27.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1093 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna la valutazione delle sostanze attive a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore ai fini della procedura di rinnovo. Poiché la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028 non è stata ancora assegnata a uno Stato membro o a uno Stato membro correlatore, è opportuno procedere a tale assegnazione.

(2)

La suddetta assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

è aggiunta la seguente parte D:

«PARTE D

Ripartizione della valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

Alpha-cypermethrin

FR

AT

Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747

NL

SK

Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600

NL

SK

Beauveria bassiana ceppo NPP111B005

BE

RO

Beauveria bassiana ceppo 147

BE

RO

Bentazone

PL

EL

Poltiglia bordolese

IT

PL

Cromafenozide

CZ

MT

Idrossido di rame

IT

PL

Ossido di rame

IT

PL

Ossicloruro di rame

IT

PL

Cyantraniliprole

ES

FI

Fenpicoxamid

SE

BG

Flupyradifurone

EL

PL

Gamma-cialotrina

DE

ES

Halauxifen-methyl

HU

SE

Isofetamid

PT

IE

Mandestrobin

SE

NO

Meptildinocap

HR

DE

Metossifenozide

FR

HU

Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328

NL

HR

Oxathiapiprolin

NO

CZ

Pinoxaden

FI

BE

Propizamide

DK

DE

Rescalure

IE

PT

Sulfoxaflor

AT

ES

Terpenoid blend QRD 460

FR

DK

Solfato di rame tribasico

IT

PL».