-1

 

 

Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) acquistate dallo Stato membro dichiarante nell’anno X-1

 

Parte 2 - Informazioni relative a trasferimenti specifici

 

Trasferimento 1 (2)

 

Quantità di unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA)

 

 

Anno fonte (3) delle AEA trasferite (4)

 

 

Stato membro che effettua il trasferimento

 

 

Stato membro acquirente

 

 

Prezzo per AEA

 

 

Data dell’accordo di trasferimento

 

 

Anno dell’operazione prevista nel registro

 

 

Altre informazioni (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Per trasferimento concluso si intende un accordo concluso per il trasferimento di assegnazioni di emissioni annuali tra due o più Stati membri.

In via eccezionale, le relazioni nel primo anno di comunicazione 2023 dovrebbero coprire anche tutti i trasferimenti a norma del regolamento (UE) 2018/842 conclusi prima del 2022.

(2)

Ripetere la parte 2 per il numero di trasferimenti conclusi nell’anno X-1 e non comunicati in precedenza in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2.

(3)

L’anno del conto di adempimento addebitato dello Stato membro che effettua il trasferimento.

(4)

L’anno fonte deve figurare solo nella comunicazione di uno Stato membro che effettua un trasferimento. Nella comunicazione degli Stati membri acquirenti sui trasferimenti conclusi non è necessario indicare l’anno fonte.

Tabella 2 - Comunicazione, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842 (*1)

Informazioni sui trasferimenti conclusi, dal 1o gennaio dell’anno X, rispetto alla precedente comunicazione mensile trasmessa in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2

Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti conclusi nel periodo cui si riferisce la comunicazione

 

Numero di trasferimenti

 

Parte 2 - Informazioni relative ai trasferimenti specifici nel periodo cui si riferisce la comunicazione

 

Trasferimento 1 (1)

 

Quantità di unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA)

 

 

Anno fonte (2) delle AEA trasferite (3)

 

 

Stato membro che effettua il trasferimento

 

 

Stato membro acquirente

 

 

 

 

 

Data dell’accordo di trasferimento

 

 

Anno dell’operazione prevista nel registro

 

 

Altre informazioni (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Ripetere la parte 2 per il numero di trasferimenti conclusi, a partire dal 1o gennaio dell’anno X, rispetto alla precedente comunicazione mensile trasmessa.

(2)

L’anno del conto di adempimento addebitato dello Stato membro che effettua il trasferimento.

(3)

L’anno fonte deve figurare solo nella comunicazione di uno Stato membro che effettua un trasferimento. Nella comunicazione degli Stati membri acquirenti sui trasferimenti conclusi non è necessario indicare l’anno fonte.

(*1)  I trasferimenti specifici comunicati dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del presente regolamento non devono essere comunicati nella parte 2 della presente tabella per l’anno successivo.


ALLEGATO XVIII

Comunicazione delle informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità in applicazione dell’articolo 22

Tabella 1 - Informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842

Parte 1 - Panoramica dei trasferimenti che s’intende effettuare verso e da altri Stati membri (1)

 

Numero delle categorie di trasferimenti che s’intende effettuare verso altri Stati membri di cui alla parte 2

 

Numero delle categorie di trasferimenti che s’intende effettuare da altri Stati membri di cui alla parte 3

 

Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) che lo Stato membro dichiarante intende vendere

 

 

Totale delle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) che lo Stato membro dichiarante intende acquistare

 

Parte 2 - Informazioni relative alle categorie specifiche dei trasferimenti che s’intende effettuare verso altri Stati membri

 

Trasferimenti che s’intende effettuare della categoria 1 (2)

 

Anno fonte (3) delle AEA che s’intende trasferire

 

 

Tipo di trasferimento (4)

 

 

Quantità di AEA che si intende trasferire

 

 

Prezzo minimo previsto per AEA in EUR (informazione facoltativa)

 

 

Altre informazioni pertinenti (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)

 

Parte 3 - Informazioni relative alle categorie specifiche dei trasferimenti che s’intende effettuare da altri Stati membri

 

 

Trasferimenti che s’intende effettuare della categoria 1 (5)

 

Quantità di AEA che si intende acquistare

 

 

Anno di adempimento (6) delle AEA che si intende acquistare

 

 

Prezzo massimo previsto per AEA in EUR (informazione facoltativa)

 

 

Altre informazioni pertinenti (ad esempio progetti o programmi di mitigazione connessi)

 

Note

(1)

Somma delle categorie specifiche dei trasferimenti che s’intende effettuare comunicate nelle parti 2 e 3.

(2)

Ripetere la parte 2 per il numero di categorie di trasferimenti che s’intende effettuare verso altri Stati membri (ad es. tipi e anni fonte diversi).

(3)

L’anno del conto di adempimento addebitato dello Stato membro che effettua il trasferimento.

(4)

Lo Stato membro distingue qui i trasferimenti in funzione dei due tipi di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842.

(5)

Ripetere la parte 3 per il numero di categorie di trasferimenti che s’intende effettuare da altri Stati membri (ad es. diversi anni di adempimento).

(6)

L’anno del conto di adempimento obiettivo dello Stato membro acquirente.

Tabella 2 - Informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842

Parte 1 - Informazioni sintetiche sui trasferimenti di adempimento LULUCF che s’intende effettuare (1)

 

Numero di trasferimenti di adempimento LULUCF che s’intende effettuare di cui alla parte 2

 

 

Totale degli assorbimenti netti previsti da utilizzare per i trasferimenti di adempimento LULUCF (t CO2eq)

 

Parte 2 - Informazioni relative ai trasferimenti di adempimento LULUCF specifici che s’intende effettuare

 

Trasferimenti di adempimento LULUCF che s’intende effettuare 1 (2)

 

Anno di adempimento (3)

 

 

Quantità di assorbimenti netti che si intende utilizzare per i trasferimenti di adempimento LULUCF (t CO2eq)

 

 

Altre informazioni pertinenti

 

Note

(1)

Somma dei trasferimenti di adempimento LULUCF specifici che s’intende effettuare di cui alla parte 2.

(2)

Ripetere la parte 2 per ciascuno dei trasferimenti di adempimento LULUCF che s’intende effettuare, ad es. differenziati per anno di assorbimento.

(3)

L’anno del conto di adempimento obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

ALLEGATO XIX

Comunicazione, in applicazione dell’articolo 23, delle informazioni sull’uso dei proventi da trasferimenti

Tabella 1 - Uso dei proventi da trasferimenti di AEA per far fronte ai cambiamenti climatici nell’anno X-1

 

 

Importo totale esborsato nell’anno X-1

Di cui importo esborsato nell’anno X-1 e dichiarato impegnato negli anni precedenti X-1

Importo totale impegnato, ma non esborsato, nell’anno X-1

Equivalente in valore finanziario utilizzato nell’anno X-1 (2)

 

2

Uso dei proventi derivanti dai trasferimenti di AEA nell’anno X-1

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (1)

Osservazioni

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici qualora non siano disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione

3

A

B

C

D

E

 

 

 

 

F

4

Importo totale dei proventi da trasferimenti di AEA o equivalente in valore finanziario utilizzato nell’anno X-1 per far fronte ai cambiamenti climatici nell’Unione o in paesi terzi

Somma di B5 + B6

Somma di C5 + C6

 

 

 

 

 

 

 

5

Di cui importo utilizzato nell’anno X-1 per far fronte ai cambiamenti climatici nell’Unione (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Di cui importo utilizzato nell’anno X-1 per far fronte ai cambiamenti climatici in paesi terzi (se i dati consentono una dichiarazione separata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(2)

Comunicando un «equivalente in valore finanziario» nella tabella 1, lo Stato membro indica che tutti i valori riportati nelle tabelle 2 e 3 rappresentano anch’essi un equivalente in valore finanziario.

Tabella 2 - Uso dei proventi da trasferimenti di AEA (o equivalente in valore finanziario) per far fronte ai cambiamenti climatici nell’Unione (1)

1

Stato membro/Stati membri in cui sono stati utilizzati i proventi

Destinazione d’uso dei proventi

Breve descrizione

Importo per l’anno X-1

Stato (3)

Tipo di uso (4)

Strumento finanziario (5)

Agenzia esecutiva

Osservazioni

2

Indicare uno o più Stati membri

ad es. titolo di programma, attività, azione o progetto

Includere il riferimento alla fonte online della descrizione dettagliata, se disponibile

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale (2)

 

Impegnati (ad es. ne è stato pianificato l’uso) ma non esborsati/esborsati

Selezionare il tipo di uso

Selezionare il tipo di strumento finanziario

ad es. ministero competente

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici qualora non siano disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione

3

 

A

B

C

D

 

E

F

G

H

I

4

 

 

 

 

 

 

Selezionare una voce

Selezionare una voce

Selezionare una voce

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Selezionare una voce

Selezionare una voce

Selezionare una voce

 

 

(Aggiungere righe se necessario)

6

Importo totale dei proventi o equivalente in valore finanziario utilizzato

Somma della colonna C

Somma della colonna D

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

La presente tabella deve essere trasmessa solo se pertinente.

(2)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(3)

Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se una parte dell’importo comunicato è impegnata e una parte esborsata nell’ambito di un programma/progetto specifico, usare due righe separate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati. Le definizioni utilizzate devono essere coerenti tra le varie tabelle.

In generale, i proventi da trasferimenti di AEA «impegnati» sono quelli che sono stati legalmente impegnati per essere usati a fini energetici e climatici, ma in alcuni casi possono non essere ancora stati spesi al momento della comunicazione; i proventi da trasferimenti di AEA «esborsati» sono quelli che al momento della comunicazione sono stati spesi. In alcuni casi, tuttavia, l’ «impegno» può riferirsi ai proventi il cui uso è stato solo pianificato in via preliminare e l’ «esborso» ai proventi che sono stati trasferiti a una determinata agenzia di Stato per uno scopo specifico o a un’amministrazione regionale.

(4)

Tipi di usi da selezionare:

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento;

finanziamento delle iniziative nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

sviluppo delle energie da fonti rinnovabili per rispettare l’impegno dell’Unione di utilizzare per il 32 % energie da rinnovabili entro il 2030;

sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile;

sviluppo di tecnologie che contribuiscono a rispettare l’impegno dell’Unione di aumentare l’efficienza energetica del 32,5 % entro il 2030;— sequestro mediante silvicoltura nell’Unione;

cattura e stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2;

incoraggiamento del passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

finanziamento di attività di ricerca e sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite;

misure intese a migliorare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del sistema ETS;

altra riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

altri usi interni.

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a diversi tipi d’uso, è possibile sceglierne più di uno; l’importo indicato non deve però essere moltiplicato ma le righe aggiuntive per i tipi d’uso devono rinviare a un’unica voce «Importo».

È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per il programma o il progetto comunicato.

Tabella 3 - Uso dei proventi da trasferimenti di AEA (o equivalente in valore finanziario) per far fronte ai cambiamenti climatici in paesi terzi (1) (2)

1

 

Importo impegnato nell’anno X-1 (2)

Importo esborsato nell’anno X-1 (2)

Osservazioni

2

Uso dei proventi da trasferimenti di AEA (o equivalente in valore finanziario) per finalità internazionali

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (3)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (3)

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici qualora non siano disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione (4)

3

A

C

D

E

F

G

4

Importo totale per il sostegno a paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

 

5

Importo totale per il sostegno a paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

(2)

La presente tabella deve essere trasmessa solo se pertinente.

(3)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(4)

Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se una parte dell’importo comunicato è impegnata e una parte esborsata nell’ambito di un programma/progetto specifico, usare due righe separate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati. Le definizioni utilizzate devono essere coerenti tra le varie tabelle.

Tabella 4 - Uso dei proventi da trasferimenti di AEA (o equivalente in valore finanziario) a sostegno di paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali (1)

1

 

Importo per l’anno X-1

Stato (2)

Tipo di sostegno (3)

Strumento finanziario (4)

Settore (5)

Osservazioni

2

Uso dei proventi da trasferimenti di AEA a sostegno di paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali (6) (7)

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale (8)

 

selezionare: impegnato/esborsato

selezionare: mitigazione, adattamento, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

selezionare: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumenti di capitale, altro, informazioni non disponibili

selezionare: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, acqua e servizi igienico-sanitari, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici qualora non siano disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione

3

A

B

C

 

E

F

G

H

I

4

Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali

Somma della colonna B

Somma della colonna C

 

 

 

 

 

 

5

parte utilizzata, se del caso, attraverso fondi multilaterali

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF)

 

 

 

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7

Fondo di adattamento nell’ambito dell’UNFCCC

 

 

 

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8

Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell’ambito dell’UNFCCC

 

 

 

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Selezionare una voce

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9

Fondo verde per il clima nell’ambito dell’UNFCCC

 

 

 

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10

Fondo per i paesi meno sviluppati

 

 

 

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11

Fondo fiduciario per le attività complementari nell’ambito dell’UNFCCC

 

 

 

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Selezionare una voce

 

12

Per il sostegno multilaterale alle attività REDD+

 

 

 

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13

Altri fondi multilaterali relativi al clima (specificare)

 

 

 

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14

parte utilizzata, se del caso, attraverso istituzioni finanziarie multilaterali

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Fondo mondiale per l’ambiente (Global Environment Facility)

 

 

 

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16

Banca mondiale (9)

 

 

 

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17

Società finanziaria internazionale (9)

 

 

 

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18

Banca africana di sviluppo (9)

 

 

 

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19

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (9)

 

 

 

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20

Banca interamericana di sviluppo (9)

 

 

 

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Selezionare una voce

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21

Altre istituzioni finanziarie multilaterali o altri programmi di sostegno (specificare) (9)

 

 

 

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Selezionare una voce

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Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

La presente tabella deve essere trasmessa solo se pertinente.

(2)

Le informazioni sullo stato sono riportate, se possibile, disaggregate. Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati.

(3)

Da comunicare se queste informazioni sono disponibili per fondi o banche multilaterali. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(4)

Scegliere lo strumento finanziario più appropriato. È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per la riga in questione. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa a istituzioni multilaterali, perciò è raro che si applichino altre categorie. Sono tuttavia utilizzate altre categorie per garantire la coerenza con gli obblighi di comunicazione relativi alle relazioni biennali nell’ambito dell’UNFCCC. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(5)

È possibile indicare più settori. Lo Stato membro può indicare la ripartizione settoriale se dispone di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(6)

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

(7)

La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per le celle in questione.

(8)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato.

(9)

Nella presente tabella riportare solo il sostegno finanziario fornito specificamente per il clima quale individuato, ad esempio, dagli indicatori del DAC dell’OCSE.

Tabella 5 - Uso dei proventi da trasferimenti di AEA (o equivalente in valore finanziario) per il sostegno bilaterale o regionale a paesi in via di sviluppo (1) (2)

1

Titolo di programma, attività, azione o progetto

Paese/regione beneficiario

Importo per l’anno X-1

Stato (3)

Tipo di sostegno (4)

Settore (5)

Strumento finanziario (6)

Agenzia esecutiva

Osservazioni

2

 

 

1 000 EUR

1 000 unità della valuta nazionale (7)

Contrassegnare se si comunica l’ «equivalente in valore finanziario»

selezionare: impegnato/ esborsato

selezionare: mitigazione, adattamento REDD+, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

selezionare: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, acqua e servizi igienico-sanitari, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili

selezionare: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumenti di capitale, investimenti diretti in progetti, fondi di investimento, politiche di sostegno fiscale e di sostegno finanziario, altro, informazioni non disponibili

ad es. ministero competente

ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici qualora non siano disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d’informazione

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

4

 

 

 

 

Selezionare una voce

Selezionare una voce

Selezionare una voce

Selezionare una voce

 

 

(Aggiungere righe se necessario)

5

Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali bilaterali o il sostegno regionale

 

Somma della colonna D

Somma della colonna D

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

(1)

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

(2)

La presente tabella deve essere trasmessa solo se pertinente.

(3)

Le informazioni sullo stato sono riportate almeno nella tabella 3 e sono riportate nella presente tabella, se possibile disaggregate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati.

(4)

Nella presente tabella riportare solo il sostegno finanziario fornito specificamente per il clima quale individuato, ad esempio, dagli indicatori del DAC dell’OCSE.

(5)

È possibile indicare più settori. Lo Stato membro può indicare la ripartizione settoriale se dispone di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

(6)

Scegliere lo strumento finanziario più appropriato. È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per la riga in questione. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per le celle in questione.

(7)

Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l’anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all’importo esborsato

ALLEGATO XX

Comunicazione delle informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti contabilizzati in applicazione dell’articolo 24

Tabella 1a - Emissioni e assorbimenti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF comunicati nell’inventario nazionale dei gas a effetto serra (1) (2)

Parte 1 - Emissioni e assorbimenti di gas serra nel settore LULUCF per categoria di inventario e categoria contabile corrispondente

Emissioni e assorbimenti netti comunicati separatamente per CO2, CH4, N2O

(kt CO2eq)

Emissioni e assorbimenti netti

(kt CO2eq)

(calcolo automatico)

Sottocategorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas a effetto serra

Categorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas a effetto serra

Sottocategoria contabile

del regolamento LULUCF

Categoria contabile

del regolamento LULUCF

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

4.A.1

Terreni forestali che restano tali

4.A.

Terreni forestali

Terreni forestali che restano tali

Terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.1

Terre coltivate convertite in terreni forestali

4.A.

Terreni forestali

Terre coltivate convertite in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.2

Pascoli convertiti in terreni forestali

4.A.

Terreni forestali

Pascoli convertiti in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.3

Zone umide convertite in terreni forestali

4.A.

Terreni forestali

Zone umide convertite in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.4

Insediamenti convertiti in terreni forestali

4.A.

Terreni forestali

Insediamenti convertiti in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.5

Altri terreni convertiti in terreni forestali

4.A.

Terreni forestali

Altri terreni convertiti in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.1

Terre coltivate che restano tali

4.B

Terre coltivate

Terre coltivate che restano tali

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.1

Terreni forestali convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Terreni forestali convertiti in terre coltivate

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.2

Pascoli convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Pascoli convertiti in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.3

Zone umide convertite in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Zone umide convertite in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.4

Insediamenti convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Insediamenti convertiti in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.5

Altri terreni convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Altri terreni convertiti in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.1

Pascoli che restano tali

4.C

Pascoli

Pascoli che restano tali

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.1

Terreni forestali convertiti in pascoli

4.C

Pascoli

Terreni forestali convertiti in pascoli

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.2

Terre coltivate convertite in pascoli

4.C

Pascoli

Terre coltivate convertite in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.3

Zone umide convertite in pascoli

4.C

Pascoli

Zone umide convertite in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.4

Insediamenti convertiti in pascoli

4.C

Pascoli

Insediamenti convertiti in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.5

Altri terreni convertiti in pascoli

4.C

Pascoli

Altri terreni convertiti in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.1

Zone umide che restano tali

4.D

Zone umide

Zone umide che restano tali

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.1

Terreni forestali convertiti in zone di estrazione di torba

4.D

Zone umide

Terreni forestali convertiti in zone umide

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.2

Terre coltivate convertite in zone di estrazione di torba

4.D

Zone umide

Terre coltivate convertite in zone umide

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.3

Pascoli convertiti in zone di estrazione di torba

4.D

Zone umide

Pascoli convertiti in zone umide

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.4

Insediamenti convertiti in zone di estrazione di torba

4.D

Zone umide

Insediamenti convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.5

Altri terreni convertiti in zone di estrazione di torba

4.D

Zone umide

Altri terreni convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.1

Terreni forestali convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Terreni forestali convertiti in zone umide

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.2

Terre coltivate convertite in terreni allagati

4.D

Zone umide

Terre coltivate convertite in zone umide

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.3

Pascoli convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Pascoli convertiti in zone umide

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.4

Insediamenti convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Insediamenti convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.5

Altri terreni convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Altri terreni convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.1

Terreni forestali convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Terreni forestali convertiti in zone umide

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.2

Terre coltivate convertite in altre zone umide

4.D

Zone umide

Terre coltivate convertite in zone umide

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.3

Pascoli convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Pascoli convertiti in zone umide

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.4

Insediamenti convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Insediamenti convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.5

Altri terreni convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Altri terreni convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.1

Insediamenti che restano tali

4.E

Insediamenti

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.1

Terreni forestali convertiti in insediamenti

4.E

Insediamenti

Terreni forestali convertiti in insediamenti

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.2

Terre coltivate convertite in insediamenti

4.E

Insediamenti

Terre coltivate convertite in insediamenti

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.3

Pascoli convertiti in insediamenti

4.E

Insediamenti

Pascoli convertiti in insediamenti

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.4

Zone umide convertite in insediamenti

4.E

Insediamenti

Zone umide convertite in insediamenti

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.5

Altri terreni convertiti in insediamenti

4.E

Insediamenti

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2

Altri terreni che restano tali

4.F

Altri terreni

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.1

Terreni forestali convertiti in altri terreni

4.F

Altri terreni

Terreni forestali convertiti in altri terreni

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.2

Terre coltivate convertite in altri terreni

4.F

Altri terreni

Terre coltivate convertite in altri terreni

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.3

Pascoli convertiti in altri terreni

4.F

Altri terreni

Pascoli convertiti in altri terreni

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.4

Zone umide convertite in altri terreni

4.F

Altri terreni

Zone umide convertite in altri terreni

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.5

Insediamenti convertiti in altri terreni

4.F

Altri terreni

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi provenienti da terreni forestali gestiti (2)

4.G

Prodotti legnosi

Prodotti legnosi provenienti da terreni forestali gestiti

Terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi provenienti da terreni imboschiti (2)

4.G

Prodotti legnosi

Prodotti legnosi provenienti da terreni imboschiti

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi provenienti da terreni disboscati

4.G

Prodotti legnosi

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi provenienti da altri terreni

4.G

Prodotti legnosi

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.H

Altro (specificare)

4.H

Altro

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 1a, parte 2 - Sintesi per il confronto con la CRT (calcolo automatico)

Emissioni e assorbimenti netti comunicati separatamente per CO2, CH4, N2O

(kt CO2eq)

Emissioni e assorbimenti netti

(kt CO2eq)

(calcolo automatico)

 

Categorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas a effetto serra

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

 

4.A

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B

Terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C

Pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.H

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 1a, parte 3 - Sintesi delle categorie contabili (calcolo automatico)

Emissioni e assorbimenti netti comunicati separatamente per CO2, CH4, N2O

(kt CO2eq)

Emissioni e assorbimenti netti

(kt CO2eq)

(calcolo automatico)

 

 

 

Categoria contabile del

regolamento LULUCF

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

2021

2022

2023

2024

2025

Totale

 

 

 

Somma terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma non contabilizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

(1)

Indicare le emissioni con valori positivi (+) e gli assorbimenti con valori negativi (-).

(2)

Prodotti legnosi inclusa la categoria della carta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841.

Tabella 1b - Tabella contabile

 

Categorie contabili del suolo

EMISSIONI/ASSORBIMENTI NETTI (10)

Parametri contabili

Quantità contabile (3)

 

2021

2022

2023

2024

2025

Totale (2)

A

Categorie contabili obbligatorie

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1

Terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: terreni forestali che restano tali

trasferiti dalla tabella 1a

 

 

 

di cui: prodotti legnosi da terreni forestali gestiti (8) (9)

trasferiti dalla tabella 1a

 

 

 

di cui: legno morto (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emissioni escluse risultanti da disturbi naturali (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assorbimenti successivi esclusi risultanti da terreni soggetti a disturbi naturali (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello di riferimento per le foreste (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correzioni tecniche del livello di riferimento per le foreste (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore-soglia per la gestione delle foreste (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2

Terreni imboschiti (9)

trasferiti dalla tabella 1a

 

 

 

di cui: prodotti legnosi da terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emissioni escluse risultanti da disturbi naturali (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assorbimenti successivi esclusi risultanti da terreni soggetti a disturbi naturali (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3

Terreni disboscati

trasferiti dalla tabella 1a

 

 

A.4

Terre coltivate gestite (1)

trasferiti dalla tabella 1a

 

 

A.5

Pascoli gestiti (1)

trasferiti dalla tabella 1a

 

 

B

Categorie contabili scelte

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1

Zone umide gestite (se scelte)

trasferiti dalla tabella 1a

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

(1)

Parametro contabile per le categorie terre coltivate gestite, pascoli gestiti e/o zone umide gestite (se scelte): media del periodo di base 2005-2009 in conformità dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2018/841.

(2)

Emissioni e assorbimenti netti cumulativi per tutti gli anni del periodo di adempimento oggetto della presente comunicazione.

(3)

La quantità contabile è la somma delle emissioni totali e degli assorbimenti totali sul suo territorio nelle categorie contabili del suolo di cui all’articolo 2 combinate, contabilizzati in conformità del regolamento (UE) 2018/841.

(4)

Lo Stato membro che ha manifestato l’intenzione di applicare le disposizioni in materia di disturbi naturali può decidere di escludere le emissioni risultanti da disturbi naturali in qualsiasi momento fino al termine del periodo di adempimento, cfr. articolo 10 del regolamento (UE) 2018/841.

(5)

Tutti gli assorbimenti successivi su terreni dai quali sono state escluse le emissioni risultanti da disturbi naturali sono sottratti dalla quantità contabile della rispettiva attività.

(6)

Livello di riferimento per le foreste fissato nell’atto delegato adottato in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2018/841, in kt CO2eq l’anno.

(7)

Correzioni tecniche a norma dell’articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/841 e riportate in kt CO2eq l’anno.

(8)

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, non più dell’equivalente del 3,5 % delle emissioni dello Stato membro nell’anno o nel periodo di base di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/841. Fanno eccezione il legno morto e i prodotti legnosi, salvo la categoria della carta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841.

(9)

Queste emissioni non sono incluse nelle emissioni della pertinente categoria contabile (ossia terreni imboschiti e terreni forestali gestiti). Le stime per i prodotti legnosi sono fornite separatamente in conformità dell’allegato IV, sezione A, lettera d), del regolamento (UE) 2018/841: il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l’ipotesi dell’ossidazione istantanea e l’applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita.

(10)

Indicare le emissioni con valori positivi (+) e gli assorbimenti con valori negativi (-).

Tabella 2 - Informazioni su emissioni e assorbimenti risultanti da disturbi naturali (1)

Codice identificativo dell’ubicazione geografica (2)

IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO DI DISTURBO NATURALE

AREA SOGGETTA A DISTURBI NATURALI NELL’ANNO IN CUI SONO STATI COMUNICATI PER LA PRIMA VOLTA

EMISSIONI DA AREE SOGGETTE A DISTURBI NATURALI

Livello di fondo (7)

Margine (7)

Prova per l’esclusione (8)

QUANTITÀ CONTABILI

Area soggetta a disturbi naturali nell’anno in cui sono stati comunicati per la prima volta

Area soggetta a disturbi naturali nell’anno di inventario

Emissioni totali (4)

Abbattimento di salvataggio (5)

Emissioni da disturbi naturali (6)

Emissioni nell’anno di inventario che possono essere escluse nell’anno d’inventario (9)

Assorbimenti successivi nell’anno di inventario (10)

 

 

 

Anno dei disturbi naturali (3)

Tipo di disturbo

CO2

CH4

N2O

Emissioni

Assorbimenti

(kha)

(kt CO2eq)

(kt CO2eq)

(kt CO2eq)

(Sì/No)

(kt CO2eq)

Totale per disturbi naturali del 2021 (11) (12)

Anno: 2021

Totale per disturbi naturali del 2021 (11) (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale per disturbi naturali del 2022 (11) (12)

Anno: 2022

Totale per disturbi naturali del 2022 (11) (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale per disturbi naturali del 2023 (11) (12)

Anno: 2023

Totale per disturbi naturali del 2023 (11) (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale per disturbi naturali del 2024 (11) (12)

Anno: 2024

Totale per disturbi naturali del 2024 (11) (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale per disturbi naturali del 2025 (11) (12)

Anno: 2025

Totale per disturbi naturali del 2025 (11) (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro riservato alla documentazione

Le parti forniscono una spiegazione dettagliata del modo in cui gli assorbimenti successivi da escludere dalla contabilizzazione sono calcolati nel pertinente allegato della NIR. Utilizzare questo riquadro per indicare i riferimenti alle sezioni pertinenti della NIR se sono necessari ulteriori dettagli per comprendere il contenuto della presente tabella.

Riquadro riservato alla documentazione

 

Note

(1)

La presente tabella è obbligatoria per gli Stati membri che applicano le disposizioni relative all’esclusione delle emissioni risultanti da disturbi naturali conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/841.

(2)

Per ubicazione geografica si intende il perimetro delle aree che comprendono i terreni soggetti a disturbi naturali in terreni imboschiti e terreni forestali gestiti, separatamente. Se del caso si forniscono informazioni nel riquadro riservato alla documentazione. Si tiene conto della necessità di dati geolocalizzati conformemente all’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3)

Anno in cui si è verificato il disturbo naturale.

(4)

Lo Stato membro comunica qui le emissioni risultanti da disturbi naturali. I valori qui riportati dovrebbero come minimo essere coerenti con gli obblighi internazionali di comunicazione, ad es. nel quadro dell’accordo di Parigi. Indipendentemente dal metodo utilizzato per stimare le variazioni delle riserve di carbonio, se del caso lo Stato membro fornisce nella NIR informazioni su come sono state individuate le emissioni di CO2 risultanti da disturbi naturali.

(5)

Emissioni dall’abbattimento di salvataggio nell’anno di inventario (la NIR dovrebbe includere informazioni sul modo in cui sono state stimate le emissioni da attività di abbattimento di salvataggio).

(6)

Le emissioni comunicate qui non comprendono quelle derivanti dall’abbattimento di salvataggio.

(7)

La NIR dovrebbe includere informazioni sul calcolo del livello di fondo e sul margine, ivi compresi eventuali ricalcoli effettuati per il livello di fondo e il margine per mantenere la coerenza metodologica con le emissioni comunicate.

(8)

Indicare «sì» se le emissioni risultanti da disturbi naturali superano il livello di fondo più il margine, laddove il margine è necessario.

(9)

Le emissioni che possono essere escluse dalla contabilizzazione nell’anno di inventario sono le «emissioni risultanti da disturbi naturali» meno il «livello di fondo».

(10)

Lo Stato membro documenta nel riquadro riservato alla documentazione e nella NIR il modo in cui vengono calcolati gli assorbimenti successivi da escludere dalla contabilizzazione. Lo Stato membro dimostra inoltre che la metodologia utilizzata è coerente con quella utilizzata per il livello di fondo e il margine, se applicata. Lo Stato membro indica nel riquadro riservato alla documentazione dove tali informazioni sono reperibili nella NIR.

(11)

I disturbi sono elencati per anno e per tipo di disturbo (in quest’ordine, includere i totali per anno dei disturbi naturali). È possibile raggruppare più disturbi naturali dello stesso tipo, come ad esempio incendi dovuti a un periodo di grave siccità, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate nella NIR o nei suoi allegati. Qualora un’area sia soggetta a più tipi di disturbi, precisare nella NIR come si evita il doppio conteggio delle emissioni e degli assorbimenti. Qualora un’area sia soggetta a disturbi in più anni, precisare nella NIR come si evita il doppio conteggio delle emissioni e degli assorbimenti nell’area in questione.

(12)

Lo Stato membro comunica le emissioni risultanti da disturbi naturali verificatisi nell’anno di inventario. Lo Stato membro può anche comunicare le emissioni ritardate risultanti da disturbi naturali verificatisi negli anni precedenti, se ciò è coerente con la metodologia utilizzata nel calcolo del livello di fondo.

ALLEGATO XXI

Calendario relativo alla cooperazione e al coordinamento per la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1

Elemento

Chi

Quando

Cosa

1.

Trasmissione degli inventari annuali (CRT debitamente compilata ed elementi della relazione sull’inventario nazionale) da parte degli Stati membri

Stati membri

Ogni anno, entro il 15 gennaio

Elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999

2.

«Controlli iniziali» delle informazioni trasmesse dagli Stati membri

Commissione (compresi DG ESTAT (Eurostat) e JRC) coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

Per la trasmissione da parte dello Stato membro, dal 15 gennaio al 28 febbraio al più tardi

Controlli per verificare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità degli inventari degli Stati membri (da parte dell’AEA). Confronto tra i dati sull’energia forniti dagli Stati membri nella CRT e i dati sull’energia di Eurostat (approccio settoriale e di riferimento) da parte di Eurostat e dell’AEA. Controllo degli inventari degli Stati membri nel settore dell’agricoltura da parte del JRC (in consultazione con gli Stati membri). Controllo degli inventari degli Stati membri delle attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) da parte dell’AEA (in consultazione con il JRC e gli Stati membri). I risultati dei controlli iniziali saranno documentati.

3.

Compilazione del progetto di inventario e di relazione sull’inventario dell’Unione (elementi della relazione sull’inventario dell’Unione)

Commissione (compresi Eurostat e JRC) coadiuvata dall’AEA

Fino al 28 febbraio

Progetto di inventario e di relazione sull’inventario dell’Unione (compilazione delle informazioni degli Stati membri), sulla base degli inventari degli Stati membri e, se del caso, di informazioni aggiuntive (trasmessi entro il 15 gennaio).

4.

Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune

Commissione coadiuvata dall’AEA

28 febbraio

Diffusione dei risultati dei «controlli iniziali», ivi compresa la notifica di eventuali misure destinate a colmare le lacune e della messa a disposizione dei risultati.

5.

Diffusione del progetto di inventario e di relazione sull’inventario dell’Unione

Commissione coadiuvata dall’AEA

28 febbraio

Trasmissione del progetto di inventario dell’Unione agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri.

6.

Trasmissione dei dati di inventario aggiornati o aggiuntivi e delle relazioni complete sugli inventari nazionali da parte degli Stati membri

Stati membri

Entro il 15 marzo

Trasmissione dei dati di inventario aggiornati o aggiuntivi da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e delle relazioni complete sugli inventari nazionali.

7.

Osservazioni degli Stati membri in merito al progetto di inventario dell’Unione

Stati membri

Entro il 15 marzo

Se necessario, fornire dati corretti e osservazioni in relazione al progetto di inventario dell’Unione.

8.

Risposte degli Stati membri ai «controlli iniziali»

Stati membri

Entro il 15 marzo

Gli Stati membri danno seguito ai «controlli iniziali», se del caso.

9.

Diffusione del follow-up ai risultati dei controlli iniziali

Commissione coadiuvata dall’AEA

Dal 15 al 31 marzo

Valutazione delle risposte degli Stati membri ai risultati dei controlli iniziali e domande di follow-up agli Stati membri.

10.

Stime relative ai dati mancanti negli inventari nazionali

Commissione coadiuvata dall’AEA

31 marzo

La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell’anno di comunicazione e le comunica agli Stati membri.

12.

Osservazioni degli Stati membri sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti

Stati membri

7 aprile

Gli Stati membri trasmettono le proprie osservazioni sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto.

13.

Risposte degli Stati membri al seguito dato ai «controlli iniziali»

Stati membri

7 aprile

Gli Stati membri forniscono risposte al seguito dato ai «controlli iniziali».

14.

Trasmissione da parte degli Stati membri all’UNFCCC

Stati membri

15 aprile

Trasmissione all’UNFCCC (con copia all’AEA).

15.

Inventario annuale dell’Unione definitivo (compresa la relazione sull’inventario dell’Unione)

Commissione coadiuvata dall’AEA

15 aprile

Trasmissione all’UNFCCC dell’inventario annuale dell’Unione definitivo.

16.

Trasmissione di eventuali documenti ripresentati dopo la fase dei controlli iniziali

Stati membri

In caso di ripresentazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione eventuali documenti (CRT o relazione nazionale sull’inventario) che ripresentano al segretariato dell’UNFCCC dopo la fase dei controlli iniziali.


ALLEGATO XXII

Calendario e procedura di esecuzione della revisione completa in applicazione dell’articolo 30

Compiti di segreteria di cui all’articolo 30, paragrafo 2:

predisporre il piano di lavoro per la revisione completa (o «revisione»);

raccogliere e mettere a disposizione le informazioni necessarie al lavoro del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione;

coordinare le attività di revisione stabilite nel presente regolamento, inclusa la comunicazione tra il gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e la persona o le persone di contatto designate dello Stato membro di cui è esaminato l’inventario dei gas a effetto serra, nonché organizzare altri aspetti pratici;

monitorare l’andamento della revisione e informare lo Stato membro in merito ai casi in cui l’inventario presenta problemi significativi ai sensi dell’articolo 31, in consultazione con la Commissione;

compilare e correggere le bozze e le versioni definitive delle relazioni sulla revisione, controllarne la qualità e trasmetterle allo Stato membro e alla Commissione.

Controlli di cui all’articolo 30:

esame dettagliato delle stime dell’inventario, comprese le metodologie utilizzate dallo Stato membro per la preparazione degli inventari;

analisi dettagliata dell’attuazione da parte dello Stato membro delle raccomandazioni relative al miglioramento delle stime dell’inventario figuranti nella relazione più recente sulla revisione annuale dell’UNFCCC messa a disposizione dello Stato membro prima della trasmissione dell’inventario esaminato;

qualora le raccomandazioni non siano state attuate, analisi dettagliata della motivazione fornita dallo Stato membro per la mancata attuazione;

valutazione dettagliata della coerenza delle serie storiche delle stime relative alle emissioni di gas a effetto serra;

valutazione dettagliata volta a stabilire se i ricalcoli effettuati dallo Stato membro nell’inventario trasmesso rispetto ai calcoli precedenti sono comunicati in maniera trasparente ed eseguiti conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra;

seguito dato ai risultati dei controlli iniziali e ad eventuali informazioni supplementari trasmesse dallo Stato membro in risposta alle domande poste dal gruppo di esperti tecnici incaricato della revisione e altri controlli pertinenti;

altri controlli pertinenti che integrano i controlli iniziali.

Dettagli delle correzioni tecniche a norma dell’articolo 31:

solo le correzioni tecniche delle stime delle emissioni al di fuori del settore LULUCF e le correzioni tecniche necessarie delle emissioni e degli assorbimenti LULUCF contabilizzati sono incluse nella relazione sulla revisione di cui all’articolo 32 del presente regolamento, accompagnate da una giustificazione basata su elementi di prova. Nella revisione del 2027, le correzioni tecniche riguardano le emissioni e gli assorbimenti degli anni 2021-2025 e del periodo contabile LULUCF 2021-2025;

nella revisione del 2032, le correzioni tecniche riguardano le emissioni e gli assorbimenti degli anni 2026-2030 e del periodo contabile LULUCF 2026-2030;

qualora la correzione tecnica di una stima di emissioni al di fuori delle attività LULUCF superi la soglia di significatività per almeno un anno dell’inventario esaminato, ma non per tutti gli anni delle serie storiche, tale correzione è calcolata per tutti gli altri anni presi in esame al fine di garantire la coerenza delle serie storiche.

^Tabella - Calendario delle revisioni complete per gli anni 2027 e 2032 di cui all’articolo 34

Attività

Descrizione dei compiti

Tempistica

Preparazione del materiale per la revisione completa degli inventari per gli anni 2027 e 2032

Il materiale per la revisione completa degli inventari per gli anni 2027 e 2032 è preparato sulla base di quanto trasmesso dagli Stati membri il 15 aprile.

15 aprile - 25 aprile

Revisione documentale e comunicazione delle domande agli Stati membri

Il gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione (TERT, Technical Expert Review Team) effettua i controlli ed elabora le domande per gli Stati membri sulla base di quanto da essi trasmesso il 15 aprile. Le domande sono inviate agli Stati membri.

25 aprile - 13 maggio

Risposta alle domande emerse dalla revisione documentale

Gli Stati membri rispondono alle domande del TERT emerse dalla revisione documentale.

13 maggio - 27 maggio

Revisione centralizzata e comunicazione di domande supplementari agli Stati membri

Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garantire la coerenza dei risultati tra gli Stati membri, concordare le raccomandazioni, preparare proposte di correzioni tecniche ecc. Sono individuate le domande supplementari che sono comunicate agli Stati membri.

Una settimana nel periodo che va dal 25 maggio al 15 giugno

Risposta alle domande supplementari e possibili correzioni tecniche

In occasione della revisione centralizzata gli Stati membri forniscono le risposte alle domande supplementari e ai casi che potrebbero essere oggetto di correzioni tecniche.

Nel corso della revisione centralizzata

Comunicazione delle proposte di correzioni tecniche

Le proposte di correzioni tecniche sono inviate agli Stati membri.

Un giorno dopo la fine della revisione centralizzata

Risposta alle proposte di correzioni tecniche

Gli Stati membri rispondono alle proposte di correzioni tecniche o forniscono stime rivedute.

15 giorni dopo la fine della revisione centralizzata

Elaborazione dei progetti di relazione sulla revisione

Il TERT elabora progetti di relazione sulla revisione, includendovi le questioni in sospeso e le proposte di raccomandazioni e, se pertinente, dettagli e giustificazione delle proposte di correzioni tecniche.

21 giorni dopo la fine della revisione centralizzata

Possibile visita in loco

In casi eccezionali, qualora continuino a sussistere problemi significativi di qualità negli inventari comunicati dagli Stati membri o il TERT non sia in grado di risolvere alcune questioni, potrà essere organizzata una visita ad hoc nel paese.

29 giugno - 9 agosto

Comunicazione agli Stati membri dei progetti di relazione sulla revisione

I progetti di relazione sulla revisione sono inviati agli Stati membri.

21 giorni dopo la fine della revisione centralizzata

Osservazioni in merito ai progetti di relazione sulla revisione

Gli Stati membri trasmettono le loro osservazioni in merito ai progetti di relazione sulla revisione, comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nella relazione definitiva sulla revisione.

40 giorni dopo il ricevimento del progetto di relazione sulla revisione

Completamento delle relazioni sulla revisione

Comunicazioni informali con gli Stati membri per il seguito da dare seguito a eventuali questioni non risolte, se necessario. Il TERT completa le relazioni sulla revisione. Le relazioni sulla revisione sono sottoposte a controlli di qualità e corrette.

75 giorni dopo la fine della revisione centralizzata

Trasmissione delle relazioni definitive sulla revisione

Le relazioni definitive sulla revisione sono trasmesse alla Commissione e agli Stati membri.

83 giorni dopo la fine della revisione centralizzata


ALLEGATO XXIII

Formato per la comunicazione delle informazioni sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni in applicazione dell’articolo 36

La prima relazione trasmessa a norma dell’articolo 36 fornisce una descrizione completa e contiene tutte le informazioni elencate nella tabella di seguito riportata. Per gli anni di comunicazione successivi occorre indicare solo le modifiche del sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Obbligo di comunicazione

Campi per informazioni testuali

Esempi di dettagli che potrebbero essere comunicati a titolo dell’obbligo specifico di comunicazione

Nome e recapiti dei soggetti aventi la responsabilità globale dei sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni

 

Elencare il soggetto o i soggetti responsabili e precisarne il ruolo e le responsabilità specifici. Indicare il soggetto capofila.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative al nome e ai recapiti.

Disposizioni istituzionali per la preparazione delle relazioni in materia di politiche e misure e la preparazione delle proiezioni, nonché per la relativa comunicazione, compreso un organigramma

 

Definire la struttura generale/l’organizzazione del sistema nazionale. Elencare tutte le organizzazioni coinvolte nella preparazione della relazione su politiche e misure e delle proiezioni e nell’archiviazione delle informazioni, le loro responsabilità e interazioni.

Fornire una descrizione dell’organigramma che illustri la struttura organizzativa del sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, comprese le interrelazioni funzionali e gerarchiche tra organizzazioni.

Se tale descrizione del sistema nazionale è già stata fornita, comunicare e spiegare le modifiche apportate alle disposizioni istituzionali.

Disposizioni giuridiche in vigore per la preparazione delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni

 

Esistono disposizioni giuridiche per garantire che la comunicazione sia effettuata a dovere e/o i dati siano forniti? Indicare la legislazione in materia e il relativo campo di applicazione.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche apportate alle disposizioni giuridiche in vigore per la preparazione della relazione su politiche e misure e delle proiezioni.

Disposizioni procedurali e amministrative e tempistiche stabilite per la preparazione delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni per garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate

 

Descrivere il ciclo di preparazione delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni.

Riassumere le metodologie e i meccanismi che assicurano tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza delle informazioni comunicate.

Descrivere come è assicurata la coerenza con la preparazione delle relazioni su politiche e misure, se del caso, e delle proiezioni a norma della direttiva (UE) 2016/2284.

Facoltativo: fornire diagrammi che mostrino i processi che intervengono nel sistema nazionale. Tali diagrammi possono includere i flussi di informazioni nel sistema e i punti in cui sono applicate le misure in materia di controllo e garanzia della qualità.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative alle disposizioni procedurali e amministrative.

Descrizione del processo di raccolta delle informazioni

 

Fornire una sintesi del processo di raccolta delle informazioni per l’elaborazione di politiche e misure, per la valutazione delle politiche e delle misure e per lo sviluppo di proiezioni. Spiegare se e in che modo sono utilizzati processi coerenti per raccogliere e utilizzare le informazioni ai fini delle politiche e misure e delle proiezioni.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative al processo tramite cui sono raccolti i dati.

Descrizione dell’allineamento al sistema nazionale d’inventario

 

Fornire informazioni sull’allineamento con il sistema nazionale d’inventario dei gas serra, ad esempio circa i processi che mirano a garantire la coerenza dei dati utilizzati.

Possibilità di precisare legami con altri sistemi di comunicazione delle informazioni sul clima, se del caso.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative ai legami con il sistema nazionale degli inventari dei gas a effetto serra.

Descrizione dei legami con gli accordi sulle relazioni nazionali integrate per l’energia e il clima in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999

 

Fornire una sintesi dei legami tra i processi utilizzati per raccogliere i dati relativi alle politiche e misure e alle proiezioni e i processi pertinenti per riferire in merito ai progressi nelle altre dimensioni dell’Unione dell’energia, ad es. processi volti a promuovere un uso coerente dei dati relativi all’energia per sviluppare politiche e misure e proiezioni e per una comunicazione integrata dei progressi.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative ai legami con i sistemi di comunicazione relativi all’energia.

Descrizione delle attività di garanzia e controllo della qualità per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni

 

Fornire una sintesi delle attività di controllo della qualità applicate per contribuire ad assicurare l’accuratezza e la completezza delle relazioni su politiche e misure e delle proiezioni. Descrivere le attività di garanzia della qualità esistenti.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative alle attività di controllo e di garanzia della qualità.

Descrizione della procedura di selezione delle ipotesi, delle metodologie e dei modelli per l’elaborazione delle proiezioni delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra

 

Descrivere la procedura di selezione delle ipotesi, delle metodologie e dei modelli utilizzati. Gli Stati membri possono comunicare anche i motivi delle loro scelte o riferimenti incrociati ad altre relazioni che forniscono tali informazioni.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative alle procedure.

Descrizione delle procedure per la valutazione e l’approvazione ufficiali del sistema nazionale degli Stati membri in materia di politiche e misure e di proiezioni

 

Descrivere la procedura di approvazione ufficiale del sistema nazionale o le modifiche al sistema nazionale.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative a tale procedura.

Informazioni sulle pertinenti disposizioni istituzionali amministrative e procedurali per l’attuazione nello Stato membro del contributo determinato a livello nazionale all’impegno dell’UE, o modifiche a tali disposizioni

 

Fare riferimento alle disposizioni di attuazione delle politiche e misure come mezzi di attuazione interna e alle disposizioni in materia di proiezioni nazionali riguardanti le emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo come mezzi per monitorare i progressi compiuti nello Stato membro.

Se tale descrizione è già stata fornita, comunicare le modifiche relative a tali disposizioni.

Descrizione dell’impegno assunto dai portatori di interessi in relazione alla preparazione delle politiche e misure e delle proiezioni

 

Descrivere l’impegno assunto dai portatori di interessi in relazione alla preparazione delle politiche e misure e delle proiezioni. Indicare quali portatori di interessi sono stati consultati, nonché eventuali modifiche o miglioramenti apportati.


ALLEGATO XXIV

Comunicazione delle informazioni sulle politiche e misure nazionali in applicazione dell’articolo 37

Tabella 1 - Settori, gas e tipo di strumento strategico

Numero di politica/misura

Nome della politica o della misura

Politica o misura individuale o gruppo di politiche o misure

In caso di gruppo di politiche o misure indicare le politiche o misure individuali comprese

Copertura geografica (a)

Settore/i interessato/i (b)

Gas serra interessato/i (c)

Obiettivo (d)

Obiettivo quantificato (e)

Breve descrizione

Valutazione del contributo della politica o della misura alla realizzazione della strategia a lungo termine di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999

Tipo di strumento strategico (f)

Politiche dell’Unione che sono sfociate nell’attuazione della politica/misura

Stato di attuazione (h)

Periodo di attuazione

Scenario di proiezioni tenendo conto della politica/misura

Soggetti responsabili dell’attuazione della politica (i)

Indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo (j)

Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base

Osservazioni generali

Politica dell’Unione (g)

Altro

Inizio

Fine

Tipo

Nome

Descrizione

Anno

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Abbreviazioni: gas serra = gas a effetto serra; LULUCF = uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura.

(a)

Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: due o più paesi, nazionale, regionale, locale.

(b)

Gli Stai membri scelgono tra i seguenti settori (è possibile selezionare più settori per politiche e misure intersettoriali): approvvigionamento energetico (comprendente l’estrazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili, nonché la trasformazione dell’energia a fini di riscaldamento, raffrescamento e produzione di energia elettrica); consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed energia elettrica da parte di utenti finali quali famiglie, pubblica amministrazione, servizi, industria e agricoltura); trasporti; processi industriali (comprendenti le attività industriali che trasformano chimicamente o fisicamente materiali e che comportano emissioni di gas a effetto serra, l’utilizzo di gas a effetto serra in prodotti e gli utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili); agricoltura; LULUCF; rifiuti/gestione dei rifiuti; altri settori.

(c)

Gli Stati scelgono tra i seguenti gas serra (è possibile selezionare più gas serra): biossido di carbonio (CO2); metano (CH4); ossido di azoto (N2O); idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); esafluoruro di zolfo (SF6); trifluoruro di azoto (NF3).

(d)

Per «obiettivo» si intende la definizione iniziale degli effetti desiderati (compresi i risultati e gli impatti) risultanti dall’intervento. Lo Stato membro sceglie tra i seguenti obiettivi (è possibile selezionare più obiettivi e specificare obiettivi aggiuntivi alla voce «altro»):

per l’approvvigionamento energetico — aumento delle fonti rinnovabili di energia nel settore dell’energia elettrica; aumento dell’energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento; passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio; rafforzamento della produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleare); riduzione delle perdite; miglioramento dell’efficienza nel settore energetico e della trasformazione; cattura e stoccaggio del carbonio o cattura e utilizzo del carbonio; controllo delle emissioni fuggitive della produzione di energia; altro (approvvigionamento energetico);

per il consumo energetico — miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici; miglioramento dell’efficienza energetica degli apparecchi; miglioramento dell’efficienza energetica nel settore terziario/dei servizi; miglioramento dell’efficienza energetica nei settori industriali di utilizzo finale; gestione/riduzione della domanda; altro (consumo energetico);

per i trasporti — miglioramento dell’efficienza energetica dei veicoli; passaggio modale verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati; combustibili a basso tenore di carbonio; trasporti elettrici su strada; gestione/riduzione della domanda; miglioramento dei comportamenti; miglioramento dell’infrastruttura di trasporto; riduzione delle emissioni dei trasporti aerei o marittimi internazionali; altro (trasporti);

per i processi industriali — installazione di tecnologie di abbattimento delle emissioni; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive dei processi industriali; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive di gas fluorurati e delle emissioni di gas fluorurati provenienti da fabbricazione e smaltimento; sostituzione dei gas fluorurati con gas con valore GWP (potenziale di riscaldamento globale) inferiore; altro (processi industriali);

per i rifiuti/gestione dei rifiuti — gestione/riduzione della domanda; rafforzamento del riciclaggio; miglioramento della raccolta e dell’uso del CH4; miglioramento delle tecnologie di trattamento; miglioramento della gestione delle discariche; incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia; miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue; minor ricorso alla messa in discarica; altro (rifiuti);

per l’agricoltura — riduzione dell’uso di fertilizzanti/letame sulle terre coltivate; altre attività di miglioramento della gestione delle terre coltivate; miglioramento della gestione del bestiame; miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali; attività di miglioramento della gestione dei pascoli o dei terreni destinati a pascolo; miglioramento della gestione dei suoli organici; altro (agricoltura);

per LULUCF — afforestazione e riforestazione; conservazione del carbonio nelle foreste esistenti; potenziamento della produzione nelle foreste esistenti; accrescimento del comparto dei prodotti legnosi, miglioramento della gestione delle foreste; prevenzione della deforestazione; rafforzamento della protezione contro i disturbi naturali; sostituzione di materie prime e materiali ad elevata intensità di gas serra con prodotti legnosi; prevenzione del drenaggio o della riumidificazione delle zone umide; ripristino dei terreni degradati; altro (LULUCF);

per altro — lo Stato membro fornisce una breve descrizione dell’obiettivo.

(e)

Lo Stato membro include almeno la o le cifre e unità, l’anno finale e l’anno di base se l’obiettivo o gli obiettivi sono quantificati. Gli obiettivi quantificati sono specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e temporalmente definiti.

(f)

Lo Stato membro sceglie tra le seguenti tipologie: economico; fiscale; accordi volontari/negoziati; regolamentare; informazioni; istruzione; ricerca; pianificazione; altro.

(g)

Riportare in questo campo solo politiche dell’Unione attuate mediante la politica nazionale o politiche nazionali incentrate direttamente sulla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione. Lo Stato membro sceglie una o più politiche da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona «Altro» e indica il nome della politica dell’Unione. Lo Stato membro seleziona la direttiva (UE) 2016/2284 se la politica o misura è stata comunicata in applicazione di tale direttiva.

(h)

Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: prevista; adottata; attuata; non più in vigore. Le politiche e le misure non più in vigore sono comunicate utilizzando il modello solo se hanno un impatto o se si presume che continuino ad avere un impatto sulle emissioni di gas a effetto serra.

(i)

Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni e indica i nominativi dei soggetti responsabili dell’attuazione della politica o misura (è possibile selezionare più soggetti): governo nazionale; enti regionali; sedi periferiche del governo; imprese/aziende/associazioni industriali; istituti di ricerca; altri soggetti non elencati.

(j)

Lo Stato membro precisa gli indicatori (compresa l’unità) utilizzati per monitorare e valutare i progressi delle politiche e delle misure nonché i relativi valori. Questi valori possono essere valori ex ante o ex post e lo Stato membro specifica l’anno o gli anni cui si riferiscono. È possibile comunicare valori per più indicatori e per più anni. Gli indicatori di prestazione individuati dallo Stato membro sono pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.

Tabella 2 - Risultati disponibili delle valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche e misure individuali o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione dei cambiamenti climatici (a)

Numero di politica/misura

Politica che incide sulle emissioni in ambito EU ETS, LULUCF e/o ESD/ESR

Valutazione ex ante

Valutazione ex post (e)

Riduzioni delle emissioni di gas serra nell’anno t (kt CO2eq per anno)

Riduzioni delle emissioni di gas serra in t+5 (kt CO2eq per anno)

Riduzioni delle emissioni di gas serra in t+10 (kt CO2eq per anno)

Riduzioni delle emissioni di gas serra in t+15 (kt CO2eq per anno)

Spiegazione della base del calcolo della mitigazione stimata

Fattori interessati dalla politica o misura

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Riduzione delle emissioni di gas serra (kt CO2eq per anno) (b)

Spiegazione della base del calcolo della mitigazione stimata

Fattori interessati dalla politica o misura

Documentazione/fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

EU ETS

ESR

LULUCF (c)

Totale (d)

EU ETS

ESR

LULUCF (c)

Totale (d)

EU ETS

ESR

LULUCF (c)

Totale (d)

EU ETS

ESR

LULUCF (c)

Totale (d)

Anno cui si applica la riduzione

EU ETS

ESD/ESR

LULUCF (c)

Totale (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviazioni: EU ETS = sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE; ESR = regolamento (UE) 2018/842 (regolamento sulla condivisione degli sforzi - Effort Sharing Regulation); ESD = decisione n. 406/2009/CE (decisione sulla condivisione degli sforzi - Effort Sharing Decision); LULUCF = uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura.

Note:

(a)

Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui tale valutazione è disponibile. Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

(b)

Lo Stato membro può comunicare informazioni sulle valutazioni ex post per più anni; ove possibile, le informazioni comunicate vertono sugli anni che terminano con 0 o 5.

(c)

Assorbimenti aumentati o emissioni ridotte di gas a effetto serra sono espressi come numeri positivi. Assorbimenti ridotti o emissioni aumentate sono espressi come numeri negativi.

(d)

In questo campo è riportato il totale dei settori EU ETS e ESR se non sono disponibili le cifre individuali per ciascun settore.

(e)

Le valutazioni ex post comprendono tutte le valutazioni basate sui risultati dell’intero periodo di attuazione o di parti di esso.

Tabella 3 - Costi e benefici previsti ed effettivi disponibili delle singole politiche e misure o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione dei cambiamenti climatici (a)

Numero di politica/misura

Costi e benefici previsti

Costi e benefici effettivi

Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi

Costi lordi in EUR per tonnellata di CO2 equivalente ridotto/sequestrato

Costi lordi assoluti per anno in EUR

Benefici (b) in EUR per tonnellata di CO2 equivalente ridotto/sequestrato

Beneficio (b) assoluto per anno in EUR

Costi netti in EUR per tonnellata di CO2 equivalente ridotto/sequestrato

Costo netto assoluto per anno in EUR

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia) (c)

Documentazione/fonte della stima dei costi

(fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Descrizione dei benefici diversi dalla mitigazione dei gas serra

Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi

Costi lordi in EUR per tonnellata di CO2 equivalente ridotto/sequestrato

Costi lordi assoluti per anno in EUR

Benefici (b) in EUR per tonnellata di CO2 equivalente ridotto/sequestrato

Beneficio (b) assoluto per anno in EUR

Costi netti in EUR per tonnellata di CO2 equivalente ridotto/sequestrato

Costo netto assoluto per anno in EUR

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione delle stime dei costi (base della stima dei costi, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia) (c)

Documentazione/fonte della stima dei costi (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)

Descrizione dei benefici non connessi alla mitigazione dei gas serra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

(a)

Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui tale valutazione è disponibile.

(b)

I benefici sono riportati nel modello come costi negativi.

(c)

La descrizione include il tipo di costi e benefici presi in considerazione, le parti interessate contemplate nella valutazione di costi e benefici, lo scenario di base usato come riferimento per determinarli e la metodologia.

ALLEGATO XXV

Comunicazione delle informazioni sulle proiezioni nazionali in applicazione dell’articolo 38

Tabella 1a - Proiezioni relative ai gas a effetto serra per gas e per categorie (1)

Categoria (2)

Separatamente per: CO2, CH4, N2O, SF6, NF3 (kt) e HFC, PFC, mix non specificato di HFC e PFC (kt CO2eq) (3)

Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)

Emissioni ETS (kt CO2eq) (4)

Emissioni ESR (kt CO2eq) (5)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

 

anno di base delle proiezioni (6)

t-5 (7)

t

t+5

t+10

t+15

anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Totale escluse le attività LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale incluse le attività LULUCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustione di combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Produzione pubblica di energia elettrica e di calore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Raffinazione di petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Produzione di combustibili solidi e altre industrie energetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere e costruzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Trasporti aerei interni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Trasporti stradali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Trasporti ferroviari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Navigazione interna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Altri trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Commerciale / istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Residenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Agricoltura / silvicoltura / pesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio, gas naturale e altre emissioni della produzione di energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Trasporto e stoccaggio di CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Processi industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industria dei prodotti minerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui 2.A.1 (produzione di cemento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industria metallurgica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui 2.C.1 (produzione di ferro e acciaio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Prodotti non energetici provenienti dai combustibili e uso di solventi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Industria elettronica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Utilizzi di prodotti in sostituzione di sostanze che riducono lo strato di ozono (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabbricazione e uso di altri prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentazione enterica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestione del letame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Risicoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Suoli agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incenerimento sul luogo di residui dell’agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Calcinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Applicazione di urea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Altri fertilizzanti contenenti carbonio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Altro (precisare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF, emissioni e assorbimenti comunicati) (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Smaltimento dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Trattamento biologico dei rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incenerimento e combustione all’aria aperta di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Trattamento e scarico delle acque reflue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Altro (precisare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili per uso di bordo a livello internazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti aerei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 della biomassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 catturato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 indiretto (se disponibile) (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

Note

(1)

È incoraggiata la coerenza con le informazioni comunicate in applicazione dell’articolo 8 del presente regolamento.

(2)

Uso delle abbreviazioni: per quanto concerne le condizioni di utilizzo definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (capitolo 8: linee guida per l’elaborazione delle relazioni e tabelle), le abbreviazioni IE (Included Elsewhere,«compreso altrove»), NO (Not Occurring,«non verificatosi»), C (Confidential,«confidenziale») e NA (Not Applicable,«non pertinente») possono essere utilizzate, a seconda dei casi, quando le proiezioni non producono dati a un livello di comunicazione specifico (cfr. linee guida IPCC del 2006).

L’uso dell’abbreviazione NE (Not Estimated,«non stimato») è limitato alle situazioni in cui sarebbe necessario uno sforzo sproporzionato per raccogliere dati per una categoria o un gas di una categoria specifica che non sarebbero significativi in termini di livello e tendenze generali delle emissioni nazionali. In tal caso lo Stato membro elenca tutte le categorie e i gas delle categorie escluse su tali basi, motiva l’esclusione in termini di probabile livello di emissioni o di assorbimenti e segnala che la categoria è «non stimata» utilizzando l’abbreviazione NE nelle tabelle per la trasmissione dei dati.

(3)

Indicare il mix non specificato di HFC e PFC solo in caso di proiezioni di emissioni che non è possibile comunicare nella categoria HFC o PFC.

(4)

Emissioni nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

(5)

Emissioni nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

(6)

Indicare su quale degli inventari trasmessi (anno, versione) è stato tarato l’anno di base.

(7)

I valori per t-5 sono indicati solo se t-5 è successivo all’anno di base delle proiezioni.

(8)

Note anche come ODS (ozone-depleting substances).

(9)

A fini di comunicazione il segno per gli assorbimenti è sempre negativo (-) e quello per le emissioni positivo (+). Se le informazioni richieste nella tabella 1b sono fornite integralmente non è necessario compilare questa sezione.

(10)

Le proiezioni delle emissioni indirette di CO2 riportate nella presente tabella fanno parte delle proiezioni relative al totale delle emissioni di gas a effetto serra (escluse e incluse le emissioni LULUCF); se disponibili, sono indicate come tali e distinte dalle proiezioni delle altre emissioni comunicate.

Tabella 1b - Proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati nel settore LULUCF come da inventario nazionale dei gas a effetto serra (da compilare se la tabella 5a non è completa) (1) (2)

Parte 1 - Emissioni e assorbimenti di gas serra nel settore LULUCF per categoria di inventario e categoria contabile corrispondente

Separatamente per CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)

Emissioni totali di gas serra

(kt CO2eq)

Categorie di fonti e di pozzi di gas a effetto serra

Categoria utilizzata nella tabella 1a

Sottocategoria contabile del

regolamento LULUCF

(come da tabella 5a)

Categoria contabile del

regolamento LULUCF

Anno di base delle proiezioni (3)

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

4.A.1.

Terreni forestali che restano tali

4.A

Terreni forestali

Terreni forestali che restano tali

Terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.1

Terre coltivate convertite in terreni forestali

4.A

Terreni forestali

Terre coltivate convertite in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.2

Pascoli convertiti in terreni forestali

4.A

Terreni forestali

Pascoli convertiti in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.3

Zone umide convertite in terreni forestali

4.A

Terreni forestali

Zone umide convertite in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.4

Insediamenti convertiti in terreni forestali

4.A

Terreni forestali

Insediamenti convertiti in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.5

Altri terreni convertiti in terreni forestali

4.A

Terreni forestali

Altri terreni convertiti in terreni forestali

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.1

Terre coltivate che restano tali

4.B

Terre coltivate

Terre coltivate che restano tali

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.1

Terreni forestali convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Terreni forestali convertiti in terre coltivate

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.2

Pascoli convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Pascoli convertiti in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.3

Zone umide convertite in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Zone umide convertite in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.4

Insediamenti convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Insediamenti convertiti in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.5

Altri terreni convertiti in terre coltivate

4.B

Terre coltivate

Altri terreni convertiti in terre coltivate

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.1

Pascoli che restano tali

4.C

Pascoli

Pascoli che restano tali

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.1

Terreni forestali convertiti in pascoli

4.C

Pascoli

Terreni forestali convertiti in pascoli

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.2

Terre coltivate convertite in pascoli

4.C

Pascoli

Terre coltivate convertite in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.3

Zone umide convertite in pascoli

4.C

Pascoli

Zone umide convertite in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.4

Insediamenti convertiti in pascoli

4.C

Pascoli

Insediamenti convertiti in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.5

Altri terreni convertiti in pascoli

4.C

Pascoli

Altri terreni convertiti in pascoli

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.1

Zone umide che restano tali

4.D

Zone umide

Zone umide che restano tali

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.1

Terreni forestali convertiti in zone estrazione di torba

4.D

Zone umide

Terreni forestali convertiti in zone umide

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.2

Terre coltivate convertite in zone estrazione di torba

4.D

Zone umide

Terre coltivate convertite in zone umide

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.3

Pascoli convertiti in zone estrazione di torba

4.D

Zone umide

Pascoli convertiti in zone umide

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.4

Insediamenti convertiti in zone estrazione di torba

4.D

Zone umide

Insediamenti convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.5

Altri terreni convertiti in zone estrazione di torba

4.D

Zone umide

Altri terreni convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.1

Terreni forestali convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Terreni forestali convertiti in zone umide

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.2

Terre coltivate convertite in terreni allagati

4.D

Zone umide

Terre coltivate convertite in zone umide

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.3

Pascoli convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Pascoli convertiti in zone umide

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.4

Insediamenti convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Insediamenti convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.5

Altri terreni convertiti in terreni allagati

4.D

Zone umide

Altri terreni convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.1

Terreni forestali convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Terreni forestali convertiti in zone umide

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.2

Terre coltivate convertite in altre zone umide

4.D

Zone umide

Terre coltivate convertite in zone umide

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.3

Pascoli convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Pascoli convertiti in zone umide

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.4

Insediamenti convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Insediamenti convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.5

Altri terreni convertiti in altre zone umide

4.D

Zone umide

Altri terreni convertiti in zone umide

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.1

Insediamenti che restano tali

4.E

Insediamenti

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.1

Terreni forestali convertiti in insediamenti

4.E

Insediamenti

Terreni forestali convertiti in insediamenti

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.2

Terre coltivate convertite in insediamenti

4.E

Insediamenti

Terre coltivate convertite in insediamenti

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.3

Pascoli convertiti in insediamenti

4.E

Insediamenti

Pascoli convertiti in insediamenti

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.4

Zone umide convertite in insediamenti

4.E

Insediamenti

Zone umide convertite in insediamenti

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.5

Altri terreni convertiti in insediamenti

4.E

Insediamenti

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.1

Altri terreni che restano tali

4.F

Altri terreni

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.1

Terreni forestali convertiti in altri terreni

4.F

Altri terreni

Terreni forestali convertiti in altri terreni

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.2

Terre coltivate convertite in altri terreni

4.F

Altri terreni

Terre coltivate convertite in altri terreni

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.3

Pascoli convertiti in altri terreni

4.F

Altri terreni

Pascoli convertiti in altri terreni

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.4

Zone umide convertite in altri terreni

4.F

Altri terreni

Zone umide convertite in altri terreni

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.5

Insediamenti convertiti in altri terreni

4.F

Altri terreni

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da terreni forestali gestiti

4.G

Prodotti legnosi

Prodotti legnosi da terreni forestali gestiti

Prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da terreni imboschiti

4.G

Prodotti legnosi

Prodotti legnosi da terreni imboschiti

Prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da terreni disboscati

4.G

Prodotti legnosi

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da altri terreni

4.G

Prodotti legnosi

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.H

Altro (precisare)

4.H

Altro

Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 1b, parte 2 - Sintesi della tabella 1a (calcolata automaticamente)

Separatamente per

CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)

Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)

 

Categorie di fonti e di pozzi di gas a effetto serra (come da tabella 1a)

 

 

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

 

4.A

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B

Terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C

Pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E

Insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F

Altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G

Prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.H

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 1b, parte 3 - Sintesi della tabella 5a (calcolata automaticamente)

Separatamente per

CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)

Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)

 

 

 

Categoria contabile del

regolamento LULUCF

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

 

 

 

Somma terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somma non contabilizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

(1)

La comunicazione su base annua fino a t-10 è facoltativa.

(2)

Le emissioni sono espresse come valori positivi; gli assorbimenti sono espressi come valori negativi.

(3)

I valori per t-5 sono indicati solo se t-5 è successivo all’anno di base delle proiezioni.

Tabella 2 - Indicatori per monitorare e valutare i progressi previsti delle politiche e misure, se utilizzati

Indicatore (1)/ numeratore/denominatore

Unità

Orientamenti/definizione

Orientamenti/ fonte

Indicatore utilizzato (Sì/No)

Con le misure vigenti

Con ulteriori misure

Anno di base

t

t+5

t+10

t+15

Anno di base

t

t+5

t+10

t+15

Intensità di carbonio dell’economia nel suo complesso

t CO2eq/PIL

EUR (2016); calcolare l’intensità di carbonio con PIL come definito da Eurostat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensità di gas serra della generazione di energia elettrica e di calore domestica

t CO2/MWh

MWh di produzione lorda di energia elettrica e di calore come definita da Eurostat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensità di gas serra del consumo di energia finale per settore

 

 

Industria

t CO2eq/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenziale

t CO2eq/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terziario

t CO2eq/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti

t CO2eq/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto passeggeri (se disponibile)

t CO2eq/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto merci (se disponibile)

t CO2eq/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere una riga per ogni altro indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

Note

(1)

Aggiungere una riga per ogni indicatore utilizzato nelle proiezioni.

Tabella 3 - Comunicazione di parametri/variabili per le proiezioni, se utilizzati (1) (2)

Parametro utilizzato (3) (scenario «con le misure vigenti»)

 

Anno

Valori

Unità predefinita

 

 

 

Proiezioni settoriali per le quali viene utilizzato il parametro (6)

 

Parametro/variabile facente parte delle proiezioni (7)

Anno di base = anno di riferimento

Anno di base = anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Fonte dei dati

Anno di pubblicazione della fonte dei dati

Anno di pubblicazione della fonte dei dati

1.A.1 Industrie energetiche

1.A.2 Industrie manifatturiere e costruzioni

1.A.3 Trasporti, esclusi 1.A.3.a Trasporti aerei interni

1.A.4.a Commerciale = istituzionale

1.A.4.b Residenziale

1.B Emissioni fuggitive da combustibili

2 Processi industriali e uso di prodotti

3 Agricoltura

4 LULUCF

5 Rifiuti

Trasporti aerei internazionali nel sistema EU ETS

1.A.3.a Trasporti aerei interni

Commenti a titolo di orientamento

1.

Parametri e variabili generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto interno lordo (PIL)

Tasso di crescita reale

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016) (8)

Prezzi costanti

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - totale

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - costruzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - settore dell’energia

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - industria

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Numero di famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione delle famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

Abitanti/ nucleo familiare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddito netto delle famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggeri-chilometro (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggeri-chilometro - strada

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui trasporti pubblici su strada

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui automobili private

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui motocicli

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui autobus

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggeri-chilometro - ferrovia

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggeri-chilometro - trasporti aerei interni

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggeri-chilometro - trasporti aerei internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di passeggeri-chilometro - navigazione interna

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci - strada

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci - ferrovia

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci - trasporti aerei interni

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci - trasporti aerei internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci - navigazione interna (vie navigabili interne e trasporto marittimo nazionale)

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi internazionali (all’ingrosso) dell’importazione di combustibili

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

 

alternativamente

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione; per il potere calorifico usare i valori pubblicati da Eurostat

 

 

 

 

 

 

 

 

o

EUR/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio greggio

 

 

 

 

 

 

 

 

alternativamente

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione

 

 

 

 

 

 

 

 

o

EUR/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

alternativamente

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione; per il potere calorifico usare i valori pubblicati da Eurostat

 

 

 

 

 

 

 

 

o

EUR/tep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo del carbonio nell’ambito di EU ETS

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/quota di emissioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione

Tassi di cambio dell’euro (per i paesi al di fuori della zona euro), se del caso

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Tassi di cambio del dollaro USA, se del caso

 

 

 

 

 

 

 

 

USD/valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD (2016)

Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di gradi-giorno di raffrescamento (CDD)

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bilanci e indicatori energetici

 

 

Per il potere calorifico usare i valori pubblicati da Eurostat

2.1

Approvvigionamento energetico

 

 

Produzione interna per tipo di combustibile (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleare

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti rinnovabili di energia

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti e altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importazioni nette di energia elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo interno lordo per tipo di combustibile (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili fossili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio greggio e prodotti petroliferi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia nucleare

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore derivato

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Energia elettrica e termica

 

 

Produzione lorda di energia elettrica (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia nucleare

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio (incl. gas di raffineria)

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas naturale (incl. gas derivati)

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri combustibili (idrogeno, metanolo)

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore prodotto dalla generazione di energia termica

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore prodotto da impianti di cogenerazione, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Settore delle trasformazioni

 

 

Combustibile di alimentazione per la generazione di energia termica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibile di alimentazione per altri processi di conversione

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Consumi energetici

 

 

Consumo di energia finale

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore derivato

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia rinnovabile

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui energia termica ambientale

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia rinnovabile

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia rinnovabile

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terziario

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia rinnovabile

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricoltura/silvicoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calore

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia rinnovabile

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui trasporto passeggeri (se disponibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui trasporto merci (se disponibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui trasporti aerei internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo non energetico finale

 

 

 

 

 

 

 

 

ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Prezzi

 

 

Energia elettrica per tipologia di settore di utilizzo

 

 

Residenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Industria

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Terziario

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (MWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Prezzi nazionali di vendita al dettaglio dei combustibili (incluse le imposte, per fonte e settore)

 

 

Carbone, industria

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Carbone, famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Gasolio diesel, industria

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Gasolio diesel, famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Gasolio diesel, trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Gasolio diesel, trasporti privati (se disponibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Gasolio diesel, trasporti pubblici (se disponibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Benzina, trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Benzina, trasporti privati (se disponibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Benzina, trasporti pubblici (se disponibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Gas naturale, industria

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

Gas naturale, famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ktep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR (2016)

3.

Parametri relativi alle emissioni diverse da CO2

 

 

3.1

Agricoltura

 

 

Bestiame

 

 

Bestiame da latte

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestiame non da latte

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suini

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollame

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 capi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto di azoto dall’utilizzo di fertilizzanti sintetici

 

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto di azoto dall’utilizzo di letame

 

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoto fissato dalle colture che fissano azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azoto nei residui delle colture restituiti alla terra

 

 

 

 

 

 

 

 

kt di azoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie dei suoli organici coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Rifiuti

 

 

Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di recupero di CH4 nella produzione totale di CH4 dalla messa in discarica

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LULUCF

 

 

4.1

Terreni forestali gestiti

 

 

Prelievi di legname forestale per usi energetici

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 metri cubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelievi di legname forestale per usi non energetici

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 metri cubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento forestale

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 metri cubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi forestali inclusi nella modellizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì/No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Terreni imboschiti

 

 

Prelievi di legname forestale per usi energetici

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 metri cubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelievi di legname forestale per usi non energetici

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 metri cubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento forestale

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 metri cubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate convertite in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli convertiti in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide convertite in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti convertiti in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri terreni convertiti in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Terreni disboscati

 

 

Terreni forestali convertiti in terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Terre coltivate gestite

 

 

Terre coltivate che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni (escl. terreni forestali)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Pascoli gestiti

 

 

Pascoli che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

Zone umide gestite

 

 

Zone umide che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide convertite in insediamenti o altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

Prodotti legnosi

 

 

Guadagni prodotti legnosi (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

kt C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdite prodotti legnosi (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

kt C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emivita prodotti legnosi (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altri parametri e variabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi circa i costi tecnologici utilizzate per le principali tecnologie pertinenti:

Aggiungere una riga per ogni tecnologia pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere una riga per ogni altro parametro pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

(1)

Aggiungere una riga alla fine della tabella per ciascun parametro specifico per paese utilizzato nelle proiezioni. In questo caso è incluso il termine «variabili» perché alcuni dei parametri elencati possono essere delle variabili per certi strumenti di proiezione utilizzati, a seconda dei modelli in uso.

(2)

Occorre comunicare solo le informazioni relative ai parametri/alle variabili facenti parte delle proiezioni come grandezze di ingresso o di uscita.

(3)

Uso delle abbreviazioni: se del caso si possono utilizzare le abbreviazioni IE (Included Elsewhere,«compreso altrove»), NO (Not Occurring,«non verificatosi»), C (Confidential,«confidenziale»), NA (Not Applicable,«non pertinente») e NE (Not Estimated,«non stimato/non usato»). Occorre utilizzare l’abbreviazione NE («non stimato») per i casi in cui il parametro suggerito non è usato come variabile chiave né comunicato con le proiezioni dello Stato membro. Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all’anno di comunicazione.

(4)

Possono includere prodotti legnosi provenienti da terreni forestali gestiti e terreni imboschiti.

(5)

Specificare i tipi di prodotti legnosi nelle righe seguenti (sotto «Aggiungere una riga per ogni altro parametro pertinente»).

(6)

Rispondere «Sì» o «No».

(7)

Specificare i valori diversi aggiuntivi per i parametri utilizzati nei modelli di settori diversi.

(8)

L’eventuale aggiornamento dell’anno di base per l’espressione dei valori monetari rientra nelle raccomandazioni della Commissione sui valori armonizzati relativi ai parametri chiave determinati a livello sovranazionale di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tabella 4 - Scheda informativa del modello

Nome del modello (abbreviazione)

 

Nome completo del modello

 

Versione e statuto del modello

 

Ultima data di revisione

 

URL della descrizione del modello

 

Tipo di modello

 

Sintesi

 

Campo di applicazione previsto

 

Descrizione delle principali categorie di fonti e di dati in ingresso

 

Convalida e valutazione

 

Quantità prodotte

 

Gas serra considerati

 

Copertura settoriale

 

Copertura geografica

 

Copertura temporale (ad es. fasi temporali, periodi)

 

Altri modelli che interagiscono con il modello e tipo di interazione (ad es. input di dati in questo modello, uso di dati prodotti da questo modello)

 

Input da altri modelli

 

Riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni e i modelli utilizzati

 

Struttura del modello (se sotto forma di diagramma, aggiungerlo alla scheda informativa)

 

Osservazioni o altre informazioni pertinenti

 

Note

Gli Stati membri possono riprodurre la presente tabella per comunicare i dettagli dei vari modelli o sottomodelli utilizzati per elaborare le proiezioni relative ai gas serra.

Tabella 5a - Proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti comunicati del settore LULUCF per gas e per categorie contabili ai sensi del regolamento (UE)2018/841 (da compilare solo se la tabella 1b non è completa)

Categoria

CO2 (kt)

CH4 (kt)

N2O (kt)

Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)

 

Anno di base delle proiezioni

t-5 (1)

t

t+5

t+10

t+15

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate convertite in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli convertiti in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide convertite in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti convertiti in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri terreni convertiti in terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni disboscati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali convertiti in altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli convertiti in terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide convertite in terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti convertiti in terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri terreni convertiti in terre coltivate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate convertite in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate convertite in insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate convertite in altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre coltivate convertite in pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide convertite in pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti convertiti in pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri terreni convertiti in pascoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli convertiti in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli convertiti in insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli convertiti in altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide gestite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide che restano tali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti convertiti in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri terreni convertiti in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide convertite in insediamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone umide convertite in altri terreni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti legnosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni forestali gestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni imboschiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni disboscati (non contabilizzati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

(1)

I valori per t-5 sono indicati solo se t-5 è successivo all’anno di base delle proiezioni.

Tabella 5b - Proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati del settore LULUCF conformemente al regolamento (UE) 2018/841 e del settore della condivisione degli sforzi conformemente al regolamento (UE) 2018/842 (1) (2)

Categoria

2021-2025

2026-2030

 

Emissioni/assorbimenti cumulativi totali

(kt CO2eq)

Emissioni/assorbimenti cumulativi totali

(kt CO2eq)

Settori della condivisione degli sforzi (3)

 

 

LULUCF: Terreni imboschiti

 

 

LULUCF: Terreni disboscati

 

 

LULUCF: Terre coltivate gestite

 

 

LULUCF: Pascoli gestiti

 

 

LULUCF: Terreni forestali gestiti, inclusi i prodotti legnosi (4)

 

 

LULUCF: Terreni forestali gestiti, inclusi i prodotti legnosi nell’ipotesi dell’ossidazione istantanea

 

 

LULUCF: Zone umide gestite (5)

 

 

Note

(1)

Le categorie contabili per il settore LULUCF sono definite nel regolamento (UE) 2018/841.

(2)

Le emissioni contabilizzate in ambito LULUCF per i terreni forestali gestiti sono le emissioni/gli assorbimenti comunicati rispetto a un livello di riferimento, calcolati conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/841. La comunicazione di tali valori contabilizzati è obbligatoria solo quando si applicano i livelli di riferimento per le foreste fissati nell’atto delegato adottato in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2018/841 per il periodo in questione (2021-2025, 2026-2030).

(3)

Emissioni nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

(4)

La contabilizzazione di questa categoria per il periodo di impegno 2026-2030 sarà possibile solo una volta disponibili i livelli finali di riferimento per le foreste.

(5)

La contabilizzazione di questa categoria è obbligatoria a partire dal 2026, fatti salvi possibili rinvii a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841. Gli Stati membri che non intendono selezionare questa categoria per il periodo 2021-2025 usano la dicitura «non selezionata» per detto periodo.

Tabella 6 - Risultati dell’analisi di sensibilità (da presentare per ogni scenario di sensibilità calcolato)

Categoria

Emissioni/assorbimenti di gas serra (kt CO2eq)

 

Anno di base delle proiezioni

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Totale escluse le attività LULUCF

 

 

 

 

 

 

Totale ETS da fonti fisse

 

 

 

 

 

 

Totale condivisione degli sforzi

 

 

 

 

 

 

LULUCF (comunicati)

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe per altri settori/categorie pertinenti, se disponibili

 

 

 

 

 

 


Tabella 7 - Parametri principali che sono variati nell’analisi di sensibilità

(Presentare per ogni scenario di sensibilità calcolato.) Indicare soltanto i parametri che sono variati in un determinato scenario.

Valori dei parametri nello scenario di sensibilità

 

Anno

Valori

Unità predefinita

 

Parametro variato (1)

Anno di base = anno di riferimento

Anno di base = anno di riferimento

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Commenti a titolo di orientamento

Parametri e variabili generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

Prodotto interno lordo (PIL)

Tasso di crescita reale

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

Prezzi costanti

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

EUR (2016) (2)

Valore aggiunto lordo (VAL) - totale

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - agricoltura

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - costruzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - settore dell’energia

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

EUR (2016)

Valore aggiunto lordo (VAL) - industria

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di EUR

EUR (2016)

Prezzi internazionali (all’ingrosso) dell’importazione di combustibili

Carbone

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

EUR (2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/tep

EUR (2016)

Petrolio greggio

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

EUR (2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/tep

EUR (2016)

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

EUR (2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/tep

EUR (2016)

Prezzo del carbonio nell’ambito di EU ETS

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/quota di emissioni

EUR (2016)

Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

Numero di gradi-giorno di raffrescamento (CDD)

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio

 

Numero di passeggeri-chilometro (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di pkm

 

Tonnellate-chilometro per il trasporto merci (tutti i modi)

 

 

 

 

 

 

 

 

milioni di tkm

 

(Aggiungere righe per altri parametri che sono variati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: aggiungere righe alla fine della tabella per altri parametri che sono variati. Non compilare le righe relative ai parametri che non sono variati.

(1)

Rispondere «Sì» o «No».

(2)

L’eventuale aggiornamento dell’anno di base per l’espressione dei valori monetari rientra nelle raccomandazioni della Commissione sui valori armonizzati relativi ai parametri chiave determinati a livello sovranazionale di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.