6)
|
sono aggiunti i seguenti punti 26.300, 26.301, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 26.306, 26.307, 26.308, 26.309, 26.330, 26.331, 26.332, 26.333, 26.334 e 26.370:
«26.300 Programma di mantenimento dell’integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l’invecchiamento — requisiti generali
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1o gennaio 2019, deve istituire un programma di mantenimento dell’integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l’invecchiamento conforme ai requisiti stabiliti ai punti da 26.301 a 26.309.
|
b)
|
La lettera a) non si applica a un modello di velivolo cui è stato rilasciato un certificato di omologazione prima del 26 febbraio 2021 e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
i)
|
è compreso nell’elenco di cui al presente allegato, appendice 1, tabella A.1;
|
ii)
|
non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2021;
|
iii)
|
non è stato certificato per svolgere operazioni civili che prevedono trasporto di carico utile o passeggeri;
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iv)
|
è dotato di un TC ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (Design Service Goal) e sia impiegato principalmente a sostegno dell’attività di fabbricazione dei titolari dell’approvazione;
|
v)
|
è certificato con un TC ristretto ed è destinato principalmente al servizio antincendio.
|
Le eccezioni di cui ai punti da ii) a v) si applicano soltanto dopo che il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto abbia sottoposto all’Agenzia per approvazione, prima del 27 maggio 2021, un elenco in cui sono identificati il tipo e i modelli del velivolo, le variazioni o i numeri di serie unitamente a informazioni a supporto dei motivi su cui è basato l’inserimento del velivolo nell’elenco.
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c)
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Per un modello di velivolo cui è stato rilasciato un primo certificato di omologazione prima del 26 febbraio 2021 e per cui nessuna modifica o riparazione esistente è stata né sarà integrata su velivoli in esercizio a partire dal 26 febbraio 2022, il punto 26.307, lettera a), punti ii) e iii), e il punto 26.308, lettera a), punto ii), non si applicano se prima del 26 febbraio 2022 il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto sottopone all’Agenzia per approvazione l’elenco di tutte le modifiche e riparazioni.
|
26.301 Piano di conformità per i titolari di TC e TC ristretti
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1o gennaio 2019, deve:
i)
|
istituire un piano di conformità per il mantenimento dell’integrità strutturale nel quale è descritta la pianificata dimostrazione della conformità ai requisiti di cui ai punti da 26.302 a 26.309;
|
ii)
|
sottoporre all’Agenzia per approvazione il piano di conformità per il mantenimento dell’integrità strutturale di cui al punto i) prima del 27 maggio 2021.
|
|
b)
|
Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve:
i)
|
istituire un piano di conformità per il mantenimento dell’integrità strutturale nel quale è descritta la pianificata dimostrazione della conformità ai requisiti di cui ai punti da 26.303 a 26.306;
|
ii)
|
sottoporre all’Agenzia per approvazione il piano di conformità per il mantenimento dell’integrità strutturale di cui al punto i) prima del 27 maggio 2021 o prima del rilascio del certificato, se posteriore.
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26.302 Valutazione della fatica e della tolleranza ai danni
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), certificato a partire dal 1o gennaio 1958 e per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1o gennaio 2019, deve effettuare una valutazione della fatica e della tolleranza ai danni della struttura del velivolo ed elaborare le DTI che impediranno il verificarsi di avarie catastrofiche da fatica per tutta la vita operativa del velivolo.
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b)
|
A meno che la documentazione che descrive le DTI di cui alla lettera a) non sia già stata approvata dall’Agenzia in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, il titolare di un TC o di un TC ristretto deve sottoporre tale documentazione all’Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2023.
|
26.303 Limite di validità
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1o gennaio 2019 e certificato con un peso massimo al decollo (maximum take-off weight - MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb) deve:
i)
|
determinare un limite di validità (LOV) e includerlo in un’ALS modificata;
|
ii)
|
individuare gli interventi di manutenzione esistenti e nuovi dai quali dipende il LOV, elaborare le informazioni di servizio necessarie affinché gli operatori possano eseguire tali interventi di manutenzione e trasmettere le informazioni di servizio relative agli interventi di manutenzione all’Agenzia in conformità ad un calendario vincolante concordato con quest’ultima.
|
Le configurazioni strutturali del velivolo da valutare ai fini della determinazione del LOV comprendono tutte le variazioni e i derivati del modello approvati in conformità al TC prima del 26 febbraio 2021 e tutte le modifiche strutturali e le sostituzioni effettuate sulle configurazioni strutturali dei velivoli imposte da una direttiva di aeronavigabilità emessa prima del 26 febbraio 2021.
In deroga al punto ii), un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina non è tenuto a elaborare e a inviare all’Agenzia le informazioni di servizio per un intervento di manutenzione applicabile a un modello di velivolo che non sarà più impiegato dopo la data prevista per l’invio delle informazioni di servizio relative a tale intervento di manutenzione. Affinché tale eccezione possa avere effetto, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve informare l’Agenzia al più tardi alla data in cui cessa l’impiego del modello di velivolo.
|
b)
|
Il titolare del certificato di omologazione (TC) o del TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione il LOV determinato in conformità alla lettera a) e la modifica dell’ALS di cui a tale lettera, insieme al calendario vincolante, prima del termine stabilito ai punti da i) a iii):
i)
|
il 26 agosto 2022 per la struttura critica dal punto di vista della fatica la cui base di certificazione non prevede una valutazione della tolleranza ai danni;
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ii)
|
il 26 febbraio 2026 per la struttura del velivolo sottoposta a prove di fatica su scala reale in corso alla data di applicabilità del presente regolamento modificativo;
|
iii)
|
il 26 febbraio 2025 per tutte le altre strutture del velivolo.
|
|
c)
|
Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina avente un peso massimo al decollo (MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb) deve:
i)
|
determinare un limite di validità (LOV) e includerlo nell’ALS;
|
ii)
|
individuare gli interventi di manutenzione esistenti e nuovi dai quali dipende il LOV, elaborare le informazioni di servizio necessarie affinché gli operatori possano eseguire tali interventi di manutenzione e trasmettere le informazioni di servizio relative agli interventi di manutenzione all’Agenzia in conformità ad un calendario vincolante concordato con quest’ultima.
|
|
d)
|
Il richiedente un TC o un TC ristretto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve sottoporre all’Agenzia per approvazione il LOV determinato in conformità alla lettera c) e l’ALS di cui a tale lettera, insieme al calendario vincolante.
|
e)
|
I termini seguenti si applicano agli obblighi di cui alla lettera d):
i)
|
prima della data approvata dall’Agenzia nel piano del richiedente relativo al completamento delle prove e delle analisi delle strutture del velivolo per cui è richiesta una nuova prova di fatica su scala reale a supporto della determinazione del LOV;
|
ii)
|
prima del 26 febbraio 2025 per tutte le altre strutture del velivolo.
|
|
26.304 Programma di controllo e di prevenzione della corrosione
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958, per il quale la domanda di certificato di omologazione è stata presentata prima del 1o gennaio 2019, deve stabilire un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP).
|
b)
|
A meno che il CPCP di riferimento di cui alla lettera a) non sia già stato approvato dall’Agenzia in conformità all’allegato 1, punto 21.A.3B, lettera c), punto 1), del regolamento (UE) n. 748/2012 o in una relazione del comitato di revisione della manutenzione approvata dall’Agenzia, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione il CPCP prima del 26 febbraio 2023.
|
c)
|
Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina deve istituire un programma di riferimento per il controllo e la prevenzione della corrosione (CPCP) prima del rilascio del TC.
|
26.305 Validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1o gennaio 2019, deve istituire e attuare un processo che garantisca la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa del velivolo, tenendo in considerazione l’esperienza di servizio e le operazioni in corso.
|
b)
|
Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione una descrizione del processo di cui alla lettera a) prima del 26 febbraio 2023. Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve dare attuazione al processo entro 6 mesi dalla relativa approvazione da parte dell’Agenzia.
|
c)
|
Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina deve istituire e attuare un processo che garantisca la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa del velivolo, tenendo in considerazione l’esperienza di servizio e le operazioni in corso. Deve sottoporre all’Agenzia per approvazione una descrizione del processo prima del 26 febbraio 2023 o prima del rilascio del certificato, se posteriore, e deve dare attuazione al processo entro 6 mesi dalla relativa approvazione da parte dell’Agenzia.
|
26.306 Struttura di base critica dal punto di vista della fatica
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958, per il quale la domanda di TC è stata presentata prima del 1o gennaio 2019 e certificato per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), deve identificare ed elencare le strutture di base critiche dal punto di vista della fatica (FCBS) per tutte le variazioni e i derivati del modello di velivolo compresi nel TC o TC ristretto.
|
b)
|
Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione un elenco delle strutture di cui alla lettera a) prima del 26 agosto 2021.
|
c)
|
Previa approvazione dell’elenco di cui alla lettera a) da parte dell’Agenzia, il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità ai punti 26.330 e 26.370.
|
d)
|
Un richiedente un TC o un TC ristretto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per un velivolo pesante a turbina da certificare per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb) deve identificare ed elencare le strutture di base critiche dal punto di vista della fatica (FCBS) per tutte le variazioni e i derivati del modello di velivolo compresi nel TC o TC ristretto. Deve sottoporre all’Agenzia per approvazione un elenco di tali strutture prima del 26 agosto 2021 o prima del rilascio del certificato, se posteriore.
|
e)
|
Previa approvazione dell’elenco di cui alla lettera d) da parte dell’Agenzia, il richiedente un TC o un TC ristretto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità al punto 26.370.
|
26.307 Dati relativi alla tolleranza ai danni per modifiche esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), in presenza di modifiche e di struttura modificata critica dal punto di vista della fatica (FCMS) in data 26 febbraio 2021, deve:
i)
|
riesaminare le modifiche del progetto esistenti e individuare tutte le modifiche che incidono sulle FCBS identificate in conformità al punto 26.306;
|
ii)
|
identificare, per ogni modifica individuata in conformità al punto i), qualsiasi correlata struttura modificata critica dal punto di vista della fatica (FCMS);
|
iii)
|
eseguire, per ciascuna modifica individuata in conformità al punto i), una valutazione della tolleranza ai danni e realizzare e documentare le relative ispezioni della tolleranza ai danni.
|
|
b)
|
Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2022, l’elenco di tutte le strutture modificate critiche dal punto di vista della fatica (FCMS) identificate in conformità alla lettera a), punto ii).
|
c)
|
Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione, prima del 26 agosto 2022, i dati relativi alla tolleranza ai danni, compresa la DTI, scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto iii).
|
d)
|
Previa approvazione da parte dell’Agenzia dell’elenco di FCMS presentato in conformità alla lettera b), il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve mettere tale elenco a disposizione degli operatori e delle persone cui è richiesta la conformità ai punti 26.330 e 26.370.
|
26.308 Dati relativi alla tolleranza ai danni per riparazioni esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina certificato a partire dal 1o gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), in presenza di riparazioni oggetto di pubblicazione in data 26 febbraio 2021, deve:
i)
|
riesaminare i dati relativi alle riparazioni e individuare ciascuna riparazione specificata nei dati che incide sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica e sulla struttura modificata critica dal punto di vista della fatica identificate in conformità al punto 26.306, lettera a), e al punto 26.307, lettera a), punto ii);
|
ii)
|
eseguire una valutazione della tolleranza ai danni per ciascuna riparazione individuata in conformità al punto i), a meno che non sia già stata eseguita.
|
|
b)
|
Il titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione, prima del 26 maggio 2022, i dati relativi alla tolleranza ai danni, compresa la DTI, scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto ii), a meno che non siano già stati approvati in conformità all’allegato I (parte 21), punto 21.A.435, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 prima del 26 agosto 2022.
|
26.309 Orientamenti per la valutazione delle riparazioni
a)
|
Un titolare di un certificato di omologazione (TC) o di un TC ristretto per un velivolo pesante a turbina, certificato a partire dal 1o gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb) e per il quale il TC o TC ristretto è stato rilasciato prima dell’11 gennaio 2008, deve elaborare orientamenti per la valutazione delle riparazioni (REG) al fine di istituire:
i)
|
un processo per l’esecuzione di controlli sui velivoli interessati che consenta l’individuazione e la documentazione di tutte le riparazioni esistenti che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica identificata in conformità al punto 26.306, lettera a), e al punto 26.307, lettera a), punto ii);
|
ii)
|
un processo che consenta agli operatori di ottenere una DTI per le riparazioni individuate in conformità al punto i);
|
iii)
|
un calendario di attuazione che fornisca tempistiche per l’esecuzione di controlli dei velivoli, l’ottenimento delle DTI e la loro integrazione nel programma di manutenzione dell’operatore del velivolo.
|
|
b)
|
Il titolare di un TC o di un TC ristretto deve sottoporre all’Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2023, gli orientamenti per la valutazione delle riparazioni elaborati in conformità alla lettera a).
|
26.330 Dati relativi alla tolleranza ai danni per i certificati di omologazione supplementari (STC) esistenti, per altre modifiche di maggiore entità esistenti e per le riparazioni esistenti che incidono su tali modifiche o STC
a)
|
Un titolare di un STC rilasciato prima del 26 febbraio 2021 per una modifica di maggiore entità, o un titolare di una modifica di maggiore entità che è stata ritenuta approvata in conformità all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 748/2012, per velivoli pesanti certificati a partire dal 1o gennaio 1958 per il trasporto di 30 o più passeggeri o che hanno una capacità di carico utile pari o superiore a 3 402 kg (7 500 lb), deve garantire un sostegno agli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), affrontando le ripercussioni negative di tali modifiche e delle riparazioni a tali modifiche sulla struttura del velivolo e deve conformarsi ai requisiti di cui punti da 26.331 a 26.334.
|
b)
|
La lettera a) non si applica a modifiche di maggiore entità e riparazioni a un velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 se tale modello di velivolo soddisfa una delle condizioni seguenti:
i)
|
è compreso nell’elenco di cui all’appendice 1, tabella A.1;
|
ii)
|
non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2021.
|
iii)
|
non è stato certificato per svolgere operazioni civili che prevedono trasporto di carico utile o passeggeri;
|
iv)
|
dispone di un TC ristretto ed è stato certificato in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (Design Service Goal) e sia impiegato principalmente a sostegno dell’attività di fabbricazione dei titolari di TC ristretto;
|
v)
|
è certificato con un TC ristretto ed è destinato principalmente al servizio antincendio.
|
|
c)
|
La lettera a) non si applica a modifiche di maggiore entità e riparazioni a un velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 se le modifiche o riparazioni non sono né saranno incorporate in un velivolo in esercizio a partire dal 26 agosto 2022.
|
d)
|
Le eccezioni previste alla lettera b), punti da ii) a v), e alla lettera c) si applicano soltanto dopo che il titolare dell’approvazione della modifica abbia sottoposto all’Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2022, un elenco delle modifiche che incidono sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica, unitamente a informazioni a supporto dei motivi su cui è basato l’inserimento di ciascuna modifica nell’elenco.
|
26.331 Piano di conformità per i titolari di STC
Un titolare di un’approvazione di modifica deve:
a)
|
istituire un piano di conformità che risponda ai requisiti di cui ai punti da 26.332 a 26.334;
|
b)
|
sottoporre all’Agenzia per approvazione il piano di conformità di cui alla lettera a) prima del 25 agosto 2021.
|
26.332 Individuazione delle modifiche che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica
a)
|
Un titolare di un’approvazione di modifica deve:
i)
|
riesaminare le modifiche e individuare quelle che incidono sulla struttura di base critica dal punto di vista della fatica;
|
ii)
|
identificare, per ogni modifica individuata in conformità al punto i), qualsiasi FCMS correlata;
|
iii)
|
individuare le riparazioni oggetto di pubblicazione che incidono su ciascuna modifica individuata in conformità al punto i).
|
|
b)
|
Il titolare di un’approvazione di modifica rilasciata a partire dal 1o settembre 2003 elabora un elenco delle modifiche e delle FCMS individuate in conformità alla lettera a), punti i) e ii), e lo sottopone all’Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2022 e, previa approvazione da parte dell’Agenzia, mette tale elenco a disposizione delle persone e degli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera b), punto ii).
|
c)
|
Il titolare di un’approvazione di modifica rilasciata prima del 1o settembre 2003 deve:
i)
|
elaborare un elenco delle modifiche individuate in conformità alla lettera a), punto i), e sottoporlo all’Agenzia per approvazione prima del 26 febbraio 2022;
|
ii)
|
su domanda di un operatore cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), in relazione a una modifica, identificare ed elencare ciascuna FCMS correlata alla modifica e, entro 12 mesi dalla domanda dell’operatore, sottoporre tali dati all’Agenzia per approvazione;
|
iii)
|
mettere i dati sottoposti all’Agenzia in conformità alla lettera c), punti i) e ii), previa approvazione, a disposizione delle persone e degli operatori cui è richiesta la conformità al punto 26.370, lettera b), punto ii).
|
|
26.333 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e riparazioni relative a tali STC approvate a partire dal 1o settembre 2003
a)
|
Il titolare di un’approvazione di modifica rilasciata a partire dal 1o settembre 2003 deve:
i)
|
eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e iii), una valutazione della tolleranza ai danni;
|
ii)
|
realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.
|
|
b)
|
Il titolare di un’approvazione di modifica deve sottoporre all’Agenzia per approvazione, prima del 26 febbraio 2023, i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione della tolleranza ai danni eseguita in conformità alla lettera a), punto i), a meno che non siano già approvati in conformità all’allegato I (parte 21), punto 21.B.111, del regolamento (UE) n. 748/2012.
|
c)
|
In deroga alla lettera b), per le modifiche nella cui base di certificazione non era previsto l’obbligo di valutazione della tolleranza, il titolare di un’approvazione di modifica di cui alla lettera a) deve sottoporre all’Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni, scaturiti dalla valutazione della tolleranza ai danni eseguita in conformità alla lettera a), entro il termine posteriore tra quelli elencati di seguito:
i)
|
prima che un velivolo che incorpora tale modifica sia impiegato in conformità all’allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 (*); o
|
ii)
|
prima del 26 febbraio 2023.
|
|
26.334 Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e altre modifiche e relative riparazioni approvate prima del 1o settembre 2003
a)
|
Un titolare di un’approvazione di modifica rilasciata prima del 1o settembre 2003 deve:
i)
|
eseguire, per le modifiche e le riparazioni oggetto di pubblicazione individuate in conformità al punto 26.332, lettera a), punti i) e ii), una valutazione della tolleranza ai danni;
|
ii)
|
realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, a meno che non sia già stato fatto.
|
|
b)
|
Il titolare di un’approvazione di modifica deve sottoporre all’Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto i), entro il termine posteriore tra quelli elencati di seguito:
i)
|
prima che un velivolo che incorpora tale modifica sia impiegato in conformità all’allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012; o
|
ii)
|
prima del 26 febbraio 2023.
|
|
26.370 Interventi di mantenimento dell’aeronavigabilità e programma di manutenzione dell’aeromobile
a)
|
Gli operatori o i proprietari di velivoli pesanti a turbina certificati a partire dal 1o gennaio 1958 devono assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità delle strutture dei velivoli durante l’invecchiamento preparando il programma di manutenzione dell’aeromobile di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.302, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (**), che deve comprendere:
i)
|
per i velivoli certificati per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile superiore a 3 402 kg (7 500 lb), un programma di ispezione basato sulla tolleranza ai danni approvato;
|
ii)
|
per i velivoli impiegati in conformità all’allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 e certificati per il trasporto di 30 o più passeggeri o con una capacità di carico utile superiore a 3 402 kg (7 500 lb), gli strumenti per affrontare le ripercussioni negative che le riparazioni e le modifiche possono avere sulla struttura critica dal punto di vista della fatica e sulle ispezioni di cui al punto i);
|
iii)
|
per i velivoli certificati con un peso massimo al decollo (MTOW) superiore a 34 019 kg (75 000 lb), un LOV approvato;
|
|
b)
|
I termini seguenti si applicano all’obbligo di cui alla lettera a):
i)
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il programma di manutenzione dell’aeromobile è sottoposto a revisione al fine di tenere in considerazione i requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iv), prima del 26 febbraio 2024 o prima della data in cui il velivolo è impiegato, se posteriore;
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ii)
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il programma di manutenzione dell’aeromobile è sottoposto a revisione al fine di tenere in considerazione i requisiti di cui alla lettera a), punto iii), prima del 26 agosto 2021 o 6 mesi dopo la pubblicazione del LOV o prima della data in cui il velivolo è impiegato, a seconda di quale data è posteriore;
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c)
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Per un modello di velivolo la cui prima certificazione è precedente al 26 febbraio 2021 e
i)
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che non è più impiegato dopo il 26 febbraio 2024, la lettera a), punti i), ii) e iv), non si applica;
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ii)
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che non è più impiegato dopo il 26 agosto 2021, la lettera a), punto iii), non si applica;
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iii)
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che è dotato di un TC ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 in conformità ai requisiti in materia di tolleranza ai danni, purché non sia impiegato superando il 75 % del suo limite massimo di cicli/ore di volo (Design Service Goal) e sia impiegato principalmente a sostegno dell’attività di fabbricazione dei titolari dell’approvazione, la lettera a), punti i), ii) e iv), non si applica.
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d)
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Per un modello di velivolo dotato di un certificato di omologazione ristretto rilasciato prima del 26 febbraio 2021 e il cui scopo principale è il servizio antincendio, la lettera a), punti i) e ii), non si applica.
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(*) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1)."
(**) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;"
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