12.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1191 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2020

che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («l’organismo nocivo specificato») non è attualmente elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3).

(2)

Tuttavia, dal 2018 gli Stati membri hanno segnalato focolai dell’organismo nocivo specificato nelle coltivazioni di pomodori nei loro territori e le misure adottate per contrastarlo. La Germania, nel 2018, e l’Italia, nel 2019, hanno effettuato analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi, dalle quali è risultato che l’organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l’Unione, in particolare per la produzione di Solanum Lycopersicum L. e di Capsicum spp.

(3)

Sulla base di quanto appena esposto è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (4) della Commissione al fine di istituire misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato.

(4)

Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione dell’organismo nocivo specificato e sui metodi di prova, informazioni che giustificano la necessità di misure più dettagliate rispetto a quelle previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.

(5)

In particolare, le sementi di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum spp. dovrebbero essere sottoposte a prove indipendentemente dalla loro origine. Sottoporre a prove le sementi è necessario a causa delle incertezze circa la presenza dell’organismo nocivo a livello mondiale e perché spesso, nei lotti commercializzati, sono mescolate sementi di origini diverse, il che aumenta il rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

(6)

Inoltre, l’istituzione di siti di produzione indenni da organismi nocivi deve essere soggetta a determinate misure, al fine di garantire che il materiale prodotto sia sano.

(7)

Si ritiene che le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato non costituiscano un rischio di infezione e diffusione dell’organismo nocivo specificato. Tali varietà dovrebbero pertanto essere esentate dall’obbligo di essere sottoposte a prove se sono ufficialmente certificate resistenti.

(8)

Il campionamento e le prove dovrebbero essere eseguiti nel rispetto di specifiche condizioni sulla base delle informazioni più recenti raccolte a livello dell’Unione e internazionale. I metodi più efficaci per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sono quelli PCR real-time. Il metodo ELISA è meno sensibile e meno specifico poiché è risultato che determina una reazione incrociata con altri virus del pomodoro. A causa della pandemia di COVID-19 sono tuttavia scarsamente disponibili i kit necessari per i metodi di rilevamento PCR real-time. Fino al 1o ottobre 2020 anche il metodo ELISA dovrebbe essere considerato accettabile per il rilevamento e l’identificazione dell’organismo nocivo specificato. Il campionamento e le prove dovrebbero essere effettuati in aggiunta al campionamento per i controlli fisici effettuato nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (5), per garantire una maggiore protezione fitosanitaria dell’Unione.

(9)

Le condizioni per lo spostamento dei vegetali destinati alla piantagione non dovrebbero applicarsi ai vegetali già prodotti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 perché non sarebbe proporzionato richiedere ulteriori prove per tali sementi e perché nella maggior parte dei casi tali condizioni sarebbero non attuabili nella pratica.

(10)

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 stabilisce le norme relative alle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sulle piante da impianto, compreso il campionamento. Oltre a tali norme, al fine di adeguare la frequenza del campionamento e delle prove in relazione al rischio fitosanitario rappresentato dall’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero definire la frequenza del campionamento e delle prove effettuati, all’importazione, sulle partite delle sementi specificate e delle piante da impianto specificate. Il campionamento e le prove dovrebbero essere effettuati su almeno il 20 % delle sementi specificate importate e delle piante da impianto specificate importate, al fine di garantire una rappresentatività adeguata del campione sottoposto a prove.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento per tenere conto del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, applicabili dal 14 dicembre 2019.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 maggio 2022 al fine di concedere il tempo necessario per monitorare la situazione e determinare lo status fitosanitario dell’organismo nocivo specificato in relazione al territorio dell’Unione e alla sua diffusione a livello mondiale.

(13)

Per affrontare rapidamente il rischio fitosanitario connesso all’organismo nocivo specificato, le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero diventare applicabili nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«organismo nocivo specificato»: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

b)

«piante da impianto specificate»: piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum spp., eccetto le sementi;

c)

«sementi specificate»: sementi di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum spp;

d)

«frutti specificati»: frutti di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum spp.

Articolo 2

Divieti relativi all’organismo nocivo specificato

Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 3

Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato

1.   Chiunque nel territorio dell’Unione sospetti o constati la presenza dell’organismo nocivo specificato ne informa immediatamente l’autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell’organismo nocivo specificato.

2.   Quando riceve tali informazioni, l’autorità competente:

a)

le registra immediatamente;

b)

adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato;

c)

provvede affinché chiunque abbia sotto il proprio controllo piante che possono essere infette dall’organismo nocivo specificato sia immediatamente informato:

i)

della presenza o sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, e

ii)

dei possibili rischi associati all’organismo nocivo specificato e delle misure da adottare.

Articolo 4

Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato

Se nel territorio di uno Stato membro è confermata la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 5

Indagini per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato negli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato su piante da impianto specificate, sementi specificate e frutti specificati nel loro territorio, anche nei luoghi di produzione di sementi specificate e di piante da impianto specificate.

2.   Le suddette indagini:

a)

comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell’allegato; e

b)

si basano:

i)

sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell’organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato, e

ii)

su validi principi scientifici e tecnici in relazione alla possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate durante l’anno civile precedente.

Articolo 6

Spostamento all’interno dell’Unione delle piante da impianto specificate

1.   Le piante da impianto specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

a)

le piante specificate sono state coltivate in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare l’organismo nocivo specificato e, qualora le piante specificate presentino sintomi dell’organismo nocivo specificato, tali piante sono state sottoposte a campionamento e prove da parte dell’autorità competente e tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo specificato;

b)

i lotti delle piante da impianto specificate sono stati tenuti separati dagli altri lotti delle piante specificate mediante l’applicazione di opportune misure igieniche e la separazione fisica.

Il campionamento per le prove di cui al presente paragrafo è effettuato conformemente all’allegato.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alle piante specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato;

b)

alle piante da impianto specificate prodotte in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.

Articolo 7

Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione

1.   Le sementi specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le piante madri sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

b)

le sementi o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o sono state sottoposte a campionamento e prove da parte di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato.

In caso di presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031;

c)

l’origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata.

2.   Prima di essere spostate all’interno dell’Unione, le sementi specificate che erano ancora immagazzinate prima del 15 agosto 2020 sono sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e risultano esenti da tale organismo nocivo.

3.   Il campionamento e le prove delle sementi sono effettuati conformemente all’allegato.

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sementi specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato.

Articolo 8

Introduzione nell’Unione delle piante da impianto specificate

1.   Le piante da impianto specificate, eccetto quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate derivano da sementi specificate che sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato conformemente all’allegato e che tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo specificato;

b)

una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo e, in caso di sintomi, sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato e sulla base di tali prove sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

c)

il nome del sito di produzione registrato.

2.   Le piante specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

Articolo 9

Introduzione nell’Unione delle sementi specificate

1.   Le sementi specificate originarie di paesi terzi, eccetto quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione ufficiale che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

i)

le piante madri delle sementi specificate sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

ii)

le sementi specificate o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

b)

il nome del sito di produzione registrato.

2.   Le sementi specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

Articolo 10

Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, come stabilito nell’allegato.

Articolo 11

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 è abrogata a decorrere dal 15 agosto 2020.

Articolo 12

Periodo di applicazione

Il presente regolamento si applica fino al 31 maggio 2022.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione, del 26 settembre 2019, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 91).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).


ALLEGATO

1.   Schemi di campionamento delle sementi, ad eccezione delle sementi delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Il campionamento delle sementi per le prove è effettuato nell’ambito dei seguenti schemi di campionamento, a seconda dei lotti di sementi, come indicato nella pertinente tabella della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 31, Metodologie per il campionamento delle partite (ISPM 31):

per i lotti di sementi contenenti non oltre 3 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore;

per i lotti di sementi contenenti oltre 3 000 sementi ma meno di 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell’1 % o superiore;

per i lotti di sementi contenenti oltre 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dello 0,1 % o superiore.

Per i metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR) i sottocampioni comprendono non oltre 1 000 sementi.

Per il metodo ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) i sottocampioni comprendono non oltre 250 sementi.

2.   Schemi di campionamento delle piante da impianto, ad eccezione di quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Per le piante da impianto, ad eccezione delle piante da impianto delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, si raccolgono 200 foglie per sito di produzione e per cultivar, preferibilmente giovani foglie della parte superiore delle piante.

Nel caso di piante sintomatiche il campionamento per le prove è effettuato su almeno tre foglie sintomatiche.

3.   Metodi di prova per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sulle sementi, ad eccezione delle sementi delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Per rilevare l’organismo nocivo specificato sulle sementi specificate si applica uno dei metodi di prova seguenti:

ELISA, fino al 1o ottobre 2020, solo per confermare l’indennità dall’organismo nocivo specificato ai fini dell’emissione dei passaporti delle piante o dei certificati fitosanitari;

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) (1);

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (Acta Horticulturae, in stampa).

Qualora la prova per il rilevamento dell’organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR real-time sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l’identificazione. In caso di conflitto tra i risultati del rilevamento e i risultati dell’identificazione ottenuti per le sementi confettate, il rivestimento delle sementi è rimosso e le sementi sono sottoposte a una nuova prova.

4.   Metodi di prova per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sulle piante da impianto specificate, ad eccezione delle piante da impianto delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati

Per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sulle piante da impianto specificate, ad eccezione delle piante da impianto specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati, si applica uno dei metodi di prova seguenti:

ELISA, solo per il materiale sintomatico;

RT-PCR convenzionale con l’utilizzo dei primer di Alkowni et al. (2019);

RT-PCR convenzionale con l’utilizzo dei primer di Rodriguez-Mendoza et al. (2019);

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) (2);

RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (Acta Horticulturae, in stampa).

Qualora la prova per il rilevamento dell’organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l’identificazione.


(1)  Protocollo elaborato dalla International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops, ISHI-Veg).

(2)  Protocollo elaborato dalla International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops, ISHI-Veg).