21.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 234/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1069 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2020
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla dichiarazione del consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità del 15 maggio 2020, gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono ricevere assistenza finanziaria nell’ambito del sostegno per la gestione della crisi pandemica, basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del meccanismo europeo di stabilità e adeguato in funzione della situazione specifica derivante dalla pandemia di Covid-19. |
(2) |
In particolare, gli Stati membri che beneficiano del sostegno per la gestione della crisi pandemica non sono tenuti ad adottare nuove misure politiche. L’unico loro obbligo consiste nell’utilizzare la linea di credito per finanziare costi diretti e indiretti connessi ad assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla pandemia di Covid-19. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), uno Stato membro che utilizza il sostegno per la gestione della crisi pandemica deve essere sottoposto a sorveglianza rafforzata. |
(4) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si applicano gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013, ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione (3). |
(5) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 472/2013, è opportuno che l’intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta. |
(6) |
Il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Vista la portata molto specifica e limitata del sostegno per la gestione della crisi pandemica, è quindi opportuno definire gli obblighi d’informazione applicabili in tale caso. La struttura delle relazioni richieste quando uno Stato membro è soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi a norma dell’articolo 126 del TFUE o sottoposto a sorveglianza rafforzata per motivi diversi dall’uso del sostegno per la gestione della crisi pandemica dovrebbe rimanere invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 è così modificato:
(1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le specifiche relative ai contenuti delle relazioni che gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.» |
(2) |
È inserito il seguente nuovo articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Struttura e contenuto delle relazioni degli Stati membri sottoposti a sorveglianza rafforzata a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità 1. Se uno Stato membro è sottoposto a sorveglianza rafforzata unicamente per aver utilizzato il sostegno per la gestione della crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità, gli obblighi d’informazione nel corso dell’esercizio a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 473/2013 riguardano l’uso dei fondi del sostegno per la gestione della crisi pandemica a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19. 2. Le relazioni comprendono la tabella riportata nell’allegato II.» |
(3) |
Il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: « ALLEGATO I ». |
(4) |
È aggiunto il seguente nuovo allegato II: «ALLEGATO II Tabella da trasmettere a cadenza trimestrale Costi connessi alla pandemia di Covid-19
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 23).
(*1) L’ultimo anno del periodo di disponibilità o (se precedente) di un eventuale esborso del sostegno per la gestione della crisi pandemica è anche l’ultimo anno oggetto di relazioni, a meno che lo Stato membro non abbia ancora utilizzato tutti i fondi.
(*2) Voci e sottovoci, a seconda delle necessità, corredate di spiegazioni pertinenti per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione significativa.
(*3) Questo può comprendere, fra l’altro, la spesa relativa a ospedali, cure e riabilitazione, assistenza ambulatoriale e riabilitazione, diagnosi, prodotti farmaceutici, prevenzione sanitaria, amministrazioni sanitarie e assistenza sanitaria a lungo termine.